ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 45, comma 17,
del  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in
materia   di   organizzazione   e   di   rapporti   di  lavoro  nelle
amministrazioni  pubbliche,  di  giurisdizione  nelle controversie di
lavoro  e  di  giurisdizione  amministrativa,  emanate  in attuazione
dell'art. 11,  comma 4,  della  legge 15 marzo 1997, n. 59), promosso
con   ordinanza  dell'11 aprile  2002  dal  Tribunale  amministrativo
regionale  della  Calabria  -  sezione  staccata  di Reggio Calabria,
iscritta  al  n. 296  del  registro ordinanze 2002 e pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica,  n. 25,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2002.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 13 marzo 2003 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
    Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della Calabria
-  sezione  staccata  di  Reggio  Calabria, chiamato a decidere sulla
domanda  di  un  pubblico dipendente volta ad ottenere l'accertamento
del   proprio   diritto  ad  essere  inquadrato  nella  IX  qualifica
funzionale  a decorrere dal 1° gennaio 1987 e ad ottenere la condanna
dell'amministrazione al pagamento delle differenze stipendiali tra la
qualifica   rivestita   e   quella   spettante,   oltre  interessi  e
rivalutazione  - domanda proposta con ricorso notificato il 23 maggio
2001  -,  con  ordinanza  in  data  11 aprile  2002, ha sollevato, in
riferimento agli articoli 3, 24 e 36 della Costituzione, questione di
legittimita'   costituzionale  dell'art. 45,  comma 17,  del  decreto
legislativo  31 marzo  1998,  n. 80 (Nuove disposizioni in materia di
organizzazione   e   di  rapporti  di  lavoro  nelle  amministrazioni
pubbliche,  di  giurisdizione  nelle  controversie  di  lavoro  e  di
giurisdizione  amministrativa,  emanate  in  attuazione dell'art. 11,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59);
        che la disposizione censurata stabilisce che «sono attribuite
al   giudice  ordinario,  in  funzione  di  giudice  del  lavoro,  le
controversie  di  cui  all'art. 68 del decreto legislativo 3 febbraio
1993,  n. 29,  come  modificato  dal  presente  decreto,  relative  a
questioni  attinenti  al  periodo di rapporto di lavoro successivo al
30 giugno 1998.  Le  controversie  relative  a questioni attinenti al
periodo  del  rapporto  di  lavoro  anteriore  a  tale  data  restano
attribuite  alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e
debbono  essere  proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre
2000»;
        che,    ad    avviso    del    remittente,   l'eccezione   di
inammissibilita'  del  ricorso  per  decadenza  dall'azione, proposta
dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,   per   l'amministrazione
convenuta,  sarebbe  fondata, giacche' il ricorso e' stato notificato
il  23 maggio  2001,  e  quindi ben oltre il termine del 15 settembre
2000, stabilito dalla disposizione censurata a pena di decadenza;
        che,  tuttavia,  il  giudice  a quo dubita della legittimita'
costituzionale  dell'art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80 del 1998, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto essa, attraverso
la  compressione  del  termine  processuale per la proposizione della
domanda, introdurrebbe una deroga alla disciplina della prescrizione,
cosi'  creando  una  ingiustificata  sperequazione  tra  i dipendenti
pubblici  che,  trascorso  il  termine  del  15 settembre  2000,  non
troverebbero  mezzi per la tutela delle proprie pretese giuridiche, e
i  lavoratori  privati  che godrebbero invece dei piu' lunghi termini
prescrizionali;  sperequazione  che,  soggiunge  il  remittente,  non
potrebbe  ritenersi  giustificata  dalla  necessita' di assicurare un
fluido  transito  della  giurisdizione  sull'impiego privatizzato dal
giudice   amministrativo  a  quello  ordinario,  giacche'  un  simile
obiettivo  avrebbe  dovuto essere realizzato con il concorso di tutta
la  «comunita»  e  non  facendone  gravare  il  costo  solo su alcuni
consociati;
        che  la  medesima  disposizione  contrasterebbe,  poi, con la
pienezza  della  tutela giurisdizionale, garantita dall'art. 24 della
Costituzione,   in  quanto  la  riduzione  del  tempo  utile  per  la
presentazione   della   domanda   giurisdizionale  inciderebbe  sulle
posizioni  soggettive  dei  lavoratori che, per temporanee ragioni di
vario  tipo  (di  salute, finanziarie, familiari o personali) o anche
per  mera  non  conoscenza della fissazione del termine decadenziale,
non  siano  stati  in grado di far valere le proprie pretese entro il
nuovo e ridotto termine fissato autoritativamente dal legislatore;
        che,  infine,  secondo  il  remittente,  l'art. 45, comma 17,
incidendo,  come  nella  specie,  su  posizioni  soggettive, quali la
retribuzione  e  i  diritti  fondamentali del lavoratore, che trovano
tutela  nell'art. 36 della Costituzione, si porrebbe in contrasto, in
assenza  di  qualsiasi  forma di adeguato bilanciamento di interessi,
anche con tale norma costituzionale;
        che  e'  intervenuto  nel presente giudizio il Presidente del
Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  e  ha  chiesto,  in  via  preliminare,  che,
conformemente  a quanto deciso da questa Corte con l'ordinanza n. 183
del  2002,  venga  disposta  la  restituzione  degli  atti al giudice
remittente per nuovo esame sulla rilevanza della questione, in quanto
la  disposizione  censurata  e' stata abrogata ad opera dell'art. 72,
comma 1,  lettera bb), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
anche  se  nel  contempo  la  stessa e' stata riprodotta, con diversa
formulazione, nell'art. 69, comma 7, del medesimo decreto;
        che,  nel  merito, l'Avvocatura dello Stato ha chiesto che la
questione  venga  dichiarata  non  fondata  in  relazione  a  tutti i
parametri evocati.
    Considerato  che,  con  ordinanza  in  data  11 aprile  2002,  il
Tribunale  amministrativo regionale della Calabria - sezione staccata
di  Reggio  Calabria  dubita, in riferimento agli articoli 3, 24 e 36
della  Costituzione,  della legittimita' costituzionale dell'art. 45,
comma 17,  del  decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 80, il quale,
dopo aver attribuito al giudice ordinario, in funzione di giudice del
lavoro,  le  controversie  di cui all'art. 68 del decreto legislativo
3 febbraio  1993,  n. 29,  come modificato dallo stesso decreto n. 80
del  1998,  relative  a questioni attinenti al periodo di rapporto di
lavoro  successivo  al  30  giugno 1998, dispone che «le controversie
relative  a  questioni  attinenti  al  periodo del rapporto di lavoro
anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva
del  giudice  amministrativo  e  debbono  essere  proposte, a pena di
decadenza, entro il 15 settembre 2000»;
        che  il decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  del  9 maggio 2001, supplemento ordinario
n. 112/L,  ed entrato in vigore il successivo 24 maggio, ha disposto,
all'art. 72,  comma 1, lettera bb), l'abrogazione del d.lgs. 31 marzo
1998,  n. 80,  ad eccezione degli artt. da 33 a 42 e 45, comma 18, e,
all'art. 69,   comma 7,   ha  riprodotto  la  disposizione  contenuta
nell'art. 45,   comma 17,   del   citato   d.lgs.   n. 80  del  1998,
modificandone la formulazione;
        che  il  remittente,  nel  sollevare l'anzidetta questione di
legittimita' costituzionale, ha omesso di prendere in esame l'effetto
dell'intervenuta  abrogazione  della  disposizione  censurata e della
contestuale   riformulazione  della  stessa  ad  opera  dell'art. 69,
comma 7,  del  citato  d.lgs.  n. 165 del 2001 e non ha quindi svolto
alcuna   argomentazione  circa  la  perdurante  applicabilita'  della
disposizione   abrogata   ai  fini  della  definizione  del  giudizio
principale;
        che,   pertanto,   la   questione   deve   essere  dichiarata
manifestamente inammissibile (v. ordinanza n. 184 del 2002).
    Visti  gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  della norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.