TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
          Verbale di udienza (art. 567, 480 e segg. c.p.p.)
    L'anno  2003,  il  mese  di marzo, il giorno 6, alle ore 12,33 in
Aversa,  davanti  al  dott. Giovanni  Carbone,  sezione distaccata di
Aversa  con  l'assistenza  del  cancelliere  Silvana  Migliaccio che,
espressamente  autorizzato,  si  avvale dell'ausiliario tecnico sig.
per  che inizia alle ore   per la trattazione in pubblica udienza del
processo n. 148/03 nei confronti di Martucci Raffaele.
    Sono  presenti:  il pubblico ministero dott. Gaetano Signoriello;
l'imputato  Martucci  Raffaele, presente; assistito e difeso da: avv.
Cantelli Giovanni, presente.
    Fatto  l'appello del... person... offes... de... testimon..., dei
periti,  interpreti  e  consulenti  tecnici, si da' atto che, Pelosi,
Raimondo  assenti,  Giannelli  assente. Presenti: Di Franco, Valente,
Crispino, Basco.
    Procedimento  penale  n. 148/03,  mod. 23  a  carico di: Martucci
Raffaele;
    Udienza del 6 marzo 2003;
    Giudice: dott. G. Carbone;
    Pubblico ministero: dott. G. Signoriello;
    Cancelliere d'udienza: sig. S. Migliaccio;
    Stenotipista: sig. M. Sarnataro.
    Dif.: il difensore eccepisce la nullita' del decreto con il quale
e'  stato  disposto  il  rinvio a giudizio dell'imputato per mancanza
della  notifica,  mancanza assoluta, chiedo scusa, dell'avviso di cui
al 415-bis nei confronti dell'indagato. Ritiene questo difensore che,
anche  nel  caso specifico, tale avviso andava comunque notificato al
Martucci  nel  caso  di  specie perche' lo stesso sarebbe stato messo
nelle  condizioni  di potersi difendere in ordine a quella che era la
contestazione,  soprattutto  di  poter  rendere  interrogatorio  e di
indicare  le testimonianze o gli atti necessari per la sua difesa. In
via  subordinata comunque, nel caso in cui la Signoria Vostra dovesse
ritenere  non fondata la eccezione proposta, in quanto non necessario
l'avviso  di  cui al 415-bis nel caso di specie, ritenere comunque la
incostituzionalita'  dell'art. 409  codice  di  procedura  penale  in
relazione    agli   artt. 3   e 24   della   Costituzione   apparendo
sostanzialmente  evidente che vi era e' una disparita' di trattamento
tra  l'imputato nel caso specifico rinviato a giudizio direttamente a
seguito  di  imputazione  coatta  formulata dal pubblico ministero su
richiesta  del  giudice e invece il trattamento riservato dalla legge
all'indagato e poi che riceve normalmente l'avviso di 415-bis. Questa
disparita'  sostanzialmente nella mancata possibilita' per l'indagato
stesso  di chiedere e di rendere interrogatorio al pubblico ministero
nella  mancata  possibilita'  di  produrre  memoria  difensiva  o  di
indicare  i  termini  di  prova  sui quali ritiene che sia necessario
sviluppare  ulteriormente  le  indagini.  Cio'  a comprova il termine
ristretto  di  dieci  giorni che e' dato al pubblico ministero per la
formulazione  del capo di imputazione che non considererebbe in alcun
modo,  anche  nel caso venisse accordata all'indagato la possibilita'
di  indicare  dei  nuovi  termini  di prova, di sviluppare l'indagine
anche sulle ulteriori istanze dedotte in sede camerale dall'indagato.
Giudice:  parola  al  pubblico  ministero  sia sulle eccezioni in via
principale  e  sulla  subordinata  di  sospensione  del  processo per
incidente  costituzionale.  P.M.:  il  pubblico  ministero  si oppone
all'eccezione di nullita' del d.c. per omessa notifica del 415-bis in
quanto  detta  notifica non e' prevista dall'art. 415 che obbliga ...
infatti  l'articolo  stesso, il pubblico ministero a ... Giudice: non
l'art. 415...   P.M.:   415-bis   obbliga  il  pubblico  ministero  a
notificare   la   persona   sottoposta  alle  indagini  avviso  delle
conclusioni delle indagini stesse, se non deve formulare richieste di
archiviazione.  In  questo caso, essendo stata formulata richiesta di
archiviazione  e  a seguito e' stata chiesta l'imputazione coatta dal
g.i.p., il pubblico ministero non era tenuto a notificare il 415-bis.
    Per   lo   stesso   motivo   si   oppone   anche  l'eccezione  di
incostituzionalita'   con   conseguente   sospensione  del  processo.
Giudice: il giudice si ritira.
    Il giudice si ritira in camera di consiglio alle ore 12,35.
    Il giudice rientra in aula alle ore 13.
    Giudice:  il  giudice  accoglie  la  richiesta  subordinata della
difesa  di sospensione del processo per illegittimita' costituzionale
dell'art. 409, comma cinque, c.p.p. per omissione dell'avviso 415-bis
c.p.p.   in  violazione  degli  artt.  3  e  24  della  Costituzione.
Innanzitutto  il  giudice  acquisisce agli atti del fascicolo ai soli
fini  della  decisione della questione preliminare sia dell'ordinanza
emessa   dal   g.i.p.   a  seguito  di  rigetto  della  richiesta  di
archiviazione  e  sia  dell'imputazione coatta formulata dal pubblico
ministero  e  sia  del verbale di udienza preliminare dell'8 novembre
2003,  a  seguito  della  quale udienza preliminare poi c'e' stato il
decreto che dispone a giudizio per la data odierna. Il giudice rileva
che  vi  e'  una  differente  disciplina  tra l'ipotesi ordinaria che
sfocia  nell'emissione  del  decreto che dispone il giudizio, e cioe'
415-bis,   richiesta  di  rinvio  a  giudizio,  416  c.p.p.,  udienza
preliminare,  decreto  che  dispone  giudizio.  Questa  e'  l'ipotesi
ordinaria. Poi c'e' l'ipotesi che abbiamo visto oggi essere capitata,
cioe'  richiesta  di  archiviazione del pubblico ministero, ordinanza
del   g.i.p.   di   formulazione  coatta  del  capo  di  imputazione,
formulazione  coatta del capo di imputazione, fissazione dell'udienza
preliminare  decreto che dispone il giudizio. In questa seconda serie
di  atti  processuali  e'  pacifico  che  allo  stato  attuale  della
normativa  non  va  fatto  il  415-bis  per  la seconda serie di atti
processuali e discrasia tra un soggetto che deve comparire davanti ad
un giudice a seguito della serie ordinaria degli atti processuali che
gode  delle  chance  che  gli  offre  il 415-bis e il soggetto che va
davanti  al  giudice,  sempre  a  seguito  di  decreto che dispone il
giudizio,  pero' con la formulazione coatta che non gode delle chance
che gli offre il 415-bis. La eccezione della difesa insinua il dubbio
nella  mente  del  giudice,  il  giudice  dubita  della  legittimita'
costituzionale  di  questa differenza normativa, ritiene la questione
non  manifestamente  infondata  e  ritiene la questione rilevante nel
processo  de  quo perche', ove mai fosse accolta, si dovrebbe fare il
415-bis.   Per  questi  motivi  sospende  il  processo,  sospende  la
prescrizione  ai sensi dell'art. 159, comma 1, codice penale, dispone
l'invio  degli  atti  del  fascicolo,  compresi  quelli  che  oggi ha
acquisito ai soli fini della valutazione della questione preliminare,
alla  Corte  costituzionale,  manda  alla  cancelleria  per tutti gli
adempimenti di rito.
    Il  presente  verbale relativo al procedimento penale n. 148/2003
e'  stato  effettuato  dalla  S.r.l. Sediver (operatrice sig.ra Flora
Isernia) ed e' composto di cinque pagine.
    Ha  effettuato  la  registrazione all'udienza l'operatrice sig.ra
Mariarosaria Sarnataro.
                           Per la Sediver
    Depositato in cancelleria il 10 marzo 2003.
                           Il cancelliere
    Preliminarmente segue stenotipia.
    Il giudice si ritira alle ore 12,49.
    Il  giudice  alle ore 15,02 rientra in aula di udienza e accoglie
la richiesta subordinata della difesa di sospensione del processo per
illegittimita'  costituzionale  dell'art. 409,  comma 5,  c.p.p.  per
omissione avviso 415-bis c.p.p., in relazione agli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
    Segue stenotipia.
    Il  giudice  sospende  il  processo,  sospende  la  prescrizione,
dispone  la  trasmissione  del  fascicolo  alla Corte costituzionale.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
    Verbale viene chiuso alle ore 13,14.
                         Il giudice: Carbone
03C0562