ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1, commi 1 e
2, e 2, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265 (Norme
di  attuazione  dello  statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in
ordine all'insegnamento in lingua tedesca nel conservatorio di musica
di   Bolzano),  promosso  con  ordinanza  del  27 febbraio  2002  dal
Tribunale  di  La  Spezia  nel procedimento civile vertente tra Carlo
Benzi  e  il  Ministero della pubblica istruzione, iscritta al n. 205
del  registro  ordinanze  2002  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 19, 1ª serie speciale, dell'anno 2002.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 12 febbraio 2003 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
    Ritenuto  che  il  Tribunale di La Spezia, in funzione di giudice
del lavoro, con ordinanza del 27 febbraio 2002 ha sollevato questione
di  costituzionalita'  (a)  degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, del
decreto  legislativo 16 marzo 1992, n. 265 (Norme di attuazione dello
statuto    speciale    per   il   Trentino-Alto   Adige   in   ordine
all'insegnamento  in  lingua  tedesca  nel conservatorio di musica di
Bolzano),  in  riferimento all'art. 3 della Costituzione, e (b) degli
artt. 1,  commi 1 e 2, e 2, comma 1, dello stesso decreto legislativo
n. 265 del 1992, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione;
        che  il  rimettente  riferisce  di essere chiamato a decidere
sulla  domanda,  formulata  da  un  docente  della  materia  «armonia
complementare»  nei confronti del Ministero della pubblica istruzione
(ora,  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca),
rivolta  a ottenere l'esecuzione di un provvedimento di trasferimento
del  docente  medesimo  presso il conservatorio di musica di Bolzano,
trasferimento  gia' disposto dal Ministero convenuto ma poi annullato
in via di autotutela;
        che  l'anzidetto  annullamento  del  trasferimento  da  parte
dell'amministrazione  si fonda sul disposto degli artt. 1, comma 1, e
2,  comma 1,  del decreto legislativo n. 265 del 1992, che per talune
materie  -  c.d.  «tabellate»,  cioe' elencate nella tabella allegata
allo   stesso  decreto  n. 265,  tra  cui  la  materia  dell'«armonia
complementare»,  equivalente,  come  precisa  il rimettente, a quella
della  «cultura  musicale  generale»  -  stabiliscono che il relativo
insegnamento  «e'  impartito in lingua italiana ed in lingua tedesca,
per  classi  formate  annualmente»  (art. 1,  comma 1),  e  che  alle
cattedre  per  l'insegnamento  delle  materie  in  questione accedono
docenti  «rispettivamente  di madre lingua italiana e di madre lingua
tedesca» (art. 2, comma 1);
        che  pertanto, rileva il giudice a quo, secondo la richiamata
disciplina,  nel conservatorio di musica di Bolzano l'insegnamento di
una  materia  compresa  nella tabella allegata al decreto legislativo
n. 265  del  1992  e'  precluso  per  i  docenti  che, pur essendo in
possesso  di  una  adeguata conoscenza della lingua di insegnamento -
come  nella specie il ricorrente nel giudizio principale, quanto alla
lingua  tedesca -, non siano di «madre lingua», potendo essi accedere
soltanto  all'insegnamento  di materie diverse da quelle «tabellate»,
secondo  quanto  stabilisce  l'art. 1,  comma 2,  del  citato decreto
legislativo n. 265;
        che,  tutto  cio'  premesso,  il rimettente solleva una prima
questione  di legittimita' costituzionale relativamente agli artt. 1,
comma 1,  e  2, comma 1, del decreto legislativo n. 265 del 1992, che
nel  loro  combinato  disposto riservano l'insegnamento delle materie
indicate   nell'allegata   tabella  ad  insegnanti  di  madre  lingua
corrispondente  a quella d'insegnamento, affermando che il ricorso ad
un   concetto  come  quello  di  «madre  lingua»,  non  adeguatamente
specificato  dallo  stesso  legislatore ne' desumibile da altre fonti
normative,   lascerebbe   all'interprete   (nel   caso   di   specie,
all'amministrazione)   il   «compito   di   riempire  di  significato
l'espressione  in parola», aprendo in tal modo la via a «differenti e
contrastanti   soluzioni,  suscettibili  di  condurre  a  valutazioni
diverse  per casi sostanzialmente identici e, quindi, a disparita' di
trattamento [...] a seconda della definizione che dell'espressione in
parola   l'amministrazione  discrezionalmente  faccia  propria»,  con
conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione;
        che, d'altra parte, ipotizzando la possibilita' di attribuire
un  significato  univoco all'espressione «madre lingua», nel senso di
intenderla come «designante [...] colui che e' nato in una certa area
geografica   nella   quale  si  parla  una  determinata  lingua»,  il
rimettente    solleva   una   seconda   questione   di   legittimita'
costituzionale,  relativamente  agli  artt. 1,  commi 1  e  2,  e  2,
comma 1,  del  decreto  legislativo  n. 265  del  1992,  poiche' tali
disposizioni,  differenziando  i  requisiti  soggettivi richiesti per
l'insegnamento nelle classi di lingua tedesca presso il conservatorio
di   musica  di  Bolzano,  tra  le  materie  indicate  nella  tabella
(riservate  a  docenti  di  «madre  lingua» tedesca) e tutte le altre
materie  (il cui insegnamento puo' invece essere impartito da docenti
che,   «nei   limiti  di  quanto  occorrente  all'insegnamento  della
disciplina, siano in grado di usare la lingua [...] tedesca»: art. 1,
comma 2),  si porrebbero in contrasto con i principi di uguaglianza e
ragionevolezza  e  di  buon  andamento della pubblica amministrazione
(artt. 3  e  97 della Costituzione), per l'assenza di un'apprezzabile
ragione  giustificativa di detta differenziazione, con ingiustificato
deteriore  trattamento  dei  docenti  non  di  madre  lingua  ma  che
possiedono  una  adeguata  conoscenza  della  lingua  di insegnamento
(nella  specie,  tedesca),  e  per  il risultato di non fare accedere
all'insegnamento  delle  materie  «tabellate»  docenti  di comprovate
qualita',   con  conseguente  «possibile  impoverimento  dell'offerta
formativa  in danno del buon funzionamento dell'amministrazione oltre
che delle esigenze e delle aspettative degli utenti del servizio»;
        che   nel   giudizio   cosi'  introdotto  e'  intervenuto  il
Presidente   del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,   che   ha  concluso  per
l'infondatezza di entrambe le questioni sollevate.
    Considerato che il Tribunale di La Spezia, in funzione di giudice
del lavoro, solleva (a) in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 2,
comma 1,  del  decreto  legislativo  16 marzo  1992, n. 265 (Norme di
attuazione  dello  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto Adige in
ordine all'insegnamento in lingua tedesca nel conservatorio di musica
di  Bolzano),  «nella  parte in cui non viene definito il concetto di
«madre  lingua»»,  e  (b),  in  riferimento  agli  artt. 3 e 97 della
Costituzione,  ulteriore  questione  di  legittimita'  costituzionale
degli  artt. 1,  commi 1  e  2,  e  2,  comma 1, dello stesso decreto
legislativo  n. 265  del  1992, «nella parte in cui inseriscono nella
[...]   tabella   [...]   allegata   al  decreto  alcune  materie  di
insegnamento  e  non  altre  tra  quelle riservate agli insegnanti di
«madre lingua»;
        che attraverso la formulazione delle due diverse questioni di
legittimita'  costituzionale  il  rimettente,  da un lato, censura la
mancata  definizione  normativa  della  nozione  giuridica  di «madre
lingua»,  ravvisandovi  un  contrasto con l'art. 3 della Costituzione
per     la     possibile     arbitrarieta'    delle    determinazioni
dell'amministrazione  circa  il  significato  da  attribuire  a  tale
nozione,  mentre, dall'altro lato, reputa comunque non risolutiva una
eventuale definizione di tale concetto, poiche' ritiene anche in tale
ipotesi  contraria  ai  principi  di uguaglianza e di ragionevolezza,
nonche'  al  principio  di  buon  andamento dell'amministrazione, una
disciplina  che,  facendo leva sull'anzidetta nozione, riservi talune
materie  di  insegnamento  («tabellate»)  a  docenti di madre lingua,
escludendo  tutti  gli  altri,  anche  se in possesso di una adeguata
conoscenza della lingua di insegnamento;
        che  le due questioni sollevate, non legate da un rapporto di
subordinazione (poiche' la seconda non e' necessariamente conseguente
al  rigetto  della prima, bensi' semplicemente ne prescinde), muovono
da  premesse  tra loro antitetiche, l'una assumendo che la nozione di
«madre  lingua»  sia priva di un contenuto definibile, l'altra invece
postulando che lo abbia;
        che,  cosi'  impostando le questioni di costituzionalita', il
giudice  rimettente  chiede  due  distinti  interventi  correttivi su
ambiti  normativi  diversi  della  medesima  disciplina, demandando a
questa  Corte  l'esercizio di una preliminare scelta interpretativa -
circa la possibilita' o l'impossibilita' di attribuire un significato
univoco  alla  nozione  di  «madre  lingua» e con essa al criterio di
distinzione  censurato  -  che  invece  spetta  allo  stesso  giudice
effettuare;
        che,   per   la   contraddittorieta'   intrinseca   di   tale
prospettazione  alternativa,  e  per  l'obiettiva  incertezza  che ne
deriva  quanto  ai termini del dubbio di costituzionalita' rimesso al
controllo  di  questa  Corte,  deve  essere  dichiarata  la manifesta
inammissibilita'  delle questioni in tal modo sollevate (ex plurimis,
ordinanze n. 34 del 2003, n. 67 del 2001 e n. 435 del 2000).
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.