ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi per conflitto di attribuzione sorti a seguito del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 22 aprile 2002 (DEC/DCN 286), n. 286 relativo alla nomina del Presidente dell'Ente Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano promossi con ricorsi delle Regioni Emilia Romagna e Toscana notificati il 13 giugno e il 2 luglio 2002, depositati in cancelleria il 19 giugno e l'8 luglio 2002 ed iscritti ai nn. 22 e 25 del registro conflitti 2002. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica dell'8 aprile 2003 il giudice relatore Romano Vaccarella; Uditi gli avvocati Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Regione Emilia Romagna, Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana nonche' l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto che, con ricorso notificato il 13 giugno 2002, la Regione Emilia-Romagna solleva conflitto di attribuzioni nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, datato 22 aprile 2002, con il quale il dott. Tarcisio Zobbi e' stato nominato presidente dell'Ente Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano, istituito con d.P.R. 21 maggio 2001; che, a fondamento del ricorso, la regione espone che il Ministro, con nota del 5 dicembre 2001, aveva richiesto sulla nomina del Presidente dell'Ente Parco l'intesa dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana, i quali a loro volta avevano chiesto, in data 4 gennaio 2002, un incontro; che - espone la ricorrente - con nota del 19 febbraio 2002 il Ministro comunicava al Presidente del Senato la candidatura del dott. Zobbi, in relazione alla quale i Presidenti delle regioni, avutane informale notizia, negavano l'intesa, reiterando la richiesta di un incontro; richiesta ignorata dal Ministro, che emetteva l'impugnato decreto del 22 aprile 2002; che la ricorrente lamenta: a) la violazione delle prerogative costituzionali della regione per omessa acquisizione della previa intesa prevista dall'art. 9, comma 3, della legge 6 dicembre 1991 n. 394 (Legge quadro sulle aree protette); b) in subordine, violazione del principio di leale cooperazione per aver omesso ogni tentativo di raggiungere l'intesa; c) in ulteriore subordine, inammissibilita' costituzionale di un atto ministeriale di superamento del contrasto e, comunque, assoluto difetto di motivazione sulle ragioni che hanno reso impossibile l'intesa; che, costituitosi in giudizio a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri conclude per l'inammissibilita' e, comunque, l'infondatezza del ricorso, invocando la potesta' legislativa esclusiva di cui all'art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione; che, avverso il medesimo decreto del Ministro dell'ambiente, propone ricorso, con atto notificato il 28 giugno 2002, anche la Regione Toscana assumendo, con argomentazioni non dissimili da quelle della Regione Emilia-Romagna, la violazione del principio di leale cooperazione e degli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione, e cio' sia che l'intesa de qua venga ritenuta del tipo «forte» sia del tipo «debole»; che anche in tale giudizio si e' costituito il Presidente del Consiglio dei ministri concludendo nel senso sopra ricordato; che, in prossimita' dell'udienza, le regioni ricorrenti hanno depositato due memorie, deducendo che, con sentenze n. 10793 e 10796 del 27 novembre 2002, notificate il 23-31 dicembre 2002, il Tribunale amministrativo regionale Lazio - in accoglimento dei ricorsi proposti dalle regioni - ha annullato il decreto del 22 aprile 2002, e che tali sentenze sono passate in giudicato perche' non appellate davanti al Consiglio di Stato. Considerato che, formatosi il giudicato sull'annullamento del decreto ministeriale oggetto dei giudizi promossi davanti a questa Corte dalle Regioni Emilia-Romagna e Toscana, deve ritenersi cessata la materia del contendere.