ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 1, comma 10,
della  legge  14 gennaio  1999,  n. 4  (Disposizioni  riguardanti  il
settore   universitario  e  della  ricerca  scientifica,  nonche'  il
servizio  di mensa nelle scuole), promossi con ordinanze del 20 marzo
e  dell'11  giugno 2002 emesse dal Tribunale amministrativo regionale
del  Lazio  sui  ricorsi  proposti  da Chiara Nediani ed altri contro
Universita'  degli  studi  di  Firenze  ed  altri  e da Maria Cecilia
Mosconi  contro  Universita'  degli  studi  di  Roma  «La  Sapienza»,
iscritte ai numeri 391 e 392 del registro ordinanze 2002 e pubblicate
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 37, 1ª serie speciale,
dell'anno 2002.
    Visti  l'atto  di  intervento di Chiara Nediani ed altri, nonche'
gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 26 febbraio 2003 il giudice
relatore Franco Bile.
    Ritenuto  che,  con  ordinanza  del  20 marzo  2002, il Tribunale
amministrativo  regionale  del  Lazio  -  nel  corso  di  un giudizio
proposto  da Chiara Nediani ed altri per l'annullamento, tra l'altro,
dei  decreti  rettorali  dell'Universita'  degli  studi di Firenze di
esclusione   dei  ricorrenti  dalla  partecipazione  ad  un  concorso
riservato  per  ricercatore confermato - ha sollevato, in riferimento
agli  artt. 3  e  97  della  Costituzione,  questione di legittimita'
costituzionale  dell'art. 1,  comma 10,  della legge 14 gennaio 1999,
n. 4  (Disposizioni  riguardanti  il  settore  universitario  e della
ricerca  scientifica,  nonche'  il  servizio  di mensa nelle scuole),
nella  parte  in  cui  contempla che il personale delle universita' e
degli  osservatori  astronomici,  astrofisici e vesuviano, assunto in
ruolo per lo svolgimento di funzioni tecniche o socio-sanitarie ed in
servizio  alla  data  di  entrata  in vigore della legge medesima, il
quale abbia svolto alla predetta data almeno tre anni di attivita' di
ricerca,  possa  partecipare  ai  concorsi  per  posti di ricercatore
universitario  confermato solo se l'originaria assunzione in servizio
sia  avvenuta  a  seguito  di pubblici concorsi che prevedessero come
requisito  di  accesso  il  diploma  di  laurea  e  non  anche  se il
dipendente,  pur  in mancanza di quest'ultimo requisito, sia comunque
in possesso di tale diploma;
        che,   nell'atto  introduttivo  del  giudizio,  i  ricorrenti
assumevano di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 1,
comma 10,  della legge n. 4 del 1999 citata per l'accesso ai concorsi
riservati  a  posti  di  ricercatore  universitario  e si dolevano di
essere  stati  invece  esclusi  dalle  procedure  medesime  in quanto
assunti originariamente in servizio in una qualifica per la quale non
era  richiesto,  tra  i  vari  requisiti,  il  diploma di laurea, pur
essendo  essi in possesso dello stesso alla data di entrata in vigore
della legge menzionata;
        che  l'impugnativa proposta dai ricorrenti era quindi diretta
all'annullamento  del  provvedimento  di esclusione dalle valutazioni
comparative  riservate  per  la  copertura  di  posti  di ricercatore
universitario  nonche'  all'accertamento  del diritto alla inclusione
tra i beneficiari della legge 14 gennaio 1999, n. 4;
        che il tribunale amministrativo regionale rimettente sospetta
innanzi  tutto  la  violazione  del  generale  canone  di  coerenza e
ragionevolezza  dell'ordinamento giuridico (art. 3, Cost.) perche' la
partecipazione  al  concorso  riservato  da parte del personale delle
universita'  e'  condizionato ad un requisito «meramente formale e di
alcuna  rilevanza  sostanziale»,  quale appunto sarebbe il prescritto
presupposto dell'originaria assunzione in ruolo a seguito di pubblici
concorsi  che  prevedevano  come  requisito  di accesso il diploma di
laurea;
        che  cio'  ridonderebbe  anche in violazione del principio di
eguaglianza   per   ingiustificata   disparita'   di  trattamento  di
situazioni sostanzialmente identiche;
        che  inoltre  il tribunale amministrativo regionale prospetta
la  possibile  violazione  del  principio  del  buon  andamento della
pubblica  amministrazione  (art. 97,  Cost.) atteso che - non essendo
consentito  l'accesso  al concorso riservato per il personale che sia
privo  del  suddetto  requisito  formale,  pur avendo tutti gli altri
requisiti    sostanziali    -    le   universita'   si   priverebbero
ingiustificatamente  di  un utile apporto di competenze professionali
consolidate in ragione delle pluriennali esperienze acquisite;
        che   si   sono   costituiti   i  ricorrenti,  aderendo  alle
prospettazioni  argomentative  del tribunale amministrativo regionale
rimettente  ed  insistendo  per  la  declaratoria  di  illegittimita'
costituzionale in parte qua della disposizione censurata;
        che  e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato  e  difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
sostenuto   l'inammissibilita'   o   comunque   l'infondatezza  della
questione di costituzionalita' sollevata dal tribunale amministrativo
regionale rimettente;
        che  lo  stesso Tribunale amministrativo regionale del Lazio,
con ordinanza dell'11 giugno 2002, in altro analogo giudizio promosso
da  Maria  Cecilia  Mosconi,  che  ha  impugnato il provvedimento del
rettore  dell'universita' «La Sapienza» di Roma con cui la ricorrente
era  stata  esclusa  dalla  partecipazione  al concorso riservato per
ricercatore  universitario,  ha  sollevato  la  medesima questione di
costituzionalita' con le stesse argomentazioni;
        che anche in questo giudizio e' intervenuto il Presidente del
Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale   dello   Stato,   concludendo   per   la   declaratoria  di
inammissibilita'  o  comunque  di  infondatezza  della  questione  di
costituzionalita'.
    Considerato  che  i  giudizi  possono  essere  riuniti, avendo ad
oggetto la medesima questione di costituzionalita';
        che,  con  ordinanza  n. 517  del  2002, questa Corte ha gia'
dichiarato   la   manifesta   infondatezza   dell'identica  questione
sollevata,   in   altri  giudizi  analoghi,  dal  medesimo  tribunale
regionale amministrativo in riferimento agli stessi parametri;
        che  nessun argomento nuovo o diverso, rispetto a quelli gia'
vagliati  da  questa  Corte,  e' stato prospettato nelle ordinanze di
rimessione,  sicche'  anche  le  questioni da queste stesse sollevate
sono parimenti manifestamente infondate.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,
n. 87,   e  9,  secondo comma, delle norme integrative per i  giudizi
davanti alla Corte costituzionale.