IL GIUDICE DI PACE

    Nel  procedimento penale pendente nei confronti di Manzoni Valter
nato  a  Milano  il  28  agosto 1958, «per il reato previsto e punito
dagli  artt. 186 C.d.S, perche' conducente della autovettura Fiat Uno
targata  BZ  438052,  guidava  in stato di ebbrezza dovuto all'uso di
sostanze  alcoliche.  Con  la  recidiva  specifica  infraquinquennale
reiterata. In Cappella Maggiore (TV) il 19 ottobre 2001».
    Atteso   che   l'art. 64,   secondo  cpv.  secondo  comma  d.lgs.
n. 274/2000 dispone la competenza di questo giudice;
    Ritenuto  che  il  citato art. d.lgs. n. 274/2002 (da leggersi in
stretta  correlazione a quanto stabilito dal secondo comma primo cpv.
e  nel primo comma dello stesso citato articolo) per violazione degli
artt. 3  e  25  Cost., laddove fa dipendere, per fatti commessi prima
dell'entrata  in  vigore  del  d.lgs.  n. 274/2000  (2 gennaio 2002),
l'applicabilita'  della  diversa  normativa  processuale dal medesimo
stabilita, ha pronunciato la seguente ordinanza depositata in udienza
dibattimentale   del   10  aprile  2003,  sull'eccezione  preliminare
formulata dalla difesa dell'imputato.
    1. -  Sulla rilevanza ai fini della causa.
    In  ordine  alla  rilevanza  ai  fini  della  causa,  ritiene  di
condividere  e  di  fare  propria  l'argomentazione  in  ordine  alla
questione   di  illegittimita'  costituzionale  della  norma  di  cui
all'art. 64,  secondo  cpv.  secondo  comma d.lgs. n. 274/2000, cosi'
come  sollevata  dal  difensore  dell'imputato  Manzoni  Valter,  per
violazione  degli artt. 3 e 25 Cost., laddove fa dipendere, per fatti
commessi  anteriormente  all'entrata in vigore del d.lgs. n. 274/2000
(2   gennaio   2002),   l'applicabilita'   della   diversa  normativa
processuale   dal  medesimo  stabilita,  dal  diverso  momento  della
richiesta  e  compimento dell'iscrizione del fatto nel registro delle
notizie  di  reato,  ossia da un adempimento non soggiacente ad alcun
termine  perentorio  stabilito  a  pena  di «nullita», ma lasciato in
sostanza  unicamente  alla  tempestivita'  o  meno  con  cui le varie
autorita'  di polizia giudiziaria trasmettono alla Procura competente
le  notizie  di reato ricevute e quindi alla funzionalita' o meno dei
diversi  uffici  giudiziari  e percio' alla loro «discrezionalita» da
intendersi  nei  suddetti  termini di varie e diverse tempestivita' e
funzionalita'.
    Dagli  atti  emerge  che  il procedimento penale de quo, a carico
dell'imputato  Manzoni  Valter  venne  iscritto nel RG. della Procura
della  Repubblica  presso  il  Tribunale di Treviso in data 28 maggio
2002.
    Questo non solo e' in violazione del principio di cui all'art. 25
Cost., per il quale nessuno puo' essere distolto dal giudice naturale
precostituito  per legge, giudice naturale da individuarsi con quello
costituito  esistente  e competente al momento della consumazione del
reato  (nel  caso  di  specie  il  Tribunale  monocratico) ma anche e
soprattutto    in    violazione    del   principio   di   uguaglianza
costituzionalmente sancito nell'art. 3 Cost.
    Quest'ultimo principio appare infatti palesemente violato laddove
dal  diverso  tempo  di  un  adempimento «discrezionale» (nei termini
suesposti)  o  «casuale»  che  dir si voglia, da parte dell'autorita'
giudiziaria ossia dalla formalita' dell'iscrizione nel registro delle
notizia   di  reato,  fa  dipendere  l'applicazione  di  una  diversa
disciplina processuale meno favorevole a fatti del medesimo disvalore
e  ugualmente compiuti anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs.
n. 274/2000.
    Disciplina processuale quella specificamente prevista dal decreto
istitutivo  della  competenza  penale  del giudice di Pace che, senza
tema  di  smentita,  e' da considerarsi piu' sfavorevole di quella di
cui al c.p.p., laddove nega:
        1)  (art. 2) l'accesso a riti alternativi con riduzioni della
pena di 1/3 e fino 1/3 (abbreviato e patteggiamento);
        2)  (art. 60)  il  beneficio  della  sospensione condizionale
della «a pene irrogate dal giudice di pace»;
        3)  (art. 62)  l'applicabilita'  delle  sanzioni  sostitutive
previste  dagli  artt. 53  e ss. della legge n. 689/1981 «ai reati di
competenza del giudice di pace»;
        4) (art. 2) la possibilita' di incidente probatorio.
    Se  infatti  da  un  punto  di  vista  prettamente  sanzionatorio
disciplina  prevista  dal  d.lgs. n. 274/2000 e' da considerarsi piu'
favorevole  per  il tipo di pene previste, non altrettanto puo' dirsi
per  la  disciplina  dei  «benefici processuali» dell'accesso ai riti
alternativi e della sospensione condizionale della pena.
    E  se  il trattamento sanzionatorio piu' favorevole, in linea con
il  disposto dell'art. 2 c.p., e' applicabile ex art. 2 comma secondo
primo  cpv.  del  decreto a tutti i reati commessi anteriormente alla
sua entrata in vigore (2 gennaio 2002), la normativa processuale piu'
favorevole   del   c.p.p.   e'   esclusa   per  quei  reati  commessi
anteriormente  al  2  gennaio 2002, ma che siano pero' stati iscritti
nel registro delle notizie di reato successivamente a tale data.
    Con  la  inaccettabile  conseguenza  che  a fronte di reati tutti
ugualmente   commessi   prima   dell'entrata  in  vigore  del  d.lgs.
n. 274/2000,  alcuni  imputati per il solo fatto che l'iscrizione nel
registro delle notizie di reato sia avvenuta entro il 1° gennaio 2002
(radicando  cosi'  il  procedimento  avanti il Tribunale monocratico)
hanno  la  possibilita',  relativamente  alle sanzioni previste per i
procedimenti  davanti  al  giudice  di  pace  (agli  stessi  comunque
applicabili  ex  art. 64  comma  secondo  primo  cpv, unicamente alla
possibilita' di beneficiare di ulteriori - rispetto a quelle previste
dal c.p.p. - cause di esclusione della procedibilita' e di estinzione
del  reato  ex  artt. 34  e 35 d.lgs. n. 274/200), di accedere a riti
alternativi,  nonche'  di  beneficiare della sospensione condizionale
della  pena  e  di richiedere l'incidente probatorio. Altri imputati,
invece, per il solo fatto che l'iscrizione nel registro delle notizia
di  reato  e'  avvenuta  dopo  il  2 gennaio 2002 (radicando cosi' il
procedimento  avanti  il  giudice di pace competente per territorio),
ferme  anche  per  loro  le  pene  piu' favorevoli previste avanti il
giudice  di pace ex art. 64 comma secondo (e le cause di esclusione e
di estinzione del reato previsto dagli artt. 34 e 35 d.lgs. cit.) non
possono per le medesime pene chiedere la sospensione condizionale ne'
nel  procedimento  cosi'  radicato  accedere  prima dell'apertura del
dibattimento  a  riti  alternativi, quali il giudizio abbreviato o il
patteggiamento  che  consentono una riduzione di pena rispettivamente
di  1/3 e fino ad 1/3 ne' giovarsi della facolta/necessita' di vedere
ammesso  il mezzo di istruzione preventiva dell'incidente probatorio.
La   disuguaglianza   e   disparita'  di  trattamento  e'  palese  ed
assolutamente  ingiustificata,  ed impone il vaglio del giudice delle
Leggi.
    La  rilevanza  della  questione  nel presente procedimento emerge
chiaramente    sol    che    si    voglia    considerare    che    il
fatto/contravvenzione ex art. 186 N.C.S. (d.lgs. n. 285 del 30 aprile
1992),  per  il  quale  e' imputato il signor Manzoni Valter, sarebbe
stato  commesso,  secondo la prospettazione accusatoria il 19 ottobre
2001,  ma  la relativa iscrizione nel registro delle notizie di reato
e'   stata   chiesta  solo  nel  maggio  2002.  Dal  che  in  ragione
dell'applicabilita'  del  titolo I del d.lgs. n. 274/2000, ex art. 64
secondo comma secondo cpv., al signor Manzoni in caso di condanna non
e'  concedibile  la sospensione condizionale della pena ne' lo stesso
puo'  avanzare, prima dell'apertura del dibattimento, la richiesta di
ammissione  dei  riti alternativi. All'imputato e' preclusa, insomma,
la possibilita' di quel trattamento processuale complessivamente piu'
favorevole  (che  e'  dato  dall'insieme di: sanzioni applicabili dal
giudice  di  pace  piu'  la  sospensione condizionale, nonche' i riti
alternativi)  che  invece  viene  di  fatto pacificamente concessa ad
altri  imputati  accusati  di  fatti-reato  come  il  suo  avvenuti e
consumati anteriormente il 2 gennaio 2002, ma, a differenza di quello
del  prevenuto  odierno,  anteriormente  a  tale  data,  ma del tutto
«discrezionalmente»  o  «casualmente»,  iscritti  nel  registro delle
notizie di reato successivamente.
    Dal  che  emerge la piena rilevanza nel procedimento de quo della
questione  cosi'  sollevata,  tenuto anche conto del disvalore che il
legislatore  ha  tenuto in alcun cale. E' vero che il giudice di pace
irroga  pene  «minori»  ed  effettive;  pur tuttavia, non gli si puo'
precludere il c.d. favor rei. Basterebbe, come gia' avviene presso il
giudice   monocratico  di  Tribunale,  a  discrezione,  applicare  il
contenuto  dell'art. 444  c.p.p.  E' un «tamponamento», che in alcuni
casi  potrebbe  costituire  un utile deterrente; cosi' come gli altri
«riti alternativi».
    2. - Sulla non manifesta infondatezza della questione.
    Poiche' l'art. 21, secondo comma legge delega n. 468/1999 prevede
espressamente che il d.lgs. (n. 274/2000) entri in vigore centottanta
giorni  dopo  la  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale,  il
legislatore ha ritenuto opportuno dettare una disciplina di verifiche
per  i  reati  -  contravvenzioni  commessi nell'arco temporale della
vacatio legis.
    Il  punto  cronologico  di  discrimine  tra  l'applicazione della
precedente  e  della  sopravvenuta  disciplina  viene individuato nel
momento   dell'iscrizione   della   notizia   criminis  sull'apposito
registro.  In  particolare,  se il reato commesso nell'interregno dei
centottanta  giorni, dalla pubblicazione all'entrata in vigore, sara'
nello   stesso   periodo  anche  menzionato  a  registro,  troveranno
applicazione  il  comma  1 e la prima parte del comma 2 dell'art. 64:
vale  a  dire,  si  osserveranno  le  norme  vigenti al momento della
commissione  del  fatto  con  le  eccezioni, in favore dell'imputato,
esaminate nel paragrafo precedente.
    Viceversa, per i reati commessi sempre nell'intervallo di vacatio
ma  iscritti  successivamente  all'entrata  in vigore del decreto, si
applicheranno anche le disposizioni del titolo I. Dalla constatazione
che il titolo I contiene la disposizione sulla competenza del giudice
di pace, oltre alle norme procedimentali, sembrerebbe doversi dedurre
l'immediata  applicabilita'  di  tutta  la  normativa sopravvenuta ai
procedimenti  iniziati,  a  seguito  dell'iscrizione della notizia di
reato nell'apposito registro, successivamente alla data di entrata in
vigore del decreto.
    E   cio',   per   fatti  commessi  nella  vigenza  della  vecchia
disciplina.
    In  buona  sostanza,  l'indicazione  dell'inizio del procedimento
quale  momento  per  cristallizzare la competenza del giudice finisce
inevitabilmente  per  consentire  la  retroattivita'  della  modifica
legislativa in relazione ai fatti avvenuti prima della sua entrata in
vigore.
    Sennonche', tale ricostruzione, derogando al comma 1 dello stesso
art. 64 che detta la regola generale del dies delicti per determinare
la   competenza   del   nuovo   giudice,  viola  il  principio  della
«precostituzione» del giudice. Se con il disposto dell'art. 25, comma
1  il costituente ha inteso tutelare «nel cittadino il diritto ad una
previa,  non  dubbia conoscenza, del giudice competente o, ancor piu'
nettamente,  il  diritto  alla  certezza che a giudicare non sara' un
giudice   creato   a   posteriori  in  relazione  ad  un  fatto  gia'
verificatosi»,  non  c'e' dubbio che nel caso in esame l'autore di un
reato  commesso  nei centottanta giorni di vacatio non sara' in grado
di conoscere a priori quale giudice dovra' giudicarlo.
    A  ben  vedere, la scelta di uno spartiacque convenzionale, quale
l'iscrizione  nel  registro delle notizie di reato, per differenziare
l'efficacia   della   disciplina   sopravvenuta  puo'  lasciare  alla
discrezionalita' del pubblico ministero la determinazione del giudice
competente.
    Infatti,  il  comma 1 dell'art. 335 c.p.p., pur imponendo al p.m.
di  iscrivere  immediatamente  «ogni  notizia di reato pervenutagli o
acquisita  di  propria  iniziativa, non fissa tuttavia alcun termine,
entro  il  quale  quest'organo deve procedere a detta iscrizione, ne'
prevede  sanzioni  in  caso di inottemperanza. Una tardiva iscrizione
potrebbe  solo  determinare,  allorquando  ne  ricorrano gli estremi,
sanzioni disciplinari.
    Del  resto,  la  stessa  previsione  che  l'iscrizione  del  nome
dell'indagato debba avvenire «contestualmente» ovvero «dal momento in
cui  risulta»  consente al p.m., almeno in questa seconda ipotesi, di
fruire  di  un  ampio  ambito  di  valutazione discrezionale circa il
momento di effettiva iscrizione.
    Lungi  quindi,  dal costruire un criterio rigorosamente oggettivo
di  determinazione  della  competenza, il momento dell'iscrizione nel
registro delle notizie di reato lascia spazio all'accusa di scegliere
il  giudice  che  dovra' prendere cognizione del fatto, in violazione
della riserva assoluta di legge di cui all'art. 25, primo comma Cost.
    L'interpretazione  ora  esposta,  prospettata  nella relazione al
decreto  legislativo  sul giudice di pace, non sembra tuttavia, tener
conto  della formulazione letterale del disposto del comma 2, seconda
parte, dell'art. 64.
    Qui', con riferimento ai reati commessi dopo la pubblicazione del
decreto,  si  prescrive  che si osservano «anche» le disposizioni del
titolo.
    La  particella copulativa «anche» congiunge inequivocabilmente la
prescrizone   a  cui  afferisce  alla  precedente.  Per  cui  secondo
l'interpretazione  letterale,  il  significato della disposizione non
puo' essere altro che il seguente: quando si tratta di reati commessi
dopo  la pubblicazione del decreto ed iscritti dopo la sua entrata in
vigore, si osservano non solo le disposizioni dell'art. 63, commi 1 e
2,  ma  anche  le  disposizioni  del  titolo  I, esclusa quella sulla
competenza del nuovo giudice.
    In  altri  termini,  ferma restando la normativa sulla competenza
vigente  al  momento  della  commissione  del  fatto,  vale a dire la
competenza  del  giudice  ordinario  (art. 63), si applicano anche le
norme procedimentali previste dal titolo I.
    La  ricostruzione in questo senso del disposto normativo oltre ad
avere   il   supporto  dell'interpretazione  letterale,  si  presenta
conforme  ai  principi costituzionali in tema di successione di leggi
sulla competenza.
    In  conclusione, se la relazione deve considerarsi manifestazione
delle  intenzioni  dei deliberanti, puo' essere che in questo caso la
formula abbia tradito il pensiero, cosicche' debba essere emendata.