IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile promossa di Rosa Luisa Trezzi e Alessandra Cislaghi, con i procc. domm. avv. Rocco Noviello, Alfonso Mezzotero e Paola Proverbio, via Leopardi n. 14, Milano, opponenti; Contro Maria Ida Versetti, Silvia Trifone e Immobiliare Freres S.a.s., con i procc. domm. avv. Pier Angelo Mainini e Liana Bauccio, via Espinasse n. 28/30, Magenta (Milano), convenuti opposti. Il giudice, provvedendo fuori udienza, rilevato: che Rosa Luisa Trezzi e Alessandra Cislaghi con ricorso depositato in cancelleria in data 15 luglio 2002 proponevano un giudizio di opposizione all'esecuzione; che il giudice, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., fissava con decreto l'udienza di comparizione delle parti avanti a se', assegnando termine perentorio sino al 5 settebre 2002 per la notifica del risorso e del decreto; che i ricorrenti provvedevano in data 4 settembre 2002 a richiedere in via urgente all'ufficiale giudiziario la notifica del ricorso di cui sopra; che, tuttavia, per un disguido verificatosi presso l'ufficio addeto alle notifiche, l'ufficiale giudiziario provvedeva ad adempiere al proprio incarico solo il 6 settembre 2002; che le notifiche erano effettuate secondo le forme di cui all'art. 139 c.p.c.; che all'udienza del 25 settembre 2002 gli opposti, costituendosi in giudizio, eccepivano la decadenza in cui erano incorsi i ricorrenti, per non avere osservato il termine perentorio per la notifica del ricorso; che gli opponenti replicavano, sottolineando di avere posto in essere gli adempimenti a loro attribuiti tempestivamente e che il ritardo con cui erano state eseguite le notifiche era dovuto esclusivamente al compimento degli incombenti da parte dell'ufficiale giudiziario, la cui attivita' era sottratta al loro controllo e disponibilita'; che all'udienza del 3 dicembre 2002, fissata per gli adempimenti di cui all'art. 183 c.p.c., il giudice invitava le parti a precisare le conclusioni, ritenendo opportuno decidere in ordine all'eccezione di decadenza sollevata dagli opposti; che il 4 dicembre 2002 veniva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la sentenza n. 477/2002 con la quale la Corte costituzionale dichiarava l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 4, comma terzo, della legge n. 890/1982 in materia di notificazioni a mezzo del servizio postale, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfezioni, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario, anziche' a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario; che i principi posti a fondamento della decisione sopra indicata sono suscettibili di trovare applicazione anche in riferimento alle notificazioni effettuate senza fare ricorso al servizio postale; che le notificazioni «a mani» ai sensi dell'art. 139 c.p.c., infatti, per effetto del combinato disposto di detta disposizione con l'art. 148 c.p.c., si perfezionano con il compimento di tutte le formalita' nelle quali si articola il procedimento di notifica e, quindi, con la consegna di copia dell'atto e con la attestazione da parte dell'ufficiale giudiziario delle operazioni a tal proposito compiute; che, al pari di quanto gia' affermato dalla Corte costituzionale in materia di notificazioni all'estero (sentenza n. 69/1994) e di notificazioni a mezzo posta (la citata sentenza n. 477/2002), il combinato disposto degli articoli 139 e 148 c.p.c. deve ritenersi contrastante con gli articoli 3 e 24 della Costituzione, i quali impongono che «le garanzie di conoscibilita' dell'atto, da parte del destinatario, si coordinino con l'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo di un procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi poteri di impulso»; che, pertanto, anche nel caso di specie deve ritenersi che il sopra richiamato contrasto possa essere evitato, ricollegando gli effetti della notificazione - per quanto riguarda il notificante - al solo compimento delle formalita' a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, essendo la successiva attivita' di quest'ultimo e dei suoi ausiliari sottratta in toto al controllo e alla sfera di disponibilita' del notificante medesimo, fermo invece restando per il destinatario il principio del perfezionamento della notificazione solo alla data della ricezione dell'atto, come attestata nella relazione di notifica redatta dall'ufficiale giudiziario ex art. 148 c.p.c.