IL TRIBUNALE

    A  scioglimento  della  riserva  assunta all'udienza che precede;
letti gli atti e i documenti di causa, osserva quanto segue.
    Con  ricorso  depositato  il  24 gennaio  2002  il  sig. Giuseppe
Balistreri  ha  chiesto  il riconoscimento del diritto di ottenere la
sospensione   dell'esecuzione  dello  sfratto  per  finita  locazione
dell'immobile   sito   in  Palermo,  via  Nicolo'  Spedalieri  n. 22,
sostenendo  di  essere  in  possesso  dei requisiti di cui alla legge
n. 388/2000.
    In   allegato  al  ricorso  l'opponente  ha  prodotto  il  titolo
esecutivo,    il    precetto    notificatogli    per   il   rilascio,
autocertificazione   circa   la   mancata   disponibilita'  di  altra
abitazione  e  sullo stato di disoccupazione della moglie convivente,
busta paga mensile relativa al mese di novembre 2000 e certificato di
stato di famiglia rilasciato il 24 gennaio 2002.
    Con  ordinanza del 3 giugno 2002 e' stata revocata la sospensione
dell'esecuzione,  provvisoriamente  disposta con decreto ex art. 625,
comma  2  c.p.c.;  la  revoca e' stata pronunziata per la carenza del
requisito  personale  richiesto a mente dell'art. 80, comma 20, legge
n. 388/2000   congiuntamente   a   quello  reddituale  e  consistente
nell'eta'  superiore  ai sessantacinque anni, ovvero nella condizione
di handicap grave per soggetto facente parte del nucleo familiare del
ricorrente, come meglio indicato nella norma citata.
    Con  comparsa  depositata  il  4 giugno  2002 si e' costituita in
giudizio  la  locatrice,  sig.ra Angela Ferraro, chiedendo il rigetto
del ricorso.
    Nelle   more   del   giudizio  e'  entrata  in  vigore  la  legge
n. 185/2002,  di  conversione  del  decreto-legge n. 122/2002, che ha
prorogato  fino al 30 giugno 2003 la sospensione delle esecuzioni per
rilascio  di  immobili  causato  da  finita  locazione intraprese nei
confronti  di  soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 80,
comma 20, legge n. 388/2000.
    Con  istanza  depositata  il  16 settembre  2002 il ricorrente ha
chiesto  la  revoca  dell'ordinanza  del  3 giugno 2002 unitamente al
riconoscimento  del  diritto  a godere della detta sospensione, ed ha
prodotto  un  nuovo  certificato  di stato di famiglia, rilasciato il
12 settembre 2002, dal quale risulta inserita nello stato di famiglia
del  Balistreri  la  sig.ra Costa Teresa, nata nel 1933; detta sig.ra
Costa,  inoltre,  e'  residente allo stesso indirizzo del Balistreri,
come  risulta  dal  certificato  anagrafico  parimenti  prodotto  dal
ricorrente  in  allegato  alla detta istanza, anch'esso rilasciato in
data 12 settembre 2002.
    Con   ordinanza  cautelare  del  26 settembre  2002,  preso  atto
dell'attuale possesso sia del requisito reddituale, sia del requisito
personale,     consistente     nella     presenza     di     soggetto
ultrasessantacinquenne  nel  precitato  nucleo  familiare,  e'  stata
dichiarata   l'applicabilita',   in  via  cautelare,  in  favore  del
Balistreri  della  sospensione  dell'esecuzione  per rilascio fino al
30 giugno 2003, giusta la previsione di cui alla legge n. 185/2002.
    Ma  con  successiva  istanza depositata in data 8 ottobre 2002 la
locatrice resistente ha chiesto revocarsi la suddetta ordinanza.
    Tutto  cio'  premesso  con  riferimento  allo  stato  attuale del
giudizio,  deve  adesso  evidenziarsi  che  ricorrono  i  presupposti
previsti  dall'art. 1,  legge  Cost.  n. 1/1948 e dall'art. 23, commi
secondo  e  terzo,  della legge n. 87/1953 per sollevare questione di
legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 80, comma 20,
legge  n. 388/2000, norma cardine ai fini della pronunzia definitiva,
indirettamente   richiamata   dall'art. 1,   legge  n. 185/2002,  per
contrasto  con il principio di uguaglianza espresso all'art. 3 Cost.,
in relazione all'art. 6, comma 5, legge n. 431/1998.
Al riguardo si precisa quanto segue:
    1. - Tra  le  citate parti e' pendente un giudizio di opposizione
all'esecuzione,   instaurato  nel  vigore  della  legge  n. 450/2001,
normativa  precedente  alla  legge  n. 185/2002 che prevedeva analoga
sospensione  dell'esecuzione  senza,  pero',  precisare  le modalita'
processuali  con  le  quali  i  soggetti  in  possesso  dei requisiti
previsti dall'art. 80, comma 20, legge n. 388/2000 potessero ottenere
il riconoscimento di detto beneficio.
    In difetto di espressa previsione normativa circa il procedimento
da  attivare, anche questo tribunale, come diversi altri, ha ritenuto
che  l'unica  via  processuale dovesse comportare l'instaurazione, da
parte  del conduttore interessato alla sospensione, di un giudizio di
cognizione  in  opposizione all'esecuzione per rilascio intrapresa in
proprio  danno,  giudizio  nel  quale  il  conduttore  avrebbe potuto
chiedere   una   pronunzia   dichiarativa  dell'applicabilita'  della
sospensione  suddetta,  previa verifica del ricorrere dei presupposti
di legge.
    Coerentemente  con questo orientamento - espresso anche, nel caso
di  specie, con ordinanza del giudice dell'esecuzione del 27 novembre
2001  a  seguito  della  prestazione di una mera istanza al G.E. - il
Balistreri ha proposto ricorso a art. 615, comma secondo c.p.c.
    Soltanto  con il successivo decreto-legge n. 122/2002, convertito
in  legge n. 185/2002, il legislatore, nel prorogare ulteriormente la
sospensione  dell'esecuzione  per  rilascio  gia'  disposta con legge
n. 388/2000  e  numerose volte gia' prorogata, ha finalmente previsto
la  disciplina processuale, esonerando le parti dall'instaurazione di
un  vero  e  proprio giudizio di cognizione, con un procedimento piu'
snello,  sul  modello  di  quello  gia'  previsto  ex  art. 6,  legge
n. 431/1998, ma introdotto su iniziativa del locatore.
    La recente normativa di cui alla legge n. 185/02, tuttavia, nulla
dispone circa la sorte dei giudizi gia' instaurati ex art. 615 c.p.c.
per  il  riconoscimento  del  medesimo  beneficio di legge, ne' detta
norme di coordinamento processuale.
    Il  giudizio  in corso, pertanto, deve essere istruito e definito
coerentemente  con  le  forme  della  relativa  introduzione,  ovvero
secondo il rito di cognizione delle opposizioni esecutive.
    2. - La  questione  e' rilevante in quanto concerne una norma che
deve  essere  applicata per decidere la controversia e verificare se,
in accoglimento del ricorso, debba dichiararsi l'operativita' ex lege
della detta sospensione dell'esecuzione.
    3. - La questione, altresi', appare non manifestamente infondata.
    Deve rilevarsi, infatti, che nel silenzio del legislatore, per la
mancata  previsione  di  alcuna  norma  di coordinamento tra la nuova
disciplina  posta  dalla legge n. 185/2002 e quella di cui alla legge
n. 431/1998,   entrambe  tali  fonti  possono  considerarsi  vigenti,
siccome rivolte a disciplinare situazioni assai simili ma non eguali:
la prima rivolta a beneficio di soggetti in possesso, congiuntamente,
dei requisiti personali e reddituali indicati dall'art. 80, comma 20,
legge   n. 388/2000,   senza  riguardo  alcuno  alle  condizioni  del
locatore;  la seconda applicabile a beneficio del conduttore di tutte
le esecuzioni per rilascio causate da finita locazione - senza alcuno
specifico  requisito,  per  il termine breve fino a sei mesi previsto
dal  comma  4, art. 6, legge n. 431/1998, e solo nel ricorrere di uno
dei requisiti alternativamente previsti dal comma 5 norma citata, per
il  termine  piu'  lungo  fino  a  18  mesi  - ma nel contesto di una
valutazione  comparativa  fra le situazioni esposte e documentate dal
conduttore e dal locatore.
    Queste  lievi  differenze  propendere  per  la  contemporanea  ed
attuale vigenza di entrambe le discipline citate, attesa peraltro, la
chiara  natura  transitoria  della  sospensione  ex  lege di cui alla
n. 185/2002.
    Se  cosi'  e',  tuttavia, non puo' non osservarsi l'irragionevole
disparita'  di  trattamento  creata  dal  legislatore  del  2000  con
l'art. 80,  comma 20,  n. 388  - indirettamente richiamato, quanto ai
presupposti,  dall'art. 1,  legge  n. 185/2002 che fa rinvio espresso
all'art. 1,  comma  primo,  legge n. 450/2001, convertito nella legge
n. 14/2002,  norma  questa che rinvia espressamente ai presupposti di
cui all'art. 80 citato.
    Con  l'art. 80,  comma 20  suddetto, infatti, il legislatore, nel
prevedere   quale   requisito   concorrente  con  quello  reddituale,
alternativamente,  la presenza nel nucleo familiare del conduttore di
soggetto  ultrasessantacinquenne,  o  affetto  da grave handicap, non
prevede  che  il  soggetto  che  versi in tali condizioni, ove non si
tratti  del  conduttore medesimo, faccia parte del nucleo familiare e
sia convivente con il conduttore da almeno sei mesi.
    Detta   ultima  condizione,  invece,  e'  prevista  espressamente
dall'art. 6,  comma  5,  legge n. 431/1998, laddove il legislatore ha
disciplinato  il  differimento  dell'esecuzione  per  un termine piu'
lungo,  fino  a  diciotto  mesi,  a vantaggio di soggetti che versino
nelle particolari situazioni ivi considerate.
    Nel  caso di specie la questione palesa tutta la sua attualita' e
concretezza   in   quanto   risulta   agli   atti   che  il  soggetto
ultrasessantacinquenne,  la  cui  presenza  nel  nucleo familiare del
ricorrente  e'  valutabile  come  condizione  per  l'accoglimento del
ricorso,  e'  entrata a far parte del detto nucleo familiare soltanto
in data successiva sia alla proposizione della domanda che alla prima
pronunzia cautelare sulla stessa.
    Al  riguardo  basta  esaminare  i  due  certificati  di  stato di
famiglia  del  ricorrente  prodotti in atti: l'uno del gennaio 2002 -
nel  quale la sig.ra Teresa Costa non figurava; l'altro del settembre
2002    -    nel    quale    compare    la   sig.ra   Teresa   Costa,
ultrasessantacinquenne.
    Non  pare,  poi,  che  nel caso di specie possa sostenersi la non
inerenza  al  presente  giudizio  dei fatti sopravvenuti o, comunque,
esposti tardivamente rispetto all'inizio del procedimento, atteso che
oggetto  del giudizio e' l'accertamento delle condizioni di legge per
fruire  del  beneficio della sospensione ex lege delle esecuzioni per
rilascio;  ne deriva che la pronunzia conclusiva del giudizio non puo
prescindere dall'esame di tutte le situazioni esposte dal ricorrente,
non  sembrando  opportuno,  ne'  rispondente  a  ragioni di giustizia
sostanziale e di economia processuale, l'esclusione dalla valutazione
giudiziale di ogni circostanza non tempestivamente dedotta negli atti
introduttivi.
    La  ritenuta  eccezionalita' della norma di cui all'art. 6, comma
quinto,   legge   n. 431/1998,  poi,  ne  esclude  ogni  applicazione
analogica  al  caso di specie, tanto piu' che detta analogia dovrebbe
sostanziarsi   unicamente   nell'interpretazione   restrittiva  sulla
sussistenza  di  un presupposto, in termini che il legislatore non ha
espressamente  previsto nella concessione di un beneficio altrettanto
eccezionale  quale  la  sospensione  ex  lege  delle  esecuzioni  per
rilascio di immobili, di cui alla legge n. 185/2002.
    Dunque,  la mancata previsione di un riferimento temporale per il
possesso  dei  requisiti  di  legge,  pare  del tutto irragionevole e
suscettibile di creare disparita' di trattamento tra quanti invochino
l'applicazione  dell'art. 6,  legge  n. 431/1998  e  quanti,  invece,
l'applicazione  dell'art. 1,  legge  n. 185/2002.  I  primi, infatti,
dovranno  dimostrare la durata superiore ai sei mesi della convivenza
con  il  soggetto in possesso dei requisiti personali di cui al comma
quinto,  legge  citata;  i  secondi,  invece, saranno esonerati dalla
suddetta  prova  circa la durata della convivenza con il soggetto del
proprio  nucleo familiare che sia in possesso dei requisiti personali
di cui all'art. 80, comma 20, legge n. 388/2000.
    Tale  disparita'  di  trattamento,  peraltro, presta il fianco ad
evidenti  strumentalizzazioni  della norma denunziata, ben potendo il
conduttore  istante  modificare  la  composizione  del proprio nucleo
familiare  al solo scopo di ottenere il beneficio di cui al combinato
disposto  degli  artt. 1  legge  n. 185/2002  e  80  comma  20  legge
n. 388/2000,  e  cio'  senza  che il giudice possa utilmente rilevare
l'artificio.
    Non  pare,  infine,  che  la temporaneita' della norma denunziata
possa  costituire  ostacolo  alla ritenuta rilevanza della questione,
tanto  nel  caso  a quo quanto nell'interesse generale, atteso che la
vigenza di detta norma, introdotta nel dicembre del 2000 inizialmente
fino  al  30 giugno 2001, come innanzi accennato, e' gia' stata fatta
oggetto  di  numerose  proroghe  (in particolare: fino al 31 dicembre
2001,  per effetto dell'art. 1, decreto-legge n. 247/2001, convertito
in legge n. 332/2001; fino al 30 giugno 2002, per effetto dell'art. 1
decreto-legge  n. 450/2001, convertito in legge n. 14/2002; infine al
30 giugno  2003,  per  effetto  dell'art. 1  decreto-legge n. 122/02,
convertito  in  legge  n. 185/02,  e nulla esclude che anche l'ultimo
termine venga ulteriormente procrastinato.
    Per   quanto   esposto   appare  necessario  investire  la  Corte
costituzionale della questione di legittimita' innanzi riassunta.