ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di ammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato
sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 14 marzo
2002  relativa alla insindacabilita' delle opinioni espresse dall'on.
Cesare  Previti  nei  confronti  di  Stefania  Ariosto,  promosso dal
Tribunale  di  Monza - sezione unica penale -, con ricorso depositato
il  20 aprile  2002 ed iscritto al n. 217 del registro ammissibilita'
conflitti.
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 26 marzo 2003 il giudice
relatore dott. Alfio Finocchiaro.
    Ritenuto  che  con  atto  del  26 marzo  2002,  depositato  nella
cancelleria   della   Corte  costituzionale  il  20 aprile  2002,  il
Tribunale  di  Monza  -  nel  corso di procedimenti penali riuniti, a
carico   del   deputato   Cesare  Previti,  in  concorso  con  alcuni
giornalisti  e  direttori  responsabili,  per reati di diffamazione a
mezzo  stampa  -  ha  sollevato  conflitto  di attribuzione contro la
deliberazione  del  14 marzo  2002  con cui la Camera dei deputati ha
ritenuto  insindacabili  le  dichiarazioni  riguardo  alle quali sono
state formulate le suddette imputazioni;
        che  il rimettente osserva che i procedimenti penali traggono
origine da querela proposta da Stefania Ariosto;
        che  i  capi  di  imputazione formulati a carico del deputato
Cesare  Previti  concernono  le  dichiarazioni  dello  stesso rese in
relazione   a  Stefania  Ariosto  e  pubblicate  sul  quotidiano  «Il
Giornale» nel periodo compreso fra il 26 maggio 1996 e il 13 dicembre
1997;
        che  il  ricorrente  rileva  che  la Camera dei deputati, con
deliberazione  resa  in  data  14 marzo  2002,  ha  ritenuto  che  le
dichiarazioni  suddette siano riconducibili alla previsione del primo
comma dell'art. 68 della Costituzione, in quanto opinioni espresse da
un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni;
        che secondo il ricorrente erroneamente la Camera dei deputati
avrebbe    ritenuto   le   dichiarazioni   connesse   alla   funzione
parlamentare,  dal  momento  che «non possono farsi rientrare fra gli
atti  tipici  dell'attivita'  di  membro  del  Parlamento  i discorsi
pronunziati  da  un  Parlamentare  nel  proprio personale interesse e
finalizzati  ad  ottenere  - come nel caso specie - il rigetto di una
istanza  di autorizzazione a procedere all'applicazione di una misura
cautelare  fra  quelle specificate nel libro quarto, titolo primo del
Codice di procedura penale»;
        che,  pertanto, la deliberazione di insindacabilita' adottata
dalla  Camera  avrebbe  illegittimamente  interferito  sulla sfera di
attribuzioni,     costituzionalmente     garantita,    dell'autorita'
giudiziaria;
    Considerato  che  in  questa  fase la Corte e' chiamata, ai sensi
dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
a  delibare  esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando,
senza  contraddittorio  fra  le  parti,  se  sussistano  i  requisiti
soggettivo  e  oggettivo  di  un conflitto di attribuzioni tra poteri
dello Stato;
        che, quanto al requisito soggettivo, il Tribunale di Monza e'
legittimato   a   sollevare  il  conflitto  in  quanto  competente  a
dichiarare  definitivamente la volonta' del potere cui appartiene, in
considerazione  della  posizione  di indipendenza, costituzionalmente
garantita, di cui godono i singoli organi giurisdizionali;
        che   anche   la  Camera  dei  deputati,  in  relazione  alla
definizione dell'ambito di insindacabilita' di cui all'art. 68, primo
comma,  della  Costituzione,  e'  legittimata  ad  essere  parte  del
conflitto,  in  quanto organo competente a dichiarare definitivamente
la volonta' del potere che rappresenta;
        che, per quel che concerne l'aspetto oggettivo del conflitto,
il  ricorrente  Tribunale  di  Monza lamenta la lesione delle proprie
attribuzioni  costituzionalmente garantite in relazione all'adozione,
da  parte  della  Camera  di  appartenenza  del  parlamentare, di una
deliberazione  ove  si  afferma,  in  modo  asseritamente arbitrario,
l'insindacabilita'  delle opinione espresse da quest'ultimo, ai sensi
dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
        che,  pertanto,  esiste  la  materia  di un conflitto, la cui
soluzione  e'  affidata  alla  competenza della Corte costituzionale,
restando  impregiudicata  ogni  ulteriore  decisione  definitiva - da
assumersi   a   contraddittorio   integro  -  anche  in  ordine  alla
ammissibilita' del ricorso.