LA CORTE D'APPELLO

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta
al  n. 1693/01  R.G.  promossa  da Bastoni Giuliano con l'avv. Gianni
Balzan  di  Rovigo  elett.  domiciliato  in Mestre, via Fapanni n. 60
presso lo studio dell'avv. Giorgio Chinellato;
    Contro De Carlo Loredana con l'avv. Pierangela Venturini di Parma
e  Valeria  Piacentina di Rovigo, elett. domiciliata presso lo studio
della  seconda in via Celio 29/I di Rovigo; in punto: separazione con
richiesta di addebito.
    1.  -  Rilevato che la richiesta di addebito si fonda su un unico
fatto storico (asseriti atti libidinosi nei confronti di una nipote);
        che  per  tale  fatto  e'  stato  aperto procedimento penale,
tuttora pendente;
        che  -  nel  nostro  ordinamento  - non e' piu' necessaria la
sospensione  del  processo  civile  in pendenza di un processo penale
(giurisprudenza   costante:  ex  plurimis,  Cass.  28 dicembre  1998,
n. 12855),  posto  che  nel  nuovo  codice di procedura penale non e'
stata  riprodotta  la  disposizione  di  cui  all'art. 3  del  codice
abrogato,  con  conseguente eliminazione di ogni riferimento alla cd.
pregiudiziale penale dal testo dell'art. 295 c.p.c.
        che,  avendo  il  legislatore  attuale abbandonato il vecchio
principio  dell'unita'  della  giurisdizione  e  della prevalenza del
diritto  penale  su  quello  civile, ed introdotto il principio della
completa  autonomia  e separazione fra i due giudizi, il tribunale ha
riconosciuto  l'addebito  sulla  base  delle deposizioni testimoniali
assunte nel giudizio civile all'udienza del 6 ottobre 2000;
        che  il  marito, nell'atto d'appello, contesta che l'addebito
possa basarsi sulle sole deposizioni di testi di parte della moglie.
    2. - Osserva   questa   Corte   che   -   se  questa  e'  l'unica
interpretazione da dare al disposto dell'art. 295 c.p.c., essa appare
in  contrasto  col disposto dell'art. 24 della Costituzione. Infatti,
sulla   base   delle   sole   deposizioni   testimoniali  il  Bastoni
risulterebbe  colpevole ai fini civili di un fatto penale, senza aver
goduto di tutte le garanzie proprie del processo penale; basti tenere
presente che:
        a)  la  contestazione del fatto in sede civile e' generica, e
non  specificata  in  un  preciso  capo  d'imputazione  che individua
circostanze di tempo, di luogo e di condotta;
        b) non si e' potuto sentire il Bastoni sul punto;
        c) il giudice civile, a differenza del giudice penale, non ha
il  potere di approfondire l'indagine, ad es. sentendo anche la parte
lesa,  o facendo effettuare una perizia psicologica sulla parte lesa,
dovendosi  invece  limitare a decidere in base alle allegazioni delle
parti.
    Considerato,   allora,  che  le  regole  del  diritto  civile  si
sovrappongono  alle garanzie proprie del diritto penale, posto che la
contestazione   civile   non   e'   contenuta  nei  limiti  del  capo
d'imputazione;   posto   che   il  rifiuto  eventuale  di  rispondere
all'interrogatorio   va   valutata   nel   diritto  civile  ai  sensi
dell'art. 232  c.p.c.,  mentre  nel  penale legittimamente l'imputato
puo'  avvalersi  della  facolta'  di  non  rispondere;  posto che nel
diritto  civile  il giudice non ha poteri istruttori, e puo' (e deve)
decidere  anche  in  base alle presunzioni di cui all'art. 2727 c.c.,
che  si  discostano  completamente dagli indizi univoci e concordanti
del diritto penale;
    Considerato,  pertanto, che il Bastoni potrebbe venir etichettato
in  sede  civile  come  un pedofilo, ma senza sanzione penale e senza
essersi  potuto  avvalere  di  tutte le garanzie proprie del processo
penale;
        che,  qualora  in  seguito  il  Bastoni venisse per avventura
assolto  con  la  formula  di  cui all'art. 530, primo comma, c.p.c.,
sussisterebbe  un'insanabile  conflitto  di  giudicati,  senza che il
Bastoni  possa  piu',  in alcun modo (neanche con la revocazione, che
comunque  gia'  costituirebbe  uno  spreco di giurisdizione, rispetto
alla sospensione), ovviare all'addebito fondato su un fatto-reato per
il quale invece e' stato assolto con formula piena;
        che  nemmeno  puo'  ovviarsi  -  nel  caso  concreto - con la
sospensione  facoltativa di cui all'art. 296 c.p.c. la quale richiede
innanzitutto  il  previo  accordo delle parti, e comunque vale per un
periodo limitato di pochi mesi;
        senza  contare,  poi,  le conseguenze morali, che non sarebbe
piu'  possibile risarcire in alcun modo: anche in caso di assoluzione
il  Bastoni  resterebbe  per  l'ambiente  familiare  e sociale che lo
circonda  un  pedofilo,  perche'  cosi'  era  stato giudicato in sede
civile;
        che,  pertanto,  questa  Corte  ritiene  di  dover  sollevare
questione  di  illegittimita'  costituzionale  dell'art. 295  c.p.c.,
nella   parte   in  cui  non  impone  l'obbligo  di  sospensione  del
procedimento  civile  in  attesa  della  definizione del procedimento
penale,  ogniqualvolta il giudice civile dovrebbe giudicare una parte
colpevole ai fini civili di un fatto penale senza le garanzie proprie
del processo penale;