ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 384, lett. e), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), promossi con ordinanze del 10 luglio 2002 e del 25 giugno 2002 dal giudice di pace di Osimo nei procedimenti civili vertenti tra Bibini Luigi e Calderoni Angelo e la Prefettura di Ancona, iscritte ai numeri 507 e 508 del registro ordinanze 2002 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, 1ª serie speciale, dell'anno 2002. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2003 il giudice relatore Romano Vaccarella. Ritenuto che, nel corso di due giudizi di opposizione a sanzioni amministrative promossi, rispettivamente, dal sig. Luigi Bibini e dal sig. Angelo Calderoni avverso due ordinanze-ingiunzione del Prefetto di Ancona per violazione dell'art. 142, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), il giudice di pace di Osimo, con due ordinanze del 25 giugno e 10 luglio 2002, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 384, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), laddove - in contrasto con l'art. 200, comma 1, dello stesso codice della strada, nonche' con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione - tra i casi di materiale impossibilita' della contestazione immediata prevede quello in cui l'apparecchiatura di rilevazione abbia consentito la determinazione dell'illecito dopo che il veicolo oggetto del rilievo era gia' a distanza dal posto di accertamento o, comunque, nella impossibilita' di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari; che, in punto di fatto, riferisce il rimettente che i ricorrenti hanno eccepito la nullita' della contestazione, in quanto effettuata in violazione degli artt. 201 cod. strada e 384 del relativo regolamento, e non nell'immediatezza dell'accertamento, e cio' benche' l'apparecchiatura utilizzata per la rilevazione della velocita' (autovelox mod. 104/C2) ne consentisse la lettura immediata; che la Prefettura di Ancona, costituitasi nei due giudizi, ha confutato le domande attrici; che il rimettente osserva preliminarmente che l'art. 200 cod. strada prevede lo strumento della contestazione immediata, salvo il caso in cui, per l'impossibilita' della stessa, non sia necessario procedere alla notifica della violazione e che l'art. 201, comma 1, dello stesso codice prescrive che il motivo della mancata contestazione immediata deve essere indicato nel verbale; che l'art. 384 del citato regolamento elenca i casi in cui deve ritenersi materialmente impossibile la contestazione immediata e che dall'istruttoria espletata e' emersa la ricorrenza, nelle fattispecie dedotte in giudizio, di circostanze atte a giustificare l'utilizzo della notifica della violazione, piuttosto che la sua contestazione immediata, essendosi verificata l'ipotesi tipizzata di impossibilita' di cui all'art. 384, lettera e), del medesimo regolamento; che il ricorso alla notifica dell'infrazione, pur consentita, nei casi dedotti in giudizio, dalla norma regolamentare, costituirebbe, a parere del rimettente, una violazione del diritto di difesa garantito dal secondo comma dell'art. 24, Cost., in ogni stato e grado del procedimento e favorito dall'art. 200 cod. strada, in quanto tale modalita' di contestazione farebbe venir meno ogni possibilita' di contraddittorio tra le parti nell'immediatezza del fatto; che, osserva il rimettente, il contrasto tra norma primaria e norma secondaria puo' essere eliminato solo attraverso una dichiarazione di incostituzionalita' della seconda e la conseguente rimozione dei limiti all'applicazione dell'art. 200 cod. strada, che, valorizzando lo strumento della contestazione immediata, «esprime una modalita' di esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito per tutte le violazioni del codice della strada»; che, costituitosi nel giudizio di cui all'ordinanza n. 508 del 2002 a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri eccepisce l'inammissibilita' della sollevata questione, in quanto oggetto del dubbio di costituzionalita' e' una norma regolamentare, insuscettibile in quanto tale di essere sottoposta allo scrutinio della Corte in ordine alla sua compatibilita' con i principi costituzionali; che le ordinanze propongono le medesime questioni e che, pertanto, i relativi giudizi possono essere riuniti. Considerato che il giudice di pace di Osimo dubita - in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost. - della legittimita' costituzionale dell'art. 384, lettera e), del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in quanto prevede come ipotesi di materiale impossibilita' della contestazione immediata il caso del veicolo gia' a distanza dal posto di accertamento dell'illecito ovvero che non possa essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari; che la censura rivolta nei confronti della norma denunciata e' inammissibile, trattandosi di norma regolamentare sottratta al sindacato di legittimita' costituzionale di questa Corte. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.