IL TRIBUNALE

    Rilevato
        1)  che in data 5 giugno 2001 e' stata sollevata questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 2  lettera  c)  legge Regione
Piemonte  n. 46/1995  in  relazione  agli artt. 3, 97 e 117 Cost. con
ordinanza del seguente tenore: «(...) rilevato:
        che  con  ricorso  del  6 dicembre  2000, Michele Ammirati ha
lamentato  l'illegittimita'  del decreto di decadenza da assegnazione
di alloggio di edilizia residenziale pubblica pronunciato dal sindaco
del comune di Torino ai sensi dell'art. 2, lettera c) legge regionale
Regione  Piemonte  n. 46/1995, per essere il ricorrente «proprietario
di beni immobili nel comune di Scandale (KR) la cui rendita catastale
e' superiore ai limiti di legge»;
        che   a   fondamento   del  ricorso  l'esponente  ha  dedotto
l'inidoneita'  dell'alloggio  di  cui  e'  risultato  proprietario  a
costituire abitazione sostitutiva di quella assegnatagli dall'Agenzia
territoriale  per  la  casa  di Torino, nonche' l'incapacita' di tale
immobile  a  produrre reddito, deducendo da cio' l'illegittimita' del
classamento   e   della   rendita   catastale   attribuita   ad  esso
dall'autorita'      amministrativa      ed     eccependo     altresi'
l'incostituzionalita'  della  disposizione di cui all'art. 2, lettera
c)  legge  regionale  n. 46/1995,  rispetto  agli  artt. 3, 117 e 118
Cost.,  per  non  essere il criterio della rendita catastale idoneo a
dimostrare la concreta capacita' reddituale dell'immobile posseduto;
        che  il  comune di Torino, costituitosi, nulla ha rilevato in
ordine a tale questione;

                            O s s e r v a

    La  questione  sollevata appare a questo giudice rilevante e, sia
pure   per   un  profilo  parzialmente  difforme  rispetto  a  quello
denunziato dal ricorrente, non manifestamente infondata;
    Sotto  il  primo  profilo, la disposizione della cui legittimita'
costituzionale  si  dubita  e'  applicabile  al giudizio in corso, in
quanto il provvedimento di decadenza impugnato da Michele Ammirati e'
stato emanato in applicazione dell'art. 2 lettera c), legge regionale
n. 46/1995, che prevede tra i requisiti per conseguire l'assegnazione
di  alloggio  di  edilizia  residenziale  pubblica - e specularmente,
perche'   non   sia   pronunciata   la   decadenza   da  assegnazione
precedentemente   ottenuta  -  la  «non  titolarita'  di  diritti  di
proprieta',  usufrutto,  uso  e  abitazione  su  uno  o piu' immobili
ubicati  in  qualsiasi localita', la cui rendita catastale rivalutata
sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del
comune o della zona censuaria in cui e' ubicato l'immobile o la quota
prevalente  degli  immobili  (...)»; cio' determina dunque la stretta
dipendenza  della  decisione in merito al ricorso dal riscontro circa
la  legittimita'  costituzionale  della  disposizione  in forza della
quale il provvedimento di decadenza e' stato pronunciato;
    Sotto  il secondo profilo, il ricorrente ha censurato il criterio
in  esame  in  quanto  non  sarebbe idoneo a manifestare la capacita'
reddituale  dell'immobile  aliunde  posseduto,  assumendo in tal modo
come   pacifico   che  la  meritevolezza  di  alloggio  pubblico  sia
riconnessa  dalla  legge alla sola redditivita' di altro immobile del
quale, a vario titolo, dispone il richiedente;
    E'  proprio  tale  ultima circostanza ad indurre questo giudice a
dubitare della legittimita' costituzionale della disposizione citata,
avuto   in   particolare   riguardo   all'ambito  in  cui,  ai  sensi
dell'art. 117 Cost., si esplica la potesta' legislativa delle regioni
ad   autonomia   ordinaria   nella  specifica  materia  dell'edilizia
residenziale pubblica;
    Come   gia'  chiarito  dalla  Corte  costituzionale  (cfr.  sent.
n. 27/1996),  la  materia de quo si muove in una triplice dimensione,
coinvolgente  ora  interessi  locali, ora generali: la cd terza fase,
relativa  alla  concreta  individuazione  dei beneficiari di alloggio
pubblico  ed  alla determinazione dei canoni, vede contrapposti da un
lato  l'interesse  dei  singoli  a  soddisfare  le  proprie  esigenze
abitative e dall'altro le esigenze specifiche della finanza pubblica.
Cio'   comporta   l'assenza   di  una  competenza  costituzionalmente
riservata  alla  regione  nel dettare tali parametri e l'attribuzione
della stessa allo Stato;
    In  attuazione di tale principio, l'art. 88 d.P.R. n. 616/1977 ha
riservato allo Stato «le funzioni amministrative concernenti (...) la
determinazione  dei  criteri  per le assegnazioni di alloggi e per la
fissazione  dei  canoni» ed il CIPE, realizzando siffatta previsione,
con  deliberazione  13 marzo  1995,  ha  indicato tra i requisiti per
conseguire  l'assegnazione sia «la mancanza di titolarita' di diritti
di  proprieta', usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle
esigenze  del  nucleo  familiare»  sia  la titolarita' di un «reddito
annuo  complessivo  del  nucleo  familiare  non  superiore  a  quello
stabilito della regione (...)»;
    Tali indicazioni inducono dunque a ritenere che la disponibilita'
di  altro  immobile  sia specificamente collegata all'idoneita' dello
stesso  a  soddisfare  le  esigenze  abitative  del nucleo familiare,
idoneita'  non  certo  evidenziata  dal  parametro  catastale,  fatto
proprio  dalla  disposizione  censurata,  che  costituisce  piuttosto
indice  astratto  della  redditivita'  dell'immobile  e, dunque, puo'
concorrere  -  unitamente  ad altri criteri - a dimostrare il reddito
complessivo dell'istante;
    Da  cio'  si  desume  che l'art. 2, lettera c) piu' volte citato,
avendo  assunto  a  indice  di  idoneita'  abitativa dell'alloggio la
rendita  catastale,  non  fa  adeguatamente applicazione dei principi
stabiliti  dalla  legge  statale,  e, ad avviso di questo giudice, si
pone in contrasto:
        1) con  l'art. 117  Cost., poiche', «elaborando» il parametro
indicato dal CIPE ha regolamentato in maniera difforme ed autonoma in
materia nella quale allo Stato e' riservata competenza legislativa;
        2) con  l'art. 3  Cost.,  in  quanto  l'irragionevolezza  del
criterio  crea una in giustificata disparita' di trattamento rispetto
all'accesso   agli   alloggi   di   e.r.p.   tra  chi  non  abbia  la
disponibilita'  di alcun immobile e chi risulti invece titolare di un
immobile  la  cui  rendita  catastale  soddisfi i requisiti richiesti
dalla   disposizione   senza   tuttavia  attestare  alcuna  idoneita'
abitativa per il nucleo del richiedente;
        3) con  l'art. 97 Cost., in quanto l'adozione, da parte delle
amministrazioni,   di   provvedimenti   in  attuazione  del  criterio
denunciato  si  pone  in  conflitto con i principi di imparzialita' e
buon andamento ivi previsti;