IL TRIBUNALE A scioglimento della riserva assunta all'udienza che precede; letti gli atti e i documenti di causa, osserva quanto segue. Con ricorso depositato il 24 gennaio 2002 il sig. Giuseppe Balistreri ha chiesto il riconoscimento del diritto di ottenere la sospensione dell'esecuzione dello sfratto per finita locazione dell'immobile sito in Palermo, via Nicolo' Spedalieri n. 22, sostenendo di essere in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 388/2000. In allegato al ricorso l'opponente ha prodotto il titolo esecutivo, il precetto notificatogli per il rilascio, autocertificazione circa la mancata disponibilita' di altra abitazione e sullo stato di disoccupazione della moglie convivente, busta paga mensile relativa al mese di novembre 2000 e certificato di stato di famiglia rilasciato il 24 gennaio 2002. Con ordinanza del 3 giugno 2002 e' stata revocata la sospensione dell'esecuzione, provvisoriamente disposta con decreto ex art. 625, comma 2 c.p.c.; la revoca e' stata pronunziata per la carenza del requisito personale richiesto a mente dell'art. 80, comma 20, legge n. 388/2000 congiuntamente a quello reddituale e consistente nell'eta' superiore ai sessantacinque anni, ovvero nella condizione di handicap grave per soggetto facente parte del nucleo familiare del ricorrente, come meglio indicato nella norma citata. Con comparsa depositata il 4 giugno 2002 si e' costituita in giudizio la locatrice, sig.ra Angela Ferraro, chiedendo il rigetto del ricorso. Nelle more del giudizio e' entrata in vigore la legge n. 185/2002, di conversione del decreto-legge n. 122/2002, che ha prorogato fino al 30 giugno 2003 la sospensione delle esecuzioni per rilascio di immobili causato da finita locazione intraprese nei confronti di soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 20, legge n. 388/2000. Con istanza depositata il 16 settembre 2002 il ricorrente ha chiesto la revoca dell'ordinanza del 3 giugno 2002 unitamente al riconoscimento del diritto a godere della detta sospensione, ed ha prodotto un nuovo certificato di stato di famiglia, rilasciato il 12 settembre 2002, dal quale risulta inserita nello stato di famiglia del Balistreri la sig.ra Costa Teresa, nata nel 1933; detta sig.ra Costa, inoltre, e' residente allo stesso indirizzo del Balistreri, come risulta dal certificato anagrafico parimenti prodotto dal ricorrente in allegato alla detta istanza, anch'esso rilasciato in data 12 settembre 2002. Con ordinanza cautelare del 26 settembre 2002, preso atto dell'attuale possesso sia del requisito reddituale, sia del requisito personale, consistente nella presenza di soggetto ultrasessantacinquenne nel precitato nucleo familiare, e' stata dichiarata l'applicabilita', in via cautelare, in favore del Balistreri della sospensione dell'esecuzione per rilascio fino al 30 giugno 2003, giusta la previsione di cui alla legge n. 185/2002. Ma con successiva istanza depositata in data 8 ottobre 2002 la locatrice resistente ha chiesto revocarsi la suddetta ordinanza. Tutto cio' premesso con riferimento allo stato attuale del giudizio, deve adesso evidenziarsi che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 1, legge Cost. n. 1/1948 e dall'art. 23, commi secondo e terzo, della legge n. 87/1953 per sollevare questione di legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 80, comma 20, legge n. 388/2000, norma cardine ai fini della pronunzia definitiva, indirettamente richiamata dall'art. 1, legge n. 185/2002, per contrasto con il principio di uguaglianza espresso all'art. 3 Cost., in relazione all'art. 6, comma 5, legge n. 431/1998. Al riguardo si precisa quanto segue: 1. - Tra le citate parti e' pendente un giudizio di opposizione all'esecuzione, instaurato nel vigore della legge n. 450/2001, normativa precedente alla legge n. 185/2002 che prevedeva analoga sospensione dell'esecuzione senza, pero', precisare le modalita' processuali con le quali i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 80, comma 20, legge n. 388/2000 potessero ottenere il riconoscimento di detto beneficio. In difetto di espressa previsione normativa circa il procedimento da attivare, anche questo tribunale, come diversi altri, ha ritenuto che l'unica via processuale dovesse comportare l'instaurazione, da parte del conduttore interessato alla sospensione, di un giudizio di cognizione in opposizione all'esecuzione per rilascio intrapresa in proprio danno, giudizio nel quale il conduttore avrebbe potuto chiedere una pronunzia dichiarativa dell'applicabilita' della sospensione suddetta, previa verifica del ricorrere dei presupposti di legge. Coerentemente con questo orientamento - espresso anche, nel caso di specie, con ordinanza del giudice dell'esecuzione del 27 novembre 2001 a seguito della prestazione di una mera istanza al G.E. - il Balistreri ha proposto ricorso a art. 615, comma secondo c.p.c. Soltanto con il successivo decreto-legge n. 122/2002, convertito in legge n. 185/2002, il legislatore, nel prorogare ulteriormente la sospensione dell'esecuzione per rilascio gia' disposta con legge n. 388/2000 e numerose volte gia' prorogata, ha finalmente previsto la disciplina processuale, esonerando le parti dall'instaurazione di un vero e proprio giudizio di cognizione, con un procedimento piu' snello, sul modello di quello gia' previsto ex art. 6, legge n. 431/1998, ma introdotto su iniziativa del locatore. La recente normativa di cui alla legge n. 185/02, tuttavia, nulla dispone circa la sorte dei giudizi gia' instaurati ex art. 615 c.p.c. per il riconoscimento del medesimo beneficio di legge, ne' detta norme di coordinamento processuale. Il giudizio in corso, pertanto, deve essere istruito e definito coerentemente con le forme della relativa introduzione, ovvero secondo il rito di cognizione delle opposizioni esecutive. 2. - La questione e' rilevante in quanto concerne una norma che deve essere applicata per decidere la controversia e verificare se, in accoglimento del ricorso, debba dichiararsi l'operativita' ex lege della detta sospensione dell'esecuzione. 3. - La questione, altresi', appare non manifestamente infondata. Deve rilevarsi, infatti, che nel silenzio del legislatore, per la mancata previsione di alcuna norma di coordinamento tra la nuova disciplina posta dalla legge n. 185/2002 e quella di cui alla legge n. 431/1998, entrambe tali fonti possono considerarsi vigenti, siccome rivolte a disciplinare situazioni assai simili ma non eguali: la prima rivolta a beneficio di soggetti in possesso, congiuntamente, dei requisiti personali e reddituali indicati dall'art. 80, comma 20, legge n. 388/2000, senza riguardo alcuno alle condizioni del locatore; la seconda applicabile a beneficio del conduttore di tutte le esecuzioni per rilascio causate da finita locazione - senza alcuno specifico requisito, per il termine breve fino a sei mesi previsto dal comma 4, art. 6, legge n. 431/1998, e solo nel ricorrere di uno dei requisiti alternativamente previsti dal comma 5 norma citata, per il termine piu' lungo fino a 18 mesi - ma nel contesto di una valutazione comparativa fra le situazioni esposte e documentate dal conduttore e dal locatore. Queste lievi differenze propendere per la contemporanea ed attuale vigenza di entrambe le discipline citate, attesa peraltro, la chiara natura transitoria della sospensione ex lege di cui alla n. 185/2002. Se cosi' e', tuttavia, non puo' non osservarsi l'irragionevole disparita' di trattamento creata dal legislatore del 2000 con l'art. 80, comma 20, n. 388 - indirettamente richiamato, quanto ai presupposti, dall'art. 1, legge n. 185/2002 che fa rinvio espresso all'art. 1, comma primo, legge n. 450/2001, convertito nella legge n. 14/2002, norma questa che rinvia espressamente ai presupposti di cui all'art. 80 citato. Con l'art. 80, comma 20 suddetto, infatti, il legislatore, nel prevedere quale requisito concorrente con quello reddituale, alternativamente, la presenza nel nucleo familiare del conduttore di soggetto ultrasessantacinquenne, o affetto da grave handicap, non prevede che il soggetto che versi in tali condizioni, ove non si tratti del conduttore medesimo, faccia parte del nucleo familiare e sia convivente con il conduttore da almeno sei mesi. Detta ultima condizione, invece, e' prevista espressamente dall'art. 6, comma 5, legge n. 431/1998, laddove il legislatore ha disciplinato il differimento dell'esecuzione per un termine piu' lungo, fino a diciotto mesi, a vantaggio di soggetti che versino nelle particolari situazioni ivi considerate. Nel caso di specie la questione palesa tutta la sua attualita' e concretezza in quanto risulta agli atti che il soggetto ultrasessantacinquenne, la cui presenza nel nucleo familiare del ricorrente e' valutabile come condizione per l'accoglimento del ricorso, e' entrata a far parte del detto nucleo familiare soltanto in data successiva sia alla proposizione della domanda che alla prima pronunzia cautelare sulla stessa. Al riguardo basta esaminare i due certificati di stato di famiglia del ricorrente prodotti in atti: l'uno del gennaio 2002 - nel quale la sig.ra Teresa Costa non figurava; l'altro del settembre 2002 - nel quale compare la sig.ra Teresa Costa, ultrasessantacinquenne. Non pare, poi, che nel caso di specie possa sostenersi la non inerenza al presente giudizio dei fatti sopravvenuti o, comunque, esposti tardivamente rispetto all'inizio del procedimento, atteso che oggetto del giudizio e' l'accertamento delle condizioni di legge per fruire del beneficio della sospensione ex lege delle esecuzioni per rilascio; ne deriva che la pronunzia conclusiva del giudizio non puo prescindere dall'esame di tutte le situazioni esposte dal ricorrente, non sembrando opportuno, ne' rispondente a ragioni di giustizia sostanziale e di economia processuale, l'esclusione dalla valutazione giudiziale di ogni circostanza non tempestivamente dedotta negli atti introduttivi. La ritenuta eccezionalita' della norma di cui all'art. 6, comma quinto, legge n. 431/1998, poi, ne esclude ogni applicazione analogica al caso di specie, tanto piu' che detta analogia dovrebbe sostanziarsi unicamente nell'interpretazione restrittiva sulla sussistenza di un presupposto, in termini che il legislatore non ha espressamente previsto nella concessione di un beneficio altrettanto eccezionale quale la sospensione ex lege delle esecuzioni per rilascio di immobili, di cui alla legge n. 185/2002. Dunque, la mancata previsione di un riferimento temporale per il possesso dei requisiti di legge, pare del tutto irragionevole e suscettibile di creare disparita' di trattamento tra quanti invochino l'applicazione dell'art. 6, legge n. 431/1998 e quanti, invece, l'applicazione dell'art. 1, legge n. 185/2002. I primi, infatti, dovranno dimostrare la durata superiore ai sei mesi della convivenza con il soggetto in possesso dei requisiti personali di cui al comma quinto, legge citata; i secondi, invece, saranno esonerati dalla suddetta prova circa la durata della convivenza con il soggetto del proprio nucleo familiare che sia in possesso dei requisiti personali di cui all'art. 80, comma 20, legge n. 388/2000. Tale disparita' di trattamento, peraltro, presta il fianco ad evidenti strumentalizzazioni della norma denunziata, ben potendo il conduttore istante modificare la composizione del proprio nucleo familiare al solo scopo di ottenere il beneficio di cui al combinato disposto degli artt. 1 legge n. 185/2002 e 80 comma 20 legge n. 388/2000, e cio' senza che il giudice possa utilmente rilevare l'artificio. Non pare, infine, che la temporaneita' della norma denunziata possa costituire ostacolo alla ritenuta rilevanza della questione, tanto nel caso a quo quanto nell'interesse generale, atteso che la vigenza di detta norma, introdotta nel dicembre del 2000 inizialmente fino al 30 giugno 2001, come innanzi accennato, e' gia' stata fatta oggetto di numerose proroghe (in particolare: fino al 31 dicembre 2001, per effetto dell'art. 1, decreto-legge n. 247/2001, convertito in legge n. 332/2001; fino al 30 giugno 2002, per effetto dell'art. 1 decreto-legge n. 450/2001, convertito in legge n. 14/2002; infine al 30 giugno 2003, per effetto dell'art. 1 decreto-legge n. 122/02, convertito in legge n. 185/02, e nulla esclude che anche l'ultimo termine venga ulteriormente procrastinato. Per quanto esposto appare necessario investire la Corte costituzionale della questione di legittimita' innanzi riassunta.