IL GIUDICE DI PACE Letti gli atti di causa, sciogliendo la riserva formulata, R i l e v a Nei confronti di Barontini Gino, relativamente all'appartamento adibito ad abitazione posto in Firenze viale dei Mille n. 1, si e' formato un titolo di rilascio per finita locazione, costituito da convalida di sfratto pronunziata dal Pretore di Firenze in data 11 marzo 1993 per la scadenza del 30 giugno 1991; con tale provvedimento per l'esecuzione e' stata fissata la data dell'11 marzo 1994; Vigente l'art. 3 del decreto-legge n. 551/1988 convertito con legge n. 61/1989, la parte locatrice ha dichiarato di avere urgente necessita' di riottenere la disponibilita' dell'immobile occupato dal Barontini; Entrata in vigore la legge n. 431/1998, il giudice dell'esecuzione, a seguito di istanza del Barontini ex art. 6, legge n. 431/1998, tenuto conto della effettiva e limitata disponibilita' di forza pubblica, ha rifissato la data di esecuzione con intervento della forza pubblica per il giorno 2 aprile 2003; Con ricorso ex art. 615, comma 2, c.p.c., depositato in data 1° ottobre 2002 il Barontini ha proposto opposizione all'esecuzione, invocando la sospensione delle esecuzioni per rilascio prevista inizialmente dall'art. 80 comma 22 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e prorogata da ultimo fino al 30 giugno 2003 dall'art. 1, comma 1 del decreto-legge 20 giugno 2002 n. 122 convertito con legge l° agosto 2002 n. 185: l'opponente ha infatti dedotto di essere ultrasessantacinquenne e di non disporre di un reddito sufficiente per prendere in locazione altra casa; L'opponente Barontini Gino ha documentato guanto segue: a) di essere ampiamente ultrasessantacinquenne, in quanto nato in data 10 febbraio 1911 (cfr. certificato anagrafico); b) di usufruire unitamente alla moglie Salvadori Antonietta di modestissime pensioni INPS (cfr. documentazione INPS); c) di essersi attivato presso il Comune di Firenze per l'assegnazione di un alloggio; Attese tali risultanze, l'istanza tesa ad ottenere la sospensione dell'esecuzione appare meritevole di accoglimento, in quanto i redditi del nucleo familiare del Barontini non sono certamente «sufficienti ad accedere all'affitto di una nuova casa» (cosi' testualmente l'art. 80, comma 20, della legge n. 388/2000), e non risulta che tale nucleo familiare abbia la disponibilita' di altro alloggio; Costituendosi l'opposta ha rilevato l'incostituzionalita' dell'art. l, comma l, del decreto-legge n. 122/2002 convertito con legge l° agosto 2002 n. 185, in relazione agli artt. 3, 24, 42 e 111 della Costituzione; La questione di costituzionalita' appare rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata; La rilevanza si evince dalla considerazione che l'eta' e le modestissime condizioni economiche dell'esecutato sono documentate, talche' non si vede proprio come il Barontini con il reddito di cui dispone potrebbe reperire altra casa in locazione (in Firenze e zone limitrofe il mercato delle locazioni evidenzia canoni estremamente onerosi, anche per alloggi modesti ed adatti ad un nucleo familiare di due persone); Se, quindi, la norma che dispone la sospensione dell'esecuzione dovesse risultare conforme alla Costituzione l'opposizione del Barontini non potrebbe che trovare accoglimento mentre, in caso contrario, non potrebbe che essere rigettata essendo stato dedotto il detto unico motivo di opposizione all'esecuzione; Questo giudice, con ordinanza in data 26 aprile 2002, ha gia' sollevato questione di costituzionalita' in relazione all'art. 1 del decreto-legge n. 450/2001 convertito con legge n.14/2002 che prorogava fino al 30 giugno 2002 la sospensione gia' disposta dall'art. 80 comma 22 della legge n. 388/2000; Con l'ordinanza in data 26 aprile 2002 testualmente e' stato osservato quanto segue: «la norma pare porsi in contrasto con l'art. 3 della Costituzione posto che si determina una disparita' di trattamento fra esecutanti, in quanto coloro che agiscono esecutivamente per rilascio contro conduttori che versino in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 20, della legge n. 388/2000 vengono a trovarsi in una situazione del tutto svantaggiata rispetto ad altri esecutanti nei cui confronti la sospensione non possa essere invocata: la disparita' di trattamento non puo' considerarsi giustificata in relazione alle diverse esigenze degli esecutati, posto che le esigenze abitative dei meno soggetti piu' deboli devono far carico ai comuni (come del resto evidenziato anche dall' art. 80, comma 20, della legge n. 388/2000) e non ai locatori; La circostanza che la sospensione di cui al decreto-legge n. 450/2001 convertito con legge n. 14/2002 sia il terzo provvedimento di sospensione (in precedenza vi e' stata quella dell'art. 80, comma 22, della legge n. 388/2000 e poi quella del decreto-legge n. 247/2001 convertito con legge n. 332/2001), che ha portato il periodo di sospensione complessivamente a 18 mesi (senza considerare le sospensioni in precedenza previste dall'art. 6 della legge n. 431/1998) se da un lato aggrava il sospetto di illegittimita' costituzionale sotto il detto profilo dell'art. 3 Cost. dall'altro contribuisce ad evidenziare il contrasto della normativa in esame con gli artt. 24 e 42 Cost.; In vero la tutela esecutiva e' garantita dall'art. 24, comma 1, Cost. (cfr. al riguardo Corte cost. sent. n. 321/1998 e sent. n. 333/2001) al pari della tutela che si realizza nel giudizio di cognizione, e la paralisi della tutela esecutiva per un consistente periodo di tempo pare scarsamente conciliabile con la detta norma costituzionale, anche in considerazione del fatto che benefici per il conduttore attinenti all'esecuzione sono previsti anche da altre norme (art. 56, legge n. 392/1978 e 6 legge n. 431/1998) La Corte costituzionale, infine, ha piu' volte affermato che «i limiti legali al diritto di proprieta', previsti dall'art. 42 della Costituzione al fine di assicurarne la funzione sociale, consentono di ritenere legittima la disciplina vincolistica a condizione che essa abbia un carattere straordinario e temporaneo» (da ultimo Corte cost. sent. 482/2000): la lunghezza dei periodi di sospensione ed il reiterarsi nel tempo dei provvedimenti di sospensione rende manifesta una tendenza del legislatore ad utilizzare lo strumento della sospensione in via ordinaria per affrontare il problema degli alloggi, anziche' come strumento eccezionale; Infine, pur nella consapevolezza che ogni questione attinente alla opportunita' o meno del provvedimento di legge, in relazione ai fini perseguiti, esula dalle motivazioni in relazione alle quali una determinata questione deve essere rimessa alla Corte cost., non puo' non osservarsi che ove la tendenza a rendere difficoltosa se non addirittura impossibile l'esecuzione per rilascio contro conduttori anziani (handicappati gravi o che hanno nel nucleo familiare persone in tali condizioni) si consolidasse ulteriormente (cfr. anche quanto disposto dall'art. 6, comma 5, della legge n. 431/1998), i soggetti di eta' avanzata o portatori di handicap grave verrebbero di fatto danneggiati nella ricerca di una casa da prendere in locazione, in quanto i locatori tendenzialmente preferirebbero soggetti che, una volta cessato il rapporto locatizio, non potrebbero far valere una condizione disagiata per ottenere dilazioni nell'esecuzione per rilascio; Tali osservazioni devono essere integralmente ribadite in questa sede, non senza rilevare come il sospetto di illegittimita' costituzionale della norma che da ultimo ha prorogato la sospensione al 30 giugno 2003 risulti ancor piu' grave, in considerazione del fatto che la durata della sospensione (inizialmente prevista in gg. 180) e' stata portata a ben due anni e mezzo: cosa questa che pare non consentire di qualificare come straordinaria e contenuta in un periodo di tempo ragionevole la sospensione stessa; La norma pare altresi' in contrasto con il principio di «ragionevole durata» del processo di cui all'art. 111 Cost.: tale principio (a ben vedere gia' desumibile dall'art. 24 della Costituzione) non puo', infatti, non valere anche per il processo esecutivo;