Ricorso  della  Regione  Toscana,  in  persona del Presidente pro
tempore,  autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 298
del  29 marzo  2004,  rappresentato e difeso, per mandato in calce al
presente  atto,  dagli avvocati Lucia Bora e Fabio Lorenzoni e presso
lo  studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, via del
Viminale n. 43;

    Contro  il  Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore per
la  dichiarazione  di illegittimita' costituzionale degli articoli 1,
commi  II  e  IV lett. a), c), d); 3, commi I, II e III; 4; 8; 9; 10;
11;  12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 22 commi I, lett. a), b), c), d), IV
e  V, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 28 recante « Riforma
della  disciplina  in  materia di attivita' cinematografiche, a norma
dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»".
    Nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 29  del  5  febbraio 2004 e' stato
pubblicato  il decreto legislativo n. 28/2004 in materia di attivita'
cinematografiche.
    Questo   e'   stato  approvato  in  base  alla  delega  contenuta
nell'art. 10  della  legge  n. 137/2002,  norma  impugnata  da questa
amministrazione,  per violazione degli artt. 76 e 117 Cost. in quanto
lesiva delle attribuzioni regionali in materia di spettacolo.
    La  Conferenza  dei  Presidenti  delle  Regioni  e delle Province
autonome,  nella  seduta  del  26  novembre  2003, ha espresso parere
negativo  sullo  schema del decreto legislativo in esame (doc. n. 1);
tuttavia  il  decreto  e'  stato  approvato senza recepire le istanze
espresse  dalle  autonomie  regionali,  per  il  rispetto  delle loro
attribuzioni.
    La disciplina delle attivita' cinematografiche di cui al presente
decreto  attiene  alle  materie dello spettacolo, dell'industria, del
commercio.
    Per  quanto attiene lo spettacolo, va rilevato che gia' il d.P.R.
n. 616/1977,   all'art. 49,   aveva  riconosciuto  un'autonomia  alle
funzioni  regionali  in  materia  di  attivita'  di prosa, musicali e
cinematografiche,  rispetto  alle  tradizionali  attivita' culturali.
Infatti il secondo comma del citato art. 49 ha disposto: «Le funzioni
delle  regioni e degli enti locali in ordine alle attivita' di prosa,
musicali  e  cinematografiche  saranno  riordinate  con  la  legge di
riforma  dei  rispettivi  settori,  da  emanarsi entro il 31 dicembre
1979»:   la   norma   e'   significativa  perche'  riconosce  in  via
programmatica  la  competenza  regionale  e  locale  all'esercizio di
funzioni  amministrative  in  materia di spettacolo (la preannunciata
legge di riforma, peraltro, non e' mai stata emanata).
    Parlare di spettacolo significa riferirsi onnicomprensivamente ad
un   insieme  di  attivita'  diverse,  quali:  la  formazione  ed  il
perfezionamento  artistico degli operatori del settore, la produzione
degli  spettacoli e la loro distribuzione, la ricerca, documentazione
e  diffusione  della  cultura  di  cui  sono  una  manifestazione, il
recupero  e  la  costruzione  di  spazi  per  lo spettacolo. Anche la
Commissione  Giannini,  rilevo'  che  nel settore dello spettacolo si
rinvengono  molteplici attivita' che non riguardano esclusivamente la
politica  di  promozione  culturale, ma rientrano in varie materie di
competenza  regionale  (Il  completamento  dell'ordinamento regionale
Bologna, 1977, 179).
    Con  il decreto legislativo n. 112/1998, emanato, com'e' noto, in
attuazione   della   legge   delega   n. 59/1997,  l'autonomia  dello
spettacolo  rispetto  alle  attivita'  culturali e' stata sancita dal
legislatore.  Infatti  «le  attivita'  culturali"  hanno ricevuto una
propria  definizione  per opera dell'art. 148 del decreto legislativo
n. 112/1998  che  alla  lett.  f) le identifica «con quelle rivolte a
formare  e  diffondere  espressioni  della  cultura  e dell'arte». Il
medesimo decreto legislativo ha fatto oggetto di una considerazione a
se'  stante,  in  una  diversa  disposizione, collocata in un diverso
capo ad  esso  intitolato  (il  VI)  «lo  spettacolo»,  in  tal  modo
mostrando  di  considerarlo  come  ambito  distinto  e separato dalle
attivita' e dai beni culturali.
    Il  nuovo testo dell'art. 117 Cost. non include lo spettacolo tra
le  materie  soggette alla potesta' esclusiva statale, ne' tra quelle
soggette  alla potesta' legislativa concorrente Stato-Regioni, con la
conseguenza che in materia sussiste la potesta' legislativa residuale
delle  Regioni,  secondo  il  disposto  dell'art. 117,  quarto comma.
Percio' compete alle Regioni stesse disciplinare in via legislativa e
regolamentare  la  materia  dello  spettacolo,  nonche'  stabilire il
riparto  delle  funzioni  amministrative  tra  se  stesse  e gli enti
locali, nel rispetto dei principi consacrati nell'art. 118 Cost.
    Ne',   d'altra  parte,  in  materia  sussistono  quei  titoli  di
legittimazione  trasversale  che abilitano lo Stato ad intervenire ai
sensi dell'art. 117, secondo comma.
    Conseguentemente  le  disposizioni  impugnate sono invasive delle
attribuzioni  regionali  perche'  in questa materia lo Stato dovrebbe
astenersi  da  ogni  disciplina,  anche  di  principio,  nel rispetto
dell'art. 117, quarto comma della Costituzione.
    Ma   le   disposizioni  in  esame  sono  parimenti  lesive  delle
attribuzioni  regionali  anche  qualora  --  in denegata ipotesi - si
ritenesse  che lo spettacolo sia, invece, un settore rientrante nella
materia  delle  attivita' culturali. Infatti l'art. 117, terzo comma,
Cost.   include   la  materia  «promozione  ed  organizzazione  delle
attivita'  culturali»"  tra quelle soggette alla potesta' legislativa
concorrente Stato-Regioni e quindi allo Stato e' riservata unicamente
la definizione dei principi legislativi generali.
    Le   norme   contestate   invece  sono  puntuali,  dettagliate  e
specifiche:  si  prevedono  procedure  di  erogazione  di contributi,
controlli  sull'utilizzo  delle  risorse  che costituiscono l'oggetto
tipico   della   disciplina   della  materia  rimessa  alla  potesta'
legislativa  regionale  e  che  non  si  conciliano  affatto  con  il
contenuto  di  una  mera  legislazione  di principi regolatori, unica
consentita allo Stato.
    Per  quanto  attiene  all'industria  ed  al commercio, anche tali
materie  non  sono  ricomprese  nell'elenco  di quelle riservate allo
Stato  dall'art. 117,  secondo  comma  Cost., con la conseguenza che,
anche   per   tale  profilo,  sussiste  la  competenza  regionale  ad
intervenire nella disciplina dell'attivita' cinematografica.
    Le  disposizioni  impugnate,  invece,  intervengono  in  tutti  i
settori   dell'attivita'   cinematografica  (produzione,  promozione,
distribuzione,  esercizio)  senza  tenere in alcuna considerazione le
prerogative  regionali  sopra  evidenziate.  Di qui le illegittimita'
costituzionali che si denunciano per i seguenti motivi di

                            D i r i t t o

    1.  -  Illegittimita'  costituzionale  dell'art. 1, commi II e IV
lettere a), c), d) per violazione degli artt. 117 e 118 Cost.
    Lo  Stato  intende  legittimare il proprio intervento sostenendo,
all'art. 1  secondo  comma,  che  le  attivita' cinematografiche sono
riconosciute di rilevante interesse generale, anche in considerazione
della loro importanza economica ed industriale.
    Tuttavia la rilevanza dell'interesse sotteso ad una attivita' non
costituisce,   in   base  all'art. 117  Cost.,  un  titolo  idoneo  a
legittimare  la  potesta'  legislativa statale: in tal senso la Corte
costituzionale  ha chiarito che una categoria giuridica del genere e'
estranea   al  disegno  costituzionale  vigente  in  cui  l'interesse
nazionale  non  costituisce  piu'  un  limite di legittimita', ne' di
merito,  alla competenza legislativa regionale (sentenza n. 303/2003;
n. 370/2003).
    L'art. 117  Cost.,  oltre  a  non legittimare il secondo comma in
esame  ove  si  intenda  fondare  su  di  esso la potesta' statale ad
intervenire in materia, non ammette neppure le impugnate disposizioni
contenute  al  quarto  comma, lettere a), c), d): infatti il rispetto
delle  attribuzioni  regionali  in materia di spettacolo, industria e
commercio  richiede  che  il  coordinamento  e  la  promozione  delle
attivita' attinenti il cinema siano demandati alle Regioni, come pure
l'erogazione dei finanziamenti ed il monitoraggio sull'utilizzo delle
risorse erogate.
    Le  impugnate  disposizioni  violano  altresi'  l'art. 118  Cost.
L'attribuzione  a  livello  centrale delle funzioni amministrative di
promozione,  coordinamento,  vigilanza  e  monitoraggio sull'utilizzo
delle  risorse  erogate  non  trova giustificazione nelle esigenze di
esercizio    unitario    ne'    nei   principi   di   sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza.
    Ove  poi, in denegata ipotesi, si ritenesse che i principi di cui
all'art. 118 primo comma Cost. legittimino lo Stato a disciplinare ed
esercitare   le   funzioni  previste  dalle  impugnate  disposizioni,
resterebbe l'eccepita incostituzionalita'.
    Cio'  in  quanto  la  Corte  costituzionale  ha  chiarito  che  -
affinche'  nelle  materie  di  cui  all'art. 117 terzo e quarto comma
Cost.  una  legge  statale  possa  legittimamente attribuire funzioni
amministrative  a  livello  centrale  e  al  tempo  stesso  regolarne
l'esercizio  -  e'  necessario che la legge sia adottata a seguito di
procedure  che  assicurino la partecipazione dei soggetti coinvolti e
che preveda adeguati meccanismi di cooperazione per l'esercizio delle
funzioni  amministrative  allocate in capo allo Stato. Occorre quindi
un'intesa con le Regioni; intesa «forte» nel senso che il suo mancato
raggiungimento costituisce ostacolo insuperabile alla conclusione del
procedimento (Corte cost. n. 303/2003; n. 6/2004).
    Nel  caso  in  esame non si prevede alcuna intesa con le regioni,
eppure  e'  incontestabile  che  la disciplina impugnata interferisce
fortemente  in  ambiti  di legislazione concorrente e residuale delle
Regioni, per i motivi esposti in premessa.
    2. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 3, commi I, II e III
per violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost.
    Il  primo  comma  viene qui contestato nella parte in cui prevede
che  l'iscrizione  delle imprese cinematografiche in appositi elenchi
informatici  istituiti  presso il Ministero per i beni e le attivita'
culturali   costituisca  requisito  essenziale  per  l'ammissione  ai
benefici economici previsti dal decreto. Il secondo comma dispone che
i   suddetti   elenchi   siano   articolati   in   due  categorie  di
classificazione per le imprese di produzione e il terzo comma prevede
che  l'appartenenza  delle  imprese  di  produzione alle categorie di
classificazione   comporta   una   determinazione  del  finanziamento
ammissibile,  differenziata  sulla  base  dei parametri stabiliti con
futuro decreto ministeriale.
    Le  disposizioni  introducono  quindi  un  sistema  accentrato  a
livello  ministeriale  incompatibile  sia con l'art. 117 Cost. - che,
come  gia'  rilevato,  riconduce  il  cinema  in  ambiti materiali di
competenza  regionale  -  sia  con  l'art. 118 Cost. in quanto non e'
giustificabile  in  nome  della sussidiarieta' l'attrazione a livello
statale  della  competenza  a  gestire  tutti  i finanziamenti per le
imprese cinematograiche.
    Le disposizioni contrastano anche con l'art. 119 Cost.
    La  riconducibilita'  dell'attivita' cinematografica ad ambiti di
competenza  regionale  imporrebbe  infatti,  ex art. 119 Cost., che i
criteri  di  finanziamento per detta attivita' fossero disciplinati a
livello regionale e che le risorse fossero previamente ripartite alle
Regioni   stesse.   Pertanto   la  norma  contrasta  con  l'autonomia
finanziaria  riconosciuta  dall'art. 119  Cost.  alle  Regioni  nelle
materie  di  loro competenza, come piu' analiticamente verra' esposto
al punto 5).
    3.  -  Illegittimita'  costituzionale  dell'art. 4 per violazione
degli artt. 117 e 118 Cost.
    L'art. 4  istituisce,  presso  il  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita'  culturali,  la  Consulta  territoriale  per  le  attivita'
cinematografiche. Essa e' presieduta dal Capo del Dipartimento per lo
spettacolo  e  lo  sport  ed  e'  composta  dal presidente del Centro
sperimentale  di cinematografia, dal presidente di Cinecitta' Holding
S.p.A.;  da  4  membri  designati  dalle  associazioni  di  categoria
maggiormente   rappresentative  nel  settore  cinematografico,  da  3
rappresentanti    delle    Regioni    designati    dalla   Conferenza
Stato-Regioni,  da 3 rappresentanti degli enti locali designati dalla
Conferenza Stato-Citta'.
    La  Consulta predispone il programma triennale, poi approvato dal
Ministro per i beni e le attivita' culturali.
    Detto programma:
        A)  individua  per  ciascuna  regione  le aree geografiche di
intervento  per  la realizzazione di nuove sale cinematografiche, per
il  ripristino  di  sale  inattive,  per la trasformazione delle sale
esistenti  con  l'aumento  del  numero  degli  schermi nonche' per la
ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale
cinematografiche esistenti;
        B) individua sul territorio nazionale le aree privilegiate di
investimento;
        C) individua  gli obiettivi per la promozione delle attivita'
cinematografiche.
    E'   altresi'  previsto  che  la  Consulta  presti  attivita'  di
consulenza  ed  elabori indicazioni utili per il raggiungimento delle
finalita'  di  cui  all'art. 1 e che la medesima esprima parere sulle
richieste di autorizzazione all'apertura delle multisale.
    Poiche'   --   come   in   premessa   rilevato  --  le  attivita'
cinematografiche  attengono a materie di competenza regionale, non e'
compatibile  con  il  riparto di attribuzioni di cui agli artt. 117 e
118  Cost.  la  previsione  di  un  organismo,  istituito  presso  il
Ministero,  finalizzato ad esercitare compiti gestionali attinenti il
cinema ovvero a fornire consulenza al Ministero per detti compiti. Lo
Stato  infatti  non  dovrebbe  esercitare  funzioni  di  gestione con
riferimento alle attivita' cinematografiche, ma dovrebbe tutt'al piu'
-  ove si riconduca la materia nell'ambito della potesta' concorrente
-   dettare   i   principi   fondamentali  alle  Regioni  deputate  a
disciplinare  la  materia  e,  quindi,  anche  i rapporti con i terzi
interessati.
    In  denegata ipotesi in cui si ravvisi una legittimazione statale
ad  intervenire in nome dei principi di cui all'art. 118 Cost., resta
sicuramente  incostituzionale  il terzo comma della norma contestata.
Per il suo contenuto, infatti, il programma triennale che la Consulta
predispone  ed il Ministero approva e' fortemente interferente con le
competenze   regionali   attinenti   all'attivita'   cinematografica:
pertanto  il  rispetto  di  tali  attribuzioni richiede la previsione
dell'intesa con le Regioni, come chiarito nelle citate sentenze della
Corte  costituzionale  n. 303/2003 e n. 6/2004, da qualificarsi quale
«intesa  forte»,  a  causa del particolare e rilevante impatto che il
contenuto  del  programma  triennale  ha sulle attribuzioni regionali
attinenti  lo  spettacolo,  la  promozione delle attivita' culturali,
l'industria ed il commercio.
    Ne'  puo'  ritenersi a tal fine sufficiente la previsione che dei
tredici  componenti  la  Consulta,  tre  siano  rappresentanti  delle
Regioni designati dalla Conferenza Stato-Regioni.
    Si  tratta  infatti  di  una rappresentanza regionale marginale e
minoritaria,   addirittura   parificata   a   quella   delle  realta'
associative  e, pertanto, non equiparabile all'«intesa forte"» che la
Corte   costituzionale   ha   individuato   quale  strumento  atto  a
riequilibrare  il  rispetto  delle  competenze regionali, a fronte di
normative  statali  con  le  stesse  interferenti  ma cio' nonostante
valutate legittime in applicazione del criterio di sussidiarieta'.
    4.  -  Illegittimita'  costituzionale  dell'art. 8 per violazione
degli artt. 117 e 118 Cost.
    L'art. 8 istituisce presso il Ministero per i beni e le attivita'
culturali  la  Commissione  per  la  cinematografia,  composta da due
sottocommissioni:   quella   per   il  riconoscimento  dell'interesse
culturale e quella per la promozione e per i film d'essai.
    La    prima    sottocommissione    provvede   al   riconoscimento
dell'interesse  culturale  dei  lungometraggi,  delle  opere  prime e
seconde e dei cortometraggi e alla definizione della quota massima di
finanziamenti  assegnabili,  all'ammissione  al  finanziamento  per i
lungometraggi per cui non sia stato richiesto od ottenuto l'interesse
culturale   e  alla  valutazione  delle  sceneggiature  ai  fini  dei
finanziamenti.  La  sottocommissione  per  la promozione e per i film
d'essai  esprime  parere  sulle  istanze  relative  ai contributi, ne
definisce gli importi, verifica la rispondenza sostanziale dell'opera
realizzata   al  progetto  gia'  valutato  dalla  sottocommissione  e
provvede all'individuazione dei film d'essai.
    Il   secondo   comma   detta  i  criteri  in  base  ai  quali  la
sottocommissione  di  cui  alla  lettera  a) valuta il riconoscimento
dell'interesse culturale.
    Il   terzo   comma  dispone  che  le  due  sottocommissioni  sono
presiedute  dal  capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport e
che  sono  composte  da  un numero di membri da definirsi con decreto
ministeriale,  scelti  dal Ministro tra esperti altamente qualificati
nei   vari   settori   delle   attivita'  cinematografiche  anche  su
indicazione    delle    associazioni    di   categoria   maggiormente
rappresentative.
    E'  poi  prevista la partecipazione regionale e degli enti locali
alle sedute della sola sottocomissione per la promozione e per i film
d'essai.
    Ancora  con decreto ministeriale saranno stabiliti gli indicatori
del  criterio  della  qualita'  dell'apporto  artistico del regista e
dello   sceneggiatore   e   la   valutazione  del  trattamento  della
sceneggiatura nonche' la composizione e le modalita' di funzionamento
delle sottocommissioni suddette.
    Le   norme   contenute   nella   disposizione   in   esame   sono
incostituzionali per piu' profili.
    Innanzitutto  le  due  sottocommissioni eseguono per il Ministero
rilevanti   attivita'   sia  per  quanto  attiene  al  riconoscimento
dell'interesse   culturale   dei   film   che   per   la   promozione
cinematografica  e  per  l'individuazione dei film d'essai: e' quindi
previsto  un  accentramento in capo al Ministero di tali funzioni del
tutto   immotivato   rispetto   al   riparto  di  competenze  di  cui
all'art. 117 Cost. con riferimento allo spettacolo e all'industria.
    Detto  accentramento  non  si  presenta giustificabile neppure in
applicazione   dei   principi   di   sussidiarieta',   adeguatezza  e
differenziazione di cui all'art. 118 Cost., perche' nulla impedirebbe
che  lo  Stato  dettasse  principi  fondamentali  alle  Regioni,  per
garantire  le  esigenze  di  uniformita'  di disciplina eventualmente
ravvisate  nell'attivita'  in oggetto, e poi consentisse alle Regioni
di  adottare  le  proprie  normative  di  disciplina  delle  funzioni
amministrative.
    Ove poi - come gia' rilevato anche per le precedenti disposizioni
censurate - si ravvisassero i presupposti perche' lo Stato attragga a
se  stesso  in  sussidiarieta'  determinate  funzioni  amministrative
inerenti  la  materia  in  questione,  avvalendosi,  per  il relativo
svolgimento,  delle  due  sottocommissioni previste, la norma sarebbe
parimenti  incostituzionale,  anche  qui,  per  la mancata previsione
dell'intesa con le Regioni interessate: intesa invece imprescindibile
a   causa   dell'interferenza  delle  funzioni  con  le  attribuzioni
regionali in materia di industria, commercio e spettacolo.
    Ne'  puo'  sostenersi che l'intesa possa essere sostituita con la
partecipazione  regionale  in  seno  alla  sottocommissione. In primo
luogo,   infatti,  detta  partecipazione  e'  prevista  solo  per  la
sottocomissione  per  la  promozione e per i film d'essai e non anche
per   la   sottocommissione   per  il  riconoscimento  dell'interesse
culturale:  tale  limitazione non ha alcuna motivazione, considerando
che  le  competenze  regionali relative all'attivita' cinematografica
investono,  nell'art. 117  Cost.,  tutti i settori, della produzione,
distribuzione, promozione ed esercizio, per cui la presenza regionale
dovrebbe  essere  garantita  anche nella sottocommissione di cui alla
lettera a).
    In  ogni  caso  la partecipazione prevista dal terzo comma e' del
tutto inidonea al fine di ristabilire un equilibrio di competenze: la
Corte  costituzionale  ha  in  merito  rilevato  che  a  tal  fine e'
imprescindibile «una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano
il  dovuto  risalto  le  attivita'  concertative  e  di coordinamento
orizzontale,  ovverosia le intese, che devono essere condotte in base
al  principio  di  lealta»  (sentenza  n. 303/2003);  in  particolare
occorre che la normativa risulti «adottata a seguito di procedure che
assicurino   la  partecipazione  dei  livelli  di  governo  coinvolti
attraversi  strumenti  di  leale  collaborazione  o,  comunque,  deve
prevedere   adeguati   meccanismi  di  cooperazione  per  l'esercizio
concreto  delle  funzioni amministrative allocate in capo agli organi
centrali»" (sentenza n. 6/2004).
    Detti criteri non sono rispettati dall'impugnata disposizione, la
quale prevede una mera partecipazione, che non da' neppure il diritto
di voto, solo ad una delle due sottocommissioni.
    Il  terzo  ed  il  quarto comma della norma impugnata contrastano
altresi'  con  l'art. 117  sesto comma Cost. in quanto rinviano ad un
futuro  decreto  ministeriale  - dal contenuto generale ed astratto e
quindi   regolamentare -   la   composizione   e   le   modalita'  di
organizzazione  e di funzionamento delle due sottocommissioni, mentre
e'  impedito dalla citata norma costituzionale emanare regolamenti in
materie  che, come quelle in esame, non sono riservate alla cometenza
esclusiva dello Stato.
    Per  i  suddetti  motivi la norma impugnata e' costituzionalmente
illegittima.
    5. - Illegittimita' costituzionale degli artt. 9; 10; 11; 12; 13;
14;  15;  16;  17;  19  per violazione degli artt. 76, 117, 118 e 119
Cost.
    Le  norme  qui  contestate  contengono  disposizioni di carattere
finaziario. In particolare:
        l'art. 9  prevede  che  possono  essere  ammessi  ai benefici
economici  previsti  dal  decreto  i  film  che  presentano  qualita'
culturali,  artistiche o spettacolari oltre ai requisiti di idoneita'
tecnica;   l'accertamento   dei   requisiti   e'   effettuato   dalla
sottocommissione  di  cui all'art. 8 primo comma lett. b) che accerta
anche, per i film riconosciuti di interesse culturale, la rispondenza
sostanziale dell'opera realizzata al progetto valutato;
        l'art. 10 prevede l'erogazione di incentivi alla produzione a
favore  delle  imprese  di  produzione  dei  lungometraggi,  film  di
animazione e film di interesse culturale riconosciuti di nazionalita'
italiana;  agli  stessi  film  e' riconosciuto, ex comma quinto della
stessa  norma,  un ulteriore contributo in favore del regista e degli
autori  del  soggetto  e  della  sceneggiatura  cittadini  italiani o
dell'Unione europea. Il comma quarto dello stesso art. 10 prevede che
con successivo decreto ministeriale saranno stabiliti, a valere sulla
quota  cinema  del  Fondo  Unico  per lo spettacolo di cui alla legge
n. 163/1985,  il  tetto  massimo di risorse finanziarie, le modalita'
tecniche  di  erogazione,  i  tempi  e  le  modalita'  dell'eventuale
reinvestimento   nella   produzione,   le   modalita'   tecniche   di
monitoraggio  circa  l'impiego dei contributi erogati. Il sesto comma
disciplina la revoca dei contributi previsti;
        l'art. 11  disciplina  la  liquidazione del contributo di cui
all'art. 10;
        l'art. 12   istituisce   un   Fondo  per  la  produzione,  la
distribuzione,   l'esercizio   e  le  industrie  tecniche  presso  il
Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali.  In  tale Fondo
confluisce  la  quota cinema del Fondo unico per lo spettacolo di cui
alla  legge  n. 163/1985  e  di  altri fondi gia' esistenti. Il fondo
finanzia  attivita' di distribuzione, promozione, produzione di opere
filmiche;  la  realizzazione  di  nuove  sale o il ripristino di sale
inattive;   l'adeguamento   delle   strutture  ed  il  rinnovo  delle
apparecchiaure, l'adeguamento strutturale e tecnologico dei teatri di
prova,  di stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di
post-produzione,  nonche',  genericamente,  «ulteriori  esigenze  del
settore delle attivita' cinematografiche salvo diversa determinazione
del  Ministro  con  riferimento  ad  altri  settori dello spettacolo»
(cosi'  lettera  e del terzo comma della norma in oggetto). Il quarto
ed il quinto comma dispongono che con successivo decreto del Ministro
sono  stabilite  le  quote percentuali del fondo in base alle diverse
finalita', nonche' le modalita' tecniche di gestione del fondo stesso
e di erogazione dei finanziamenti e dei contributi e di monitoraggio.
La  gestione  di  detto  fondo  e'  affidata alla Banca nazionale del
lavoro;
        l'art. 13  disciplina  i finanziamenti, a valere sul fondo di
cui all'art. 12, delle attivita' di produzione;
        l'art. 14  disciplina  il  finanziamento, a valere sempre sul
fondo di cui all'art. 12, delle attivita' di distribuzione;
        l'art. 15 disciplina il finanziamento, anche qui a valere sul
fondo di cui all'art. 12, delle attivita' di esercizio;
        l'art. 16  disciplina  il finanziamento delle attivita' delle
industrie tecniche;
        l'art. 17 disciplina l'erogazione dei premi di qualita';
        l'art. 19  prevede il finanziamento destinato alla promozione
delle attivita' e stabilisce che con successivo decreto ministeriale,
sentita  la  Consulta,  saranno  stabilite  le  modalita' tecniche di
gestione e di monitoraggio delle risorse.
    Tutte   le   suddette   norme  pongono  il  problema  della  loro
compatibilita' con l'art. 119 Cost.
    Infatti  si  tratta  di contributi e agevolazioni concessi per la
produzione,   la  promozione,  la  distribuzione,  l'esercizio  delle
attivita'  cinematografiche,  per  i  registi  e  per  gli autori del
soggetto  e  della  sceneggiatura,  vertenti  quindi nelle materie di
competenza  regionale  ex  artt. 117  e 118 Cost. dello spettacolo ed
industria.  Gli  incentivi  alle  imprese  di distribuzione previsti,
dall'art. 14,  commi  II  e  III,  rispettivamente  per le imprese di
distribuzione nazionale e le imprese di distribuzione ed esportazione
attengono,  quanto  ai primi, nella competenza residuale regionale in
materia  di commercio; quanto ai secondi, nella materia del commercio
con l'estero, soggetta a potesta' concorrente.
    Percio'  i  suddetti  fondi  dovrebbero  essere  ripartiti tra le
Regioni,  nel rispetto dell'art. 119 Cost. citato, perche' queste poi
provvedano  a  disciplinare ed erogare i finanziamenti agli operatori
del settore.
    Invece  le  disposizioni indicate prevedono finanziamenti diretti
dallo  Stato  ai  terzi interessati; addirittura e' stato operato uno
stralcio della quota del Fondo unico spettacolo (F.U.S.) prevista per
il  cinema,  separando  cosi' il F.U.S. in piu' tronconi e smembrando
una  parte  rilevante  del  Fondo  stesso,  prima di discutere con le
Regioni i criteri della sua formazione e distribuzione.
    A tale proposito si puo' ricordare che la Corte costituzionale ha
rilevato la contrarieta', rispetto alla disciplina costituzionale, di
quelle  norme  che  in  materie  regionale  prevedono  fondi  gestiti
direttamente  dallo Stato, ritenuti lesivi dell'autonomia finanziaria
sia  di  entrata  che  di spesa delle Regioni e atti a mantenere allo
Stato   poteri   discrezionali   nella  materia  (sent.  n. 370/2003;
n. 16/2004; 49/2004).
    Ne'  puo'  obiettarsi  che il finanziamento regionale puo' sempre
aggiungersi  a  quello  statale: in primo luogo e' evidente che senza
risorse  trasferite  le  Regioni ben difficilmente potrebbero agire e
poi,  in  ogni caso, si creerebbe una duplicazione di interventi e le
scelte  statali  verrebbero  a interferire con quelle regionali. Piu'
precisamente  forme  di  finanziamento  come  quelle  previste  dalle
disposizioni  in esame divengono uno strumento indiretto ma pervasivo
di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni regionali e di
sovrapposizione  di politiche e di indirizzi governati centralmente a
quelli  legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di
propria    competenza    (sent.    n. 16/2004).    L'illogicita'    e
l'incostituzionalita'  delle  norme sono evidenziate, in particolare,
dall'art. 12,  terzo  comma, lett. c). Qui e' infatti previsto che lo
Stato,  con le risorse del fondo per la produzione, la distribuzione,
l'esercizio  e  le  industrie  tecniche,  finanzi la realizzazione di
nuove  sale  o  il ripristino di sale inattive, nonche' l'adeguamento
delle strutture ed il rinnovo delle apparecchiature: l'art. 22 affida
poi   alle  Regioni  il  compito  di  disciplinare  e  rilasciare  le
autorizzazioni  per  le  suddette  attivita'.  Non  ha  dunque  senso
attribuire,  alle regioni la competenza legislativa ed amministrativa
in   relazione   all'attivita'  di  realizzazione  di  nuove  sale  e
ripristino  di  quelle  inattive,  ma poi lasciare allocato a livello
centrale  la gestione del finanziamento per le relative attivita'. E'
evidente  che  tale  sistema  e'  prima di tutto contrastante con gli
artt. 117,118  e  119  Cost.  e poi e' anche del tutto irrazionale ed
immotivato.
    Le  impugnate disposizioni contrastano anche con l'art. 117 sesto
comma Cost. la' ove demandano (art. 10, quarto comma; art. 12, quarto
e quinto comma; art. 17 comma terzo e quarto; art. 19 comma secondo e
quinto)  ad un futuro decreto ministeriale il compito di stabilire le
modalita'  ed  i  criteri di ripartizione dei previsti finanziamenti:
per   tale   contenuto   infatti  i  previsti  decreti  hanno  natura
regolamentare  e percio' non sono ammessi nelle materie in questione,
non riservate in via esclusiva allo Stato.
    Le impugnate norme finanziarie contrastano altresi' con l'art. 76
Cost.  per  eccesso  di delega: infatti la legge delega non prevedeva
tra  i criteri direttivi anche la possibilita' di stralciare la quota
del Fondo unico per lo spettacolo per disporne separatamente.
    Ancora,  la legge delega prevedeva lo snellimento delle procedure
di  liquidazione dei contributi e la ridefinizione delle modalita' di
costituzione  e  finanziamento degli organismi che intervengono nelle
procedure  di  individuazione  dei  soggetti  legittimati  a ricevere
contributi  e  di  quantificazione  dei  contributi: la delega quindi
permette di incidere sulla liquidazione di contributi ma non consente
di  modificare  i  criteri  di selezione dei soggetti destinatari dei
contributi   (come  invece  fanno  le  norme  sopra  impugnate),  con
conseguente eccesso di delega.
    6. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 22 commi primo lett.
a)  b),  c), d), quarto e quinto per violazione degli artt 117, 118 e
119 Cost.
    Il  primo comma affida alle Regioni la disciplina delle modalita'
di  autorizzazione  alla realizzazione, trasformazione ed adattamento
di  immobili  da  destinare  a sale e arene cinematografiche, nonche'
alla  ristrutturazione  o  all'ampliamento  di  sale  e arene gia' in
attivita',  secondo  i  principi  indicati  dalla norma stessa, nelle
lettere a) b), c), d).
    Il  quarto  comma  prevede  che,  ai  fini  dell'iscrizione negli
elenchi   di  cui  all'art. 3  comma  I  (che  costituisce  requisito
essenziale  per  l'ammissione  ai  contributi di cui all'art. 12), le
imprese di esercizio devono comunicare al Ministero il rilascio delle
autorizzazioni  relative  alle singole sale cinematografiche, nonche'
eventuali sospensioni per periodo superiori a sei mesi.
    Il   comma   quinto   accentra  a  livello  statale  il  rilascio
dell'autorizzazione  all'apertura di multisale con un numero di posti
superiori  a 1800, disponendo che detta autorizzazione sia rilasciata
dal  Direttore  generale  competente,  previo  parere  conforme della
Consulta.
    Per   quanto  riguarda  il  primo  comma,  si  eccepisce  la  sua
incostituzionalita'  nella  parte  in cui (lett. a), b), c), d) detta
principi  fondamentali per la disciplina dell'autorizzazione affidata
alla  competenza  regionale.  Tale  competenza  infatti  attiene alle
materie  del governo del territorio (per le implicazioni territoriali
conseguenti  all'apertura,  all'ampliamento  o  all'adeguamento delle
sale), del commercio e dell'industria: solo il governo del territorio
legittima  lo  Stato  a  dettare principi fondamentali al legislatore
regionale.
    Tuttavia  l'autorizzazione in questione e' prevista per finalita'
essenzialmente diverse da quelle urbanistiche e, precisamente, per la
razionalizzazione     della     distribuzione     delle     strutture
cinematorafiche:  cio' e' confermato dai c.d. principi fondamentali i
quali  non  attengono  ad  aspetti  urbanistici-edilizi, ma sono solo
criteri   per   controllare   e  governare  la  presenza  delle  sale
cinematografiche.  Ne deriva che l'autorizzazione all'esercizio delle
attivita'  di  gestione  di  sale  ed arene cinematografiche riguarda
ambiti  materiali  - commercio ed industria - di competenza residuale
delle  Regioni  e  percio'  non vi e' spazio per la determinazione di
principi  statali,  con conseguente incostituzionalita' delle lettere
a), b), c), d) del primo comma in esame, per violazione dell'art. 117
Cost.
    Il  quarto  comma  viola gli artt. 117 e 119 Cost. per gli stessi
motivi  gia'  espressi  in  relazione all'art. 3, primo comma: non e'
infatti  conforme al vigente assetto costituzionale la previsione che
tutte  le  imprese  devono  essere  iscritte in un elenco gestito dal
Ministero  per poter essere ammesse ai finanziamenti, anch'essi tutti
gestiti a livello statale.
    Il quinto comma contrasta con gli artt. 117 e 118 Cost.
    Non  e'  ravvisabile  alcun  motivo per differenziare, in base al
numero  dei  posti,  la  competenza  autorizzatoria,  riservando alla
disciplina  regionale  solo quella per l'apertura di multisale con un
numero di posti inferiori a 1800.
    L'apertura  di nuove sale cinematografiche ha rilevanti incidenze
nelle   materie   del   governo   del  territorio,  del  commercio  e
dell'industria,  riservate  alla  potesta'  legislativa concorrente e
residuale delle Regioni.
    Per  le  sale  con  posti  oltre  i 1800 la suddetta incidenza e'
ancora  maggiore  rispetto  a  quella  conseguente alla realizzazione
delle sale piu' piccole, perche' superiori sono le indotte necessita'
di  operare  quali  parcheggi,  viabilita'  e,  in  genere,  opere di
urbanizzazione.    L'apertura   delle   sale   cinematografiche,   la
trasformazione  e l'adattamento degli immobili da destinare a sale ed
arene   cinematografiche  devono  tener  conto  della  programmazione
urbanistica,  edilizia,  commerciale e dell'esercizio cinematografico
definita  a  livello  regionale  e  devono essere disposti in base ad
indicatori  oggettivi,  quali la popolazione, il bacino di utenza, le
strutture  gia'  esistenti,  il  riequilibrio  territoriale  in  base
all'offerta e alla domanda.
    Il  quinto comma impugnato, invece, accentrando immotivatamente a
livello  statale  l'autorizzazione  per  sale con piu' di 1800 posti,
lede  le  suddette  attribuzioni  regionali,  vanifica  gli  atti  di
programmazione    territoriale,    commerciale    e    di   esercizio
cinematografico  della Regione, con sicura violazione degli artt. 117
e 118 Cost.
    Tale  violazione  sussiste  -  in  ipotesi  - anche per la totale
inosservanza  dei criteri indicati dalla Corte costituzionale secondo
la  quale  i  principi  di  sussidiarieta'  e  di adeguatezza possono
giustificare una deroga del normale riparto di competenze legislative
contenuto nel titolo V solo se la valutazione dell'interesse pubblico
sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato
sia  proporzionata,  non  risulti  affetta  da irragionevolezza e sia
oggetto  di  un'accordo  stipulato  con la regione interessata (sent.
303/2003).
    Il   comma   quinto  impugnato  e',  invece,  irragionevole,  non
giustificato da esigenze particolari e idoneo a incidere pesantemente
sulle attribuzioni regionali.
    Pertanto,  in denegata ipotesi che comunque si contesta, dovrebbe
essere  almeno  previsto  che l'autorizzazione di cui al quinto comma
sia  rilasciata d'intesa con la Regione interessata (sent. 303/2003 e
6/2004),  mentre  nel  caso in esame e' previsto solo il parere della
Consulta  ove, come gia' sopra rilevato, la presenza regionale e' del
tutto marginale.
    In  ogni  caso  l'intesa  con  la Regione, richiesta nelle citate
pronunce   costituzionali   quale   idonea  forma  di  collaborazione
Stato-Regioni,  non  e' sostituibile con il parere di un organismo in
cui  le Regioni sono scarsamente rappresentate, insieme e alla stessa
stregua  delle  associazioni  di  categoria,  pur essendo titolari di
competenze  costituzionalmente  attribuite  in materia di governo del
territorio,  industria e commercio, che vengono fortemente incise dal
rilascio delle autorizzazioni in esame.