ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  di legittimita' costituzionale dell'art. 384, lett. e),
del  decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
(Regolamento  di  esecuzione  e  di attuazione del nuovo codice della
strada),   promossi  con  ordinanze  del  10 luglio  2002  e  del  25
giugno 2002  dal  giudice  di  pace  di Osimo nei procedimenti civili
vertenti  tra  Bibini  Luigi  e  Calderoni  Angelo e la Prefettura di
Ancona,  iscritte  ai  numeri 507 e 508 del registro ordinanze 2002 e
pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, 1ª serie
speciale, dell'anno 2002.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 13 marzo 2003 il giudice
relatore Romano Vaccarella.
    Ritenuto  che, nel corso di due giudizi di opposizione a sanzioni
amministrative promossi, rispettivamente, dal sig. Luigi Bibini e dal
sig.  Angelo Calderoni avverso due ordinanze-ingiunzione del Prefetto
di   Ancona   per  violazione  dell'art. 142,  comma 8,  del  decreto
legislativo  30 aprile  1992,  n. 285 (Nuovo codice della strada), il
giudice di pace di Osimo, con due ordinanze del 25 giugno e 10 luglio
2002,   ha   sollevato   questione   di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 384,   lettera e),   del   decreto   del  Presidente  della
Repubblica  16 dicembre  1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada), laddove - in contrasto con
l'art. 200,  comma 1,  dello  stesso codice della strada, nonche' con
l'art. 24,  secondo  comma,  della  Costituzione  -  tra  i  casi  di
materiale impossibilita' della contestazione immediata prevede quello
in   cui   l'apparecchiatura   di  rilevazione  abbia  consentito  la
determinazione  dell'illecito dopo che il veicolo oggetto del rilievo
era  gia'  a  distanza  dal  posto di accertamento o, comunque, nella
impossibilita'   di   essere  fermato  in  tempo  utile  e  nei  modi
regolamentari;
        che,  in  punto  di  fatto,  riferisce  il  rimettente  che i
ricorrenti  hanno eccepito la nullita' della contestazione, in quanto
effettuata  in  violazione  degli  artt. 201  cod.  strada  e 384 del
relativo  regolamento,  e  non nell'immediatezza dell'accertamento, e
cio'  benche'  l'apparecchiatura  utilizzata per la rilevazione della
velocita'   (autovelox   mod. 104/C2)   ne   consentisse  la  lettura
immediata;
        che la Prefettura di Ancona, costituitasi nei due giudizi, ha
confutato le domande attrici;
        che il rimettente osserva preliminarmente che l'art. 200 cod.
strada  prevede  lo strumento della contestazione immediata, salvo il
caso  in  cui,  per l'impossibilita' della stessa, non sia necessario
procedere  alla  notifica della violazione e che l'art. 201, comma 1,
dello   stesso   codice   prescrive   che  il  motivo  della  mancata
contestazione immediata deve essere indicato nel verbale;
        che  l'art. 384  del  citato regolamento elenca i casi in cui
deve ritenersi materialmente impossibile la contestazione immediata e
che   dall'istruttoria  espletata  e'  emersa  la  ricorrenza,  nelle
fattispecie  dedotte  in giudizio, di circostanze atte a giustificare
l'utilizzo  della  notifica  della  violazione,  piuttosto che la sua
contestazione  immediata, essendosi verificata l'ipotesi tipizzata di
impossibilita'   di   cui   all'art. 384,  lettera e),  del  medesimo
regolamento;
        che il ricorso alla notifica dell'infrazione, pur consentita,
nei   casi   dedotti   in   giudizio,   dalla   norma  regolamentare,
costituirebbe, a parere del rimettente, una violazione del diritto di
difesa garantito dal secondo comma dell'art. 24, Cost., in ogni stato
e  grado  del  procedimento  e favorito dall'art. 200 cod. strada, in
quanto  tale  modalita'  di  contestazione  farebbe  venir  meno ogni
possibilita'  di  contraddittorio  tra le parti nell'immediatezza del
fatto;
        che, osserva il rimettente, il contrasto tra norma primaria e
norma   secondaria   puo'   essere   eliminato  solo  attraverso  una
dichiarazione  di  incostituzionalita' della seconda e la conseguente
rimozione dei limiti all'applicazione dell'art. 200 cod. strada, che,
valorizzando lo strumento della contestazione immediata, «esprime una
modalita'  di  esercizio  del  diritto  di  difesa costituzionalmente
garantito per tutte le violazioni del codice della strada»;
        che,  costituitosi  nel  giudizio di cui all'ordinanza n. 508
del  2002 a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente
del   Consiglio   dei  ministri  eccepisce  l'inammissibilita'  della
sollevata    questione,    in    quanto   oggetto   del   dubbio   di
costituzionalita'  e'  una  norma  regolamentare,  insuscettibile  in
quanto tale di essere sottoposta allo scrutinio della Corte in ordine
alla sua compatibilita' con i principi costituzionali;
        che  le  ordinanze  propongono  le  medesime questioni e che,
pertanto, i relativi giudizi possono essere riuniti.
    Considerato  che  il  giudice  di  pace  di  Osimo  dubita  -  in
riferimento  all'art. 24,  secondo  comma, Cost. - della legittimita'
costituzionale  dell'art. 384,  lettera e),  del  d.P.R.  16 dicembre
1992,  n. 495  (Regolamento  di  esecuzione e di attuazione del nuovo
codice  della  strada),  in  quanto prevede come ipotesi di materiale
impossibilita' della contestazione immediata il caso del veicolo gia'
a  distanza  dal  posto  di accertamento dell'illecito ovvero che non
possa essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari;
        che  la  censura rivolta nei confronti della norma denunciata
e'  inammissibile,  trattandosi  di  norma regolamentare sottratta al
sindacato di legittimita' costituzionale di questa Corte.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.