IL TRIBUNALE

    Sulla  richiesta del p.m. di convalida dell'arresto di: Murad Sif
tratto  in  arresto a Bologna il 28 marzo 2003 ai sensi dell'art. 14,
comma  5-quinquies,  d.lgs. n. 286/1998 - come modificato dalla legge
n. 189/2002  -  per  la  contravvenzione prevista dall'art. 14, comma
5-ter stessa legge.
    1. -  Premesso che con decreto del 4 novembre 2002 il Prefetto di
Bologna aveva disposto l'espulsione dell'arrestato e che, con decreto
emesso  e  notificato  il  31 gennaio 2003 il Questore di Bologna gli
aveva  ordinato  di  allontanarsi  dal  territorio  dello Stato entro
cinque  giorni  ai  sensi  dell'art. 14,  comma 5-bis del testo unico
n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002;
    Premesso   inoltre   che   l'arrestato   e'  privo  di  documenti
d'identita'  ed  e'  stato sottoposto a rilievi dattiloscopici per la
sua  identificazione,  non  e'  mai stato condannato, non risulta che
abbia pendenze giudiziarie e non e' mai stato segnalato dalla polizia
come autore di reati;
    Osserva  che  sussistono  dubbi sulla legittimita' costituzionale
della  norma  dell'art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998 con
riferimento   alle   norme   degli  artt. 3  e  13,  comma  3,  della
Costituzione.   Poiche'   non  appare  manifestamente  infondata,  la
questione deve essere sollevata anche d'ufficio.
    2. - Con  riferimento all'art. 13, comma 3 della Costituzione, la
norma indicata appare illegittima per le seguenti ragioni:
        L'art. 13   della   Costituzione  prevede  che  «la  liberta'
personale  e'  inviolabile» (comma 1), che la liberta' personale puo'
essere limitata soltanto con atto motivato dell'autorita' giudiziaria
e  nei soli casi e modi previsti dalla legge (comma 2) e che soltanto
«in casi eccezionali di necessita' ed urgenza indicati tassativamente
dalla   legge,   l'autorita'  di  p.s.  puo'  adottare  provvedimenti
provvisori»,  che  devono  essere  convalidati  in  tempi  brevissimi
dall'autorita' giudiziaria (comma 3).
        Il  legislatore  ordinario  puo' quindi determinare i casi in
cui la liberta' personale puo' essere provvisoriamente limitata dalla
p.s.,  ma la scelta e' limitata ai «casi eccezionali di necessita' ed
urgenza».    Poiche'    l'art. 14,    comma    5-quinquies    prevede
l'obbligatorieta'  dell'arresto  quando  sia  accertata  la flagranza
della  contravvenzione  dell'art. 14,  comma  5-ter, le condizioni di
eccezionale   gravita'   ed   urgenza  che  possono  giustificare  la
limitazione  provvisoria della liberta' personale da parte della p.s.
non  possono  essere  valutate in concreto ma soltanto in astratto in
relazione  al  reato  a  cui  e' collegata la previsione dell'arresto
obbligatorio.
        La   contravvenzione  in  esame  per  la  quale  e'  previsto
l'arresto  obbligatorio  in  flagranza  e' un reato di mera condotta.
L'elemento  materiale del reato e' il fatto dello straniero che, gia'
espulso  dal  territorio  dello Stato in quanto clandestino non abbia
osservato l'ordine di allontanamento del questore.
        La struttura del reato non prevede quindi ne' la lesione o la
messa  in  pericolo  di  un bene costituzionalmente protetto, ne' una
condizione  soggettiva  di  pericolosita' specifica dell'autore, che,
mai  condannato  ne'  giudicato  per  altri  reati,  non  puo' essere
giudicato   socialmente   pericoloso  (cfr.  sentenze  n. 126/1972  e
n. 64/1977  della  Corte  costituzionale  nelle quali la legittimita'
dell'arresto  era  collegata  al preesistente accertamento giudiziale
delle condizioni di pericolosita' sociale).
        La  permanenza  clandestina  dello straniero in Italia e' una
condizione  che legittima l'espulsione ma non costituisce alcun reato
e che, dipendendo dalla formale assenza di documenti d'identita', non
puo'  essere  indice  di per se stesso di una specifica pericolosita'
del soggetto.
        Ne' la condotta punita ne' le condizioni dell'agente assumono
quindi,  nel nostro caso, quei connotati di eccezionale necessita' ed
urgenza che giustificano il potere della p.s. di limitare la liberta'
personale ai sensi dell'art. 13, comma 3, Cost.
    Si deve anche osservare che l'arresto obbligatorio e' previsto in
questo  caso  per una contravvenzione. Il sistema processuale vigente
non prevede per le contravvenzioni l'applicazione di misure cautelari
(artt. 280  e  287  c.p.p.). In nostro caso non fa eccezione e dunque
anche  nel  nostro  caso  l'arresto non ha una funzione precautelare.
Esistono  altri  casi  in  cui  l'arresto e' consentito a prescindere
dalla  successiva  applicazione  di  misure cautelari ma si tratta di
casi molto diversi dal nostro.
        Un  primo  caso  e'  quello  previsto  per  il delitto di cui
all'art. 189  del  codice dello strada (la pena edittale e' inferiore
ai  limiti  che consentono l'applicazione di misure cautelari). Altri
casi   sono   quelli   previsti   per   le  contravvenzioni  previste
dall'art. 4,  commi  1  e  2,  4  e  5  legge n. 110/1975 se sussiste
l'aggravante  della  finalita'  di  discriminazione  o  odio  etnico,
razziale ecc.
        Ma  e'  evidente  nel primo di questi casi (a prescindere dal
fatto  che  si  tratta  di  delitto  e  non  di  contravvenzione)  la
necessita'  di un intervento immediato diretto a limitare la liberta'
di chi si sia dato alla fuga, abbandonando la vittima di un incidente
stradale  da  lui  cagionato  e  abbia messo in pericolo la sicurezza
individuale  e collettiva (cfr. in proposito Corte cost. n. 305/1996)
e negli altri casi la necessita' di limitare la liberta' personale di
persone  che  portino senza licenza armi proprie o improprie o, anche
provvisti   di   licenza,  in  riunioni  pubbliche,  quando  sussista
l'aggravante  della  destinazione  ad  atti violenti per finalita' di
discriminazione o di odio razziale.
        La  necessita'  dell'arresto  in flagranza privo di finalita'
precautelari  dipende,  in  questi  casi,  dal fatto che si tratta di
condotte  attive  (lesioni personali con conseguente fuga e abbandono
della  vittima  e  porto  d'armi  in  occasioni  o  con finalita' non
consentite)  che  pongono  concretamente  in  pericolo  la  sicurezza
individuale  e  collettiva  e  sono necessariamente dolose. L'arresto
previsto dall'art. 14, comma 5-quinquies riguarda invece una condotta
meramente  omissiva,  che non pone in pericolo l'incolumita' altrui e
puo' essere anche colposa.
        E'  il  caso di aggiungere che la Corte cost. con la sentenza
n. 305/1996   ha   confermato   la   legittimita'   della  previsione
dell'arresto  per  il  delitto  di  cui all'art. 189 del codice della
strada,  ma in quanto l'arresto e' previsto come facoltativo e quindi
«richiede  pur  sempre la sussistenza, nei singoli casi concreti, dei
presupposti  ai  quali  l'art. 381, comma 4 subordina in via generale
l'adozione di tale misura».
        Nel  caso  in  esame  invece  l'obbligatorieta'  dell'arresto
esclude ogni valutazione sulla concreta pericolosita' della condotta,
con  la  conseguenza  che  la previsione dell'arresto potrebbe essere
conforme  alla  norma  dell'art. 13,  comma  3  Cost.  soltanto se si
ritenesse  eccezionalmente necessario ed urgente limitare la liberta'
di  uno  straniero  tutte  le  volte in cui abbia violato l'ordine di
allontanamento  del  questore  successivo  alla  sua  espulsione  dal
territorio nazionale. Ma l'ipotesi rende evidente il contrasto con il
principio   dell'inviolabilita'  della  liberta'  personale  previsto
appunto   dall'art. 13  Cost.  L'arresto  obbligatorio  non  potrebbe
neppure  trovare  una  giustificazione nell'eccezionale necessita' ed
urgenza  di  procedere  al  rito  direttissimo  imposto  dalla stesso
art. 14,  comma  5-quinquies per l'accertamento della contravvenzione
dell'art. 14,   comma   5-ter.   Il   rito  direttissimo  nel  nostro
ordinamento   non  e'  infatti  vincolato  alla  necessaria  presenza
dell'imputato  in  udienza,  come  appare dall'art. 449 c.p.p. che lo
prevede  in  tutti  i  casi  in  cui  l'imputato  - non arrestato ne'
detenuto  -  abbia reso confessione, nei casi previsti dall'art. 450,
comma  2  c.p.p.  che espressamente dispone le regole processuali per
l'ipotesi di citazione a giudizio dell'imputato a piede libero, oltre
che nei casi previsti dallo stesso d.lgs. n. 286/1998 come modificato
dalla  legge  n. 189/1992,  che  all'art. 13,  comma  13-ter, prevede
ipotesi di arresto facoltativo disponendo che in ogni caso - e quindi
anche  quando la facoltativita' dell'arresto non sia stata esercitata
e  percio'  l'imputato  resti libero - si proceda contro l'autore con
rito direttissimo.
        Ne'  infine  l'eccezionale necessita' ed urgenza dell'arresto
puo'  essere  collegata  alla  necessita'  di  eseguire  l'espulsione
immediata   dell'arrestato  che  puo'  essere  effettuata  anche  con
accompagnamento  alla  frontiera  e  in  modo  del  tutto  autonomo e
indipendente  dall'arresto,  ai  sensi  dell'art. 13, comma 4, d.lgs.
n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002.
    3. - Con  riferimento all'art. 3 della Costituzione che impone al
legislatore   il   rispetto  del  limite  della  ragionevolezza  come
qualificato  nelle  sentenze  della  Corte costituzionale n. 26/1979,
103/1982,   409/1989,   394/1994   (1)   la  previsione  dell'arresto
obbligatorio   parrebbe   essere  incostituzionale  per  le  seguenti
ragioni:
        L'art. 13,  comma  13  del d.lgs. n. 286/1998 come modificato
dalla legge n. 189/2002 prevede il fatto dello straniero che, espulso
e  materialmente  accompagnato alla frontiera, rientri nel territorio
nazionale  e  punisce  questa condotta con l'arresto da sei mesi a un
anno,   cioe'  con  una  pena  identica  a  quella  prevista  per  la
contravvenzione  prevista dall'art. 14, comma 5-ter per il caso dello
straniero  che  senza giustificato motivo si trattiene nel territorio
dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal
questore.
        In  realta'  la  condotta  descritta all'art. 14, comma 5-ter
appare  meno  grave  di  quella  di  cui  all'art. 13,  comma  13; in
quest'ultimo  caso  lo straniero che, accompagnato coattivamente alla
frontiera  a  mezzo  della  forza  pubblica e fisicamente espulso dal
territorio  dello  Stato,  vi  rientra,  pone  in essere una condotta
attiva  di  trasgressione  non  solo  ad un ordine legalmente dato ma
anche  ad  attivita' che hanno impegnato lo Stato con risorse umane e
materiali   e   ha   quindi   mostrato   un   atteggiamento  volitivo
particolarmente  forte  mentre  la  condotta di cui all'art. 14 comma
5-ter e' meramente omissiva poiche' lo straniero «intimato» si limita
a  non  adempiere  l'ordine  e  a  non presentarsi alla frontiera nel
termine  indicato,  tiene cioe' una condotta compatibile anche con la
semplice colpa.
        Se  dunque e' corretto ritenere che la contravvenzione di cui
all'art. 14,  comma  5-ter,  e' di gravita' pari o addirittura minore
rispetto  a  quella di cui all'art. 13, comma 13, la previsione di un
arresto  obbligatorio  nel  primo  caso e facoltativo nel secondo non
appare ragionevole.
        Ma c'e' di piu'. L'art. 13, comma 13-ter, del testo unico, in
esame prevede come facoltativo l'arresto anche in caso di commissione
di  uno dei delitti previsti dal precedente comma 13-bis e, fra essi,
oltre a quello dello straniero gia' denunciato per la contravvenzione
di  cui  al  comma  13  e nuovamente espulso con accompagnamento alla
frontiera,  c'e'  anche quello di violazione dell'espulsione disposta
dal  giudice  che,  ai  sensi  dell'art. 16  del decreto, puo' essere
disposta  con  la  sentenza come sanzione sostitutiva di una condanna
per  reato  non  colposo ad una pena detentiva entro il limite di due
anni  e  quindi  anche  in  relazione a soggetti che hanno dimostrato
gia',  in  concreto,  di  essere  pericolosi.  E'  indubbio  che tali
soggetti  devono essere ritenuti piu' pericolosi e il loro reingresso
nello   Stato  piu'  allarmante  della  semplice  permanenza  di  uno
straniero  che non abbia obbedito all'ordine del questore di lasciare
il territorio dello Stato entro cinque giorni.
        Il  legislatore  ha  percio'  trattato  in  maniera  difforme
situazioni  almeno  uguali  (prevedendo l'arresto obbligatorio per la
contravvenzione  di cui all'art. 14, comma 5-ter e quello facoltativo
per  la  contravvenzione  di  cui all'art. 13, comma 13) e in maniera
piu'  grave  reati  di  minore  gravita'  (la  contravvenzione di cui
all'art. 14,  comma 5-ter)  rispetto  ai  delitti di cui all'art. 13,
comma 13-bis.
        D'altra  parte,  la  norma di cui all'art. 14, comma 5-ter e'
diretta  a  sanzionare  la  condotta  omissiva dello straniero che si
sottrae   all'esecuzione  volontaria  di  un  ordine  dell'autorita',
essendo  stato questo ordine emanato perche' lo straniero si trova in
una   particolare   condizione  soggettiva  (privo  di  documenti  di
identificazione  e dunque non passibile di espulsione coatta verso un
determinato Stato) ma in se' non illecita.
        L'essere clandestino e non identificabile non integra infatti
alcuna  ipotesi  di  reato.  Scegliendo  inoltre  il  reato di natura
contravvenzionale  (anche  per  conformita'  con  ipotesi simili come
quella  dell'art.  650  c.p.p.  e  dell'art. 2 legge n. 1423/1956) lo
stesso  legislatore  ha  qualificato la condotta in termini di minore
gravita'   escludendo  anche  la  possibilita'  di  applicare  misure
cautelari.
        La  previsione  dell'arresto  obbligatorio  per  l'ipotesi in
esame,  in  contrasto  con  la  previsione  della mera facoltativita'
dell'arresto  per  fattispecie  di  reato  di uguale o addirittura di
minore  gravita',  e' percio' censurabile per il mancato rispetto del
principio della ragionevolezza.
        E'  appena  il  caso  di  ricordare,  per  concludere, che il
principio   di   uguaglianza   di   cui  all'art.  3  Cost.,  benche'
testualmente  riferito  ai  «cittadini»  deve  ritenersi  esteso agli
stranieri, trattandosi di norma diretta alla tutela dei diritti invio
labili dell'uomo (Corte cost. sent. n. 104/1969).
              (1)  Vedi anche Corte costituzionale n. 53/1958 dove si
          legge  che «non si controlla l'uso del potere discrezionale
          del   legislatore   se   si   dichiara   che  il  principio
          dell'uguaglianza   e'   violato   quando   il   legislatore
          assoggetta  ad  un'indiscriminata disciplina situazioni che
          esso stesso considera diverse».
    4. - La  questione  sollevata e' rilevante poiche' l'arrestato e'
stato  privato della liberta' personale e obbligatoriamente tratto in
arresto,  senza  alcun  giudizio  di pericolosita', per la violazione
dell'art. 14,  comma  5-ter  e  condotto  davanti  al  giudice per la
convalida  dell'arresto  e il giudizio d'ettissimo ai sensi dell'art.
558 c.p.p.
    La circostanza che la mancata convalida dell'arresto determinera'
la  caducazione  delle misura non puo' influire sulla rilevanza della
questione  di  legittnita'. In proposito e' sufficiente richiamare la
sentenza n. 54/1993 della Corte costituzionale con la quale e' stato,
fra  l'altro,  affermato  testualmente che nel giudizio di convalida:
«la rilevanza della questione permane, trattandosi di stabilire se la
liberazione    dell'arrestato    debba    considerarsi    conseguente
all'aplicazione    dell'art. 391,    settimo   comma,   ovvero   piu'
radicalmente,   alla   caducazione   con  effetto  retroattivo  della
disposizione in base alla quale gli arresti furono eseguiti».