ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 43,  terzo
comma,  d.P.R.  29 settembre  1973,  n. 600  (Disposizioni  comuni in
materia  di  accertamento  delle  imposte  sui  redditi) promosso con
ordinanza del 26 marzo 2002 dalla Commissione tributaria regionale di
Napoli sul ricorso proposto da Ottorino Festante contro Ufficio delle
entrate  di Caserta, iscritta al n. 465 del registro ordinanze 2002 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, 1ª serie
speciale, dell'anno 2002.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 26 febbraio 2003 il giudice
relatore Alfio Finocchiaro.
    Ritenuto  che  la Commissione tributaria regionale di Napoli, con
ordinanza   del   26 marzo   2002,   ha   sollevato,  in  riferimento
all'art. 97,  primo  comma,  della  Costituzione  e  al  principio di
ragionevolezza,     questione    di    legittimita'    costituzionale
dell'art. 43,   terzo   comma,   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia
di accertamento delle imposte sui redditi);
        che  il  giudice rimettente e' stato investito di un giudizio
di  appello  da  Ottorino Festante avverso sentenza della Commissione
tributaria  provinciale  di  Caserta  di  rigetto  del ricorso, dallo
stesso  contribuente proposto, avverso avviso di accertamento IRPEF e
ILOR,  emesso in sostituzione di precedente accertamento, mancante di
liquidazione  del  contributo  S.S.N., e con il quale si lamentava la
violazione  dell'art. 43  del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre  1973,  n. 600,  sostenendo  non  essere  consentita  la
notificazione   di  un  nuovo  avviso,  in  difetto  dei  presupposti
normativi,  costituiti  dalla novita' e dalla conoscenza sopravvenuta
di elementi in base ai quali l'ufficio emette l'avviso;
        che  lo  stesso, considerando che integrazioni o modifiche di
precedenti   accertamenti   sono   consentite   solo   in  base  alla
sopravvenuta   conoscenza   di  elementi  nuovi,  con  esclusione  di
correzioni   nell'apprezzamento  di  elementi  gia'  a  disposizione,
ritiene   la   non   manifesta   infondatezza   della   questione  di
costituzionalita' relativa a tale questione;
        che l'avviso di accertamento e' atto amministrativo, che deve
soggiacere  al  principio  di autotutela, non incontra limiti diversi
dall'incidenza  su  diritti  soggettivi  perfetti  e va ricondotto ai
valori di cui all'art. 97 della Costituzione;
        che il processo tributario e' modellato sul processo civile -
in  cui e' ammissibile la rinnovazione dell'atto di citazione - e, in
quanto  tale,  e'  caratterizzato  dal principio del contraddittorio,
sicche',  a  fronte  della  rettificabilita',  senza decadenza, della
erronea  dichiarazione  dei redditi, la mancata previsione di analoga
facolta' vulnera il principio di parita' tra contribuente e fisco;
        che,  sotto  il  profilo  della  rilevanza,  il giudice a quo
argomenta  che  «la  decisione  determinera'  l'esito  del  giudizio,
poiche' da una decisione in senso favorevole al contribuente consegue
la nullita' dell'avviso di accertamento opposto»;
        che    e'    intervenuto   nel   giudizio   di   legittimita'
costituzionale    il   Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,
rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
chiedendo    alla    Corte   di   dichiarare   l'inammissibilita'   e
l'infondatezza della questione sollevata;
        che,   ad   avviso  della  difesa  erariale,  l'ordinanza  di
rimessione   non   riferisce   adeguatamente  sullo  svolgimento  del
processo,  in  particolare  sull'ammissibilita'  della  doglianza del
contribuente  in appello, sulla quale il giudice solleva la questione
di  costituzionalita',  e non spiega le ragioni per le quali la norma
impugnata  contrasterebbe  con  l'art. 97 della Costituzione e con il
principio  di ragionevolezza; che la questione non e' rilevante, dato
che  il nuovo accertamento non puo' ricondursi all'art. 43 del d.P.R.
n. 600  del 1973, costituendo esercizio del potere di autotutela; che
il potere attribuito all'ufficio, ex art. 43, terzo comma, citato, di
accertare  progressivamente  l'imposta,  in  base  alla  sopravvenuta
conoscenza  di  nuovi  elementi,  ma  comunque  entro  un  termine di
decadenza,  e  a  condizione della novita' degli elementi, da rendere
noti   al   contribuente   nell'atto  di  integrazione,  e'  conforme
all'art. 53  della  Costituzione  e  non  sussiste  il  contrasto con
l'art. 97  Cost.,  da intendere come principio di imparzialita' degli
amministrati;  che  la  disposizione censurata coniuga le esigenze di
stabilita'  e  certezza dell'obbligazione tributaria con il principio
di  legalita'  e capacita' contributiva, posto che nuove circostanze,
fiscalmente  rilevanti,  venute  a  conoscenza  dell'amministrazione,
possono  essere fatte valere - ma entro un termine di decadenza e con
l'indicazione  dei  nuovi  elementi  -  in  modo  da salvaguardare la
possibilita' del contribuente di difendersi;
    Considerato  che  l'ordinanza  di rimessione risulta priva di una
idonea  descrizione  della  fattispecie,  in particolare non da' atto
della deduzione in primo grado della contestazione della legittimita'
del  nuovo  avviso  di accertamento, in difetto della novita' e della
conoscenza  sopravvenuta di elementi, che sola renderebbe ammissibile
la  proposizione  della  questione  in  appello  (art. 57  del d.lgs.
31 dicembre  1992,  n. 546,  disposizioni  sul processo tributario in
attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge
30 dicembre 1991, n. 413);
        che    la   stessa   ordinanza   presenta   una   motivazione
insufficiente e contraddittoria, in relazione alla complessita' delle
implicazioni  inerenti  ad  una  corretta  impostazione del problema,
mancando  financo  una  formulazione conclusiva della questione, onde
non si comprende se il rimettente si dolga della non integrabilita' o
della non sostituibilita' dell'accertamento;
        che,  come  questa Corte ha piu' volte ribadito, le questioni
di  legittimita'  costituzionale  sollevate  con  ordinanze  prive di
motivazione  sulla  rilevanza ovvero che contengano una insufficiente
descrizione  della  fattispecie  concreta,  tale  da  non  consentire
un'adeguata  valutazione  della  rilevanza, sono inammissibili (cfr.,
fra le ultime, ord. nn. 346, 358, 385, 396, 495 del 2000);
        che, pertanto, la questione e' manifestamente inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e
9,  secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.