IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 1351 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2001 avente ad oggetto: risarcimento danni e vertente tra Guarino Vittorio, elettivamente domiciliato in Napoli, piazza Amedeo n. 15, presso gli avv. Andrea ed Alfonso Maria Iannicelli, dai quali e' rappresentato e difeso, attore, e S.p.A. Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia -, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, piazza Carita' n. 32, presso l'avv. Renato Magaldi dal quale e' rappresentata e difesa, convenuta. Il giudice unico, letti gli atti, osserva quanto segue. Guarino Vittorio, quale dipendente della S.p.A. Enel, era assicurato, in virtu' di polizza cumulativa contro gli infortuni professionali ed extraprofessionali, stipulata dalla societa' datrice di lavoro con la S.p.A. Assitalia il 31 dicembre 1997. In forza di detta polizza ha, quindi, agito nei confronti della suddetta compagnia - asserendo di avere subito, il 27 maggio 1999, durante il periodo di copertura assicurativa, un infortunio - al fine di ottenere il pagamento dell'indennizzo. Nel costituirsi la S.p.A. Assitalia ha chiesto che venisse fornita la prova del tempestivo pagamento dei premi, nonche' del fatto costitutivo del diritto all'indennizzo ed ha eccepito, in ogni caso, la inammissibilita' ed improcedibilita' dell'azione giudiziaria, non risultando preventivamente esperita la procedura di cui al punto 2.08 delle norme che regolano l'assicurazione. Tale norma inserisce una clausola compromissoria che devolve a periti medici la valutazione e la liquidazione dei danni e comporterebbe una temporanea rinunzia alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto. All'udienza del 30 aprile 2002, fissata per l'ammissione dei mezzi di prova, la S.p.A. Assitalia ha chiesto ed ottenuto rinvio per la precisazione delle conclusioni reiterando l'asserita violazione della clausola compromissoria. Nel precisare le conclusioni l'attore ha richiesto rigettarsi la eccezione di improponibilita' e rimettersi la causa sul ruolo per lo svolgimento della fase istruttoria, mentre la convenuta compagnia assicuratrice ha concluso, invece, per la improcedibilita' della domanda sulla base della indicata eccezione. Tanto premesso si osserva che effettivamente il punto 2.08 delle norme che regolano l'assicurazione infortuni, applicabili alla polizza di cui si discute, istituisce una perizia contrattuale, affidando a periti la valutazione del danno. La giurisprudenza costante afferma che «nella clausola di un contratto di assicurazione che preveda una perizia contrattuale, con il deferimento ad un collegio medico (in presenza di divergenze sulla natura e sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di invalidita' permanente) del compito di accertare la natura e gli effetti delle lesioni riportate, e con l'impegno ad accertarne le conclusioni come diretta espressione della volonta' dei contraenti, e' insita la temporanea rinunzia alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto contrattuale, nel senso che prima e durante il corso della procedura contrattualmente prevista le stesse parti non possono proporre davanti al giudice ordinario le azioni derivanti dal suddetto rapporto» (Cass. 9459/1994 ex multis). In pratica se le parti hanno demandato ai periti le divergenze sul grado d'invalidita' permanente (come letteralmente si legge nella clausola) hanno in effetti previsto la competenza dei periti per tutti quei casi in cui non si sia raggiunto un accordo sulla valutazione del danno, pure quando, come nella specie, il mancato accordo sia dipeso dal mero silenzio della compagnia assicuratrice (in caso contrario sarebbe stato formalizzato l'obbligo per la compagnia di formulare un'offerta). Esaminando la clausola 2.08 delle norme che regolano l'assicurazione, essa risulta integrare uno dei casi di clausole che, nei contratti tra professionista e consumatore, si presumono vessatorie, caso rientrante tra quelli indicati al n. 18 del terzo comma dell'art. 1469-bis c.c.; in particolare essa sancisce a carico del consumatore una deroga alla competenza giudiziaria. Su questo punto vi e' giurisprudenza in senso contrario: Cass. 14302/1999 ha ribadito quanto gia' affermato in precedenti decisioni e cioe' che «la clausola di una polizza di assicurazione contro i danni da furto o incendio, con la quale le parti conferiscono ad una o piu' persone il potere di effettuare una perizia contrattuale con accertamento sostitutivo della loro e per esse vincolante, non ha carattere compromissorio o, comunque, derogativo della competenza del giudice ordinario». Pero' come affermato dalla giurisprudenza piu' sopra richiamata la clausola che stabilisce una perizia contrattuale per la valutazione del danno implica una temporanea rinunzia alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto contrattuale, il che rappresenta evidentemente una deroga alla competenza dell'autorita' giudiziaria in favore della competenza dei periti sul punto della liquidazione del danno. Ed infatti nel giudizio successivamente instaurato per ottenere la condanna al pagamento dell'indennizzo non potra' piu' essere messa in discussione l'entita' del danno determinata dai periti. Vero e' che la giurisprudenza ha ben chiarito la differenza tra la perizia contrattuale e l'arbitrato irrituale per cui ai periti e' demandato esclusivamente un compito tecnico (Cass. 9032/1995) «non si trasmette potere decisorio dai titolari all'ausiliario incaricato di formulare apprezzamenti tecnici, neppure se sussiste l'impegno di quei titolari a ritenere vincolanti le risposte fornite dall'ausiliario ... ne' la richiesta di stima e liquidazione del danno, a termini delle disposizioni contrattuali, costituiscono, di per se' effettiva attivita' decisoria ... »In effetti mentre gli arbitri nell'arbitrato irrituale esprimono una volonta' negoziale e la loro decisione assume natura di accordo transattivo, i periti nella perizia contrattuale esprimono esclusivamente un apprezzamento tecnico. Pero' tra i compiti del giudice vi e' anche quello di esprimere valutazioni tecniche tramite le quali procedere alla liquidazione del danno; se le parti demandano a terzi la liquidazione, rinunciano su questo punto alla tutela giurisdizionale e questo accordo si risolve in una deroga alla competenza dell'autorita' giudiziaria. Il fatto che il risultato dell'attivita' dei periti non sia un atto avente natura negoziale, non esclude che sia stata demandata loro una attivita' valutativa che costituisce compito proprio del giudice per cui non si vede come si possa negare che ci si trovi di fronte ad una deroga alla competenza dell'autorita' giudiziaria. Ai sensi dell'art. 1469-quinquies c.c. una clausola come quella in esame, nel contratto tra professionista e consumatore, puo' essere rilevata di ufficio. Nel presente caso, pero', il contratto non e' stato concluso tra il professionista ed il consumatore, in quanto la polizza con la S.p.A. Assitalia e' stata contratta dalla S.p.A. ENEL, che non puo' certo essere definita un consumatore, ma e' una societa' erogatrice di servizi. Non trova pertanto applicazione la disciplina stabilita dal capo XIV-bis del titolo III del quarto libro del codice civile. Tuttavia il Guarino e' titolare di un diritto ai vantaggi dell'assicurazione e nel suo rapporto con la compagnia si trova in una posizione identica al soggetto che abbia stipulato direttamente il contratto, il «consumatore» preso in considerazione dalla normativa in esame. Proprio come il consumatore, il Guarino si e' trovato a dovere subire gli effetti di un regolamento contrattuale che non e' stato in condizioni di negoziare effettivamente; e questo regolamento contrattuale gli e' stato imposto nell'ambito di un rapporto sinallagmatico, poiche' e' pacifico in giurisprudenza che «i premi dovuti da una societa' datrice di lavoro a seguito della stipulazione di una polizza cumulativa per infortunio professionale ed extraprofessionale dei propri dipendenti fanno parte della c.d. retribuzione imponibile» (Cass. 6169/1999). Con cio' si vuol dire che costituendo il pagamento del premio un obbligo che sostanzialmente ricade a carico del beneficiario della polizza, anche se formalmente a versarlo e' il datore di lavoro, si viene a creare anche in questo caso quel significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto che la norma prende in considerazione. In questo contesto e' irrilevante che la polizza sia stata stipulata dalla S.p.A. Enel e non dal Guarino, perche' cio' che conta e' che un professionista (la S.p.A. Assitalia) ha predisposto il regolamento contrattuale e che un soggetto debole (il Guarino) ne subisce le conseguenze. Per il lavoratore non cambia nulla se sia stato il datore di lavoro a stipulare il contratto con il professionista; cio' che rileva e' che una parte della sua retribuzione e' stata utilizzata per stipulare un accordo nel suo interesse, e questo accordo contiene una clausola vessatoria. In effetti il Guarino e' da classificarsi come utente, cioe' soggetto che utilizza un servizio, soggetto che la legge n. 281/1998 parifica in toto al consumatore, anche (in seguito alla introduzione dell'art. 2-bis aggiunto col d.lgs. n. 224/2001) con specifico riferimento alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori contemplati in una serie di direttive della Unione europea, tra le quali la Direttiva 93/13/CEE, concernente clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori,in attuazione della quale e' stato introdotto il capo XIV-bis del titolo III del quarto libro del codice civile. In forza di quanto esposto, in conformita' all'orientamento precedentemente espresso da questo tribunale (ordinanza Tribunale Napoli - IV sezione civile - del 12 luglio 2002) cui anche ci si riporta, appare del tutto irragionevole ed immotivata la disparita' di trattamento tra il consumatore che abbia stipulato direttamente il contratto ed il beneficiario non contraente della polizza cumulativa infortuni stipulata dal datore di lavoro. Dev'essere, dunque, sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1469-bis c.c., in riferimento all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non include il suddetto beneficiario di polizza nella nozione di consumatore. Per quanto concerne ulteriormente la rilevanza ai fini del presente giudizio della questione si fa presente che la polizza in forza della quale il Guarino vanta il diritto all'indennizzo, e' stata stipulata, come innanzi accennato, in data 31 dicembre 1997 e, quindi, dopo l'entrata in vigore dell'art. 1469-bis c.c.