IL TRIBUNALE In composizione monocratica, esaminati gli atti del procedimento n. 4630/03 RGNR; letta la richiesta di convalida dell'arresto di Romanyuk Tsialla nata in Ucraina il 13 settembre 1975, sedicente, eseguito alle ore 9,15 c.a. del 4 aprile 2003 da ufficiali e agenti di P.G. della Questura di Firenze, nella flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002; Premesso che Romanyuk e' stata presentata a questo giudice nei termini di legge secondo il combinato disposto degli artt. 14 cit. comma 5-quinquies e 558 c.p.p.; Ritenuto di sollevare d'ufficio, ai sensi dell'art. 23, comma 3, legge 11 marzo 1953, n. 187, questione di legittimita' costituzionale in ordine al richiamato comma 5-quinquies nella parte in cui impone l'arresto in flagranza; Atteso che il giudizio di convalida non pue' essere definito indipendentemente dalla risoluzione delta questione apparendo viziata da illegittimita' costituzionale la disposizione suddetta laddove prevede l'obbligatorieta' dell'arresto; Considerato che la questione non e' manifestamente infondata con riguardo: a) all'art. 3 della Costituzione per violazione del principio di ragionevolezza in quanto, un'ipotesi contravvenzionale, configurabile pertanto anche a titolo di mera colpa e punita con pena edittale dell'arresto da sei mesi a un anno, viene parificata, quanto all'obbligatorieta' della misura restrittiva della liberta' personale, a fattispecie delittuose di particolare gravita' e che denotano spiccata pericolosita' sociale (art. 380 c.p.p.), rivelando inoltre ingiustificata disparita' di trattamento rispetto alla disciplina vigente per reati contravvenzionali sanzionati con pene anche piu' elevate; b) all'art. 13 della Costituzione laddove stabilisce che i provvedimenti provvisori in materia di liberta' personale possono essere adottati dall'autorita' di pubblica sicurezza solo in casi eccezionali di necessita' ed urgenza, mentre, pacifica per unanime dottrina e costante giurisprudenza la finalita' dell'arresto obbligatorio in flagranza in funzione anticipatoria dell'applicazione da parte dell'autorita' giudiziaria di misure coercitive, una tale misura sarebbe comunque inibita, con conseguente inefficacia dell'arresto in rapporto allo scopo perseguito relativamente ai suddetti casi eccezionali, difettando la necessaria condizione di applicabilita' ex art. 280 c.p.p. pure con riferimento all'art. 391 comma 5 c.p.p., ne' giustificandosi l'arresto obbligatorio nella prospettiva dell'instaurazione del rito direttissimo che non presuppone affatto lo status detentionis quanto, piuttosto, situazioni di peculiare evidenza della prova; Ritenuto che la convalida non puo' aver luogo negli inderogabili termini di legge e che, dunque, Romanyuk deve essere immediatamente liberata se non detenuta per altra causa, permanendo peraltro la rilevanza della questione ai fini della prosecuzione del giudizio di convalida;