IL GIUDICE DI PACE

    Letti gli atti di causa, sciogliendo la riserva formulata,

                             R i l e v a

    Nei  confronti  di Barontini Gino, relativamente all'appartamento
adibito  ad  abitazione  posto in Firenze viale dei Mille n. 1, si e'
formato  un  titolo  di  rilascio per finita locazione, costituito da
convalida  di  sfratto  pronunziata  dal  Pretore  di Firenze in data
11 marzo   1993   per  la  scadenza  del  30 giugno  1991;  con  tale
provvedimento per l'esecuzione e' stata fissata la data dell'11 marzo
1994;
    Vigente  l'art. 3  del  decreto-legge  n. 551/1988 convertito con
legge  n. 61/1989,  la parte locatrice ha dichiarato di avere urgente
necessita' di riottenere la disponibilita' dell'immobile occupato dal
Barontini;
    Entrata    in   vigore   la   legge   n. 431/1998,   il   giudice
dell'esecuzione,  a seguito di istanza del Barontini ex art. 6, legge
n. 431/1998,  tenuto  conto della effettiva e limitata disponibilita'
di  forza pubblica, ha rifissato la data di esecuzione con intervento
della forza pubblica per il giorno 2 aprile 2003;
    Con  ricorso  ex  art. 615,  comma  2, c.p.c., depositato in data
1° ottobre  2002 il Barontini ha proposto opposizione all'esecuzione,
invocando  la  sospensione  delle  esecuzioni  per  rilascio prevista
inizialmente  dall'art. 80  comma  22  della  legge  23 dicembre 2000
n. 388,  e  prorogata  da  ultimo fino al 30 giugno 2003 dall'art. 1,
comma  1 del decreto-legge 20 giugno 2002 n. 122 convertito con legge
l°  agosto  2002  n. 185:  l'opponente  ha  infatti dedotto di essere
ultrasessantacinquenne  e  di  non disporre di un reddito sufficiente
per prendere in locazione altra casa;
    L'opponente  Barontini  Gino  ha  documentato guanto segue: a) di
essere  ampiamente  ultrasessantacinquenne,  in  quanto  nato in data
10 febbraio  1911  (cfr.  certificato  anagrafico);  b)  di usufruire
unitamente  alla moglie Salvadori Antonietta di modestissime pensioni
INPS  (cfr.  documentazione  INPS);  c) di essersi attivato presso il
Comune di Firenze per l'assegnazione di un alloggio;
    Attese tali risultanze, l'istanza tesa ad ottenere la sospensione
dell'esecuzione  appare  meritevole  di  accoglimento,  in  quanto  i
redditi  del  nucleo  familiare  del  Barontini  non  sono certamente
«sufficienti  ad  accedere  all'affitto  di  una  nuova  casa» (cosi'
testualmente  l'art. 80,  comma  20,  della legge n. 388/2000), e non
risulta  che  tale  nucleo familiare abbia la disponibilita' di altro
alloggio;
    Costituendosi   l'opposta   ha   rilevato   l'incostituzionalita'
dell'art. l,  comma  l,  del decreto-legge n. 122/2002 convertito con
legge  l° agosto 2002 n. 185, in relazione agli artt. 3, 24, 42 e 111
della Costituzione;
    La  questione  di costituzionalita' appare rilevante nel presente
giudizio e non manifestamente infondata;
    La  rilevanza  si  evince  dalla  considerazione  che l'eta' e le
modestissime  condizioni  economiche dell'esecutato sono documentate,
talche'  non  si vede proprio come il Barontini con il reddito di cui
dispone  potrebbe reperire altra casa in locazione (in Firenze e zone
limitrofe  il  mercato  delle locazioni evidenzia canoni estremamente
onerosi,  anche  per alloggi modesti ed adatti ad un nucleo familiare
di due persone);
    Se,  quindi,  la norma che dispone la sospensione dell'esecuzione
dovesse   risultare  conforme  alla  Costituzione  l'opposizione  del
Barontini  non  potrebbe  che  trovare  accoglimento  mentre, in caso
contrario, non potrebbe che essere rigettata essendo stato dedotto il
detto unico motivo di opposizione all'esecuzione;
    Questo  giudice,  con  ordinanza  in data 26 aprile 2002, ha gia'
sollevato  questione di costituzionalita' in relazione all'art. 1 del
decreto-legge n.   450/2001   convertito   con  legge  n.14/2002  che
prorogava  fino  al  30 giugno  2002  la  sospensione  gia'  disposta
dall'art. 80 comma 22 della legge n. 388/2000;
    Con  l'ordinanza  in  data  26 aprile  2002 testualmente e' stato
osservato  quanto  segue:  «la  norma  pare  porsi  in  contrasto con
l'art. 3  della Costituzione posto che si determina una disparita' di
trattamento   fra   esecutanti,   in   quanto   coloro  che  agiscono
esecutivamente  per  rilascio  contro  conduttori  che versino in una
delle   situazioni   di   cui  all'art. 80,  comma  20,  della  legge
n. 388/2000   vengono   a   trovarsi  in  una  situazione  del  tutto
svantaggiata  rispetto  ad  altri  esecutanti  nei  cui  confronti la
sospensione  non  possa essere invocata: la disparita' di trattamento
non puo' considerarsi giustificata in relazione alle diverse esigenze
degli  esecutati,  posto  che le esigenze abitative dei meno soggetti
piu'  deboli  devono far carico ai comuni (come del resto evidenziato
anche  dall'  art. 80,  comma  20,  della legge n. 388/2000) e non ai
locatori;
    La  circostanza  che  la  sospensione  di  cui  al  decreto-legge
n. 450/2001   convertito   con   legge   n. 14/2002   sia   il  terzo
provvedimento  di  sospensione  (in  precedenza  vi  e'  stata quella
dell'art. 80,  comma  22,  della  legge  n. 388/2000 e poi quella del
decreto-legge  n. 247/2001  convertito con legge n. 332/2001), che ha
portato  il  periodo di sospensione complessivamente a 18 mesi (senza
considerare  le  sospensioni in precedenza previste dall'art. 6 della
legge   n. 431/1998)   se   da   un   lato  aggrava  il  sospetto  di
illegittimita'  costituzionale  sotto  il  detto  profilo dell'art. 3
Cost.  dall'altro  contribuisce  ad  evidenziare  il  contrasto della
normativa in esame con gli artt. 24 e 42 Cost.;
    In  vero  la tutela esecutiva e' garantita dall'art. 24, comma 1,
Cost.  (cfr.  al  riguardo  Corte  cost.  sent.  n. 321/1998  e sent.
n. 333/2001)  al  pari  della  tutela che si realizza nel giudizio di
cognizione,  e  la paralisi della tutela esecutiva per un consistente
periodo  di  tempo  pare  scarsamente conciliabile con la detta norma
costituzionale, anche in considerazione del fatto che benefici per il
conduttore  attinenti  all'esecuzione  sono  previsti  anche da altre
norme (art. 56, legge n. 392/1978 e 6 legge n. 431/1998)
    La  Corte  costituzionale, infine, ha piu' volte affermato che «i
limiti  legali  al diritto di proprieta', previsti dall'art. 42 della
Costituzione  al  fine di assicurarne la funzione sociale, consentono
di  ritenere  legittima  la  disciplina vincolistica a condizione che
essa  abbia un carattere straordinario e temporaneo» (da ultimo Corte
cost.  sent. 482/2000): la lunghezza dei periodi di sospensione ed il
reiterarsi nel tempo dei provvedimenti di sospensione rende manifesta
una  tendenza  del  legislatore  ad  utilizzare  lo  strumento  della
sospensione  in  via  ordinaria  per  affrontare  il  problema  degli
alloggi, anziche' come strumento eccezionale;
    Infine,  pur  nella  consapevolezza  che ogni questione attinente
alla  opportunita' o meno del provvedimento di legge, in relazione ai
fini  perseguiti, esula dalle motivazioni in relazione alle quali una
determinata  questione deve essere rimessa alla Corte cost., non puo'
non  osservarsi  che  ove  la  tendenza a rendere difficoltosa se non
addirittura  impossibile  l'esecuzione per rilascio contro conduttori
anziani  (handicappati gravi o che hanno nel nucleo familiare persone
in  tali condizioni) si consolidasse ulteriormente (cfr. anche quanto
disposto  dall'art. 6,  comma 5, della legge n. 431/1998), i soggetti
di  eta'  avanzata  o portatori di handicap grave verrebbero di fatto
danneggiati  nella  ricerca  di una casa da prendere in locazione, in
quanto  i  locatori  tendenzialmente preferirebbero soggetti che, una
volta  cessato  il  rapporto locatizio, non potrebbero far valere una
condizione  disagiata  per  ottenere  dilazioni  nell'esecuzione  per
rilascio;
    Tali  osservazioni devono essere integralmente ribadite in questa
sede,   non   senza  rilevare  come  il  sospetto  di  illegittimita'
costituzionale  della norma che da ultimo ha prorogato la sospensione
al  30 giugno  2003  risulti  ancor piu' grave, in considerazione del
fatto  che  la durata della sospensione (inizialmente prevista in gg.
180)  e'  stata  portata a ben due anni e mezzo: cosa questa che pare
non  consentire  di  qualificare come straordinaria e contenuta in un
periodo di tempo ragionevole la sospensione stessa;
    La   norma  pare  altresi'  in  contrasto  con  il  principio  di
«ragionevole  durata»  del  processo  di cui all'art. 111 Cost.: tale
principio   (a   ben   vedere   gia'  desumibile  dall'art. 24  della
Costituzione)  non  puo',  infatti,  non valere anche per il processo
esecutivo;