IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul ricorso n. 7984/01,
proposto  da  Labi Fortunata Lucille, Fusconi Massimo, Giona Fiorina,
Lo   Coco  Francesco,  Montefusco  Enrico,  Salducci  Mauro,  Soldati
Giampiero  e  Vignetti  Marco, rappresentati e difesi dall'avv. Mario
Racco,  con  domicilio  eletto  nello  studio del difensore, in Roma,
viale Mazzini, 114/b;
    Contro  Universita' degli studi di Roma «La Sapienza», in persona
del  rettore  pro  tempore,  e nei confronti dell'Azienda Policlinico
«Umberto  I»,  in  persona  del direttore generale pro tempore; della
dott.ssa   Caterina   Furlan,   non   costituiti   in  giudizio;  per
l'annullamento  del  decreto  rettorale  n. 541  del  26  aprile 2001
recante  il  bando relativo alla procedura di valutazione comparativa
riservata  per la copertura di 422 posti di ricercatore universitario
presso  l'Universita' di Roma «La Sapienza» - I facolta' di Medicina,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 34 del
27  aprile 2001, laddove esclude i ricorrenti dalle valutazioni per i
settori  scientifico-disciplinari di appartenenza, ponendo a concorso
un numero di posti inferiore a quello degli aventi diritto.
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Vista la sentenza interlocutoria 6 febbraio 2002 n. 815;
    Nominato  relatore, per la pubblica udienza del 27 febbraio 2002,
il consigliere Bruno Mollica;
    Udito, altresi', l'avv. Racco per i ricorrenti;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto:

                              F a t t o

    1. - I ricorrenti chiedono l'annullamento del bando relativo alla
procedura  di  valutazione comparativa riservata ex art. 1, comma 10,
della  legge  n. 4/1999  a  posti di ricercatore universitario presso
l'Universita'  degli  studi  di  Roma  «La  Sapienza» - I Facolta' di
Medicina,  di  cui  al  decreto  rettorale n. 541 del 26 aprile 2001,
nella  parte  in  cui  i  ricorrenti medesimi risultano esclusi dalla
valutazione per i settori scientifico-disciplinari di appartenenza.
    Espongono  di  essere  funzionari tecnici medici dipendenti della
detta  Universita',  di VIII qualifica funzionale, in servizio presso
l'Azienda  Policlinico  Umberto  I di Roma, in quanto strutturati per
l'attivita' assistenziale.
    Presumono  gli istanti di essere stati esclusi dalla selezione in
quanto  non  assunto  in  esito  a  concorsi  che  prevedevano, quale
requisito  di  accesso,  il  possesso del diploma di laurea; deducono
pertanto  l'illegittimita' della disposta esclusione sulla base delle
seguenti censure:
        1)  Violazione  e  falsa  applicazione dell'art. 1, comma 10,
della  legge 14 gennaio 1999, n. 4. Violazione dell'art. 16, comma 1,
della  legge n. 341/1990. Violazione dell'art. 50 d.P.R. n. 382/1980.
Eccesso di potere.
        2) Violazione dell'art. 8, comma 10, della legge n. 370/1999.
Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Eccesso di potere per ingiustizia
manifesta,     disparita'     di     trattamento,    illogicita'    e
contraddittorieta'.
        3)  Violazione  e falsa applicazione dell'art. 1, della legge
21 febbraio 1989, n. 63.
        4) Contrasto dell'art. 1, comma 10, della legge n. 4/1999 con
gli artt. 3 e 97 Cost.
    Con  sentenza  interlocutoria  n. 815/2002  sono  stati  disposti
incombenti  istruttori.  Le  parti intimate non si sono costituite in
giudizio.
    Alla  pubblica  udienza  del  27  febbraio 2002 la causa e' stata
ritenuta in decisione.

                            D i r i t t o

    1.  - L'impugnativa proposta dagli odierni ricorrenti, dipendenti
dell'Universita'  degli  studi  di Roma «La Sapienza» in posizione di
funzionario  tecnico  - VIII qualifica funzionale, in servizio presso
l'Azienda Policlinico Umberto I, e' intesa all'annullamento del bando
relativo  alla  procedura  di  valutazione  comparativa  riservata ex
art. 1,  comma  10,  della  legge  n. 4/1999  a  posti di ricercatore
universitario,  di  cui  alla  pregressa  esposizione in fatto, nella
parte   in   cui   i  ricorrenti  medesimi  risultano  esclusi  dalla
valutazione per i settori scientifico-disciplinari di appartenenza.
    2.  -  Gli  istanti  presumono  di  essere  stati  esclusi  dalla
selezione  in quanto non assunti in esito a concorsi che prevedevano,
quale requisito di accesso, il possesso del diploma di laurea.
    Sul   punto,   attesa   la   mancata   costituzione  in  giudizio
dell'intimata  amministrazione,  la  sezione  ha  disposto incombenti
istruttori  al  fine  di acquisire chiarimenti in ordina alle ragioni
della esclusione per cui e' causa.
    L'amministrazione   non   ha   peraltro  ritenuto  di  fornire  i
chiarimenti richiesti.
    Da  tale  comportamento  omissivo il collegio ritiene pertanto di
dover  trarre  argomenti  di  prova, a norma dell'art. 116 Cod. proc.
civ.,  in  ordine  alle  ragioni dell'esclusione dei ricorrenti dalla
precitata procedura di valutazione comparativa.
    Deve  conseguentemente  ritenersi  che  i  ricorrenti siano stati
esclusi dalla procedura per il motivo dai medesimi esposto.
    3.  -  Nel  merito, osserva il collegio, sul piano normativo, che
l'art. 1,  comma  10,  della  legge n. 4 del 1999 cit. prevede che le
universita'  sono autorizzate a bandire, nell'arco di cinque esercizi
finanziari  a  decorrere  dal 1999, concorsi per posti di ricercatore
universitario   riservati   al  personale  delle  stesse  universita'
«assunto   in  ruolo  per  lo  svolgimento  di  funzioni  tecniche  o
socio-sanitarie,  a seguito di pubblici concorsi che prevedevano come
requisito  di  accesso il diploma di laurea, in servizio alla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge  e  che abbia svolto alla
predetta data almeno tre anni di attivita' di ricerca».
    Alla  stregua  di  quanto  in  precedenza esposto, deve ritenersi
incontestato  che  gli  odierni  ricorrenti  sono stati esclusi dalla
detta  procedura  in  quanto  assunti  «a seguito di concorso che non
prevedeva come requisito di accesso il diploma di laurea».
    La  necessita'  di  tale  requisito  viene peraltro censurata dai
ricorrenti, che sostengono di avere comunque titolo all'ammissione al
concorso  riservato  in  virtu'  della previsione di cui alla seconda
parte  del  comma  10,  in  quanto  tecnici  laureati in possesso del
requisito  di  almeno  tre  anni di attivita' didattica e scientifica
comprovata da pubblicazioni edite, documentate da atti della facolta'
risalenti  al  periodo  di  svolgimento  delle attivita' medesime: in
questo  caso,  purche'  vi  sia  il requisito di fatto dell'attivita'
didattica  e  scientifica,  sarebbe sufficiente, nella prospettazione
degli istanti, l'attuale possesso di laurea.
    L'assunto non appare condivisibile.
    Quanto  alla  prima  parte del comma 10, non sembra revocabile in
dubbio che il legislatore richieda espressamente che il personale che
ne  occupa - per fruire del beneficio - debba essere stato assunto in
ruolo  a  seguito  di  concorsi  che  prevedevano  «come requisito di
accesso il diploma di laurea».
    Il  senso  della  disposizione e' assolutamente inequivoco; e non
puo'  ad  essa  darsi altro significato se non quello emergente dalle
parole  utilizzate dal legislatore medesimo secondo la connessione di
esse.
    Il che trae seco anche l'infondatezza della doglianza secondo cui
il    possesso    del    requisito   discenderebbe,   nella   specie,
dall'inquadramento nella «attuale» qualifica di funzionario tecnico a
seguito  del  superamento della prova idoneativa prevista dalla legge
21 febbraio 1989, n. 63.
    Quanto  alla seconda parte del comma 10, secondo cui «e' comunque
fatta  salva,  per  i  tecnici  laureati  in  possesso  dei requisiti
previsti  dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio  1980,  n. 382, anche se maturati successivamente al 10 agosto
1980,  l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 16, comma 1,
della  legge  19 novembre 1990, n. 341», non puo' ad essa attribuirsi
il   significato   che  intende  assegnare  alla  disposizione  parte
ricorrente.
    La  norma, invero, lungi dall'individuare una «seconda» categoria
di  destinatari  del concorso riservato, si limita a «confermare» nei
confronti  dei  tecnici  laureati  ex art. 50 cit. - che, in ipotesi,
restino   esclusi   dal   beneficio   medesimo  -  la  «applicazione»
dell'art. 16, comma 1, della legge n. 341/1990, disposizione, questa,
che stabilisce che «nella presente legge, nelle dizioni ricercatori o
ricercatori   confermati   si  intendono  comprese  anche  quelle  di
assistenti  di ruolo ad esaurimento e di tecnici laureati in possesso
dei  requisiti previsti dall'art. 50 del decreto del Presidente della
Repubblica  11 luglio 1980 n. 382, alla data di entrata in vigore del
predetto decreto».
    E   la   «presente   legge»   specificava,   all'art. 12,  che  i
ricercatori,  ad integrazione di quanto previsto dagli artt. 30, 31 e
32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382
«adempiono  ai  compiti didattici in tutti i corsi di studio previsti
dalla  legge, secondo le modalita' di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del
presente articolo» (id est: affidamenti e supplenze, anche di corsi e
moduli,   partecipazione   alle  commissioni  d'esame,  copertura  di
insegnamenti sdoppiati).
    Per  effetto  di  tale  norma,  quindi,  ai  tecnici  laureati in
possesso  dei  requisiti  ex art. 5 d.P.R. n. 382/1980 all'entrata in
vigore  del  decreto  sono  stati  attribuiti  i precitati compiti di
docenza  e, deve ritenersi, avuto riguardo al richiamo ai compiti dei
ricercatori ex artt. 30, 31 e 32 d.P.R. cit., contenuto nell'art. 12,
che   anche   siffatti   compiti   (compiti   didattici  integrativi,
esercitazioni,  cicli  di  lezioni  interne e attivita' di seminario)
siano  ricompresi  nel  rinvio,  costituendo  essi  funzioni  di piu'
limitato  spessore rispetto a quelle individuate dall'art. 12 cit., e
quindi  un  prius  logico,  prima  che  giuridico, della disposizione
stessa.
    Cio'  nel  quadro  di  una  progressiva  evoluzione  normativa di
assimilazione  funzionale  dei  tecnici laureati ai ricercatori (cfr.
sul  punto,  anche  ordinanza di questa Sezione n. 4050 del 10 maggio
2001).
    Per effetto della norma di salvaguardia di cui alla seconda parte
del  richiamato  comma  10,  dell'art. 1,  della  legge  n. 4/1999, i
tecnici  laureati  ivi  indicati  «conservano»  quindi l'attivita' di
docenza  pur se non inquadrati, per effetto del concorso riservato di
cui al comma 10 medesimo, nella posizione di ricercatore.
    Questo,  e  non  altro,  e' il senso della indicata disposizione:
certamente  non  quello  di  individuare  una  «seconda» categoria di
beneficiari del concorso riservato, come sostenuto dai ricorrenti.
    4.  - Le conclusioni cui e' pervenuto il collegio comporterebbero
quindi  dell'impugnativa,  siccome  infondata,  essendo  gli  odierni
ricorrenti privi del requisito per cui e' causa.
    Il che rende rilevante la proposta questione di costituzionalita'
dell'art. 1, comma 10, della legge n. 4 del 1999 cit., nella parte in
cui   contempla   la   necessita'   del   detto   requisito  ai  fini
dell'applicazione del beneficio previsto dalla disposizione medesima,
per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.
    Cio'  in quanto l'eliminazione dal testo normativo della indicata
previsione  consentirebbe  ai ricorrenti, avuto riguardo alle ragioni
della disposta esclusione, l'ammissione alla controversa procedura.
    5. - La questione appare altresi' non manifestamente infondata.
    Ed  invero,  va  ricordato  che gli odierni ricorrenti sono stati
esclusi  dalla  procedura  concorsuale in quanto assunti a seguito di
concorso  che  non prevedeva quale requisito di accesso il diploma di
laurea.
    Risulta peraltro per tabulas il possesso, alla data di entrata in
vigore della legge n. 4/1999, della posizione formale e funzionale di
funzionario  tecnico  (VIII  qualifica),  laureato;  risulta altresi'
incontestato  l'espletamento  del  previsto  triennio di attivita' di
ricerca.
    La  posizione  degli  odierni ricorrenti in nulla si differenzia,
quindi, rispetto a quella dei beneficiari della procedura comparativa
riservata,  se non con riguardo al dato estrinseco della «originaria»
(e risalente nel tempo) assunzione in ruolo mediante concorso che non
prevedeva,  quale  requisito  di  accesso, il possesso del diploma di
laurea.
    Il  discrimine,  cioe',  tra  i  beneficiari  e  gli  esclusi  e'
correlato  esclusivamente  ad  un  evento  la  cui  rilevanza,  in un
contesto  premiale,  appare  ben limitata (rectius: pressoche' nulla)
rispetto  alla  identica  posizione  -  quantomeno,  di pari dignita'
professionale  -  nel  tempo  conseguita  dagli interessati, ed in un
quadro  che  sembra  inteso  alla emersione di profili meritocratici,
atteso  il  puntuale  riferimento all'attivita' di ricerca «attestata
dai  presidi  delle  facolta»  e «comprovata da pubblicazioni, lavori
originali e da atti della facolta».
    E  cio',  in un contesto normativo di progressiva equiordinazione
funzionale  dei  tecnici  laureati  ai ricercatori universitari (cfr.
precedente  punto  3  e ordinanza di questa sezione n. 4050/01 cit.),
che  non  trova alcuna preclusione, ex se, in ragione del considerato
requisito di accesso.
    Sembra  allora  al  Collegio viziata sul piano della logicita' la
indicata  scelta  del  legislatore  nella  parte  in cui ancora ad un
requisito  meramente  formale  e di alcuna rilevanza sostanziale - in
quanto  superato  dall'acquisito  identico status - la partecipazione
alla  procedura  valutativa  per  cui  e'  causa,  per  contrasto con
l'art. 3   Cost.,   inteso   come   generale  canone  di  coerenza  e
ragionevolezza  (Corte  cost.  n. 204/1982)  nonche' sotto il profilo
della  ingiustificata  discriminazione  con  riferimento a situazioni
sostanzialmente identiche.
    Il  Collegio  dubita  nel contempo della conformita' ai parametri
costituzionali  ex  art. 97  Cost.  della norma in commento, sotto il
profilo  della  razionale  organizzazione  dei servizi e, quindi, del
buon  andamento  dell'amministrazione, avuto riguardo alla privazione
ingiustificata  - siccome scaturente da un elemento gia' definito dal
collegio come meramente estrinseco ed assolutamente ininfluente sulla
descritta  situazione  sostanziale  -  per  i  pubblici uffici, della
possibilita'   di   un  utile  apporto  di  competenze  professionali
consolidate in ragione delle pluriennali esperienze acquisite.
    La  valorizzazione  del  detto  requisito  formale,  in  danno di
profili  sostanziali,  ai  fini  del  conseguimento  di una superiore
posizione  di  status  da  parte  di pubblici impiegati, sembra porsi
altresi'    in    contrasto   col   parametro   della   imparzialita'
dell'amministrazione sancito dal precitato art. 97 Cost.
    6.  -  Per  le  considerazioni che precedono, va conseguentemente
sollevata,  anche  d'ufficio  per  i profili non trattati dalla parte
ricorrente,  la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1,
comma  10,  della  legge  14  gennaio  1999,  n. 4, in parte qua, per
contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.
    Va  disposta,  pertanto,  la  trasmissione  degli atti alla Corte
costituzionale,  con  conseguente  sospensione  del giudizio ai sensi
dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per la pronuncia sulla
legittimita' costituzionale della suindicata norma.