LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso
proposto  da: I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale,
in  persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore, elettivamente
domiciliato  in  Roma,  via  della  Frezza n. 17, presso l'avvocatura
centrale   dell'Istituto,   rappresentato  e  difeso  dagli  avvocati
Antonietta  Coretti,  Fabio Fonzo, Fabrizio Correra, giusta delega in
atti; ricorrente;
    Contro  De  Santis  Maria  Domenica, elettivamente domiciliata in
Roma,  via  Citta'  Della Pieve n. 19, presso lo studio dell'avvocato
Carlo  Martino,  che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato
Antonio Ligorio, giusta delega in atti; controricorrente.
    Avverso  la sentenza n. 1133/00 del Tribunale di Bari, depositata
il 04 maggio 2000 R.G.N. n. 254/1998;
    Udita  la relazione della causa svolta nella pubblica Udienza del
28 novembre 2002 dal consigliere dott. Michele De Luca;
    Udito l'avvocato Martino Carlo per delega Ligorio;
    Udito  il  p.m.  in  persona  del  sostituto procuratore generale
dott. Federico Sorrentino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

                          Ritenuto in fatto

    Con  sentenza  del 4 aprile/4 maggio 2000, il Tribunale di Bari -
in  totale  riforma  della  sentenza del pretore della stessa sede in
data  23 giugno  1997  -  accoglieva  la  domanda  proposta  da Maria
Domenica  De  Sanctis  contro  l'Istituto  nazionale della previdenza
sociale (I.N.P.S.), per sentire «dichiarare il (proprio) diritto alla
ricongiunzione»,  presso  la  gestione  speciale  per  gli artigiani,
gestita dall'Istituto, del periodo di contribuzione versata presso la
gestione  speciale per gli esercenti attivita' commerciali, parimenti
gestita dall'Istituto.
    Osservava, infatti, il giudice d'appello:
        all'atto    della    propria    domanda   amministrativa   di
ricongiunzione (21 febbraio 1995), Maria Domenica De Sanctis non solo
era  iscritta  e versava contributi (a far tempo dal 1° gennaio 1986,
ininterrottamente)  presso  la  gestione  speciale per gli artigiani,
gestita  dall'I.N.P.S., ma poteva far valere, altresi', piu' di «otto
anni  di  contribuzione  versata  in  costanza di effettiva attivita'
lavorativa» presso la medesima gestione;
        in  precedenza, la stessa Maria Domenica De Sanctis era stata
iscritta  ed  aveva  versato  contributi  (dal  1° gennaio 1965 al 30
settembre  1985)  alla  gestione speciale per gli esercenti attivita'
commerciali, parimenti gestita dall'I.N.P.S.;
        pertanto  la  De  Sanctis aveva diritto (ai sensi dell'art. 2
della  legge  n. 29  del  1979) alla ricongiuzione pretesa, presso la
gestione  speciale  per  gli  artigiani, del periodo di contribuzione
versata  presso  la  gestione  speciale  per  gli esercenti attivita'
commerciali.
    Avverso   la   sentenza  d'appello,  l'istituto  nazionale  della
previdenza sociale (I.N.P.S.) propone ricorso per cassazione affidato
ad un motivo.
    L'intimata resiste con controricorso.

                         Osserva in diritto

    1.  -  Con  l'unico motivo del ricorso - denunciando violazione e
falsa  applicazione  di  norme di diritto (art. 2, primo comma, della
legge  7 febbraio 1979, n. 29 e 16, terzo comma, della legge 2 agosto
1990,  n. 233),  nonche'  vizio  di  motivazione  (art 360, n. 3 e 5,
c.p.c.)  -  l'Istituto  nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.)
censura  la  sentenza  impugnata per avere riconosciuto il diritto di
controparte - alla ricongiuzione pretesa, presso la gestione speciale
per  gli  artigiani,  del  periodo di contribuzione versata presso la
gestione  speciale  per gli esercenti attivita' commerciali - sebbene
la  ricongiuzione  (previsto  dall'art. 2,  primo  comma, della legge
n. 29  del  1979,  cit.,  «in alternativa» alla ricongiunzione presso
l'assicurazione  generale obbligatoria - AGO, di cui all'art. 1 della
stessa legge) - presso gestioni diverse dall'AGO, appunto - riguardi,
bensi',  anche  le  gestioni  speciali per lavoratori autonomi (quali
artigiani,  appunto,  ed  esercenti  attivita'  commerciali)  gestite
dall'Istituto,  ma  per  i  lavoratori  autonomi,  tuttavia, «restano
ferme»  -  in  forza  di  previsione  esplicita  in tal senso (ultimo
periodo dello stesso art. 2, primo comma, della legge n. 29 del 1979,
cit.)  -  «le  disposizioni  di  cui all'art. 1, quarto comma» con la
conseguenza  che  la ricongiunzione stessa, puo' effettuarsi soltanto
presso  gestioni  sostitutive,  esclusive o esonerative dell'AGO - ma
parimenti  per  lavoratori  dipendenti  -  e  non  gia'  presso dette
gestioni speciali per lavoratori autonomi.
    2.  -  Ricongiunzione  e  totalizzazione sono istituti del nostro
ordinamento  previdenziale  (ma con riscontri nel diritto dell'Unione
europea   e   nel  panorama  comparatistico)  diretti,  entrambi,  ad
agevolare  -  con  modalita'  ed  esiti  affatto  diversi  tra loro -
l'utilizzazione   integrale   della   contribuzione  versata  (oppure
accreditata o dovuta e non prescritta) ed, in genere, delle posizioni
contributive  maturate  presso  gestioni  previdenziali  diverse - in
dipendenza dei lavori, parimenti diversi, svolti nel corso della vita
- ai fini del diritto e della misura del trattamento pensionistico.
    Con la garanzia costituzionale (art. 38, secondo comma, Cost.) di
adeguatezza  della  prestazione  pensionistica  - quantomeno sotto il
profilo   della  proporzionalita'  della  prestazione  medesima  alla
quantita'  del  lavoro complessivamente prestato da lavoratori mobili
(vedi  Corte cost. n. 61 del 1999) - ne risulta assicurata, altresi',
l'esigenza  di  incentivare  -  o,  comunque,  non  ostacolare  -  la
mobilita'  professionale  dei  lavoratori  (sulla falsariga di quanto
previsto   -   con   riferimento   alla   mobilita'   territoriale  -
dall'art. 51,  lettera  a),  del  trattato istitutivo della comunita'
economica  europea  e da fonti derivate dello stesso ordinamento, che
accolgono  l'istituto  della totalizzazione - nella forma del «cumulo
di  tutti  i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni
nazionali,  sia  per  il  sorgere e la conservazione del diritto alle
prestazioni  che per il calcolo di queste» - quale misura, in materia
di  sicurezza  sociale appunto, «necessaria per l'instaurazione della
libera circolazione dei lavoratori migranti»).
    3. - Solo la ricongiunzione, tuttavia, consente la concentrazione
di    tutte   le   posizioni   contributive   presso   la   gestione,
prevedibilmente  destinata  ad erogare la pensione in base al proprio
regime,   all'uopo  trasferendo  la  contribuzione  -  effettivamente
versata  oppure  accreditata  o,  comunque,  dovuta  nei limiti della
prescrizione (vedi Corte cost. n. 374/1997, Cass. n. 5767, 6772/2002)
presso  una o piu' gestioni previdenziali «competenti», in dipendenza
dei  lavori  prestati  -  ad  altra gestione che - in forza di scelta
operata  dal lavoratore, ricorrendone le prescritte «condizioni» - e'
deputata  ad  erogare, all'atto del collocamento a riposo, «una unica
pensione»  -  commisurata  a  tutti  i  contributi  che  vi risultino
concentrati  -  garantendo,  di  regola,  l'accesso  al  regime  piu'
favorevole  ed  alla  prestazione  piu'  elevata. (in tal senso, vedi
Corte  cost.  n. 61/1999,  374/1997,  cit.,  259/1992, 508/1991, 527,
184/1987;  Cass.,  sez.  un.,  193/2001, 1639/1995, 5237/1993; Cass.,
sez. lav. 6722, 692/2002).
    La disciplina del rapporto fra enti previdenziali diversi, che si
instaura  nel  caso  di  ricongiunzione  dei periodi assicurativi, e'
volta,  quindi, a realizzare un equilibrio di situazioni patrimoniali
fra le diverse gestioni - allorquando, in forza della ricongiunzione,
si  venga a costituire presso una di esse una posizione assicurativa,
a  favore  del  lavoratore,  che  sostituisce  ed assorbe quella gia'
esistente  presso  l'altra  -  all'uopo  prevedendo, in ogni caso, il
trasferimento  alla  gestione  di  destinazione  dei  contributi  «di
pertinenza»  della  gestione  di  provenienza  e,  talora,  l'accollo
all'assicurato  di  un  onere  finanziario,  inteso a coprire (almeno
parzialmente)   per   la   gestione   di   destinazione   -  che  sia
caratterizzata   da   prestazioni   piu'  favorevoli  e  da  obblighi
contributivi  superiori  -  il  costo  dei  riconoscimento,  a favore
dell'assicurato   medesimo,   di  un  periodo  contributivo  maturato
nell'ambito  della gestione di provenienza, che sia caratterizzata da
minor prestazioni e minori contributi (in tal senso, vedi Corte cost.
n. 374/1997, cit.).
    Ne  risulta  l'obbligo delle gestioni previdenziali interessate a
porre   in   essere   precisi  comportamenti  (quali  quelli  imposti
dall'art. 5  della  legge  n. 29  del  1979,  come dalle disposizioni
corrispondenti  che  disciplinano altre ricongiunzioni) entro termini
rigorosamente  fissati  - costituenti «atti dovuti» nei confronti del
lavoratore - e la configurazione come «diritto soggettivo perfetto» -
che   ne   consegue   -   della  corrispondente  posizione  giuridica
sostanziale  del  lavoratore  (vedi  Cass.,  sez.  un., n. 1639/1995,
cit.).
    Funzionale  «ai  fini  del  diritto  e  della misura di una unica
pensione»  - per espressa previsione di legge (art. 1 e 2 legge n. 29
del  1979) - e', per quel che qui interessa, la ricongiunzione presso
l'assicurazione generale obbligatoria oppure, rispettivamente, presso
forme  di  previdenza  sostitutive,  esclusive  od  esonerative  alle
«condizioni»   ed   al  titolo  (gratuito,  cioe',  oppure  oneroso),
stabiliti contestualmente, senza che ne risulti violato, tuttavia, il
principio   costituzionale   di   uguaglianza   (vedi   Corte   cost.
n. 184/8787,  cit.)  -  di  periodi  di  contribuzione,  dei quali il
lavoratore  sia  titolare  presso  una  o piu' gestioni previdenziali
diverse.
    La  ricongiunzione  - che si applica sia ai lavoratori dipendenti
ed  a  quelli autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti)
iscritti all'I.N.P.S. (ai sensi della legge n. 29 del 1979, cit.) che
ai  liberi  professionisti  (ai  sensi  della  legge n.45 del 1990) -
risulta,  tuttavia,  eccessivamente onerosa per i lavoratori autonomi
ed, ancor piu', per i liberi professionisti, in quanto e' subordinata
al  versamento  della  «riserva matematica» (al netto dei contributi,
maggiorati  di  interessi,  trasferiti  dalle  gestioni cedenti) - in
misura parziale (al 50%) e, rispettivamente, integrale - a carico del
lavoratore  interessato  ed a favore della gestione di confluenza che
liquida   la   pensione,   per   aumentarne   l'incremento  derivante
dall'operazione (vedi Corte cost. n. 61/1999, cit.).
    4.  Pur  perseguendo  il  medesimo scopo - di agevolare, appunto,
l'utilizzazione  integrale  di  tutta  la contribuzione in favore dei
medesimo  lavoratore,  a  prescindere  dalla  gestione  previdenziale
presso  la  quale  risulti versata (oppure accreditatata o, comunque,
dovuta e non prescritta) - l'istituto della totalizzazione, tuttavia,
e'  affatto  diverso,  quanto  a  modalita'  di  attuazione,  esiti e
ripartizione dell'onere finanziario.
    Senza   oneri   a   carico   del   lavoratore   interessato,   la
totalizzazione  consente, infatti, il cumulo dei periodi assicurativi
maturati  presso  gestioni  diverse  -  in  virtu'  di  una  finzione
giuridica  (fictio  iuris)  -  al  solo  fine  del  conseguimento dei
requisiti  assicurativi  e  contributivi  per  il diritto a pensione,
previsti dai rispettivi regimi.
    Resta  invece a carico di ciascuna gestione - in base al criterio
del  pro  rata  -  soltanto  una  quota  di  pensione, in proporzione
dell'anzianita'  assicurativa e contributiva, dal lavoratore maturata
presso a gestione medesima (vedi Corte cost. n. 61/1999, cit.).
    Pur  non  comportando  oneri  per  il  lavoratore interessato, la
totalizzazione,  di  regola,  risulta  tuttavia  meno  vantaggiosa  -
rispetto alla ricongiunzione - per il lavoratore medesimo.
    Peraltro   risulta  funzionale  -  alla  garanzia  costituzionale
(art. 38,  secondo  comma,  Cost.)  del  diritto  ad  una prestazione
previdenziale (e, segnatamente, pensionistica) adeguata alle esigenze
di  vita  -  l'onere  che  la  totalizzazione  impone  alle  gestioni
previdenziali    interessate   -   in   dipendenza   della   «mancata
sterilizzazione della contribuzione insufficiente» - di corrispondere
un  segmento  di  prestazione  pensionistica  - di importo, nel lungo
periodo,  eventualmente  piu'  elevato - in luogo del valore nominale
dei  contributi versati dall'interessato, rivalutato nella misura del
4,50 per cento all'anno (vedi Corte cost. n. 61/1999, cit.).
    Tuttavia  non  e'  stata,  a  suo tempo, esercitata la delega, di
evidente  portata  generale,  che  era  stata  conferita  al  Governo
(art. 35,  comma 2, lettera c, legge n. 153 del 1969) per «attuare il
principio  della  pensione  unica,  determinandone  la  misura con la
totalizzazione   di   tutti   i   periodi  coperti  da  contribuzione
obbligatoria,  volontaria  e  figurativa, mediante l'applicazione del
principio del pro rata».
    Di  conseguenza,  il  principio  della totalizzazione - mentre e'
previsto  in linea generale, per quanto si e' detto, dall'ordinamento
comunitario   in  favore  dei  «lavoratori  migranti»  -  ha  trovato
applicazione,  nel  nostro ordinamento, soltanto nei casi per i quali
risulta espressamente previsto, in termini non sempre omogenei, senza
che  ne  risulti  violato,  tuttavia,  il principio costituzionale di
uguaglianza (art. 3 Cost.).
    Si  tratta,  ad  esempio,  del  caso  -  che interessa la dedotta
fattispecie,  se  pure in alternativa alla ricongiunzione pretesa nel
presente  giudizio - dei lavoratori, che liquidano la pensione in una
delle  gestioni  speciali  dei lavoratori autonomi, con il cumulo dei
contributi  versati  nelle  medesime  gestioni  o  nell'assicurazione
generale  obbligatoria  dei  lavoratori  dipendenti  (art. 16,  legge
n. 223 del 1990), oppure dei dirigenti iscritti all'l.N.P.D.A.I., che
abbiano   maturato   anzianita'   contributive   presso   ordinamenti
previdenziali  diversi  (art. 5,  legge  n. 44  del  1973),  o  della
totalizzazione  per  i dirigenti dell'ENEL e delle aziende elettriche
private (art. 17, legge n. 1079 del 1971).
    Lo  stesso  principio  e'  stato,  bensi', adottato di recente in
termini  generali  (art. 1,  comma  39,  legge  n. 335  del  1995, in
relazione  al  decreto  legislativo  n. 184  del  1997),  ma  risulta
tuttavia   espressamente   limitato   (comma  1  del  citato  decreto
legislativo   n. 184   del   1997)  ai  soli  lavoratori  -  soggetti
esclusivamente  al  metodo contributivo di calcolo della pensione (di
cui  al  comma 19 del citato articolo 1, legge n. 335 del 1995) - che
non  abbiano,  peraltro,  maturato  il  trattamento  pensionistico in
alcuna delle gestioni alle quali sono stati iscritti.
    5.  -  Sia  per  la  ricongiunzione che per la totalizzazione, le
normative  diverse  -  previste,  per  quanto si e' detto, dal nostro
ordinamento   -   sono  espressione  di  ampia  discrezionailta'  del
legislatore (vedi Corte cost. n. 508 del 1991, 527 e 184 del 1987, in
tema   di   ricongiunzione)  e  -  risultano  calibrate  sui  diversi
ordinamenti e sulle diverse gestioni previdenziali interessate.
    Coerentemente,  non  sono reciprocamente comparabili, ai fini del
sindacato  di  costituzionalita'  (vedi  Corte  cost. n. 61 del 1999,
cit.),  ne'  consentono  l'applicazione - analogica od estensiva - di
ciascuna  disciplina,  al  di fuori delle fattispecie per le quali e'
prevista,   e,  tantomeno,  la  possibilita'  di  prefigurare  regole
alternative rispetto a quelle previste.
    Resta   la   possibilita'   di   sindacare   -  sul  piano  della
costituzionalita'  -  l'omessa  previsione della facolta' di scelta -
fra ricongiunzione e totalizzazione, appunto - fatte salve, tuttavia,
le discipline rispettive.
    Infatti,  la stessa Corte costituzionale - con pronuncia additiva
di  principio o a dispositivo additivo generico (sentenza n. 61 del 5
marzo  1999,  cit.)  - ha, tra l'altro, dichiarato costituzionalmente
illegittime  disposizioni in tema di ricongiunzione (art. 1 e 2 della
legge n. 45 del 1990, recante norme per la ricongiunzione dei periodi
assicurativi  ai  fini  previdenziali  per  i liberi professionisti),
nella  parte  in  cui  non  prevedono  la  facolta'  di scelta fra la
ricongiunzione  e  la  totalizzazione,  o comunque la possibilita' di
optare  per  un  meccanismo  alternativo alla ricongiunzione onerosa,
(sia  pure soltanto) in favore dell'assicurato che non abbia maturato
il  diritto  ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni
nelle quali sia, o sia stato, iscritto.
    A  quasi  quattro  anni dalla sentenza della Corte costituzionale
(n. 61 del 5 marzo 1999, cit., appunto), tuttavia, la disposizione di
legge  (art. 71 della legge n. 388 del 2000, legge finanziaria per il
2001)  -  volta  a  darne  attuazione  -  attende  ancora il previsto
regolamento  d'attuazione  (per la cui adozione e' fissato il termine
di due mesi dalla data - 1° gennaio 2001 - di entrata in vigore della
stessa legge).
    Speculare  -  rispetto alle disposizioni investite dalla sentenza
della  Corte  costituzionale  (n. 61/1999, cit.) - e' la disposizione
(art. 2, in relazione all'art. 1, quarto comma, della legge n. 29 del
1979),  applicabile  alla dedotta fattispecie, nella parte in cui non
prevede  la  ricongiunzione,  presso  una delle gestioni speciali per
lavoratori  autonomi  gestite  dall'I.N.P.S. (quale, nella specie, la
gestione  artigiani)  dei  periodi  di  contribuzione versata (oppure
accreditata  o,  comunque,  dovuta e non prescritta), esclusivamente,
presso  altra  (o altre) delle stesse gestioni speciali (quale, nella
specie,   la   gestione  per  esercenti  attivita'  commerciali),  in
alternativa  alla  totalizzazione  - senza oneri, ma meno vantaggiosa
per  il  lavoratore  interessato  -  che  e'  prevista per gli stessi
periodi di contribuzione (art. 16 della legge n. 233 del 1990).
    6.  Invero  quest'ultima disposizione (art. 16 della legge n. 233
del   1990,   recante   riforma  dei  trattamenti  pensionistici  dei
lavoratori  autonomi)  -  intitolata,  appunto,  cumulo  dei  periodi
assicurativi - sancisce testualmente:
        «1.  Per  i lavoratori che liquidano la pensione in una delle
gestioni   speciali   dei  lavoratori  autonomi  con  il  cumulo  dei
contributi  versati  nelle  medesime  gestioni  o  nell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
dei  lavoratori  dipendenti,  l'importo della pensione e' determinato
dalla somma:
          a)  della  quota  di  pensione  calcolata,  ai  sensi degli
articoli  5 e 8, sulla base dei periodi di iscrizione alle rispettive
gestioni;
          b)   della  quota  di  pensione  calcolata,  con  le  norme
dell'assicurazione  generale  obbligatoria, sulla base dei periodi di
iscrizione alla medesima dei lavoratori dipendenti;
        2.  Gli oneri relativi alle quote di pensione di cui al comma
1 sono a carico delle rispettive gestioni assicurative.
        3. Resta ferma per l'assicurato la facolta' di awalersi delle
disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29.».
    Dopo  avere  disciplinato  la  totalizzazione mediante cumulo dei
contributi  (comma  1) - con «oneri relativi alle quote di pensione (
....  ) a carico delle rispettive gestioni assicurative» (comma 2) e,
quindi, senza oneri per i lavoratori interessati - la disposizione in
esame,  esplicitamente,  fa salva (comma 3) - senza modifiche («resta
ferma»)   -  la  «facolta'  (per  l'assicurato)  di  avvalersi  delle
disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29.».
    Pertanto  la  disposizione  stessa  si  limita  a disciplinare la
totalizzazione   (vedi,   per   tutte,   Cass.  n. 1891/2000  ed,  in
sostanziale  conformita',  nonostante  qualche  divergenza  meramente
testuale,   n. 2870/2001),   mentre   -   per   quanto   riguarda  la
ricongiunzione  degli  stessi  periodi di contribuzione - si limita a
rinviare alla disciplina relativa (di cui alla legge 7 febbraio 1979,
n. 29, cit.). senza apportarvi - ripetesi - alcuna modificazione.
    E la disciplina, che ne risulta richiamata, non prevede - come e'
stato  anticipato  -  la  ricongiunzione,  presso  una delle gestioni
speciali  per  lavoratori autonomi gestite dall'I.N.P.S., dei periodi
di  contribuzione  che  sia  stata  versata  (oppure  accreditata  o,
comunque, dovuta e non prescritta) - esclusivamente - presso altra (o
altre) delle stesse gestioni speciali.
    7.   -  E'  ben  vero,  infatti,  che  -  «in  alternativa»  alla
ricongiunzione presso l'assicurazione generale obbligatoria (AGO) per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti
gestita  dall'I.N.P.S. (di cui all'art. 1 della legge n. 29 del 1979,
cit.)  -  e'  prevista  (art. 2 della stessa legge) la ricongiunzione
presso  gestioni  speciali  per lavoratori autonomi parimenti gestite
dall'l.N.P.S.  -  come  presso  ogni  altra  gestione  previdenziale,
sostitutiva,  esclusiva o esonerativa dell'AGO - in cui il lavoratore
«risulti  iscritto  all'atto  della  domanda ovvero (...) nella quale
possa  far  valere  almeno  otto  anni  di  contribuzione  versata in
costanza di effettiva attivita' lavorativa».
    Tuttavia  -  per  i  lavoratori  autonomi,  iscritti  a  gestioni
speciali  gestite  dall'I.N.P.S.,  appunto  -  non e' sufficiente una
delle «condizioni» alternativamente previste - che risultano entrambe
sussistenti  nella  dedotta  fattispecie  -  e,  cioe', l'iscrizione,
all'atto  della  domanda,  ovvero  «almeno otto anni di contribuzione
versata,  in  costanza  di effettiva attivita' lavorativa», presso la
gestione di destinazione.
    Per  gli  stessi  lavoratori autonomi, infatti, «restano ferme le
disposizioni  di  cui  all'art. 1,  quarto comma» (ultimo periodo del
primo comma dell'art. 2 della legge n. 29 del 1979, cit.).
    In  forza di tale rinvio (art. 2, primo comma, ultimo periodo, in
relazione all'art. 1, quarto comma, della legge n. 29 del 1979, cit.,
appunto),  detti  lavoratori  autonomi possono, quindi, esercitare la
facolta' di chiedere la ricongiunzione - sia presso l'AGO, che presso
i  gestori  previdenziali  sostitutive, escluse o esonerate (ai sensi
dell'art. 1  e,  rispettivamente,  dell'art. 2  della legge n. 29 del
1979, cit.) - solo se possono «far valere, all'atto della domanda, un
periodo   di  contribuzione  di  almeno  cinque  anni  immediatamente
antecedente     nell'assicurazione    generale    obbligatoria    per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti
oppure  in  due  o piu' gestioni previdenziali diverse dalla predetta
assicurazione generale obbligatoria».
    Ora il prescritto «periodo di contribuzione di almeno cinque anni
immediatamente   antecedente»   alla   domanda   dev'essere  maturato
nell'assicurazione  generale obbligatoria (AGO) oppure «in due o piu'
gestioni  previdenziali diverse dalla predetta assicurazione generale
obbligatoria»  -  ma parimenti, tuttavia, per lavoratori dipendenti -
ai  fini della ricongiunzione sia presso la stessa AGO (in tal senso,
vedi  Cass.  n. 1064/99,  11543/95,  5399/87),  sia  presso  gestioni
previdenziali  sostitutive,  esclusive  o  esonerative (in tal senso,
vedi Corte conti, sez. contr., 7 gennaio 1988, n. 1879).
    Non  ne risulta, quindi, prevista la ricongiunzione di periodi di
contribuzione,  ove  questa  sia stata versata (oppure accreditata o,
comunque,  dovuta e non prescritta) - esclusivamente - presso diverse
gestioni  previdenziali per lavoratori autonomi (quali, nella specie,
artigiani ed esercenti attivita' commerciali) gestite dall'I.N.P.S..
    La  conclusione  raggiunta  riposa  sul  tenore  letterale  della
disposizione  applicabile  (art. 2,  primo  comma, ultimo periodo, in
relazione  all'art. 1,  quarto  comma,  della  legge  n. 29 del 1979,
cit.),  ma  trova conforto, tuttavia, nel sistema della disciplina in
materia,  appunto,  di ricongiunzione (di cui alla stessa legge n. 29
del 1979, cit.).
    Soltanto  per  la ricongiunzione - nell'AGO od in uno degli altri
regimi  di  previdenza  per  i  lavoratori dipendenti - di periodi di
contribuzione  presso  gestioni  previdenziali per avoratori autonomi
gestite  dall'I.N.P.S.,  infatti,  sono  previsti  espressamente  sia
l'onere  a  carico  del  lavoratore (art. 1, terzo comma, della legge
n. 29  del  1979,  cit.), sia il criterio per la determinazione della
retribuzione   pensionabile  (art. 7,  secondo  comma,  della  stessa
legge).
    La  mancanza  di discipline corrispondenti, sia pure diverse, sui
medesimi  temi - per il caso, che qui interessa, di ricongiunzione di
periodi  di  contribuzione  versata  (oppure accreditata o, comunque,
dovuta   e   non   prescritta),   esclusivamente,   presso   gestioni
previdenziali  per lavoratori autonomi gestite dall'I.N.P.S. - sembra
confermarne la non ricongiungibilita' prospettata.
    Non   puo'   essere  trascurato,  infatti,  che  -  nel  caso  di
ricongiunzione  di periodi contributivi - la disciplina, nella specie
omessa, e' volta a realizzare - per quanto si e' detto - l'equilibrio
di  situazioni  patrimoniali  fra  le  diverse  gestioni interessate,
all'uopo  prevedendo, in ogni caso, il trasferimento alla gestione di
destinazione   dei  contributi  «di  pertinenza»  della  gestione  di
provenienza   e,   talora,   l'accollo  all'assicurato  di  un  onere
finanziario,  inteso  a coprire (almeno parzialmente) per la gestione
di   destinazione  -  che  sia  caratterizzata  da  prestazioni  piu'
favorevoli  e  da  obblighi  contributivi  superiori  -  il costo del
riconoscimento,  a  favore  dell'assicurato  medesimo,  di un periodo
contributivo  maturato nell'ambito della gestione di provenienza, che
sia  caratterizzata da minori prestazioni e minori contributi (in tal
senso, vedi Corte cost. n. 374/1997, cit.).
    Tuttavia,   la  Corte  ritiene  rilevante  e  non  manifestamente
infondata,   la   questione   di  legittimita'  costituzionale  -  in
riferimento agli articoli 3 e 38, secondo comma, della costituzione -
della disposizione (art. 2, primo comma, ultimo periodo, in relazione
all'art. 1, quarto comma, della legge n. 29 del 1979, cit., appunto),
nella  parte  in  cui  non preveda a ricongiungibilita' dl periodi di
contribuzione  versata  (oppure accreditata o, comunque, dovuta e non
prescritta),   esclusivamente,   presso  gestioni  previdenziali  per
lavoratori  autonomi  (quali,  nella  specie,  artigiani ed esercenti
attivita' commerciali) gestite dall'I.N.P.S.
    L'interpretazione    letterale   delle   disposizioni   esaminate
(art. 16,  comma  3,  legge  n. 233  del 1990, cit.: «Resta ferma per
l'assicurato  la facolta' di avvalersi delle disposizioni di cui alla
legge  7 febbraio  1979,  n. 29.»  ;  nonche' la disposizione, che ne
risulta  richiamata,  dell'art. 2,  primo  comma,  ultimo periodo, in
relazione all'art. 1, quarto comma, della legge n. 29 del 1979, cit.)
-  confortata,  peraltro,  dall'interpretazione  sistematica  - rende
impossibile,  intatti,  l'attribuzione  di un significato, diverso da
quello   prospettato,   alle   disposizioni  medesime,  precludendone
l'interpretazione  adeguatrice,  che  va  sempre  ricercata  prima di
proporre  incidente  di  costituzionalita'  (vedi,  per  tutte, Corte
cost.,   ord.   592,   177/2000,  36/1998;  sent.244/1997,  171/1996,
437/1995, 226/1994; Cass., sez. un., 30, 96, 1192/2000, 779/1999).
    8.  -  La  rilevanza - che e' rimessa alla «motivata» valutazione
del  giudice  rimettente  (in tal senso, vedi, per tutte, Corte cost.
ord.   n. 234/2001,   sent.  n. 239796,  297/1986,  246/1986,  228  e
165/1985,  293,  61/1984;  Cass.  ord.  n. 107/1994,  3370/2002) - si
risolve,   infatti,  nell'influenza  -  ai  fini  della  definizione,
appunto,  del  giudizio  a  quo  - delle disposizioni o delle «norme»
(sullo  specifico  punto,  vedi,  per tutte, Corte cost. n. 321/1998,
196,  186/1999,  78/2001,  204/1982; Cass., sez. un., 4823/1987), che
risultino  investite  dalla  questione di legittimita' costituzionale
(in tal senso, vedi, per tutte, Corte cost. ord. n 81/2001, 289/1999,
sent.  n. 117/1996,  518/1991;  Cass.  11555,  9131/1995,  4389/1987,
5694/1986, 4789/1986, 3802/1985).
    In  particolare,  la  questione di legittimita' costituzionale e'
rilevante,  nel  giudizio  di  cassazione, quando risulti strumentale
rispetto  alla soluzione - censurata con il ricorso - di questioni di
diritto  sostanziale  o  processuale  (in tal senso, vedi, per tutte,
Cass.  1368/92,  4389/87,  5694/86,  3802/85, cit. e, con riferimento
alle  impugnazioni in generale, Cass. 4789/86, cit.), senza supporre,
tuttavia,  un accertamento di fatto ulteriore da parte del giudice di
merito (vedi, per tutte, Cass. 4389/87, cit.).
    Ora  a  disposizione  in  esame  (di cui all'art. 2, primo comma,
ultimo  periodo,  in  relazione all'art. 1, quarto comma, della legge
n. 29  del  1979,  cit.)  - proprio nella parte in cui non prevede la
ricongiungibilita'   di  periodi  di  contribuzione  versata  (oppure
accreditata  o,  comunque,  dovuta e non prescritta), esclusivamente,
presso  gestioni  previdenziali per lavoratori autonomi (quali, nella
specie,   artigiani   ed  esercenti  attivita'  commerciali)  gestite
dall'I.N.P.S.   -   comporterebbe   l'accoglimento  del  ricorso  per
cassazione,  che censura, appunto, la contraria decisione del giudice
d'appello.
    Tanto  basta  per ritenere rilevante la questione di legittimita'
costituzionale prospettata.
    Tuttavia,    la   questione   stessa   risulta,   altresi',   non
manifestamente in fondata.
    9.  - La questione di costituzionalita' prospettata non riguarda,
tuttavia,  il  contenuto della disposizione (di cui all'art. 2, primo
comma,  ultimo  periodo, in relazione all'art. 1, quarto comma, della
legge  n. 29 del 1979, cit.) - che ne risulta investita - ma soltanto
l'omessa   previsione,   che   ne   risulta,   della  facolta'  della
ricongiunzione  -  che garantisce, di norma, l'accesso al regime piu'
favorevole  ed  alla prestazione piu' elevata - nella sola ipotesi di
periodi  di  contribuzione  versata  (oppure accreditata o, comunque,
dovuta  e  non prescritta) - esclusivamente - presso gestioni diverse
per  lavoratori autonomi (quali, nella specie, artigiani ed esercenti
attivita' commerciali) gestite dall'I.N.P.S.
    Non  ne sono investite, quindi, le discipline di ricongiunzione e
totalizzazione - affatto diverse fra loro, senza tuttavia confliggere
ne'  con  il  principio  di uguaglianza (art. 3 Cost.), ne' con altri
principi  o  disposizioni della costituzione (vedi Corte cost. n. 184
del  1987,  cit.)  -  ma  la prospettata esclusione, che ne discende,
della  facolta'  di  accesso,  mediante la ricongiunzione appunto, al
regime  piu'  favorevole  ed  alla  prestazione piu' elevata - che e'
prevista  per  tutti  gli  altri  lavoratori  (subordinati, autonomi,
professionisti)  -  soltanto  per  i  lavoratori autonomi che abbiano
contribuzioni  (versate  oppure accreditate o, comunque, dovute e non
prescritte)  soltanto  presso  gestioni previdenziali diverse gestite
dall'I.N.P.S.
    Fare evidente, quindi, la violazione del principio di uguaglianza
(art. 3  Cost.)  -  anche  sotto il profilo della ragionevolezza - in
dipendenza   dell'oggettiva   discriminazione   -  o,  comunque,  del
trattamento  non  paritario,  rispetto  a  tutti gli altri lavoratori
(subordinati,   autonomi,   professionisti)  -  che  ne  risulta,  in
pregiudizio  dei  lavoratori  autonomi  che  siani  stati  iscritti -
esclusivamente - a gestioni previdenziali gestite dall'I.N.P.S.
    Pare  violata,  tuttavia,  anche  la  garanzia  costituzionale di
«adeguatezza»   delle  prestazioni  pensionistiche  (ed,  in  genere,
previdenziali)  alle  «esigenze  di  vita»  (art. 38,  secondo comma,
Cost.)  - che non si esaurisce nella «garanzia delle esigenze minime»
(vedi,   per  tutte,  Corte  cost.  n. 42/1999,  457/1998,  127/1997,
264/1994,  198/1991,  307/1989,  157/1980)  - non essendo consentito,
soltanto  a  detti  lavoratori  autonomi,  di  accedere - mediante la
ricongiunzione,   appunto   -   al   trattamento  pensionistico  piu'
favorevole,  che e' garantito, invece, a tutti gli altri lavoratori -
parimenti  -  in proporzione del lavoro complessivamente prestato con
iscrizione a gestioni previdenziali diverse (c.d. lavoratori mobili).
    In  altri  termini, risulta irragionevolmente derogato - soltanto
in  pregiudizio  dei  lavoratori  autonomi  che siano stati iscritti,
esclusivamente,    a    gestioni    previdenziali   diverse   gestite
dall'I.N.P.S.  -  lo  standard  di  adeguatezza,  che  -  mediante la
ricongiunzione  e'  garantito,  invece,  a tutti gli altri lavoratori
mobili.
    Se  ne  puo'  prospettare,  quindi,  anche  il  contrasto  con il
principio  di  ragionevole  parita' (vedi Corte cost. n. 457/98), che
pare desumibile dal combinato disposto dei principi costituzionali di
uguaglianza   e   di   garanzia   di  adeguatezza  delle  prestazioni
pensionistiche  ed,  in genere, previdenziali (di cui agli articoli 3
e, rispettivamente, 38, secondo comma, Cost., cit.).
    Ne risulta, pertanto, (anche) la non manifesta infondatezza della
questione  di  legittimita'  costituzionale  -  in  riferimento  agli
articoli   3   e  38,  secondo  comma,  della  costituzione  -  della
diposizione   impugnata  (di  cui  all'art. 2,  primo  comma,  ultimo
periodo, in relazione all'art. 1, quarto comma, della legge n. 29 del
1979,  cit.),  nella  parte in cui non prevede la ricongiungibita' di
periodi  di  contribuzione,  ove  questa  sia  stata  versata (oppure
accreditata  o, comunque, dovuta e non prescritta) - esclusivamente -
presso diverse gestioni previdenziali per lavoratori autonomi (quali,
nella  specie,  artigiani ed esercenti attivita' commerciali) gestite
dall'I.N.P.S.
    Esula  -  dallo  scrutinio  del  giudice remittente - la verifica
circa la sindacabilita' - da parte della Corte costituzionale - delle
scelte  discrezionali del legislatore, in ordine alle modalita' ed ai
tempi   della   ricongiunzione  e  della  totalizzazione  di  periodi
contributivi, nonche' in ordine all'introduzione, nel caso di specie,
del  diritto alla ricongiunzione dei periodi assicurativi - di regola
piu' vantaggiosa, ma talora non priva di oneri per l'assicurato - che
consentirebbe,  tuttavia, di porre rimedio alla situazione denunciata
(vedi  Corte  cost.  n. 508/1991,  527  e  184/1987, nonche' 61/1999,
cit.).
    Lungi  dall'influire  sulle  condizioni  per  la rimessione della
questione di legittimita' costituzionale, i prospettati llmiti - alla
sindacabilita'  di  scelte  discrezionali  del legislatore, appunto -
restano,  infatti,  affidati  alla  valutazione  della  stessa  Corte
costituzionale  e  ne  condizionano  -  in  caso di accoglimento - la
scelta  del  tipo  di  pronuncia,  essenzialmente,  fra  declaratoria
d'inammissibilita'  e pronuncia additiva di principio o a dispositivo
additivo  generico (sul punto, vedi, per tutte, Corte cost. n. 61 del
5 marzo 1999, cit.).
    10.  -  Pertanto  -  previa  declaratoria  di  «rilevanza» e «non
manifesta    infondatezza»    della    questione    di   legittimita'
costituzionale  prospettata  -  va ordinata la immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale e, sospeso il presente giudizio,
va  disposto  che,  a  cura  della  cancelleria, questa ordinanza sia
notificata  alle  parti  in  causa, al Procuratore generale presso la
Corte di cassazione nonche al Presidente dei Consigno dei ministri e,
nel contempo, sia comunicata a Presidente della camera dei deputati e
del  Senato  della  Repubblica  (ai sensi dell'art. 23 legge 11 marzo
1953, n. 87).