ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 17, 23, 24 e
25   del   d.P.R.   29 settembre  1973,  n. 602  (Disposizioni  sulla
riscossione  delle  imposte  sul reddito), - nel testo anteriore alla
modifica  operata  dal  decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 -
promosso   con   ordinanza   del  24 maggio  2002  dalla  Commissione
tributaria  regionale  di  Napoli  sul  ricorso proposto dall'Ufficio
delle imposte dirette di Napoli contro Dodo D'Angio' S.r.l., iscritta
al  n. 516  del  registro  ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 48, 1ª serie speciale, dell'anno 2002.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 26 marzo 2003 il giudice
relatore Romano Vaccarella.
    Ritenuto  che,  nel  corso  di  un  processo  di appello promosso
dall'Ufficio delle imposte dirette di Napoli avverso sentenza resa in
primo  grado  dalla  Commissione  tributaria provinciale di Napoli in
esito  al  ricorso  proposto  da una contribuente contro un avviso di
mora notificatole il 20 novembre 1997 e relativo al periodo d'imposta
1° gennaio  -  4 ottobre  1988  per  somme dovute a titolo di IRPEG e
ILOR,  la  Commissione  tributaria regionale di Napoli, con ordinanza
del   24 maggio   2002,   ha   sollevato  questione  di  legittimita'
costituzionale  degli  artt. 17,  23, 24 e 25 del d.P.R. 29 settembre
1973,  n. 602  recante  «Disposizioni sulla riscossione delle imposte
sul  reddito» (nel testo anteriore alla modifica operata dall'art. 6,
del  decreto  legislativo 26 febbraio 1999, n. 46), in quanto il loro
combinato disposto contrasterebbe con:
        a) l'articolo 3    della    Costituzione,    generando    una
ingiustificata disparita' di trattamento tra il contribuente soggetto
all'accertamento ordinario ex art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 - al
quale  entro  il  termine  quinquennale  deve  tassativamente  essere
notificata  la  cartella  esattoriale  -  ed il contribuente soggetto
all'accertamento ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 602 del 1973
-  al  quale non e' previsto che venga notificata nel quinquennio ne'
in altro termine perentorio la cartella stessa;
        b) l'art. 23  della Costituzione, perche' la legge che impone
una  prestazione  patrimoniale non puo' considerarsi legittima se non
indica,  come  nel  caso  di  specie,  il  tempo, inteso come momento
determinativo o arco temporale delimitato, nel quale essa deve essere
resa;
        c) l'art. 24  della  Costituzione, per violazione del diritto
di  difesa,  imponendo  al  contribuente, per un tempo indeterminato,
l'obbligo   di   conservazione  della  documentazione  relativa  alla
dichiarazione  dei  redditi,  posto  che il termine di tenuta di tale
corredo  documentale  e' previsto dall'art. 3 con riguardo al termine
decadenziale   di   notifica   della   cartella  esattoriale  di  cui
all'art. 43  del  d.P.R.  n. 600  del 1973, non operante con riguardo
alla  liquidazione  ex  art. 36-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 per la
quale  non e' previsto alcun termine perentorio per la notifica della
cartella;
        d) gli  articoli 31,  41  e  47  della  Costituzione, poiche'
l'assenza  di  tempi  definiti  per  la  notifica  della  cartella di
pagamento  o  dell'avviso  di  mora  nell'ipotesi  di liquidazione ex
art. 36-bis   del   d.P.R.   n. 602   del   1973,  rende  incerta  la
disponibilita'  e,  quindi,  impedisce  l'impiego di mezzi finanziari
liquidi  in  favore della famiglia o nelle attivita' economiche o nel
risparmio e nell'acquisto dell'abitazione;
        e) l'art. 53 della Costituzione, per violazione del principio
della  capacita'  contributiva,  atteso  che i tempi indeterminati di
notifica   della   cartella   esattoriale   o   dell'avviso  di  mora
cristallizzano indefinitamente la capacita' contributiva rilevata con
riguardo ad un determinato periodo impositivo;
        f) l'art. 97 della Costituzione, per violazione del principio
del   buon   andamento   e   dell'imparzialita'  dell'amministrazione
pubblica;
        che  il  giudice  rimettente  premette, all'ampia motivazione
dedicata  alla non manifesta infondatezza della questione, il rilievo
che  l'appello  proposto  dall'Ufficio  avverso  la sentenza di primo
grado   doveva   essere   respinto  e  doveva  essere  confermata  la
statuizione  di  annullamento  dell'avviso  di  mora  impugnato dalla
contribuente  in  quanto  da  tale avviso, stante la mancata notifica
della  cartella  esattoriale,  «non  era  dato individuare il perche'
dell'iscrizione  a ruolo dell'IRPEG per l'importo di lire 3.083.013 e
dell'ILOR  per quello di lire 185.000, oltre interessi e soprattasse,
tanto  piu'  che  i  relativi  imponibili, recati dall'avviso stesso,
corrispondevano  a  quelli risultanti dalla copia della dichiarazione
prodotta dalla ricorrente Societa' e che dalla documentazione in atti
non era stato possibile individuare le ritenute escluse dall'Ufficio»
ed in quanto, inoltre, era infondata la tesi dell'Ufficio secondo cui
le   iscrizioni  ex  art. 36-bis  del  d.P.R.  n. 600  del  1973  non
richiederebbero alcuna motivazione;
        che,   costituitosi   in  giudizio  a  mezzo  dell'Avvocatura
generale  dello  Stato,  il  Presidente del Consiglio dei ministri ha
concluso  per la manifesta inammissibilita' della questione attesa la
sua  irrilevanza,  diffusamente illustrando in una successiva memoria
l'infondatezza della questione.
    Considerato   che,   essendosi   il   rimettente  inequivocamente
pronunciato sull'infondatezza dell'appello, e, quindi, sulla nullita'
dell'impugnato  avviso,  sono  assolutamente irrilevanti, ai fini del
logico  sviluppo  della  decisione,  le  ulteriori censure articolate
dalla  Commissione  tributaria  regionale di Napoli con riguardo alla
inesistenza  di  un termine perentorio per la notifica della cartella
esattoriale nell'ipotesi di accertamento formale;
        che,  conseguentemente,  la  questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.