IL GIUDICE DI PACE Nel procedimento contro Casaroli Gianni imputato del resto di cui all'art. 20 lett. B I.47/85; Preliminarmente il p.m. ha ai sensi dell'art. 516 c.p.p., precisato la imputazione; sulla richiesta il difensore ha chiesto termine. Questo giudice, preso atto della imputazione, presa visione della normativa in vigore; O s s e r v a La materia edilizia e' stata recentemente oggetto di una rivisitazione normativa, sulla base della previsione della legge 8 marzo 1999, n. 50 in materia di delegificazione e testi unici. In attuazione sono stati emanati il d.lgs. n. 378/2001 e d.P.R. n. 379/2001, fusi nel t.u. costituito dal d.P.R. n. 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; tale testo, nel breve tempo dalla sua esistenza ha costretto la giurisprudenza ad un faticoso lavoro interpretativo; (vedasi Corte di Cass. sez. III 15 marzo, 20 maggio 2002 n. 19378). Il citato d.P.R., nella finalita' di riordino della materia, abroga una serie di norme in materia edilizia fra cui l'art. 20 legge n. 47/1985; introduce con l'art. 44 (L) una nuova disciplina sanzionatoria che ricalca l'abrogato art. 20; con l'art. 138 dispone infine che il t.u. entri in vigore il 1° gennaio 2002. Successivamente il decreto legge n. 411 del 2001, proroga al 30 giugno 2002 il termine di entrata in vigore del d.P.R. n. 380; tuttavia poiche' la legge di conversione (legge n. 463), stabilendo che «la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e cioe' il 9 gennaio, detta proroga e' venuta in essere solo quel giorno e cioe' successivamente alla data di entrata in vigore del testo unico. Inevitabile porsi il problema della norma applicabile ai processi in corso. Il pregevole tentativo della giurisprudenza che, lamentando la sciatteria legislativa, ha purtuttavia ritenuto in vigore la precedente normativa ricorrendo alla interpretazione della volonta' del legislatore, non appare pienamente soddisfacente perche' il ricorso a quel criterio appare possibile ove non si scontri con una palese contraddittorieta' del dettato normativo a principi generali. Nel caso specifico il legislatore ha in realta' creato un vuoto normativo che non e' possibile colmare solo riferendosi alla sua intenzione. Infatti il testo unico n. 380 ha avuto un momento di indubbia efficacia il giorno 1° gennaio 2002; in quel momento, per effetto dell'art. 136 e' stato abrogato l'art. 20 della legge n. 47/1985; la tesi secondo cui la proroga della entrata in vigore del testo unico disposta dal d.l. n. 411 del 2001 abbia impedito tale effetto si scontra innanzitutto con l'efficacia istantanea della abrogazione; appare infatti difficile ritenere che in virtu' di una legge entrata in vigore in epoca successiva, possa essere eliso l'effetto abrogativo di una norma precedente. Come appare difficile ritenere possibile la proroga di un provvedimento il cui termine sia oramai scaduto. Puo' ritenersi invece possibile la sospensione di efficacia del t.u. nelle restanti parti talche' anche l'art. 44 d.P.R. n. 380, introducente le nuove sanzioni in materia di violazione edilizia, puo' ritenersi sospeso lasciando la materia priva di disciplina. Ma vi e' di piu': la redazione del testo unico, costituisce applicazione della legge 8 marzo 1999 n. 50 in materia di delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi. Tale legge anche con riferimento alla legge 15 marzo 1997 n. 59 di cui ha modificato l'art. 20, ha regolato tutto il sistema di normazione in determinate materie. Ora dette leggi non hanno previsto alcuna possibilita' di differimento della entrata in vigore dei testi unici, anzi l'art. 20 della legge n. 59 del 1997 ha stabilito che i regolamenti entrino in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Conseguentemente puo' dubitarsi che sia l'originario differimento della entrata in vigore del t.u. n. 380, previsto dall'art. 138, sia le successive proroghe del termine di entrata in vigore, eccedano la delega conferita. La questione assume rilievo nel procedimento in corso in quanto non e' dato stabilire con chiarezza, chiarezza cui l'imputato ha diritto, la norma applicabile in concreto anche ai fini di cui all'art. 2 c.p.