IL TRIBUNALE Sulla questione di costituzionalita' dell'art. 13, comma 7, decreto legislativo n. 286/1998, sollevata dalla difesa nel corso della convalida dell'arresto di Zinchenko Ihor, O s s e r v a Il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Milano in data 23 gennaio 2003 nei confronti di Zinchenko Ihor nato a Chernozy (Ucraina) il 12 dicembre 1969 ivi residente, e' stato notificato assieme al provvedimento in pari data con cui il questore ha ordinato allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni, con l'indicazione delle conseguenze penali in caso di trasgressione del provvedimento espulsivo, in lingua italiana con traduzione in lingua inglese; Nel provvedimento si da' atto che il questore e' ricorso alla lingua inglese, avvalendosi della facolta' di cui all'art. 13, comma 7, decreto legislativo n. 286/1998, essendo l'ufficio nell'impossibilita' di procedere alla traduzione degli atti nella lingua madre dell'interessato per assenza di interprete immediatamente reperibile; Lo Zinchenko e' stato arrestato il 29 marzo 2003 per inottemperanza al provvedimento prefettizio di espulsione ai sensi dell'art. 14, comma 5-quinquies, decreto legislativo n. 286/1998, in relazione al reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, decreto legislativo n. 286/1998 e l'arrestato, nell'interrogatorio finalizzato alla convalida, si e' difeso sostenendo di non aver compreso il contenuto del provvedimento di espulsione, in quanto egli non conosce la lingua inglese ed ha solo studiato un po' di francese; La Corte costituzionale con sent. n. 198/2000 ha dichiarato la non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 13, comma 8, decreto legislativo n. 286/1998 con riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., sostenendo con riferimento all'art. 13, comma 7, dello stesso atto normativo, che, in applicazione dei principi stabiliti dagli artt. 24 e 113 Cost., art. 13 Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (adottato a New York il 16 dicembre 1966, in vigore in Italia 15 dicembre 1978) e art. 1, protocollo VII CEDU, il provvedimento di espulsione deve essere concretamente conoscibile dall'interessato. Pronunciandosi, quindi, sulla costituzionalita' dell'art. 13, comma 8, decreto legislativo n. 286/1998, nella parte in cui non consentiva l'opposizione tardiva dello straniero avverso il decreto prefettizio, quando questi non avesse avuto conoscenza, senza colpa, del suo esatto contenuto, la Corte formulava il principio in diritto che il decreto di espulsione «dev'essere redatto anche nella lingua del destinatario ovvero, se non sia possibile, in una di quelle lingue, che - per essere le piu' diffuse - si possono ritenere probabilmente piu' accessibili al destinatario». La Corte concludeva, pertanto, per la non fondatezza della questione di costituzionalita', in quanto il legislatore si era conformato al principio sopra enunciato con l'art. 13, comma 7, decreto legislativo n. 286/1998; La legge n. 289/2002 ha modificato profondamente l'istituto dell'espulsione amministrativa dello straniero, facendo conseguire all'inottemperanza sanzioni penali prima non previste. In particolare, l'art. 14, comma 5-bis, decreto legislativo n. 286/1998 impone che l'ordine del questore allo straniero di lasciare il territorio dello Stato nel termine di cinque giorni sia dato con provvedimento recante l'indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione; A seguito della configurazione come reato dell'inottemperanza del provvedimento di espulsione, si ritiene che il principio della concreta conoscibilita' da parte dell'interessato degli effetti del provvedimento espulsivo vada intesa in modo rigoroso ed, in particolare, che s'imponga la traduzione del provvedimento prefettizio e del provvedimento del questore nella lingua del destinatario, non ritenendosi sufficiente il ricorso in caso d'impossibilita' alle lingue piu' diffuse; Sulla base di queste considerazioni, si ritiene non manifestamente infondata la questione di incostituzionalita' dell'art. 13, comma 7, decreto legislativo n. 286/1998 e dell'art. 14, comma 5-bis, decreto legislativo 286/1998, nella parte in cui non prescrivono la traduzione del provvedimento prefettizio e del provvedimento del questore nella lingua del destinatario, questione sollevata dalla difesa, con riferimento al parametro costituzionale dell'art. 24 Cost., in quanto l'interessato che non sia stato in grado di comprendere le conseguenze penali dell'inottemperanza al provvedimento di espulsione potrebbe subire sanzioni penali anche senza sua colpa; La questione, oltre a non essere manifestamente infondata, appare anche rilevante nel presente procedimento penale, in quanto, a fronte di una presunzione legale di conoscenza di cui all'art. 13, comma 7, decreto legislativo 286/1998, non sarebbe allo stato possibile riconoscere la buona fede e non colpevolezza dell'imputato sul solo presupposto che egli non abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento di espulsione;