ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 204 del decreto
legislativo  30 aprile  1992,  n. 285  (Nuovo  codice  della  strada)
promosso  con  ordinanza del 26 settembre 2001 dal giudice di pace di
Pisticci  nel  procedimento civile vertente tra Antonio Sebastio e la
Prefettura  di Matera, iscritta al n. 439 del registro ordinanze 2002
e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 40, 1ª
serie speciale, dell'anno 2002.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 9 aprile 2003 il giudice
relatore Alfio Finocchiaro.
    Ritenuto  che  nel corso di giudizio civile vertente tra Sebastio
Antonio  e la Prefettura di Matera, il giudice di pace di Pisticci ha
sollevato  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 204 del
d.lgs.  30 aprile  1992,  n. 285  (Nuovo  codice  della  strada), per
violazione degli artt. 3, 97, 24 Cost;
        che  il  rimettente  lamenta l'appesantimento ope legis della
sanzione  per chi ricorre in via amministrativa avverso un verbale di
accertamento  per  infrazione  al codice stradale, dal momento che la
norma  denunciata  dispone  che  il  Prefetto,  ove  ritenga  fondato
l'accertamento,  ingiunge  il  pagamento  di una somma nel limite non
inferiore  al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione,
con   la  conseguente  incentivazione  del  ricorso  giurisdizionale,
attraverso  una  via  piu'  complessa  e dispendiosa, necessariamente
mediante  l'ausilio  di un legale, con un discrimine tra i cittadini,
idoneo   a   condizionare   in  senso  sperequativo  la  facolta'  di
autodeterminazione;  nonche'  un  pesante condizionamento del diritto
alla  difesa, irrogando una sanzione piu' gravosa per chi, sentendosi
leso da una contestazione amministrativa, abbia voluto difendersi;
        che,  secondo  il giudice a quo, non va poi trascurato che la
norma  impugnata  mina  la  speditezza  e  l'economicita' dell'azione
amministrativa,  che  deve  essere  regolata  con il minor sacrificio
possibile  per  gli  interessi dei singoli, perseguendosi, viceversa,
forme di entrata patrimoniale;
        che,  riguardo  alla  rilevanza, lo stesso giudice assume che
essa  sussiste,  «postulandosi  in  caso  di  declaratoria  una prima
ritenzione  di  illegittimita'  dell'ordinanza  gravata, in relazione
all'importo raddoppiato rispetto al verbale primario»;
        che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato,  e'  intervenuto nel
giudizio,   chiedendo  che  la  questione  di  costituzionalita'  sia
dichiarata  inammissibile  o  comunque  non  fondata, riservandosi di
dedurre;
        che,  nell'imminenza  dell'udienza,  la  difesa  erariale  ha
depositato  memoria,  con la quale, richiamandosi alla giurisprudenza
di  questa  Corte,  chiede  che la questione sollevata sia dichiarata
manifestamente infondata.
    Considerato  che  il  giudice  di  pace  di Pisticci ha sollevato
questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 204 del decreto
legislativo  30 aprile  1992,  n. 285  (Nuovo  codice  della  strada)
laddove  prevede che in caso di opposizione a verbale di accertamento
per   infrazione   stradale,   il   Prefetto,   se   ritiene  fondato
l'accertamento,  ingiunge  il  pagamento  di una somma nel limite non
inferiore  al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione,
in  riferimento  agli  artt. 3,  24  e  97  della  Costituzione,  per
discriminazione    idonea    a    condizionare    la    facolta'   di
autodeterminazione,  per ostacolo alla difesa contro le contestazioni
amministrative,   per  l'incondizionato  perseguimento  di  forme  di
entrate patrimoniali;
        che   l'ordinanza   di   rimessione   non  contiene  ne'  una
descrizione   della   fattispecie   concreta   oggetto  del  giudizio
principale,  ne'  una  motivazione  sulla  rilevanza della questione,
essendo la stessa solo apoditticamente affermata;
        che  l'ordinanza  non e' quindi idonea a dare valido ingresso
al  giudizio  di  legittimita' costituzionale (ex plurimis: ordinanze
nn. 50  e  1  del 2003; nn. 280, 205 e 43 del 2002) e che la relativa
questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
    Visti  gli  art. 26,  secondo  comma,  della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.