ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  per  ammissibilita'  di  conflitto di attribuzione tra
poteri  dello  Stato, sorto a seguito della delibera del Senato della
Repubblica  del  21 aprile  1999 relativa alla insindacabilita' delle
opinioni  espresse  dal  senatore  Roberto Avogadro nei confronti del
sostituto  Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona
Alberto  Landolfi,  promosso  dal  Tribunale  di  Savona  con ricorso
depositato  il  2 aprile  2002  ed  iscritto  al  n. 216 del registro
ammissibilita' conflitti.
    Udito  nella  camera  di consiglio del 15 gennaio 2003 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
    Ritenuto  che,  nel  corso  di un procedimento civile promosso da
Alberto  Landolfi,  sostituto  Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale  di  Savona,  al fine di ottenere il risarcimento dei danni
subiti  a  cagione  di espressioni asseritamente diffamatorie rivolte
alla sua persona dal senatore Roberto Avogadro, il giudice istruttore
in funzione di giudice unico del Tribunale civile di Savona, con atto
in  data  19 novembre  1999,  sollevava conflitto di attribuzione tra
poteri  dello  Stato  nei  confronti  del Senato della Repubblica, in
relazione   alla   deliberazione   adottata  dall'Assemblea  in  data
21 aprile  1999, con la quale, in parziale difformita' dalle proposte
della  Giunta  delle  elezioni  e delle immunita' parlamentari, aveva
dichiarato  che le affermazioni per le quali il predetto senatore era
stato  chiamato  a  rispondere  riguardavano  opinioni espresse da un
membro  del  Parlamento  nell'esercizio  delle sue funzioni, ai sensi
dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
        che  i  fatti attribuiti al senatore Avogadro consistevano in
alcune   dichiarazioni,   assunte   dall'attore   come  diffamatorie,
contenute  in  un  articolo pubblicato sul quotidiano «La Stampa» del
28 novembre  1996,  con  il  titolo «Attentato RAI - Interpellanza di
Avogadro»,  in  un  comunicato  stampa del 23 ottobre 1997 intitolato
«Elezioni  padane  di  domenica  26  ottobre»  e  in  una nota a tale
comunicato stampa;
        che  il  giudice  ricorrente  dissentiva  dalla deliberazione
dell'Assemblea  del  Senato nella parte in cui aveva ritenuto coperto
dalla garanzia il contenuto del comunicato stampa del 23 ottobre 1997
e la relativa nota;
        che  con  ordinanza  n. 141 del 2000 questa Corte, in sede di
delibazione sommaria, dichiarava ammissibile il conflitto, disponendo
che  a  cura  del  ricorrente  il  ricorso  e la stessa ordinanza che
l'aveva  dichiarato  ammissibile  fossero  notificati al Senato della
Repubblica  nel termine di sessanta giorni per essere successivamente
depositati  nella  cancelleria  di  questa  Corte  medesima  entro il
termine  di  venti  giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26,
terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
        che  il  ricorso  e  l'ordinanza,  con la prova dell'eseguita
notificazione,  venivano  depositati oltre il termine stabilito ed il
ricorso  veniva  quindi  dichiarato improcedibile con sentenza n. 191
del 2001;
        che  con  atto  in  data 15 marzo 2002 lo stesso Tribunale di
Savona  ha riproposto il medesimo conflitto, della cui ammissibilita'
questa Corte e' ora chiamata a pronunciarsi.
    Considerato  che  il  giudice  istruttore  in funzione di giudice
unico  del  Tribunale  civile  di Savona ripropone, nei confronti del
Senato della Repubblica, un conflitto di attribuzione gia' dichiarato
improcedibile,  adducendo  che  non  esisterebbe  «alcun  termine  di
decadenza»;
        che  questa  Corte, con sentenza n. 116 del 2003, affrontando
questione  analoga  a  quella  propostale dal Tribunale di Savona, ha
ritenuto  non  consentita  la riproposizione del conflitto dichiarato
improcedibile  e  conseguentemente  ha deciso per la inammissibilita'
del ricorso;
        che,  con  la  menzionata  sentenza,  chiarite le complessive
ragioni della disciplina legislativa di cui alla legge 11 marzo 1953,
n. 87, si e' affermato che sussiste l'esigenza costituzionale, legata
al  regolare  svolgimento  ed  alla  certezza dei rapporti tra poteri
dello  Stato,  che  il  procedimento,  una  volta  instaurato,  venga
comunque  definito,  il  che  non  accadrebbe  se fosse consentita la
riproponibilita'  ad libitum di ricorsi per conflitto gia' dichiarati
improcedibili;
        che  pertanto l'attuale ricorso per conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato deve essere dichiarato inammissibile.