IL GIUDICE DI PACE Visti gli atti del procedimento penale contro Antonacci Vitantonio, iscritto al n. 1/2003 reg. mod. 16-bis di questo ufficio; Premesso in fatto che, con atto di citazione a giudizio depositato nella cancelleria in data 9 gennaio 2003, l'ufficiale di P.G. della locale Compagnia dei Carabinieri citava il sig. Antonacci Vitantonio a comparire innanzi a questo giudice di pace all'udienza del 16 gennaio 2003, per rispondere del reato di cui all'art. 186, comma 2, del c.d.s., per aver guidato in stato di ebbrezza in Cisternino il 23 febbraio 2002; Rilevato che alla prima udienza di comparizione, l'avv. Fedele Carmine D'Alena del foro di Bari, difensore di fiducia dell'imputato, preliminarmente proponeva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 60 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, (in relazione agli artt. 3, 24 della Costituzione), laddove non si prevede la possibilita' di concessione della sospensione condizionale della pena (art. 163, nel procedimento innanzi al giudice di pace, come invece avviene per quello dinanzi al giudice ordinario; Rilevato che il p.m., si e' opposto alla eccezione sollevata dal difensore dell'imputato, in quanto il legislatore ha previsto per i reati di competenza del giudice di pace pene molto miti; Osserva in diritto La legge delega n. 468/1999 non fa alcun riferimento circa l'applicabilita' o meno del beneficio della sospensione condizionale della pena nel processo penale dinanzi al giudice di pace. Il Governo, nella relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo, in un primo momento aveva optato per la non esclusione dell'applicazione di tale beneficio, mediante la previsione di una possibile modifica dell'istituto per adattarlo alle esigenze derivanti dal catalogo sanzionatorio affidato al g.di p. del tutto nuovo in alcune sue componenti, prevedendo una limitazione dell'applicabilita' del beneficio ai soli casi in cui a farne richiesta fosse stato lo stesso imputato per la parte di p.p. eccedente il milione di lire. Ipotesi, quest'ultima, fatta propria dalla Camera dei deputati, ma esclusa del tutto dal Senato, in sede di espressione del proprio parere. Il Governo ha ritenuto infine, la centralita' della funzione conciliativa nel processo del giudice di pace. Ma il predetto art. 60 escludendo l'applicabilita' degli artt. 163 e segg. c.p. alle sole pene irrogate dal g.di p., discrimina irragionevolmente tra casi identici, a seconda che le pene siano irrogate dal giudice ordinario (ad es. in casi di connessione di reati di competenza del g.d.p.) o da quello onorario; la contraddizione appare ancora piu' evidente nella ipotesi in cui, applicando l'istituto della sospensione, si dovesse liberare un condannato per gravi reati di competenza del tribunale, ma assoggettare un altro alla espiazione concreta della pena irrogata dal g.d.p. per reati di minore allarme sociale, non potendola quest'ultimo giudice concedere.