ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  per  ammissibilita'  di  conflitto di attribuzione tra
poteri  dello  Stato, sorto a seguito della delibera della Camera dei
deputati  del  6 marzo  2001,  relativa  alla  insindacabilita' delle
opinioni  espresse  dall'onorevole  Filippo Mancuso nei confronti del
dottor  Giancarlo  Caselli,  promosso  dal  giudice  per  le indagini
preliminari  presso  il  Tribunale di Roma, con ricorso depositato il
19 novembre  2001,  ed iscritto al n. 204 del registro ammissibilita'
conflitti.
    Udito  nella  camera  di consiglio del 15 gennaio 2003 il giudice
relatore Ugo De Siervo.
    Ritenuto che con atto depositato in udienza il 7 novembre 2001 il
Tribunale  di Roma - Sezione del giudice per le indagini preliminari,
nell'ambito  del  procedimento  instaurato nei confronti del deputato
Filippo Mancuso, in relazione al reato di cui agli articoli 81 e 595,
comma 3,  del  codice penale, e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47
(Disposizioni  sulla  stampa), ha sollevato conflitto di attribuzione
tra i poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati;
        che  nell'atto introduttivo del giudizio si evidenzia come il
procedimento   penale  in  questione  riguardi  alcune  dichiarazioni
rilasciate  dall'imputato  nel  corso  di una intervista radiofonica,
nelle  quali  quest'ultimo  pronunziava,  tra  l'altro,  le  seguenti
affermazioni: «Ma lei tra Brusca e Caselli ... tra i Brusca e Caselli
vede   vere  differenze?  (...)  E'  gia'  provato  che  parte  della
Magistratura  di  Palermo  e'  criminale  (...)  vi  sono  a  Palermo
criminali  vestiti  da  giudici.  Questo e' piu' sconvolgente ancora.
Molte  inchieste  di Palermo sono inchieste criminali e sono condotte
da criminali vestiti da giudici, oltre che dissennati»;
        che  l'autorita'  giurisdizionale  ricorrente  rileva  che la
Camera  dei  deputati ha approvato, in data 6 marzo 2001, la proposta
della  giunta  per  le  autorizzazioni a procedere, affermando che le
dichiarazioni  suddette  concernono  opinioni  espresse  dal deputato
Mancuso   nell'esercizio   delle   funzioni  parlamentari,  ricadendo
conseguentemente  nell'ambito  di  applicazione  dell'art. 68,  primo
comma, della Costituzione;
        che   secondo   l'organo   giurisdizionale  ricorrente,  tale
delibera  della  Camera  dei  deputati,  sarebbe lesiva delle proprie
attribuzioni   costituzionali,  a  causa  della  mancanza  del  nesso
funzionale  tra  le  opinioni  espresse  dal  parlamentare  e  la sua
attivita' quale membro di quest'ultima che, secondo la giurisprudenza
della  Corte  costituzionale, deve sussistere affinche' possa operare
la garanzia prevista dall'art. 68, primo comma, della Costituzione;
        che,  pertanto, la deliberazione di insindacabilita' adottata
dalla  Camera  avrebbe  illegittimamente  interferito  sulla sfera di
attribuzioni,     costituzionalmente     garantita,    dell'autorita'
giudiziaria.
    Considerato  che  in  questa  fase la Corte e' chiamata, ai sensi
dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
a  delibare  esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando,
senza  contraddittorio  tra  le  parti,  se  sussistano  i  requisiti
soggettivo  e  oggettivo  di  un conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato;
        che  quanto  al  requisito  soggettivo, il Tribunale di Roma,
sezione  del  giudice  per  le indagini preliminari, e' legittimato a
sollevare   il   conflitto   in   quanto   competente   a  dichiarare
definitivamente   la   volonta'   del   potere   cui  appartiene,  in
considerazione  della  posizione  di indipendenza, costituzionalmente
garantita, di cui godono i singoli organi giurisdizionali;
        che   anche   la  Camera  dei  deputati,  in  relazione  alla
definizione dell'ambito di insindacabilita' di cui all'art. 68, primo
comma,  della  Costituzione,  e'  legittimata  ad  essere  parte  del
conflitto,  in  quanto organo competente a dichiarare definitivamente
la volonta' del potere che rappresenta;
        che,  per  quanto concerne l'aspetto oggettivo del conflitto,
il  ricorrente  Tribunale  di  Roma  lamenta la lesione delle proprie
attribuzioni costituzionalmente garantite in relazione alla adozione,
da  parte  della  Camera  di  appartenenza  del  parlamentare, di una
deliberazione  ove  si  afferma,  in  modo  asseritamente arbitrario,
l'insindacabilita'  delle opinioni espresse da quest'ultimo, ai sensi
dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
        che,  pertanto,  esiste  la  materia  di un conflitto, la cui
soluzione  e'  affidata  alla  competenza della Corte costituzionale,
restando  impregiudicata  ogni  ulteriore  decisione  definitiva - da
assumersi   a   contraddittorio   integro  -  anche  in  ordine  alla
ammissibilita' del ricorso.