IL GIUDICE DI PACE Visti gli atti del procedimento iscritto al n. 37 del ruolo generale dell'anno 2002 di questo ufficio e premesso in fatto che: con ricorso depositato nella cancelleria di questo ufficio in data 25 gennaio 2002 il sig. Roberto Angelici proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n. 474/2001 elevato nei suoi confronti dalla Polizia Municipale di Loreto in data 11 luglio 2001 (notificatogli in data 13 agosto 2001) per la violazione di cui all'art. 142, comma ottavo, cod. strad. e chiedeva che venisse dichiarata la sua infondatezza ed illegittimita', con conseguente annullamento della sanzione amministrativa ivi comminata, nonche' contro l'ordinanza - ingiunzione emessa dalla Prefettura di Ancona in data 3 novembre 2001 (notificatagli in data 27 dicembre 2001) con la quale ad esso ricorrente veniva ingiunto il pagamento della somma di lire 534.160 a titolo di pagamento della sanzione amministrativa di cui al citato verbale di contestazione (e dei conseguenti accessori); il ricorrente (in qualita' di proprietario del mezzo con cui sarebbe stata commessa la violazione) dichiarava che, nel caso di specie, era stato violato l'art. 200, comma primo, cod. strad. (che prescrive l'immediata contestazione della violazione tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta) e che la motivazione addotta dall'organo accertatore (di aver rilevato l'illecito «solo in tempo successivo al transito del mezzo») era priva di fondamento e non conforme alla previsione di cui all'art. 384, lettera e), del relativo regolamento di esecuzione (dal momento che l'apparecchio «Autovelox 104 C/2» utilizzato per l'accertamento consentiva l'immediata percezione e rilevazione dell'illecito in quanto dotato sia di display ottico sia di segnalatore acustico); aggiungeva, inoltre, il ricorrente che il luogo del rilevamento, l'ora in cui era stato effettuato e la bassa intensita' del traffico stradale avrebbe consentito l'immediato fermo del veicolo nel pieno rispetto della sicurezza della circolazione: con comparsa depositata nella cancelleria di questo ufficio in data 22 marzo 2002 si costituiva in giudizio la Prefettura di Ancona contestando tutte le affermazioni e le considerazioni giuridiche del ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso; all'udienza del 25 ottobre 2002, sulla richiesta di entrambe le parti di emettere la relativa sentenza, questo giudice di pace si riservava la decisione Osserva in diritto Sulla specifico argomento, le disposizioni verso le quali va rivolto l'esame sono quelle contenute nei primi commi dell'art. 200 cod. strad. e 384 del relativo regolamento di esecuzione. La prima di tali norme recita che «La violazione, quando e' possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta». Dalla lettura di tale norma gia' emerge chiaramente che con la sua nuova formulazione (rispetto a quella dell'art. 140 del previgente codice) il legislatore ha inteso accentuare lo strumento della contestazione immediata (pur lasciando permanere la possibilita' di ricorrere alla notifica della violazione qualora la stessa non possa essere contestata immediatamente e pur correttamente prevedendo che nel verbale siano indicati i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata (art. 201, comma primo, cod. strad.). Siffatta prescrizione, d'altra parte e come puntualmente osservato dalla stessa Corte di cassazione nella sentenza n. 6123/1999, e' funzionalmente collegata alla piena applicazione del diritto di difesa di colui al quale la violazione viene contestata. Il quadro legislativo, poi, si completa con la richiamata disposizione regolamentare contenuta nell'art. 384 che (espressamente richiamandosi al citato art. 201 del codice) elenca i casi in cui, per legge, deve ritenersi materialmente impossibile la contestazione immediata. Nel caso oggetto del presente procedimento di opposizione la violazione non e' stata immediatamente contestata all'interessato avendo gli agenti accertatori fatto ricorso, appunto, alla richiamata disposizione regolamentare ed espressamente dichiarato che la violazione non era stata immediatamente contestata in quanto rilevata «mediante apparecchiatura elettronica che consente di rilevare l'illecito solo in tempo successivo al transito del mezzo». Secondo la previsione della norma regolamentare contenuta nell'art. 345, inoltre, «le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocita' devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocita' del veicolo ... modo chiaro ed accertabile ...». L'uso del secondo aggettivo nella riferita formula legislativa, d'altra parte, altro non puo' significare se non che la velocita' (oltre ad essere rilevata e visualizzata da parte degli agenti accertatori) deve anche essere - per cosi' dire - fissata in relazione ad un determinato veicolo in modo che possa essere, appunto, accertabile successivamente (ovviamente anche ai fini di una piu' trasparente garanzia del diritto di difesa), attivita' che richiede lo sviluppo - peraltro notoriamente non istantaneo - di una fotografia. I riferiti elementi, da un lato, giustificherebbero l'utilizzo della modalita' della notificazione della violazione (essendosi l'illecito determinato, in modo accertabile nel senso in precedenza specificato, solo in tempo successivo al transito del veicolo ) e, dall'altro, realizzerebbero quella che la piu' recente giurisprudenza definisce una ipotesi «tipizzata senza alcun margine di apprezzamento in sede giudiziaria circa la possibilita' di contestazione immediata» ovvero un caso nel quale (come e' avvenuto in quello di specie ) la sua «indicazione nel verbale di accertamento notificato implica, di per se', l'affermazione ex lege dell'impossibilita' di contestazione» (Cass. 14 dicembre 2000 - 21 febbraio 2001, n. 2494), cosi' implicitamente ritenendo che l'impossibilita' di procedere alla contestazione immediata della violazione e' data per scontata dallo stesso legislatore allorquando, nel citato art. 384, ha elencato i casi in cui sussiste la materiale impossibilita' della contestazione immediata. D'altra parte, ritiene questo giudicante che il ricorso alla notifica della infrazione abbia costituito, nel caso di specie, una violazione del diritto di difesa dal momento che la citata modalita' non ha assicurato la effettiva possibilita' del contraddittorio tra le parti nell'immediatezza del fatto (contraddittorio costituito dalle dichiarazioni ed eventuali contestazioni dell'interessato) quale espressione del diritto di difesa che il secondo comma dell'art. 24 della Costituzione garantisce in ogni stato e grado del procedimento (anche preprocessuale), diritto alla difesa che, da un lato, e' garantito e favorito dalla citata disposizione dell'art. 200 del codice della strada e, dall'altro, e' negato (perche' svuotato di qualsiasi consistenza) dai numerosi casi di materiale impossibilita' di contestazione immediata contenuti nella citata disposizione regolamentare dell'art. 384. L'evidenziato contrasto fra le due citate disposizioni, a giudizio dello scrivente, puo' essere eliminato con una dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma regolamentare che, stante la sua sistematica, preordinata (per le modalita' con cui viene predisposto il servizio di rilevazione e accertamento delle violazioni) e generalizzata applicazione, di fatto non consente l'applicazione dell'art. 200 cod. strad. che, nell'accentuazione dello strumento della contestazione immediata, esprime una modalita' di esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito per tutte le violazioni al codice della strada. Con riguardo alla rilevanza nel presente procedimento di opposizione, infine, la invocata dichiarazione di illegittimita' costituzionale va limitata alla lettera e) della richiamata disposizione regolamentare dal momento che tale ipotesi e' stata addotta dall'organo accertatore a sostegno della materiale impossibilita' della contestazione inmediata della violazione all'odierno ricorrente.