Ricorso della Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 298 del 29 marzo 2004, rappresentato e difeso, per mandato in calce al presente atto, dagli avvocati Lucia Bora e Fabio Lorenzoni e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, via del Viminale n. 43; Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 1, commi II e IV lett. a), c), d); 3, commi I, II e III; 4; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 22 commi I, lett. a), b), c), d), IV e V, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 28 recante « Riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche, a norma dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»". Nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2004 e' stato pubblicato il decreto legislativo n. 28/2004 in materia di attivita' cinematografiche. Questo e' stato approvato in base alla delega contenuta nell'art. 10 della legge n. 137/2002, norma impugnata da questa amministrazione, per violazione degli artt. 76 e 117 Cost. in quanto lesiva delle attribuzioni regionali in materia di spettacolo. La Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 26 novembre 2003, ha espresso parere negativo sullo schema del decreto legislativo in esame (doc. n. 1); tuttavia il decreto e' stato approvato senza recepire le istanze espresse dalle autonomie regionali, per il rispetto delle loro attribuzioni. La disciplina delle attivita' cinematografiche di cui al presente decreto attiene alle materie dello spettacolo, dell'industria, del commercio. Per quanto attiene lo spettacolo, va rilevato che gia' il d.P.R. n. 616/1977, all'art. 49, aveva riconosciuto un'autonomia alle funzioni regionali in materia di attivita' di prosa, musicali e cinematografiche, rispetto alle tradizionali attivita' culturali. Infatti il secondo comma del citato art. 49 ha disposto: «Le funzioni delle regioni e degli enti locali in ordine alle attivita' di prosa, musicali e cinematografiche saranno riordinate con la legge di riforma dei rispettivi settori, da emanarsi entro il 31 dicembre 1979»: la norma e' significativa perche' riconosce in via programmatica la competenza regionale e locale all'esercizio di funzioni amministrative in materia di spettacolo (la preannunciata legge di riforma, peraltro, non e' mai stata emanata). Parlare di spettacolo significa riferirsi onnicomprensivamente ad un insieme di attivita' diverse, quali: la formazione ed il perfezionamento artistico degli operatori del settore, la produzione degli spettacoli e la loro distribuzione, la ricerca, documentazione e diffusione della cultura di cui sono una manifestazione, il recupero e la costruzione di spazi per lo spettacolo. Anche la Commissione Giannini, rilevo' che nel settore dello spettacolo si rinvengono molteplici attivita' che non riguardano esclusivamente la politica di promozione culturale, ma rientrano in varie materie di competenza regionale (Il completamento dell'ordinamento regionale Bologna, 1977, 179). Con il decreto legislativo n. 112/1998, emanato, com'e' noto, in attuazione della legge delega n. 59/1997, l'autonomia dello spettacolo rispetto alle attivita' culturali e' stata sancita dal legislatore. Infatti «le attivita' culturali" hanno ricevuto una propria definizione per opera dell'art. 148 del decreto legislativo n. 112/1998 che alla lett. f) le identifica «con quelle rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte». Il medesimo decreto legislativo ha fatto oggetto di una considerazione a se' stante, in una diversa disposizione, collocata in un diverso capo ad esso intitolato (il VI) «lo spettacolo», in tal modo mostrando di considerarlo come ambito distinto e separato dalle attivita' e dai beni culturali. Il nuovo testo dell'art. 117 Cost. non include lo spettacolo tra le materie soggette alla potesta' esclusiva statale, ne' tra quelle soggette alla potesta' legislativa concorrente Stato-Regioni, con la conseguenza che in materia sussiste la potesta' legislativa residuale delle Regioni, secondo il disposto dell'art. 117, quarto comma. Percio' compete alle Regioni stesse disciplinare in via legislativa e regolamentare la materia dello spettacolo, nonche' stabilire il riparto delle funzioni amministrative tra se stesse e gli enti locali, nel rispetto dei principi consacrati nell'art. 118 Cost. Ne', d'altra parte, in materia sussistono quei titoli di legittimazione trasversale che abilitano lo Stato ad intervenire ai sensi dell'art. 117, secondo comma. Conseguentemente le disposizioni impugnate sono invasive delle attribuzioni regionali perche' in questa materia lo Stato dovrebbe astenersi da ogni disciplina, anche di principio, nel rispetto dell'art. 117, quarto comma della Costituzione. Ma le disposizioni in esame sono parimenti lesive delle attribuzioni regionali anche qualora -- in denegata ipotesi - si ritenesse che lo spettacolo sia, invece, un settore rientrante nella materia delle attivita' culturali. Infatti l'art. 117, terzo comma, Cost. include la materia «promozione ed organizzazione delle attivita' culturali»" tra quelle soggette alla potesta' legislativa concorrente Stato-Regioni e quindi allo Stato e' riservata unicamente la definizione dei principi legislativi generali. Le norme contestate invece sono puntuali, dettagliate e specifiche: si prevedono procedure di erogazione di contributi, controlli sull'utilizzo delle risorse che costituiscono l'oggetto tipico della disciplina della materia rimessa alla potesta' legislativa regionale e che non si conciliano affatto con il contenuto di una mera legislazione di principi regolatori, unica consentita allo Stato. Per quanto attiene all'industria ed al commercio, anche tali materie non sono ricomprese nell'elenco di quelle riservate allo Stato dall'art. 117, secondo comma Cost., con la conseguenza che, anche per tale profilo, sussiste la competenza regionale ad intervenire nella disciplina dell'attivita' cinematografica. Le disposizioni impugnate, invece, intervengono in tutti i settori dell'attivita' cinematografica (produzione, promozione, distribuzione, esercizio) senza tenere in alcuna considerazione le prerogative regionali sopra evidenziate. Di qui le illegittimita' costituzionali che si denunciano per i seguenti motivi di D i r i t t o 1. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi II e IV lettere a), c), d) per violazione degli artt. 117 e 118 Cost. Lo Stato intende legittimare il proprio intervento sostenendo, all'art. 1 secondo comma, che le attivita' cinematografiche sono riconosciute di rilevante interesse generale, anche in considerazione della loro importanza economica ed industriale. Tuttavia la rilevanza dell'interesse sotteso ad una attivita' non costituisce, in base all'art. 117 Cost., un titolo idoneo a legittimare la potesta' legislativa statale: in tal senso la Corte costituzionale ha chiarito che una categoria giuridica del genere e' estranea al disegno costituzionale vigente in cui l'interesse nazionale non costituisce piu' un limite di legittimita', ne' di merito, alla competenza legislativa regionale (sentenza n. 303/2003; n. 370/2003). L'art. 117 Cost., oltre a non legittimare il secondo comma in esame ove si intenda fondare su di esso la potesta' statale ad intervenire in materia, non ammette neppure le impugnate disposizioni contenute al quarto comma, lettere a), c), d): infatti il rispetto delle attribuzioni regionali in materia di spettacolo, industria e commercio richiede che il coordinamento e la promozione delle attivita' attinenti il cinema siano demandati alle Regioni, come pure l'erogazione dei finanziamenti ed il monitoraggio sull'utilizzo delle risorse erogate. Le impugnate disposizioni violano altresi' l'art. 118 Cost. L'attribuzione a livello centrale delle funzioni amministrative di promozione, coordinamento, vigilanza e monitoraggio sull'utilizzo delle risorse erogate non trova giustificazione nelle esigenze di esercizio unitario ne' nei principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza. Ove poi, in denegata ipotesi, si ritenesse che i principi di cui all'art. 118 primo comma Cost. legittimino lo Stato a disciplinare ed esercitare le funzioni previste dalle impugnate disposizioni, resterebbe l'eccepita incostituzionalita'. Cio' in quanto la Corte costituzionale ha chiarito che - affinche' nelle materie di cui all'art. 117 terzo e quarto comma Cost. una legge statale possa legittimamente attribuire funzioni amministrative a livello centrale e al tempo stesso regolarne l'esercizio - e' necessario che la legge sia adottata a seguito di procedure che assicurino la partecipazione dei soggetti coinvolti e che preveda adeguati meccanismi di cooperazione per l'esercizio delle funzioni amministrative allocate in capo allo Stato. Occorre quindi un'intesa con le Regioni; intesa «forte» nel senso che il suo mancato raggiungimento costituisce ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento (Corte cost. n. 303/2003; n. 6/2004). Nel caso in esame non si prevede alcuna intesa con le regioni, eppure e' incontestabile che la disciplina impugnata interferisce fortemente in ambiti di legislazione concorrente e residuale delle Regioni, per i motivi esposti in premessa. 2. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 3, commi I, II e III per violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost. Il primo comma viene qui contestato nella parte in cui prevede che l'iscrizione delle imprese cinematografiche in appositi elenchi informatici istituiti presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali costituisca requisito essenziale per l'ammissione ai benefici economici previsti dal decreto. Il secondo comma dispone che i suddetti elenchi siano articolati in due categorie di classificazione per le imprese di produzione e il terzo comma prevede che l'appartenenza delle imprese di produzione alle categorie di classificazione comporta una determinazione del finanziamento ammissibile, differenziata sulla base dei parametri stabiliti con futuro decreto ministeriale. Le disposizioni introducono quindi un sistema accentrato a livello ministeriale incompatibile sia con l'art. 117 Cost. - che, come gia' rilevato, riconduce il cinema in ambiti materiali di competenza regionale - sia con l'art. 118 Cost. in quanto non e' giustificabile in nome della sussidiarieta' l'attrazione a livello statale della competenza a gestire tutti i finanziamenti per le imprese cinematograiche. Le disposizioni contrastano anche con l'art. 119 Cost. La riconducibilita' dell'attivita' cinematografica ad ambiti di competenza regionale imporrebbe infatti, ex art. 119 Cost., che i criteri di finanziamento per detta attivita' fossero disciplinati a livello regionale e che le risorse fossero previamente ripartite alle Regioni stesse. Pertanto la norma contrasta con l'autonomia finanziaria riconosciuta dall'art. 119 Cost. alle Regioni nelle materie di loro competenza, come piu' analiticamente verra' esposto al punto 5). 3. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 4 per violazione degli artt. 117 e 118 Cost. L'art. 4 istituisce, presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali, la Consulta territoriale per le attivita' cinematografiche. Essa e' presieduta dal Capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport ed e' composta dal presidente del Centro sperimentale di cinematografia, dal presidente di Cinecitta' Holding S.p.A.; da 4 membri designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore cinematografico, da 3 rappresentanti delle Regioni designati dalla Conferenza Stato-Regioni, da 3 rappresentanti degli enti locali designati dalla Conferenza Stato-Citta'. La Consulta predispone il programma triennale, poi approvato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali. Detto programma: A) individua per ciascuna regione le aree geografiche di intervento per la realizzazione di nuove sale cinematografiche, per il ripristino di sale inattive, per la trasformazione delle sale esistenti con l'aumento del numero degli schermi nonche' per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti; B) individua sul territorio nazionale le aree privilegiate di investimento; C) individua gli obiettivi per la promozione delle attivita' cinematografiche. E' altresi' previsto che la Consulta presti attivita' di consulenza ed elabori indicazioni utili per il raggiungimento delle finalita' di cui all'art. 1 e che la medesima esprima parere sulle richieste di autorizzazione all'apertura delle multisale. Poiche' -- come in premessa rilevato -- le attivita' cinematografiche attengono a materie di competenza regionale, non e' compatibile con il riparto di attribuzioni di cui agli artt. 117 e 118 Cost. la previsione di un organismo, istituito presso il Ministero, finalizzato ad esercitare compiti gestionali attinenti il cinema ovvero a fornire consulenza al Ministero per detti compiti. Lo Stato infatti non dovrebbe esercitare funzioni di gestione con riferimento alle attivita' cinematografiche, ma dovrebbe tutt'al piu' - ove si riconduca la materia nell'ambito della potesta' concorrente - dettare i principi fondamentali alle Regioni deputate a disciplinare la materia e, quindi, anche i rapporti con i terzi interessati. In denegata ipotesi in cui si ravvisi una legittimazione statale ad intervenire in nome dei principi di cui all'art. 118 Cost., resta sicuramente incostituzionale il terzo comma della norma contestata. Per il suo contenuto, infatti, il programma triennale che la Consulta predispone ed il Ministero approva e' fortemente interferente con le competenze regionali attinenti all'attivita' cinematografica: pertanto il rispetto di tali attribuzioni richiede la previsione dell'intesa con le Regioni, come chiarito nelle citate sentenze della Corte costituzionale n. 303/2003 e n. 6/2004, da qualificarsi quale «intesa forte», a causa del particolare e rilevante impatto che il contenuto del programma triennale ha sulle attribuzioni regionali attinenti lo spettacolo, la promozione delle attivita' culturali, l'industria ed il commercio. Ne' puo' ritenersi a tal fine sufficiente la previsione che dei tredici componenti la Consulta, tre siano rappresentanti delle Regioni designati dalla Conferenza Stato-Regioni. Si tratta infatti di una rappresentanza regionale marginale e minoritaria, addirittura parificata a quella delle realta' associative e, pertanto, non equiparabile all'«intesa forte"» che la Corte costituzionale ha individuato quale strumento atto a riequilibrare il rispetto delle competenze regionali, a fronte di normative statali con le stesse interferenti ma cio' nonostante valutate legittime in applicazione del criterio di sussidiarieta'. 4. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 8 per violazione degli artt. 117 e 118 Cost. L'art. 8 istituisce presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali la Commissione per la cinematografia, composta da due sottocommissioni: quella per il riconoscimento dell'interesse culturale e quella per la promozione e per i film d'essai. La prima sottocommissione provvede al riconoscimento dell'interesse culturale dei lungometraggi, delle opere prime e seconde e dei cortometraggi e alla definizione della quota massima di finanziamenti assegnabili, all'ammissione al finanziamento per i lungometraggi per cui non sia stato richiesto od ottenuto l'interesse culturale e alla valutazione delle sceneggiature ai fini dei finanziamenti. La sottocommissione per la promozione e per i film d'essai esprime parere sulle istanze relative ai contributi, ne definisce gli importi, verifica la rispondenza sostanziale dell'opera realizzata al progetto gia' valutato dalla sottocommissione e provvede all'individuazione dei film d'essai. Il secondo comma detta i criteri in base ai quali la sottocommissione di cui alla lettera a) valuta il riconoscimento dell'interesse culturale. Il terzo comma dispone che le due sottocommissioni sono presiedute dal capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport e che sono composte da un numero di membri da definirsi con decreto ministeriale, scelti dal Ministro tra esperti altamente qualificati nei vari settori delle attivita' cinematografiche anche su indicazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. E' poi prevista la partecipazione regionale e degli enti locali alle sedute della sola sottocomissione per la promozione e per i film d'essai. Ancora con decreto ministeriale saranno stabiliti gli indicatori del criterio della qualita' dell'apporto artistico del regista e dello sceneggiatore e la valutazione del trattamento della sceneggiatura nonche' la composizione e le modalita' di funzionamento delle sottocommissioni suddette. Le norme contenute nella disposizione in esame sono incostituzionali per piu' profili. Innanzitutto le due sottocommissioni eseguono per il Ministero rilevanti attivita' sia per quanto attiene al riconoscimento dell'interesse culturale dei film che per la promozione cinematografica e per l'individuazione dei film d'essai: e' quindi previsto un accentramento in capo al Ministero di tali funzioni del tutto immotivato rispetto al riparto di competenze di cui all'art. 117 Cost. con riferimento allo spettacolo e all'industria. Detto accentramento non si presenta giustificabile neppure in applicazione dei principi di sussidiarieta', adeguatezza e differenziazione di cui all'art. 118 Cost., perche' nulla impedirebbe che lo Stato dettasse principi fondamentali alle Regioni, per garantire le esigenze di uniformita' di disciplina eventualmente ravvisate nell'attivita' in oggetto, e poi consentisse alle Regioni di adottare le proprie normative di disciplina delle funzioni amministrative. Ove poi - come gia' rilevato anche per le precedenti disposizioni censurate - si ravvisassero i presupposti perche' lo Stato attragga a se stesso in sussidiarieta' determinate funzioni amministrative inerenti la materia in questione, avvalendosi, per il relativo svolgimento, delle due sottocommissioni previste, la norma sarebbe parimenti incostituzionale, anche qui, per la mancata previsione dell'intesa con le Regioni interessate: intesa invece imprescindibile a causa dell'interferenza delle funzioni con le attribuzioni regionali in materia di industria, commercio e spettacolo. Ne' puo' sostenersi che l'intesa possa essere sostituita con la partecipazione regionale in seno alla sottocommissione. In primo luogo, infatti, detta partecipazione e' prevista solo per la sottocomissione per la promozione e per i film d'essai e non anche per la sottocommissione per il riconoscimento dell'interesse culturale: tale limitazione non ha alcuna motivazione, considerando che le competenze regionali relative all'attivita' cinematografica investono, nell'art. 117 Cost., tutti i settori, della produzione, distribuzione, promozione ed esercizio, per cui la presenza regionale dovrebbe essere garantita anche nella sottocommissione di cui alla lettera a). In ogni caso la partecipazione prevista dal terzo comma e' del tutto inidonea al fine di ristabilire un equilibrio di competenze: la Corte costituzionale ha in merito rilevato che a tal fine e' imprescindibile «una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attivita' concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealta» (sentenza n. 303/2003); in particolare occorre che la normativa risulti «adottata a seguito di procedure che assicurino la partecipazione dei livelli di governo coinvolti attraversi strumenti di leale collaborazione o, comunque, deve prevedere adeguati meccanismi di cooperazione per l'esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate in capo agli organi centrali»" (sentenza n. 6/2004). Detti criteri non sono rispettati dall'impugnata disposizione, la quale prevede una mera partecipazione, che non da' neppure il diritto di voto, solo ad una delle due sottocommissioni. Il terzo ed il quarto comma della norma impugnata contrastano altresi' con l'art. 117 sesto comma Cost. in quanto rinviano ad un futuro decreto ministeriale - dal contenuto generale ed astratto e quindi regolamentare - la composizione e le modalita' di organizzazione e di funzionamento delle due sottocommissioni, mentre e' impedito dalla citata norma costituzionale emanare regolamenti in materie che, come quelle in esame, non sono riservate alla cometenza esclusiva dello Stato. Per i suddetti motivi la norma impugnata e' costituzionalmente illegittima. 5. - Illegittimita' costituzionale degli artt. 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19 per violazione degli artt. 76, 117, 118 e 119 Cost. Le norme qui contestate contengono disposizioni di carattere finaziario. In particolare: l'art. 9 prevede che possono essere ammessi ai benefici economici previsti dal decreto i film che presentano qualita' culturali, artistiche o spettacolari oltre ai requisiti di idoneita' tecnica; l'accertamento dei requisiti e' effettuato dalla sottocommissione di cui all'art. 8 primo comma lett. b) che accerta anche, per i film riconosciuti di interesse culturale, la rispondenza sostanziale dell'opera realizzata al progetto valutato; l'art. 10 prevede l'erogazione di incentivi alla produzione a favore delle imprese di produzione dei lungometraggi, film di animazione e film di interesse culturale riconosciuti di nazionalita' italiana; agli stessi film e' riconosciuto, ex comma quinto della stessa norma, un ulteriore contributo in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani o dell'Unione europea. Il comma quarto dello stesso art. 10 prevede che con successivo decreto ministeriale saranno stabiliti, a valere sulla quota cinema del Fondo Unico per lo spettacolo di cui alla legge n. 163/1985, il tetto massimo di risorse finanziarie, le modalita' tecniche di erogazione, i tempi e le modalita' dell'eventuale reinvestimento nella produzione, le modalita' tecniche di monitoraggio circa l'impiego dei contributi erogati. Il sesto comma disciplina la revoca dei contributi previsti; l'art. 11 disciplina la liquidazione del contributo di cui all'art. 10; l'art. 12 istituisce un Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali. In tale Fondo confluisce la quota cinema del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge n. 163/1985 e di altri fondi gia' esistenti. Il fondo finanzia attivita' di distribuzione, promozione, produzione di opere filmiche; la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive; l'adeguamento delle strutture ed il rinnovo delle apparecchiaure, l'adeguamento strutturale e tecnologico dei teatri di prova, di stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di post-produzione, nonche', genericamente, «ulteriori esigenze del settore delle attivita' cinematografiche salvo diversa determinazione del Ministro con riferimento ad altri settori dello spettacolo» (cosi' lettera e del terzo comma della norma in oggetto). Il quarto ed il quinto comma dispongono che con successivo decreto del Ministro sono stabilite le quote percentuali del fondo in base alle diverse finalita', nonche' le modalita' tecniche di gestione del fondo stesso e di erogazione dei finanziamenti e dei contributi e di monitoraggio. La gestione di detto fondo e' affidata alla Banca nazionale del lavoro; l'art. 13 disciplina i finanziamenti, a valere sul fondo di cui all'art. 12, delle attivita' di produzione; l'art. 14 disciplina il finanziamento, a valere sempre sul fondo di cui all'art. 12, delle attivita' di distribuzione; l'art. 15 disciplina il finanziamento, anche qui a valere sul fondo di cui all'art. 12, delle attivita' di esercizio; l'art. 16 disciplina il finanziamento delle attivita' delle industrie tecniche; l'art. 17 disciplina l'erogazione dei premi di qualita'; l'art. 19 prevede il finanziamento destinato alla promozione delle attivita' e stabilisce che con successivo decreto ministeriale, sentita la Consulta, saranno stabilite le modalita' tecniche di gestione e di monitoraggio delle risorse. Tutte le suddette norme pongono il problema della loro compatibilita' con l'art. 119 Cost. Infatti si tratta di contributi e agevolazioni concessi per la produzione, la promozione, la distribuzione, l'esercizio delle attivita' cinematografiche, per i registi e per gli autori del soggetto e della sceneggiatura, vertenti quindi nelle materie di competenza regionale ex artt. 117 e 118 Cost. dello spettacolo ed industria. Gli incentivi alle imprese di distribuzione previsti, dall'art. 14, commi II e III, rispettivamente per le imprese di distribuzione nazionale e le imprese di distribuzione ed esportazione attengono, quanto ai primi, nella competenza residuale regionale in materia di commercio; quanto ai secondi, nella materia del commercio con l'estero, soggetta a potesta' concorrente. Percio' i suddetti fondi dovrebbero essere ripartiti tra le Regioni, nel rispetto dell'art. 119 Cost. citato, perche' queste poi provvedano a disciplinare ed erogare i finanziamenti agli operatori del settore. Invece le disposizioni indicate prevedono finanziamenti diretti dallo Stato ai terzi interessati; addirittura e' stato operato uno stralcio della quota del Fondo unico spettacolo (F.U.S.) prevista per il cinema, separando cosi' il F.U.S. in piu' tronconi e smembrando una parte rilevante del Fondo stesso, prima di discutere con le Regioni i criteri della sua formazione e distribuzione. A tale proposito si puo' ricordare che la Corte costituzionale ha rilevato la contrarieta', rispetto alla disciplina costituzionale, di quelle norme che in materie regionale prevedono fondi gestiti direttamente dallo Stato, ritenuti lesivi dell'autonomia finanziaria sia di entrata che di spesa delle Regioni e atti a mantenere allo Stato poteri discrezionali nella materia (sent. n. 370/2003; n. 16/2004; 49/2004). Ne' puo' obiettarsi che il finanziamento regionale puo' sempre aggiungersi a quello statale: in primo luogo e' evidente che senza risorse trasferite le Regioni ben difficilmente potrebbero agire e poi, in ogni caso, si creerebbe una duplicazione di interventi e le scelte statali verrebbero a interferire con quelle regionali. Piu' precisamente forme di finanziamento come quelle previste dalle disposizioni in esame divengono uno strumento indiretto ma pervasivo di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni regionali e di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza (sent. n. 16/2004). L'illogicita' e l'incostituzionalita' delle norme sono evidenziate, in particolare, dall'art. 12, terzo comma, lett. c). Qui e' infatti previsto che lo Stato, con le risorse del fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche, finanzi la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, nonche' l'adeguamento delle strutture ed il rinnovo delle apparecchiature: l'art. 22 affida poi alle Regioni il compito di disciplinare e rilasciare le autorizzazioni per le suddette attivita'. Non ha dunque senso attribuire, alle regioni la competenza legislativa ed amministrativa in relazione all'attivita' di realizzazione di nuove sale e ripristino di quelle inattive, ma poi lasciare allocato a livello centrale la gestione del finanziamento per le relative attivita'. E' evidente che tale sistema e' prima di tutto contrastante con gli artt. 117,118 e 119 Cost. e poi e' anche del tutto irrazionale ed immotivato. Le impugnate disposizioni contrastano anche con l'art. 117 sesto comma Cost. la' ove demandano (art. 10, quarto comma; art. 12, quarto e quinto comma; art. 17 comma terzo e quarto; art. 19 comma secondo e quinto) ad un futuro decreto ministeriale il compito di stabilire le modalita' ed i criteri di ripartizione dei previsti finanziamenti: per tale contenuto infatti i previsti decreti hanno natura regolamentare e percio' non sono ammessi nelle materie in questione, non riservate in via esclusiva allo Stato. Le impugnate norme finanziarie contrastano altresi' con l'art. 76 Cost. per eccesso di delega: infatti la legge delega non prevedeva tra i criteri direttivi anche la possibilita' di stralciare la quota del Fondo unico per lo spettacolo per disporne separatamente. Ancora, la legge delega prevedeva lo snellimento delle procedure di liquidazione dei contributi e la ridefinizione delle modalita' di costituzione e finanziamento degli organismi che intervengono nelle procedure di individuazione dei soggetti legittimati a ricevere contributi e di quantificazione dei contributi: la delega quindi permette di incidere sulla liquidazione di contributi ma non consente di modificare i criteri di selezione dei soggetti destinatari dei contributi (come invece fanno le norme sopra impugnate), con conseguente eccesso di delega. 6. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 22 commi primo lett. a) b), c), d), quarto e quinto per violazione degli artt 117, 118 e 119 Cost. Il primo comma affida alle Regioni la disciplina delle modalita' di autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale e arene cinematografiche, nonche' alla ristrutturazione o all'ampliamento di sale e arene gia' in attivita', secondo i principi indicati dalla norma stessa, nelle lettere a) b), c), d). Il quarto comma prevede che, ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 3 comma I (che costituisce requisito essenziale per l'ammissione ai contributi di cui all'art. 12), le imprese di esercizio devono comunicare al Ministero il rilascio delle autorizzazioni relative alle singole sale cinematografiche, nonche' eventuali sospensioni per periodo superiori a sei mesi. Il comma quinto accentra a livello statale il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di multisale con un numero di posti superiori a 1800, disponendo che detta autorizzazione sia rilasciata dal Direttore generale competente, previo parere conforme della Consulta. Per quanto riguarda il primo comma, si eccepisce la sua incostituzionalita' nella parte in cui (lett. a), b), c), d) detta principi fondamentali per la disciplina dell'autorizzazione affidata alla competenza regionale. Tale competenza infatti attiene alle materie del governo del territorio (per le implicazioni territoriali conseguenti all'apertura, all'ampliamento o all'adeguamento delle sale), del commercio e dell'industria: solo il governo del territorio legittima lo Stato a dettare principi fondamentali al legislatore regionale. Tuttavia l'autorizzazione in questione e' prevista per finalita' essenzialmente diverse da quelle urbanistiche e, precisamente, per la razionalizzazione della distribuzione delle strutture cinematorafiche: cio' e' confermato dai c.d. principi fondamentali i quali non attengono ad aspetti urbanistici-edilizi, ma sono solo criteri per controllare e governare la presenza delle sale cinematografiche. Ne deriva che l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di gestione di sale ed arene cinematografiche riguarda ambiti materiali - commercio ed industria - di competenza residuale delle Regioni e percio' non vi e' spazio per la determinazione di principi statali, con conseguente incostituzionalita' delle lettere a), b), c), d) del primo comma in esame, per violazione dell'art. 117 Cost. Il quarto comma viola gli artt. 117 e 119 Cost. per gli stessi motivi gia' espressi in relazione all'art. 3, primo comma: non e' infatti conforme al vigente assetto costituzionale la previsione che tutte le imprese devono essere iscritte in un elenco gestito dal Ministero per poter essere ammesse ai finanziamenti, anch'essi tutti gestiti a livello statale. Il quinto comma contrasta con gli artt. 117 e 118 Cost. Non e' ravvisabile alcun motivo per differenziare, in base al numero dei posti, la competenza autorizzatoria, riservando alla disciplina regionale solo quella per l'apertura di multisale con un numero di posti inferiori a 1800. L'apertura di nuove sale cinematografiche ha rilevanti incidenze nelle materie del governo del territorio, del commercio e dell'industria, riservate alla potesta' legislativa concorrente e residuale delle Regioni. Per le sale con posti oltre i 1800 la suddetta incidenza e' ancora maggiore rispetto a quella conseguente alla realizzazione delle sale piu' piccole, perche' superiori sono le indotte necessita' di operare quali parcheggi, viabilita' e, in genere, opere di urbanizzazione. L'apertura delle sale cinematografiche, la trasformazione e l'adattamento degli immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche devono tener conto della programmazione urbanistica, edilizia, commerciale e dell'esercizio cinematografico definita a livello regionale e devono essere disposti in base ad indicatori oggettivi, quali la popolazione, il bacino di utenza, le strutture gia' esistenti, il riequilibrio territoriale in base all'offerta e alla domanda. Il quinto comma impugnato, invece, accentrando immotivatamente a livello statale l'autorizzazione per sale con piu' di 1800 posti, lede le suddette attribuzioni regionali, vanifica gli atti di programmazione territoriale, commerciale e di esercizio cinematografico della Regione, con sicura violazione degli artt. 117 e 118 Cost. Tale violazione sussiste - in ipotesi - anche per la totale inosservanza dei criteri indicati dalla Corte costituzionale secondo la quale i principi di sussidiarieta' e di adeguatezza possono giustificare una deroga del normale riparto di competenze legislative contenuto nel titolo V solo se la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, non risulti affetta da irragionevolezza e sia oggetto di un'accordo stipulato con la regione interessata (sent. 303/2003). Il comma quinto impugnato e', invece, irragionevole, non giustificato da esigenze particolari e idoneo a incidere pesantemente sulle attribuzioni regionali. Pertanto, in denegata ipotesi che comunque si contesta, dovrebbe essere almeno previsto che l'autorizzazione di cui al quinto comma sia rilasciata d'intesa con la Regione interessata (sent. 303/2003 e 6/2004), mentre nel caso in esame e' previsto solo il parere della Consulta ove, come gia' sopra rilevato, la presenza regionale e' del tutto marginale. In ogni caso l'intesa con la Regione, richiesta nelle citate pronunce costituzionali quale idonea forma di collaborazione Stato-Regioni, non e' sostituibile con il parere di un organismo in cui le Regioni sono scarsamente rappresentate, insieme e alla stessa stregua delle associazioni di categoria, pur essendo titolari di competenze costituzionalmente attribuite in materia di governo del territorio, industria e commercio, che vengono fortemente incise dal rilascio delle autorizzazioni in esame.