ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 211,
della  legge  23 dicembre  1996,  n. 662 (Misure di razionalizzazione
della  finanza  pubblica),  come sostituito dall'art. 2, comma 1, del
decreto-legge   28 marzo   1997,   n. 79   (Misure   urgenti  per  il
riequilibrio  della finanza pubblica), convertito, con modificazioni,
nella   legge   28 maggio   1997,   n. 140,  promossi  con  ordinanza
dell'8 gennaio  2002  dalla  Commissione  tributaria  provinciale  di
Genova sul ricorso proposto dalla Provincia di Genova Istituto Figlie
Maria  SS. dell'Orto contro Agenzia delle entrate - Ufficio di Genova
3  e  con  ordinanza  del  7 giugno 2001 dalla Commissione tributaria
provinciale  di  Milano sul ricorso proposto da Grafiche Parole Nuove
S.r.l.  contro  D.R.E.  Lombardia,  iscritte  ai  nn. 104  e  433 del
registro  ordinanze  2002 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 12 e 40, 1ยช serie speciale, dell'anno 2002.
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 13 marzo 2003 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
    Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Genova, con
ordinanza emessa in data 8 gennaio 2002, ha sollevato, in riferimento
agli  artt. 3  e  53  della  Costituzione,  questione di legittimita'
costituzionale  dell'art. 3, comma 211, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662  (Misure  di  razionalizzazione  della finanza pubblica), come
sostituito  dall'art. 2,  comma 1,  del  decreto-legge 28 marzo 1997,
n. 79  (Misure  urgenti  per il riequilibrio della finanza pubblica),
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 28 maggio 1997, n. 140,
nella  parte  in  cui obbliga i sostituti di imposta per i redditi di
lavoro   dipendente   al   versamento   di   un  importo  percentuale
sull'ammontare  complessivo  dei  trattamenti di fine rapporto di cui
all'art. 2120 cod. civ. maturati al 31 dicembre del 1996 e del 1997 a
titolo  di  acconto  delle  imposte  dovute  su  tali trattamenti dai
dipendenti;
        che,  a  parere  del  remittente,  con  riferimento  al primo
parametro,  si  determinerebbe  una  discriminazione tra sostituti di
imposta,  solo  alcuni dei quali sarebbero chiamati ad effettuare una
ritenuta  a titolo di acconto in un momento ben anteriore a quando si
verifica   la   manifestazione   di   ricchezza  tassabile  (e  cioe'
l'erogazione del trattamento al dipendente);
        che   inoltre,   con   riguardo   al   secondo  dei  precetti
costituzionali  evocati, la norma determinerebbe una tassazione reale
di  oneri  virtuali,  concretandosi  in  una  imposizione  del  tutto
svincolata  dalla  capacita' contributiva, della quale non potrebbero
in  alcun modo considerarsi come manifestazioni il numero, il livello
retributivo  e  l'anzianita'  dei  dipendenti  ai  quali e' collegato
l'accantonamento del T.F.R;
        che  e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
concludendo  per  la  declaratoria  di  manifesta  infondatezza della
questione;
        che  la  Commissione  tributaria  provinciale  di Milano, con
ordinanza  emessa  il  7 giugno 2001, ha sollevato, in riferimento ai
medesimi    parametri,    identica    questione    di    legittimita'
costituzionale,  svolgendo  analoghe  considerazioni circa l'assoluta
mancanza  di manifestazioni di capacita' contributiva ed argomentando
nel  senso  di  una vera e propria forma di prelievo fiscale, volta a
far  gravare  sugli  imprenditori  la  parziale copertura di un costo
pubblico;
        che  anche  in tale giudizio e' intervenuto il Presidente del
Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale dello Stato, concludendo nel medesimo senso.
    Considerato che le due ordinanze pongono la medesima questione in
riferimento  agli  stessi  parametri  costituzionali e che pertanto i
relativi giudizi debbono essere riuniti;
        che  questa  Corte  ha  gia'  dichiarato non fondata identica
questione  di  legittimita'  costituzionale, sollevata in riferimento
alle stesse norme della Costituzione, con la sentenza n. 155 del 2001
-  peraltro  non  considerata  dalle  remittenti Commissioni - che ha
esaminato i medesimi profili ed argomentazioni del tutto analoghe;
        che  non  sono  stati  adotti  motivi nuovi o sostanzialmente
diversi,  ne'  prospettate  ragioni  ulteriori che possano indurre la
Corte a modificare il convincimento espresso nella citata decisione e
ribadito nella successiva ordinanza n. 125 del 2002.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma  delle  norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.