ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio per ammissibilita' di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 6 marzo 2001, relativa alla insindacabilita' delle opinioni espresse dall'onorevole Filippo Mancuso nei confronti del dottor Giancarlo Caselli, promosso dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, con ricorso depositato il 19 novembre 2001, ed iscritto al n. 204 del registro ammissibilita' conflitti. Udito nella camera di consiglio del 15 gennaio 2003 il giudice relatore Ugo De Siervo. Ritenuto che con atto depositato in udienza il 7 novembre 2001 il Tribunale di Roma - Sezione del giudice per le indagini preliminari, nell'ambito del procedimento instaurato nei confronti del deputato Filippo Mancuso, in relazione al reato di cui agli articoli 81 e 595, comma 3, del codice penale, e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), ha sollevato conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati; che nell'atto introduttivo del giudizio si evidenzia come il procedimento penale in questione riguardi alcune dichiarazioni rilasciate dall'imputato nel corso di una intervista radiofonica, nelle quali quest'ultimo pronunziava, tra l'altro, le seguenti affermazioni: «Ma lei tra Brusca e Caselli ... tra i Brusca e Caselli vede vere differenze? (...) E' gia' provato che parte della Magistratura di Palermo e' criminale (...) vi sono a Palermo criminali vestiti da giudici. Questo e' piu' sconvolgente ancora. Molte inchieste di Palermo sono inchieste criminali e sono condotte da criminali vestiti da giudici, oltre che dissennati»; che l'autorita' giurisdizionale ricorrente rileva che la Camera dei deputati ha approvato, in data 6 marzo 2001, la proposta della giunta per le autorizzazioni a procedere, affermando che le dichiarazioni suddette concernono opinioni espresse dal deputato Mancuso nell'esercizio delle funzioni parlamentari, ricadendo conseguentemente nell'ambito di applicazione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; che secondo l'organo giurisdizionale ricorrente, tale delibera della Camera dei deputati, sarebbe lesiva delle proprie attribuzioni costituzionali, a causa della mancanza del nesso funzionale tra le opinioni espresse dal parlamentare e la sua attivita' quale membro di quest'ultima che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, deve sussistere affinche' possa operare la garanzia prevista dall'art. 68, primo comma, della Costituzione; che, pertanto, la deliberazione di insindacabilita' adottata dalla Camera avrebbe illegittimamente interferito sulla sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, dell'autorita' giudiziaria. Considerato che in questa fase la Corte e' chiamata, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a delibare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se sussistano i requisiti soggettivo e oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato; che quanto al requisito soggettivo, il Tribunale di Roma, sezione del giudice per le indagini preliminari, e' legittimato a sollevare il conflitto in quanto competente a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartiene, in considerazione della posizione di indipendenza, costituzionalmente garantita, di cui godono i singoli organi giurisdizionali; che anche la Camera dei deputati, in relazione alla definizione dell'ambito di insindacabilita' di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione, e' legittimata ad essere parte del conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volonta' del potere che rappresenta; che, per quanto concerne l'aspetto oggettivo del conflitto, il ricorrente Tribunale di Roma lamenta la lesione delle proprie attribuzioni costituzionalmente garantite in relazione alla adozione, da parte della Camera di appartenenza del parlamentare, di una deliberazione ove si afferma, in modo asseritamente arbitrario, l'insindacabilita' delle opinioni espresse da quest'ultimo, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; che, pertanto, esiste la materia di un conflitto, la cui soluzione e' affidata alla competenza della Corte costituzionale, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione definitiva - da assumersi a contraddittorio integro - anche in ordine alla ammissibilita' del ricorso.