IL TRIBUNALE

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta
al n. 1351 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2001
avente   ad  oggetto:  risarcimento  danni  e  vertente  tra  Guarino
Vittorio,  elettivamente  domiciliato in Napoli, piazza Amedeo n. 15,
presso  gli  avv.  Andrea  ed  Alfonso Maria Iannicelli, dai quali e'
rappresentato e difeso, attore, e S.p.A. Assitalia - Le Assicurazioni
d'Italia  -,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore,
elettivamente  domiciliata  in  Napoli,  piazza Carita' n. 32, presso
l'avv. Renato Magaldi dal quale e' rappresentata e difesa, convenuta.
    Il giudice unico, letti gli atti, osserva quanto segue.
    Guarino   Vittorio,  quale  dipendente  della  S.p.A.  Enel,  era
assicurato,  in  virtu'  di  polizza  cumulativa contro gli infortuni
professionali ed extraprofessionali, stipulata dalla societa' datrice
di  lavoro  con  la S.p.A. Assitalia il 31 dicembre 1997. In forza di
detta   polizza  ha,  quindi,  agito  nei  confronti  della  suddetta
compagnia  - asserendo di avere subito, il 27 maggio 1999, durante il
periodo  di  copertura  assicurativa,  un  infortunio  -  al  fine di
ottenere  il  pagamento  dell'indennizzo.  Nel  costituirsi la S.p.A.
Assitalia  ha  chiesto  che  venisse  fornita la prova del tempestivo
pagamento  dei  premi,  nonche'  del  fatto  costitutivo  del diritto
all'indennizzo  ed  ha eccepito, in ogni caso, la inammissibilita' ed
improcedibilita'     dell'azione    giudiziaria,    non    risultando
preventivamente  esperita  la  procedura  di  cui al punto 2.08 delle
norme che regolano l'assicurazione. Tale norma inserisce una clausola
compromissoria  che  devolve  a  periti  medici  la  valutazione e la
liquidazione  dei  danni e comporterebbe una temporanea rinunzia alla
tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto.
    All'udienza  del  30  aprile  2002,  fissata per l'ammissione dei
mezzi di prova, la S.p.A. Assitalia ha chiesto ed ottenuto rinvio per
la  precisazione  delle  conclusioni reiterando l'asserita violazione
della  clausola compromissoria. Nel precisare le conclusioni l'attore
ha richiesto rigettarsi la eccezione di improponibilita' e rimettersi
la  causa sul ruolo per lo svolgimento della fase istruttoria, mentre
la  convenuta  compagnia  assicuratrice  ha  concluso, invece, per la
improcedibilita' della domanda sulla base della indicata eccezione.
    Tanto  premesso si osserva che effettivamente il punto 2.08 delle
norme   che  regolano  l'assicurazione  infortuni,  applicabili  alla
polizza  di  cui  si  discute,  istituisce  una perizia contrattuale,
affidando  a  periti  la  valutazione  del  danno.  La giurisprudenza
costante afferma che «nella clausola di un contratto di assicurazione
che  preveda  una  perizia  contrattuale,  con  il  deferimento ad un
collegio  medico  (in  presenza  di  divergenze  sulla natura e sulle
conseguenze  delle lesioni o sul grado di invalidita' permanente) del
compito di accertare la natura e gli effetti delle lesioni riportate,
e con l'impegno ad accertarne le conclusioni come diretta espressione
della  volonta' dei contraenti, e' insita la temporanea rinunzia alla
tutela    giurisdizionale   dei   diritti   nascenti   dal   rapporto
contrattuale,  nel senso che prima e durante il corso della procedura
contrattualmente  prevista  le  stesse  parti  non  possono  proporre
davanti  al  giudice  ordinario  le  azioni  derivanti  dal  suddetto
rapporto» (Cass. 9459/1994 ex multis).
    In  pratica  se  le parti hanno demandato ai periti le divergenze
sul grado d'invalidita' permanente (come letteralmente si legge nella
clausola)  hanno  in  effetti  previsto  la competenza dei periti per
tutti  quei  casi  in  cui  non  si  sia  raggiunto  un accordo sulla
valutazione  del  danno,  pure  quando, come nella specie, il mancato
accordo  sia  dipeso  dal mero silenzio della compagnia assicuratrice
(in  caso  contrario  sarebbe  stato  formalizzato  l'obbligo  per la
compagnia di formulare un'offerta).
    Esaminando   la   clausola   2.08   delle   norme   che  regolano
l'assicurazione, essa risulta integrare uno dei casi di clausole che,
nei   contratti   tra  professionista  e  consumatore,  si  presumono
vessatorie,  caso  rientrante  tra quelli indicati al n. 18 del terzo
comma  dell'art. 1469-bis c.c.; in particolare essa sancisce a carico
del  consumatore  una  deroga  alla competenza giudiziaria. Su questo
punto  vi  e'  giurisprudenza in senso contrario: Cass. 14302/1999 ha
ribadito  quanto  gia'  affermato in precedenti decisioni e cioe' che
«la  clausola di una polizza di assicurazione contro i danni da furto
o  incendio, con la quale le parti conferiscono ad una o piu' persone
il  potere  di  effettuare  una perizia contrattuale con accertamento
sostitutivo  della  loro  e  per  esse  vincolante,  non ha carattere
compromissorio  o,  comunque, derogativo della competenza del giudice
ordinario».  Pero'  come  affermato  dalla  giurisprudenza piu' sopra
richiamata la clausola che stabilisce una perizia contrattuale per la
valutazione  del  danno  implica  una temporanea rinunzia alla tutela
giurisdizionale  dei  diritti  nascenti dal rapporto contrattuale, il
che    rappresenta   evidentemente   una   deroga   alla   competenza
dell'autorita'  giudiziaria in favore della competenza dei periti sul
punto   della   liquidazione  del  danno.  Ed  infatti  nel  giudizio
successivamente  instaurato  per  ottenere  la  condanna al pagamento
dell'indennizzo non potra' piu' essere messa in discussione l'entita'
del  danno  determinata  dai periti. Vero e' che la giurisprudenza ha
ben  chiarito la differenza tra la perizia contrattuale e l'arbitrato
irrituale  per  cui  ai periti e' demandato esclusivamente un compito
tecnico  (Cass.  9032/1995)  «non  si  trasmette potere decisorio dai
titolari   all'ausiliario   incaricato   di  formulare  apprezzamenti
tecnici,  neppure  se  sussiste l'impegno di quei titolari a ritenere
vincolanti  le  risposte fornite dall'ausiliario ... ne' la richiesta
di  stima  e  liquidazione  del  danno,  a termini delle disposizioni
contrattuali, costituiscono, di per se' effettiva attivita' decisoria
... »In effetti mentre gli arbitri nell'arbitrato irrituale esprimono
una  volonta'  negoziale e la loro decisione assume natura di accordo
transattivo,   i   periti   nella   perizia   contrattuale  esprimono
esclusivamente  un  apprezzamento  tecnico.  Pero'  tra i compiti del
giudice  vi e' anche quello di esprimere valutazioni tecniche tramite
le quali procedere alla liquidazione del danno; se le parti demandano
a  terzi  la  liquidazione,  rinunciano  su  questo punto alla tutela
giurisdizionale  e  questo  accordo  si  risolve  in  una deroga alla
competenza  dell'autorita'  giudiziaria.  Il  fatto  che il risultato
dell'attivita'  dei  periti  non sia un atto avente natura negoziale,
non esclude che sia stata demandata loro una attivita' valutativa che
costituisce  compito  proprio del giudice per cui non si vede come si
possa  negare che ci si trovi di fronte ad una deroga alla competenza
dell'autorita' giudiziaria.
    Ai  sensi  dell'art. 1469-quinquies c.c. una clausola come quella
in esame, nel contratto tra professionista e consumatore, puo' essere
rilevata  di  ufficio.  Nel presente caso, pero', il contratto non e'
stato  concluso tra il professionista ed il consumatore, in quanto la
polizza con la S.p.A. Assitalia e' stata contratta dalla S.p.A. ENEL,
che non puo' certo essere definita un consumatore, ma e' una societa'
erogatrice  di servizi. Non trova pertanto applicazione la disciplina
stabilita dal capo XIV-bis del titolo III del quarto libro del codice
civile.  Tuttavia  il  Guarino  e' titolare di un diritto ai vantaggi
dell'assicurazione  e  nel  suo rapporto con la compagnia si trova in
una  posizione  identica al soggetto che abbia stipulato direttamente
il   contratto,   il  «consumatore»  preso  in  considerazione  dalla
normativa  in  esame.  Proprio  come il consumatore, il Guarino si e'
trovato  a  dovere  subire gli effetti di un regolamento contrattuale
che  non e' stato in condizioni di negoziare effettivamente; e questo
regolamento  contrattuale  gli  e'  stato  imposto  nell'ambito di un
rapporto sinallagmatico, poiche' e' pacifico in giurisprudenza che «i
premi  dovuti  da  una  societa'  datrice  di  lavoro a seguito della
stipulazione  di  una polizza cumulativa per infortunio professionale
ed  extraprofessionale  dei  propri dipendenti fanno parte della c.d.
retribuzione imponibile» (Cass. 6169/1999). Con cio' si vuol dire che
costituendo  il  pagamento  del premio un obbligo che sostanzialmente
ricade  a carico del beneficiario della polizza, anche se formalmente
a  versarlo e' il datore di lavoro, si viene a creare anche in questo
caso  quel  significativo  squilibrio  dei  diritti  e degli obblighi
derivanti  dal  contratto  che  la norma prende in considerazione. In
questo  contesto  e'  irrilevante  che la polizza sia stata stipulata
dalla S.p.A. Enel e non dal Guarino, perche' cio' che conta e' che un
professionista  (la  S.p.A.  Assitalia) ha predisposto il regolamento
contrattuale  e  che  un  soggetto  debole (il Guarino) ne subisce le
conseguenze.  Per  il  lavoratore  non  cambia  nulla se sia stato il
datore di lavoro a stipulare il contratto con il professionista; cio'
che  rileva  e'  che  una  parte  della  sua  retribuzione  e'  stata
utilizzata  per  stipulare  un  accordo  nel  suo interesse, e questo
accordo contiene una clausola vessatoria.
    In  effetti  il  Guarino  e'  da classificarsi come utente, cioe'
soggetto  che utilizza un servizio, soggetto che la legge n. 281/1998
parifica  in toto al consumatore, anche (in seguito alla introduzione
dell'art. 2-bis   aggiunto  col  d.lgs.  n. 224/2001)  con  specifico
riferimento  alla  tutela  degli interessi collettivi dei consumatori
contemplati  in  una  serie di direttive della Unione europea, tra le
quali  la  Direttiva  93/13/CEE,  concernente  clausole  abusive  nei
contratti  stipulati  con  i consumatori,in attuazione della quale e'
stato  introdotto il capo XIV-bis del titolo III del quarto libro del
codice civile.
    In  forza  di  quanto  esposto,  in  conformita' all'orientamento
precedentemente  espresso  da  questo  tribunale (ordinanza Tribunale
Napoli  -  IV  sezione  civile  - del 12 luglio 2002) cui anche ci si
riporta,  appare  del tutto irragionevole ed immotivata la disparita'
di trattamento tra il consumatore che abbia stipulato direttamente il
contratto  ed il beneficiario non contraente della polizza cumulativa
infortuni   stipulata  dal  datore  di  lavoro.  Dev'essere,  dunque,
sollevata     la    questione    di    legittimita'    costituzionale
dell'art. 1469-bis c.c., in riferimento all'art. 3 della Costituzione
nella  parte  in  cui non include il suddetto beneficiario di polizza
nella nozione di consumatore.
    Per  quanto  concerne  ulteriormente  la  rilevanza  ai  fini del
presente  giudizio  della  questione si fa presente che la polizza in
forza  della  quale  il  Guarino  vanta il diritto all'indennizzo, e'
stata  stipulata, come innanzi accennato, in data 31 dicembre 1997 e,
quindi, dopo l'entrata in vigore dell'art. 1469-bis c.c.