IL GIUDICE DI PACE

    Visti   gli   atti   del  procedimento  penale  contro  Antonacci
Vitantonio, iscritto al n. 1/2003 reg. mod. 16-bis di questo ufficio;
    Premesso   in  fatto  che,  con  atto  di  citazione  a  giudizio
depositato  nella  cancelleria in data 9 gennaio 2003, l'ufficiale di
P.G.  della locale Compagnia dei Carabinieri citava il sig. Antonacci
Vitantonio  a  comparire innanzi a questo giudice di pace all'udienza
del  16  gennaio  2003, per rispondere del reato di cui all'art. 186,
comma  2,  del  c.d.s.,  per  aver  guidato  in  stato di ebbrezza in
Cisternino il 23 febbraio 2002;
    Rilevato  che  alla  prima udienza di comparizione, l'avv. Fedele
Carmine D'Alena del foro di Bari, difensore di fiducia dell'imputato,
preliminarmente  proponeva  questione  di legittimita' costituzionale
dell'art. 60  del  d.lgs.  28 agosto 2000, n. 274, (in relazione agli
artt. 3,   24   della   Costituzione),  laddove  non  si  prevede  la
possibilita' di concessione della sospensione condizionale della pena
(art. 163,  nel  procedimento innanzi al giudice di pace, come invece
avviene per quello dinanzi al giudice ordinario;
    Rilevato  che il p.m., si e' opposto alla eccezione sollevata dal
difensore  dell'imputato,  in quanto il legislatore ha previsto per i
reati di competenza del giudice di pace pene molto miti;

                         Osserva in diritto

    La  legge  delega  n. 468/1999  non  fa  alcun  riferimento circa
l'applicabilita'  o meno del beneficio della sospensione condizionale
della pena nel processo penale dinanzi al giudice di pace.
    Il  Governo, nella relazione illustrativa dello schema di decreto
legislativo,  in  un primo momento aveva optato per la non esclusione
dell'applicazione  di  tale  beneficio, mediante la previsione di una
possibile   modifica   dell'istituto   per  adattarlo  alle  esigenze
derivanti  dal  catalogo  sanzionatorio affidato al g.di p. del tutto
nuovo   in   alcune   sue   componenti,  prevedendo  una  limitazione
dell'applicabilita'  del  beneficio  ai  soli  casi  in  cui  a farne
richiesta  fosse  stato  lo  stesso  imputato  per  la  parte di p.p.
eccedente il milione di lire.
    Ipotesi,  quest'ultima,  fatta propria dalla Camera dei deputati,
ma  esclusa  del tutto dal Senato, in sede di espressione del proprio
parere.
    Il  Governo  ha  ritenuto  infine,  la centralita' della funzione
conciliativa nel processo del giudice di pace.
    Ma   il   predetto   art. 60  escludendo  l'applicabilita'  degli
artt. 163  e  segg.  c.p.  alle  sole  pene  irrogate  dal  g.di  p.,
discrimina irragionevolmente tra casi identici, a seconda che le pene
siano  irrogate  dal giudice ordinario (ad es. in casi di connessione
di  reati  di  competenza  del  g.d.p.)  o  da  quello  onorario;  la
contraddizione  appare  ancora  piu'  evidente  nella ipotesi in cui,
applicando  l'istituto  della  sospensione,  si  dovesse  liberare un
condannato   per   gravi   reati  di  competenza  del  tribunale,  ma
assoggettare  un  altro  alla espiazione concreta della pena irrogata
dal  g.d.p.  per  reati  di  minore  allarme  sociale,  non potendola
quest'ultimo giudice concedere.