IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 7984/01, proposto da Labi Fortunata Lucille, Fusconi Massimo, Giona Fiorina, Lo Coco Francesco, Montefusco Enrico, Salducci Mauro, Soldati Giampiero e Vignetti Marco, rappresentati e difesi dall'avv. Mario Racco, con domicilio eletto nello studio del difensore, in Roma, viale Mazzini, 114/b; Contro Universita' degli studi di Roma «La Sapienza», in persona del rettore pro tempore, e nei confronti dell'Azienda Policlinico «Umberto I», in persona del direttore generale pro tempore; della dott.ssa Caterina Furlan, non costituiti in giudizio; per l'annullamento del decreto rettorale n. 541 del 26 aprile 2001 recante il bando relativo alla procedura di valutazione comparativa riservata per la copertura di 422 posti di ricercatore universitario presso l'Universita' di Roma «La Sapienza» - I facolta' di Medicina, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 34 del 27 aprile 2001, laddove esclude i ricorrenti dalle valutazioni per i settori scientifico-disciplinari di appartenenza, ponendo a concorso un numero di posti inferiore a quello degli aventi diritto. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti tutti della causa; Vista la sentenza interlocutoria 6 febbraio 2002 n. 815; Nominato relatore, per la pubblica udienza del 27 febbraio 2002, il consigliere Bruno Mollica; Udito, altresi', l'avv. Racco per i ricorrenti; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto: F a t t o 1. - I ricorrenti chiedono l'annullamento del bando relativo alla procedura di valutazione comparativa riservata ex art. 1, comma 10, della legge n. 4/1999 a posti di ricercatore universitario presso l'Universita' degli studi di Roma «La Sapienza» - I Facolta' di Medicina, di cui al decreto rettorale n. 541 del 26 aprile 2001, nella parte in cui i ricorrenti medesimi risultano esclusi dalla valutazione per i settori scientifico-disciplinari di appartenenza. Espongono di essere funzionari tecnici medici dipendenti della detta Universita', di VIII qualifica funzionale, in servizio presso l'Azienda Policlinico Umberto I di Roma, in quanto strutturati per l'attivita' assistenziale. Presumono gli istanti di essere stati esclusi dalla selezione in quanto non assunto in esito a concorsi che prevedevano, quale requisito di accesso, il possesso del diploma di laurea; deducono pertanto l'illegittimita' della disposta esclusione sulla base delle seguenti censure: 1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4. Violazione dell'art. 16, comma 1, della legge n. 341/1990. Violazione dell'art. 50 d.P.R. n. 382/1980. Eccesso di potere. 2) Violazione dell'art. 8, comma 10, della legge n. 370/1999. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, disparita' di trattamento, illogicita' e contraddittorieta'. 3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, della legge 21 febbraio 1989, n. 63. 4) Contrasto dell'art. 1, comma 10, della legge n. 4/1999 con gli artt. 3 e 97 Cost. Con sentenza interlocutoria n. 815/2002 sono stati disposti incombenti istruttori. Le parti intimate non si sono costituite in giudizio. Alla pubblica udienza del 27 febbraio 2002 la causa e' stata ritenuta in decisione. D i r i t t o 1. - L'impugnativa proposta dagli odierni ricorrenti, dipendenti dell'Universita' degli studi di Roma «La Sapienza» in posizione di funzionario tecnico - VIII qualifica funzionale, in servizio presso l'Azienda Policlinico Umberto I, e' intesa all'annullamento del bando relativo alla procedura di valutazione comparativa riservata ex art. 1, comma 10, della legge n. 4/1999 a posti di ricercatore universitario, di cui alla pregressa esposizione in fatto, nella parte in cui i ricorrenti medesimi risultano esclusi dalla valutazione per i settori scientifico-disciplinari di appartenenza. 2. - Gli istanti presumono di essere stati esclusi dalla selezione in quanto non assunti in esito a concorsi che prevedevano, quale requisito di accesso, il possesso del diploma di laurea. Sul punto, attesa la mancata costituzione in giudizio dell'intimata amministrazione, la sezione ha disposto incombenti istruttori al fine di acquisire chiarimenti in ordina alle ragioni della esclusione per cui e' causa. L'amministrazione non ha peraltro ritenuto di fornire i chiarimenti richiesti. Da tale comportamento omissivo il collegio ritiene pertanto di dover trarre argomenti di prova, a norma dell'art. 116 Cod. proc. civ., in ordine alle ragioni dell'esclusione dei ricorrenti dalla precitata procedura di valutazione comparativa. Deve conseguentemente ritenersi che i ricorrenti siano stati esclusi dalla procedura per il motivo dai medesimi esposto. 3. - Nel merito, osserva il collegio, sul piano normativo, che l'art. 1, comma 10, della legge n. 4 del 1999 cit. prevede che le universita' sono autorizzate a bandire, nell'arco di cinque esercizi finanziari a decorrere dal 1999, concorsi per posti di ricercatore universitario riservati al personale delle stesse universita' «assunto in ruolo per lo svolgimento di funzioni tecniche o socio-sanitarie, a seguito di pubblici concorsi che prevedevano come requisito di accesso il diploma di laurea, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbia svolto alla predetta data almeno tre anni di attivita' di ricerca». Alla stregua di quanto in precedenza esposto, deve ritenersi incontestato che gli odierni ricorrenti sono stati esclusi dalla detta procedura in quanto assunti «a seguito di concorso che non prevedeva come requisito di accesso il diploma di laurea». La necessita' di tale requisito viene peraltro censurata dai ricorrenti, che sostengono di avere comunque titolo all'ammissione al concorso riservato in virtu' della previsione di cui alla seconda parte del comma 10, in quanto tecnici laureati in possesso del requisito di almeno tre anni di attivita' didattica e scientifica comprovata da pubblicazioni edite, documentate da atti della facolta' risalenti al periodo di svolgimento delle attivita' medesime: in questo caso, purche' vi sia il requisito di fatto dell'attivita' didattica e scientifica, sarebbe sufficiente, nella prospettazione degli istanti, l'attuale possesso di laurea. L'assunto non appare condivisibile. Quanto alla prima parte del comma 10, non sembra revocabile in dubbio che il legislatore richieda espressamente che il personale che ne occupa - per fruire del beneficio - debba essere stato assunto in ruolo a seguito di concorsi che prevedevano «come requisito di accesso il diploma di laurea». Il senso della disposizione e' assolutamente inequivoco; e non puo' ad essa darsi altro significato se non quello emergente dalle parole utilizzate dal legislatore medesimo secondo la connessione di esse. Il che trae seco anche l'infondatezza della doglianza secondo cui il possesso del requisito discenderebbe, nella specie, dall'inquadramento nella «attuale» qualifica di funzionario tecnico a seguito del superamento della prova idoneativa prevista dalla legge 21 febbraio 1989, n. 63. Quanto alla seconda parte del comma 10, secondo cui «e' comunque fatta salva, per i tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, anche se maturati successivamente al 10 agosto 1980, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 16, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341», non puo' ad essa attribuirsi il significato che intende assegnare alla disposizione parte ricorrente. La norma, invero, lungi dall'individuare una «seconda» categoria di destinatari del concorso riservato, si limita a «confermare» nei confronti dei tecnici laureati ex art. 50 cit. - che, in ipotesi, restino esclusi dal beneficio medesimo - la «applicazione» dell'art. 16, comma 1, della legge n. 341/1990, disposizione, questa, che stabilisce che «nella presente legge, nelle dizioni ricercatori o ricercatori confermati si intendono comprese anche quelle di assistenti di ruolo ad esaurimento e di tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, alla data di entrata in vigore del predetto decreto». E la «presente legge» specificava, all'art. 12, che i ricercatori, ad integrazione di quanto previsto dagli artt. 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 «adempiono ai compiti didattici in tutti i corsi di studio previsti dalla legge, secondo le modalita' di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo» (id est: affidamenti e supplenze, anche di corsi e moduli, partecipazione alle commissioni d'esame, copertura di insegnamenti sdoppiati). Per effetto di tale norma, quindi, ai tecnici laureati in possesso dei requisiti ex art. 5 d.P.R. n. 382/1980 all'entrata in vigore del decreto sono stati attribuiti i precitati compiti di docenza e, deve ritenersi, avuto riguardo al richiamo ai compiti dei ricercatori ex artt. 30, 31 e 32 d.P.R. cit., contenuto nell'art. 12, che anche siffatti compiti (compiti didattici integrativi, esercitazioni, cicli di lezioni interne e attivita' di seminario) siano ricompresi nel rinvio, costituendo essi funzioni di piu' limitato spessore rispetto a quelle individuate dall'art. 12 cit., e quindi un prius logico, prima che giuridico, della disposizione stessa. Cio' nel quadro di una progressiva evoluzione normativa di assimilazione funzionale dei tecnici laureati ai ricercatori (cfr. sul punto, anche ordinanza di questa Sezione n. 4050 del 10 maggio 2001). Per effetto della norma di salvaguardia di cui alla seconda parte del richiamato comma 10, dell'art. 1, della legge n. 4/1999, i tecnici laureati ivi indicati «conservano» quindi l'attivita' di docenza pur se non inquadrati, per effetto del concorso riservato di cui al comma 10 medesimo, nella posizione di ricercatore. Questo, e non altro, e' il senso della indicata disposizione: certamente non quello di individuare una «seconda» categoria di beneficiari del concorso riservato, come sostenuto dai ricorrenti. 4. - Le conclusioni cui e' pervenuto il collegio comporterebbero quindi dell'impugnativa, siccome infondata, essendo gli odierni ricorrenti privi del requisito per cui e' causa. Il che rende rilevante la proposta questione di costituzionalita' dell'art. 1, comma 10, della legge n. 4 del 1999 cit., nella parte in cui contempla la necessita' del detto requisito ai fini dell'applicazione del beneficio previsto dalla disposizione medesima, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. Cio' in quanto l'eliminazione dal testo normativo della indicata previsione consentirebbe ai ricorrenti, avuto riguardo alle ragioni della disposta esclusione, l'ammissione alla controversa procedura. 5. - La questione appare altresi' non manifestamente infondata. Ed invero, va ricordato che gli odierni ricorrenti sono stati esclusi dalla procedura concorsuale in quanto assunti a seguito di concorso che non prevedeva quale requisito di accesso il diploma di laurea. Risulta peraltro per tabulas il possesso, alla data di entrata in vigore della legge n. 4/1999, della posizione formale e funzionale di funzionario tecnico (VIII qualifica), laureato; risulta altresi' incontestato l'espletamento del previsto triennio di attivita' di ricerca. La posizione degli odierni ricorrenti in nulla si differenzia, quindi, rispetto a quella dei beneficiari della procedura comparativa riservata, se non con riguardo al dato estrinseco della «originaria» (e risalente nel tempo) assunzione in ruolo mediante concorso che non prevedeva, quale requisito di accesso, il possesso del diploma di laurea. Il discrimine, cioe', tra i beneficiari e gli esclusi e' correlato esclusivamente ad un evento la cui rilevanza, in un contesto premiale, appare ben limitata (rectius: pressoche' nulla) rispetto alla identica posizione - quantomeno, di pari dignita' professionale - nel tempo conseguita dagli interessati, ed in un quadro che sembra inteso alla emersione di profili meritocratici, atteso il puntuale riferimento all'attivita' di ricerca «attestata dai presidi delle facolta» e «comprovata da pubblicazioni, lavori originali e da atti della facolta». E cio', in un contesto normativo di progressiva equiordinazione funzionale dei tecnici laureati ai ricercatori universitari (cfr. precedente punto 3 e ordinanza di questa sezione n. 4050/01 cit.), che non trova alcuna preclusione, ex se, in ragione del considerato requisito di accesso. Sembra allora al Collegio viziata sul piano della logicita' la indicata scelta del legislatore nella parte in cui ancora ad un requisito meramente formale e di alcuna rilevanza sostanziale - in quanto superato dall'acquisito identico status - la partecipazione alla procedura valutativa per cui e' causa, per contrasto con l'art. 3 Cost., inteso come generale canone di coerenza e ragionevolezza (Corte cost. n. 204/1982) nonche' sotto il profilo della ingiustificata discriminazione con riferimento a situazioni sostanzialmente identiche. Il Collegio dubita nel contempo della conformita' ai parametri costituzionali ex art. 97 Cost. della norma in commento, sotto il profilo della razionale organizzazione dei servizi e, quindi, del buon andamento dell'amministrazione, avuto riguardo alla privazione ingiustificata - siccome scaturente da un elemento gia' definito dal collegio come meramente estrinseco ed assolutamente ininfluente sulla descritta situazione sostanziale - per i pubblici uffici, della possibilita' di un utile apporto di competenze professionali consolidate in ragione delle pluriennali esperienze acquisite. La valorizzazione del detto requisito formale, in danno di profili sostanziali, ai fini del conseguimento di una superiore posizione di status da parte di pubblici impiegati, sembra porsi altresi' in contrasto col parametro della imparzialita' dell'amministrazione sancito dal precitato art. 97 Cost. 6. - Per le considerazioni che precedono, va conseguentemente sollevata, anche d'ufficio per i profili non trattati dalla parte ricorrente, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, in parte qua, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. Va disposta, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per la pronuncia sulla legittimita' costituzionale della suindicata norma.