IL TRIBUNALE

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile promossa
di  Rosa  Luisa Trezzi e Alessandra Cislaghi, con i procc. domm. avv.
Rocco  Noviello,  Alfonso  Mezzotero  e Paola Proverbio, via Leopardi
n. 14, Milano, opponenti;
    Contro  Maria  Ida  Versetti, Silvia Trifone e Immobiliare Freres
S.a.s.,  con i procc. domm. avv. Pier Angelo Mainini e Liana Bauccio,
via Espinasse n. 28/30, Magenta (Milano), convenuti opposti.
    Il giudice, provvedendo fuori udienza, rilevato:
        che  Rosa  Luisa  Trezzi  e  Alessandra  Cislaghi con ricorso
depositato  in  cancelleria  in  data  15 luglio  2002 proponevano un
giudizio di opposizione all'esecuzione;
        che  il  giudice,  ai sensi dell'art. 615 c.p.c., fissava con
decreto   l'udienza   di  comparizione  delle  parti  avanti  a  se',
assegnando termine perentorio sino al 5 settebre 2002 per la notifica
del risorso e del decreto;
        che  i  ricorrenti  provvedevano  in  data 4 settembre 2002 a
richiedere  in  via urgente all'ufficiale giudiziario la notifica del
ricorso di cui sopra;
        che,  tuttavia, per un disguido verificatosi presso l'ufficio
addeto   alle   notifiche,   l'ufficiale  giudiziario  provvedeva  ad
adempiere al proprio incarico solo il 6 settembre 2002;
        che  le  notifiche  erano  effettuate secondo le forme di cui
all'art. 139 c.p.c.;
        che   all'udienza   del   25 settembre   2002   gli  opposti,
costituendosi  in  giudizio,  eccepivano  la  decadenza  in cui erano
incorsi  i  ricorrenti, per non avere osservato il termine perentorio
per la notifica del ricorso;
        che  gli  opponenti replicavano, sottolineando di avere posto
in  essere gli adempimenti a loro attribuiti tempestivamente e che il
ritardo  con  cui  erano  state  eseguite  le  notifiche  era  dovuto
esclusivamente al compimento degli incombenti da parte dell'ufficiale
giudiziario,  la  cui  attivita'  era  sottratta  al loro controllo e
disponibilita';
        che   all'udienza   del  3 dicembre  2002,  fissata  per  gli
adempimenti  di cui all'art. 183 c.p.c., il giudice invitava le parti
a  precisare  le  conclusioni, ritenendo opportuno decidere in ordine
all'eccezione di decadenza sollevata dagli opposti;
        che  il  4 dicembre  2002  veniva  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale   la   sentenza   n. 477/2002   con   la   quale  la  Corte
costituzionale   dichiarava   l'illegittimita'   costituzionale   del
combinato  disposto  dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 4, comma terzo,
della  legge  n. 890/1982  in  materia  di  notificazioni a mezzo del
servizio  postale, nella parte in cui prevede che la notificazione si
perfezioni,  per  il notificante, alla data di ricezione dell'atto da
parte  del  destinatario, anziche' a quella, antecedente, di consegna
dell'atto all'ufficiale giudiziario;
        che  i  principi  posti  a  fondamento  della decisione sopra
indicata   sono   suscettibili   di  trovare  applicazione  anche  in
riferimento  alle  notificazioni  effettuate  senza  fare  ricorso al
servizio postale;
        che  le notificazioni «a mani» ai sensi dell'art. 139 c.p.c.,
infatti, per effetto del combinato disposto di detta disposizione con
l'art. 148  c.p.c.,  si  perfezionano  con  il compimento di tutte le
formalita'  nelle  quali  si  articola il procedimento di notifica e,
quindi,  con  la consegna di copia dell'atto e con la attestazione da
parte  dell'ufficiale  giudiziario  delle  operazioni a tal proposito
compiute;
        che,   al   pari   di   quanto  gia'  affermato  dalla  Corte
costituzionale  in  materia  di  notificazioni  all'estero  (sentenza
n. 69/1994)  e  di  notificazioni  a  mezzo posta (la citata sentenza
n. 477/2002),  il  combinato disposto degli articoli 139 e 148 c.p.c.
deve   ritenersi   contrastante   con  gli  articoli  3  e  24  della
Costituzione,  i  quali  impongono che «le garanzie di conoscibilita'
dell'atto,  da  parte del destinatario, si coordinino con l'interesse
del  notificante  a non vedersi addebitato l'esito intempestivo di un
procedimento  notificatorio  parzialmente sottratto ai suoi poteri di
impulso»;
        che, pertanto, anche nel caso di specie deve ritenersi che il
sopra  richiamato  contrasto  possa  essere evitato, ricollegando gli
effetti della notificazione - per quanto riguarda il notificante - al
solo  compimento  delle  formalita'  a lui direttamente imposte dalla
legge,  ossia  alla  consegna  dell'atto  da notificare all'ufficiale
giudiziario,  essendo  la  successiva attivita' di quest'ultimo e dei
suoi  ausiliari  sottratta  in  toto  al  controllo  e  alla sfera di
disponibilita' del notificante medesimo, fermo invece restando per il
destinatario  il  principio  del  perfezionamento della notificazione
solo  alla  data  della  ricezione  dell'atto,  come  attestata nella
relazione  di notifica redatta dall'ufficiale giudiziario ex art. 148
c.p.c.