IL GIUDICE DI PACE

    Nel procedimento contro Casaroli Gianni imputato del resto di cui
all'art. 20 lett. B I.47/85;
    Preliminarmente   il  p.m.  ha  ai  sensi  dell'art. 516  c.p.p.,
precisato  la  imputazione;  sulla  richiesta il difensore ha chiesto
termine.
    Questo giudice, preso atto della imputazione, presa visione della
normativa in vigore;

                            O s s e r v a

    La   materia  edilizia  e'  stata  recentemente  oggetto  di  una
rivisitazione  normativa,  sulla  base della previsione della legge 8
marzo 1999, n. 50 in materia di delegificazione e testi unici.
    In  attuazione  sono stati emanati il d.lgs. n. 378/2001 e d.P.R.
n. 379/2001,  fusi  nel  t.u.  costituito  dal  d.P.R.  n. 380/2001 e
successive modificazioni ed integrazioni; tale testo, nel breve tempo
dalla  sua  esistenza  ha  costretto la giurisprudenza ad un faticoso
lavoro  interpretativo;  (vedasi Corte di Cass. sez. III 15 marzo, 20
maggio 2002 n. 19378).
    Il  citato  d.P.R.,  nella  finalita'  di riordino della materia,
abroga una serie di norme in materia edilizia fra cui l'art. 20 legge
n. 47/1985;   introduce   con  l'art. 44  (L)  una  nuova  disciplina
sanzionatoria  che ricalca l'abrogato art. 20; con l'art. 138 dispone
infine che il t.u. entri in vigore il 1° gennaio 2002.
    Successivamente  il  decreto legge n. 411 del 2001, proroga al 30
giugno  2002  il  termine  di  entrata  in  vigore del d.P.R. n. 380;
tuttavia  poiche'  la legge di conversione (legge n. 463), stabilendo
che  «la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale,  e  cioe' il 9
gennaio,  detta  proroga e' venuta in essere solo quel giorno e cioe'
successivamente alla data di entrata in vigore del testo unico.
    Inevitabile porsi il problema della norma applicabile ai processi
in corso.
    Il  pregevole  tentativo  della giurisprudenza che, lamentando la
sciatteria   legislativa,   ha  purtuttavia  ritenuto  in  vigore  la
precedente  normativa  ricorrendo alla interpretazione della volonta'
del  legislatore,  non  appare  pienamente  soddisfacente  perche' il
ricorso  a  quel criterio appare possibile ove non si scontri con una
palese contraddittorieta' del dettato normativo a principi generali.
    Nel  caso  specifico il legislatore ha in realta' creato un vuoto
normativo  che  non  e'  possibile  colmare solo riferendosi alla sua
intenzione.
    Infatti  il  testo  unico  n. 380 ha avuto un momento di indubbia
efficacia  il  giorno  1°  gennaio 2002; in quel momento, per effetto
dell'art. 136  e' stato abrogato l'art. 20 della legge n. 47/1985; la
tesi  secondo  cui la proroga della entrata in vigore del testo unico
disposta  dal  d.l.  n. 411  del  2001 abbia impedito tale effetto si
scontra  innanzitutto  con  l'efficacia istantanea della abrogazione;
appare  infatti difficile ritenere che in virtu' di una legge entrata
in   vigore   in  epoca  successiva,  possa  essere  eliso  l'effetto
abrogativo di una norma precedente.
    Come  appare  difficile  ritenere  possibile  la  proroga  di  un
provvedimento il cui termine sia oramai scaduto.
    Puo'  ritenersi  invece possibile la sospensione di efficacia del
t.u.  nelle  restanti  parti  talche'  anche l'art. 44 d.P.R. n. 380,
introducente  le  nuove  sanzioni  in materia di violazione edilizia,
puo' ritenersi sospeso lasciando la materia priva di disciplina.
    Ma  vi  e'  di  piu':  la  redazione del testo unico, costituisce
applicazione   della   legge   8  marzo  1999  n. 50  in  materia  di
delegificazione  e  testi  unici  di  norme  concernenti procedimenti
amministrativi.
    Tale  legge  anche con riferimento alla legge 15 marzo 1997 n. 59
di  cui  ha  modificato  l'art. 20,  ha  regolato tutto il sistema di
normazione in determinate materie.
    Ora  dette  leggi  non  hanno  previsto  alcuna  possibilita'  di
differimento  della entrata in vigore dei testi unici, anzi l'art. 20
della  legge n. 59 del 1997 ha stabilito che i regolamenti entrino in
vigore   il  giorno  successivo  alla  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale.
    Conseguentemente puo' dubitarsi che sia l'originario differimento
della  entrata in vigore del t.u. n. 380, previsto dall'art. 138, sia
le  successive proroghe del termine di entrata in vigore, eccedano la
delega conferita.
    La  questione  assume rilievo nel procedimento in corso in quanto
non  e'  dato  stabilire  con  chiarezza, chiarezza cui l'imputato ha
diritto,  la  norma  applicabile  in  concreto  anche  ai fini di cui
all'art. 2 c.p.