IL GIUDICE DI PACE Nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa n. 20/C/2002 (Zedde Marco - Pref. Nuoro) ha pronunciato la seguente ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Con ricorso del 16 maggio 2002, Zedde Marco proponeva tempestiva opposizione contro il verbale n. 0567930, con il quale il 14 maggio precedente in Austis (NU) i Carabinieri della locale Stazione gli avevano contestato la violazione dell'art. 125, comma 1 e dell'art. 116, comma 13 del Codice della Strada, perche' «titolare di patente di guida cat. B, circolava alla guida di motociclo Yamaha di 600 cc., senza aver conseguito la patente di cat. A». Il ricorrente non negava il fatto e le circostanze relative, ma chiedeva che gli venisse addebitata una sola violazione - anziche' le due indicate nel verbale - ed in particolare quella di cui all'art. 126 C.d.S., sostenendo egli di essersi posto alla guida di quel mezzo essendo munito non solo di valida patente B, ma anche di autorizzazione ad esercitarsi alla guida di motocicli, scaduta da qualche mese. In alternativa, chiedeva che gli venisse applicato l'art. 125 C.d.S. (anziche' il 116, pure contestatogli), con ammissione al pagamento in misura ridotta. Sospesa l'efficacia del verbale ai sensi dell'art. 22 legge n. 689/1981, non riteneva il giudice di poter accogliere alcuna delle suddette due richieste, poiche': il possesso (peraltro non dimostrato dal ricorrente) di autorizzazione - scaduta - ad esercitarsi alla guida non sembra rientrare nella previsione di cui al comma 7 dell'art. 126 C.d.S., che espressamente presuppone il rilascio di una patente adeguata al veicolo condotto; la fattispecie della guida di motoveicolo con patente diversa da quella richiesta (nel caso dello Zedde, della guida di una Yamaha di 600 cc. e 40 kw con sola patente cat. B, che per recepita direttiva CEE abilita a condurre motoveicoli soltanto se di cilindrata non superiore a 125 cc. e potenza non superiore a 11 kw) non puo' rientrare nella previsione del comma 3 dell'art. 125 c.d.s., che fa tassativo riferimento ad autoveicoli; appare applicabile pertanto, nella specifica circostanza, il solo comma 13 dell'art. 116 del C.d.S., che fa riferimento anche ai motoveicoli. Cio' premesso. Ritenuto che - non potendosi fare riferimento, nel presente processo, a norma diversa da quella del citato art. 116, comma 13 del C.d.S. - debba ravvisarsi la condizione di rilevanza della questione di illegittimita' qui appresso sollevata (condizione che la Corte costituzionale, con sua ordinanza n. 488/2002, ha escluso in altro procedimento, in relazione alla medesima questione); Osservato e considerato che, con sentenza n. 3 del 9 gennaio 1997, la Corte costituzionale censuro' come illegittima la differenza di trattamento allora esistente per i trasgressori dell'art. 125, comma 3 C.d.S. (i quali, in possesso di sola patente cat. B, avessero condotto autoveicoli di classe superiore, come autobus od autosnodati) e per i trasgressori dell'art. 116, comma 13 C.d.S. (che, possesso della stessa patente cat. B e percio' abilitati alla guida di motocicli fino a 125 cc. di cilindrata e 11 kw di potenza, avessero invece condotto motocici con caratteristiche superiori), essendo la prima ipotesi punita all'epoca con sanzione amministrativa e la seconda con sanzione penale; che con decreto legislativo n. 507 del 30 dicembre 1999, il reato di guida senza patente, previsto appunto dal citato art. 116, comma 13 C.d.S., venne depenalizzato; che, pur dopo tale depenalizzazione, appare tuttavia sussistere ancora una differenza di trattamento difficilmente spiegabile: poiche' - a parita' di pericolo per la pubblica incolumita' - la guida con sola patente cat. B di un motociclo superiore a 125 cc. e 11 kw e' equiparata dall'art. 116 alla ben piu' grave ipotesi di guida senza alcuna patente e percio' punita con sanzione (da Euro 2.168,25 ad Euro 8.676,15) enormemente piu' severa, rispetto a quella (da Euro 137,55 ad Euro 550,20) prevista invece dall'art. 125 per l'analogo comportamento di chi, con la stessa patente B, conduca un automezzo per il quale sia richiesta una patente superiore; che tale perdurante disparita' di trattamento ha per conseguenza la illogica equiparazione quoad poenamD;», ex art. 116/13, di due figure di trasgressori molto diverse tra loro (quella di chi, avendo conseguito una pur diversa patente, almeno ha superato un esame di idoneita' e di conoscenza della normativa vigente; e quella di chi invece, non avendo superato alcuna prova d'esame o visita medica, puo' essere privo sia di capacita', sia delle necessarie nozioni, sia dei requisiti psico-fisici minimi e, dunque, doppiamente pericoloso); che nella disparita' medesima, comunque, puo' tuttora ravvisarsi una violazione dell'art. 3 della Costituzione, il quale postula per infrazioni analoghe e di pari pericolosita', sanzioni della stessa gravita' (e, viceversa, sanzioni diversamente graduate per infrazioni di differente pericolosita); che appare fondato, percio', il dubbio di illegittimita' costituzionale dell'art.116, comma 13 del Codice della strada, nella parte in cui non differenzia l'ipotesi di guida di un motoveicolo di oltre 125 cc. e 11 kw con sola patente cat. B dalla piu' grave ipotesi di guida dello stesso motociclo senza patente alcuna (mentre, in materia di autoveicoli, tale differenziazione e' espressamente contemplata nell'art. 125/3 C.d.S.).