IL TRIBUNALE

    Sciogliendo la riserva che precede, osserva quanto segue:
        A)  con  ricorso, depositato in cancelleria il 20 marzo 1996,
Mighali  Annunziata,  dedotto  di  avere  prestato  nel  1993  lavoro
subordinato  quale  bracciante  agricola  a  tempo determinato per un
numero  complessivo  di  51  giornate, ha impugnato giudizialmente il
provvedimento  amministrativo  di  sua  non  inclusione negli elenchi
nominativi  dei lavoratori agricoli per l'anno in questione, divenuto
definitivo  in  data  10 settembre  1995 ai sensi dell'art. 11, comma
secondo  del  d.lgs. 11 agosto 1993, n. 375, per effetto del silenzio
protrattosi  per  novanta  giorni  a decorrere dalla proposizione del
ricorso  amministrativo  in  secondo  grado alla commissione centrale
preposta  al  Servizio  C.A.U.; ha concluso quindi per l'accertamento
del  proprio  diritto  di  essere  iscritta  negli elenchi in parola,
tenuti dal comune di residenza.
        B)  l'I.N.P.S.,  subentrato al Servizio C.A.U. e costituitosi
in  giudizio,  ha  eccepito  in  via  preliminare  la decadenza della
ricorrente  dall'azione  giudiziaria, ai sensi del combinato disposto
degli articoli 22 del decreto-legge n. 7/1970 (convertito nella legge
n. 83/1970)  e  11  del  gia'  citato  d.lgs. n. 375/1993, per essere
decorsi   oltre   centoventi  giorni  tra  la  definizione  dell'iter
amministrativo ed il deposito del ricorso giudiziale.
        C)  a  fronte  di  tale  eccezione,  peraltro  non necessaria
(atteso  che  in materia previdenziale la decadenza e' rilevabile dal
giudice d'ufficio, vertendosi nel campo di interessi pubblici), parte
ricorrente  ha prospettato, previo invito giudiziale alla discussione
sul   punto   in   contraddittorio,  una  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 22  del d.l. n. 7/1970 (convertito in legge
n. 83/1970),  assertivamente  in contrasto con gli articoli 3, 4, 24,
38 e 113 della Costituzione.
        D)  ritiene  il  giudicante  che la questione di legittimita'
costituzionale  sia  rilevante, nonche' non manifestamente infondata,
sebbene in relazione ad argomentazioni in parte differenti rispetto a
quelle sviluppate dalla difesa dell'attrice.
        E)  in  punto  di  rilevanza,  occorre  premettere che questo
giudice  non  ignora  il  contenuto  di  una pronuncia, ormai peralto
piuttosto  risalente,  della Corte costituzionale (la ordinanza n. 88
del  14 gennaio/26 gennaio  1988)  con  la quale e' stata ritenuta la
manifesta  infondatezza  della  questione  di costituzionalita' della
medesima norma, sul presupposto dell'esistenza di un diritto vivente,
rappresentato   da   un   allora   consolidato   orientamento   della
giurisprudenza di legittimita', in base al quale l'art. 8 della legge
n. 533/1973  e  l'art. 148  disp.  att.  c.p.p.  avrebbero  rimosso i
termini  di  decadenza dell'azione giudiziaria strettamente collegati
all'ambito  delle  procedure  amministrative,  in guisa che l'inutile
decorso  del  termine  previsto  dal  citato art. 22 non avrebbe piu'
esplicato  alcun effetto esclusivo della proponibilita' della domanda
giudiziale. Il cennato orientamento e' stato tuttavia successivamente
sottoposto, non senza ragione, a revisione critica; in particolare la
Sezione Lavoro della S.C., con la sentenza n. 5942/2001, ribadendo il
principio  gia'  affermato dalla precedente sentenza n. 9595/1997 del
medesimo organo giudicante, ha sottolineato la perdurante vigenza del
termine  decadenziale  di  cui  al mentovato art. 22, comma primo del
decreto-legge   n. 7/1970,   attribuendo   allo   stesso  una  natura
sostanziale  incidente  sulla possibilita', per l'interessato, di far
valere  il  diritto  di  opporsi in sede giurisdizionale alla mancata
iscrizione   o   alla  cancellazione  dagli  elenchi  nominativi  dei
braccianti agricoli.
        E-bis)  sicche',  in definitiva, la rilevanza della questione
nella  concreta  fattispecie  emerge  in  maniera evidente laddove si
consideri  da  un  lato che l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei
lavoratori  agricoli  per  un  numero  minimo  di  giornate nell'anno
costituisce  una  condizione  necessaria - ancorche' non sufficiente,
occorrendo  anche  la  dimostrazione  dell'effettivo  svolgimento  di
un'attivita'  di  lavoro  subordinato  agricolo  - per l'accesso alle
prestazioni   previdenziali  da  parte  dei  lavoratori  del  settore
(vedansi,  in  questi  termini, la sentenza n. 1133/2000 emessa dalle
Sezioni  Unite  Civili  della  S.C.  e  quella  successiva,  ad  essa
conforme,  n. 3975/2001  della  Sezione  Lavoro);  dall'altro  che il
pacifico  decorso  di un lasso di tempo superiore a 120 giorni fra il
momento   di   perfezionamento   del   provvedimento   amministrativo
definitivo di non inclusione negli elenchi e la doverosa applicazione
della   norma   sospettata   di   incostituzionalita'   condurrebbero
inevitabilmente  ad  una  pronuncia di inammissibilita' della domanda
della  Mighali per decadenza dall'azione giudiziaria, con conseguente
definitiva    compromissione   della   tutela   giurisdizionale   del
rivendicato   diritto   di   iscrizione  negli  elenchi,  presupposto
imprescindibile per ottenere benefici previdenziali.
        F)  per  quanto attiene invece al profilo della non manifesta
infondatezza  della questione, reputa il giudicante che la previsione
di  un  termine di decadenza di soli centoventi giorni sia collidente
con il precetto costituzionale di eguaglianza ragionevolezza (art. 3,
primo comma della Costituzione), nonche' con l'art. 38, secondo comma
della  carta  costituzionale,  laddove  contempla  il diritto di ogni
lavoratore che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro
esigenze  di  vita  in  caso  di  infortunio, malattia, invalidita' e
vecchiaia,  disoccupazione  involontaria,  prestazioni  ed indennita'
tutte delle quali, come sopra evidenziato, l'iscrizione negli elenchi
nominativi  dei lavoratori agricoli di cui al r.d. 24 settembre 1940,
n. 1949 e successive modificazioni, rappresenta una conditio sine qua
non. Il  termine  di  paragone,  nel  raffronto  con  il quale non si
giustifica  la disparita' di trattamento, stante la medesimezza delle
relative  condizioni,  e' costituito anzitutto dalla situazione della
generalita'  degli  altri  lavoratori  subordinati  (quelli cioe' del
settore   industriale   e   terziario),  per  i  quali  l'ordinamento
previdenziale  non  pone  analoga  preclusione,  se  si  eccettuano i
termini,  comuni  peraltro  ai  lavoratori  del  settore agricolo, di
decadenza  triennale  ed  annuale  sanciti  dall'art. 47  del  d.P.R.
n. 639/1970 (come modificato ex art. 4 del decreto-legge n. 384/1992,
convertito   nella   legge   n. 438/1992)   rispettivamente   per  le
controversie  in  materia  di  trattamenti pensionistici e per quelle
aventi  ad  oggetto  le prestazioni previdenziali temporanee. Orbene,
con riferimento alla posizione dei lavoratori agricoli, gia' di fatto
penalizzati   dalla   parziale   deroga   al  principio  generale  di
automaticita'  delle  prestazioni  previdenziali  per  effetto  della
necessita'  di iscrizione negli elenchi ai fini della fruizione delle
prestazioni  stesse,  potrebbe di fallo verificarsi una abbreviazione
di  tali  ultimi termini nell'ipotesi, tutt'altro che infrequente, in
cui   durante  la  loro  pendenza  sopravvenga  un  provvedimento  di
cancellazione  del  lavoratore  dagli elenchi di pertinenza, cio' che
imporrebbe,  stante  la  sanzione  comminata dall'art. 22 della legge
n. 83/1970,  una  reazione  molto  piu' tempestiva per non perdere il
diritto  alla  stessa prestazione, condizionato - lo si ribadice - da
una  valida  iscrizione  negli  elenchi. In sostanza si configura una
situazione  paradossale per cui, rispetto ai termini di decadenza per
il   conseguimento   delle   singole  prestazioni  previdenziali,  e'
assoggettato   ad   un  termine  inspiegabilmente  molto  piu'  breve
l'esercizio  in  sede  giurisdizionale del diritto alla iscrizione (o
reiscrizione)  negli  elenchi anagrafici, che di tutte costituisce un
requisito indispensabile.
        F-bis)  quand'anche il sistema degli elenchi nominativi fosse
ritenuto  giustificato  dall'obbiettiva  difficolta'  di  rilevamento
della  effettivita'  della  prestazione  di  lavoro,  in  un  settore
peculiare    come   quello   agricolo,   caratterizzato   dall'essere
l'attivita' lavorativa spesso discontinua e spesso prestata in favore
di  una  pluralita' di diversi datori di lavoro nel corso dell'anno e
quand'anche  volesse  ritenersi legittima la previsione di un termine
decadenziale  per  contestare  i  provvedimenti amministrativi di non
inclusione  ovvero  di  cancellazione  in  ragione  di  una oggettiva
difficolta'  di  accertamento  dei  fatti  (crescente in funzione del
decorso   del   tempo),  resterebbe  ad  avviso  del  remittente  una
significativa  ed  incoerente  disparita'  di trattamento addirittura
rispetto ai lavoratori autonomi del settore commerciale, per i quali,
pur essendo condizionato per legge (legge n. 1397/1960) il diritto di
conseguire  le  prestazioni  previdenziali a descrizione nei relativi
elenchi  (proprio come per i lavoratori agricoli subordinati), non di
meno non sono previsti dalla legge termini di decadenza per insorgere
in sede giurisdizionale (e precisamente innanzi al giudice ordinario,
trattandosi   della   tutela   di   diritti   soggettivi)  avverso  i
provvedimenti    amministrativi   di   non   iscrizione   ovvero   di
cancellazione;   appare   in   distonia   con   i  suddetti  precetti
costituzionali  il trattamento deteriore riservato ad una particolare
categoria  (quella agricola) di lavoratori subordinati, che come tali
dovrebbero  poter  contare  su  una  tutela  previdenziale  non  meno
incisiva rispetto a quella che il legislatore garantisce in favore di
lavoratori  autonomi  (stante  l'imminente principio dell'ordinamento
giuridico,   anche   previdenziale,   del  favor  per  il  lavoratore
subordinato,  di  cui  il  principio di automatismo delle prestazioni
previdenziali costituisce l'espressione piu' pregnante).
    E  sono  evidenti  ictu oculi le gravi conseguenze che potrebbero
derivare  dalla  preclusione  alla  possibilita' di far valere in via
giudiziale  l'accertamento  della  effettivita'  della prestazione di
lavoro  subordinato  agricolo  ed  il correlato diritto di iscrizione
negli  elenchi  anagrafici  dei  lavoratori agricoli, con conseguente
perdita definitiva di accreditamenti contributivi spesso decisivi per
l'accesso    ai   benefici   previdenziali,   ivi   compresi   quelli
pensionistici (si pensi esemplificativamente al caso del soggetto che
non raggiunga per questo il relativo minimale contributivo).