IL TRIBUNALE

    Provvedendo   sull'eccezione   di  illegittimita'  costituzionale
sollevata  dalla  difesa  ai sensi degli artt. 3, 13, 27 in relazione
all'art. 14, comma 5-quinquies della legge n. 189/2002 nella parte in
cui  prevede  l'arresto  obbligatorio  dell'indagato  in flagranza di
reato, ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Nosa  Sonar  e' stata tratta in arresto in flagranza del reato di
cui   all'art. 14,   comma  5-quinquies,  in  data  13 marzo  2003  e
presentata  in  data odierna davanti a questo giudice per il giudizio
di  convalida,  a seguito di contestata inottemperanza all'obbligo di
lasciare  il  territorio  dello Stato impartito con provvedimento del
questore di Milano a lei notificato in data 29 novembre 2002.
    In sede di udienza il p.m. ha richiesto la convalida dell'arresto
trattandosi  di  arresto  obbligatorio,  mentre la difesa ha eccepito
l'incostituzionalita'   dell'obbligatorieta'  dell'arresto  medesimo,
richiamando  i  principi  sanciti  dall'art. 13 della Costituzione in
tema di imposizione di misure restrittive della liberta' personale.
    Il  comma  terzo  dell'art. 13 Cost. prevede che «solo in caso di
necessita'  e  di  urgenza ... l'autorita' di pubblica sicurezza puo'
adottare provvedimenti provvisori ...» di carattere restrittivo della
liberta' personale da sottoporsi al giudizio di convalida.
    L'art. 14,    comma    5-quinquies,    della   cui   legittimita'
costituzionale si discute prevede l'arresto in flagranza per un reato
contravvenzionale  che  pare  assolutamente eccezionale rispetto alla
disciplina  ordinaria  della  materia (artt. 380 e 381 c.p.p.), cosi'
estendendo  la possibilita' di intervento coercitivo d'urgenza ad una
situazione  di  fatto  reputata  dalla  stesso  legislatore del tutto
difforme  e  meno grave di tutte le altre ipotesi gia' previste dalla
legge.
    Alla   fattispecie   di   reato   in  contestazione  non  risulta
applicabile,     d'altra     parte,    alcuna    misura    cautelare:
conseguentemente,  se  il comma terzo della Costituzione configura il
potere  di iniziativa dell'autorita' di pubblica sicurezza in materia
come  una  forma  eccezionale  di «anticipazione» dell'intervento del
giudice,  nel  caso di specie parrebbe invece prospettarsi un'ipotesi
di  attribuzione  diretta  alle  autorita'  di polizia di un autonomo
potere  di  coercizione  (potendo  privare l'arrestato della liberta'
personale  per  un  tempo  che  arriva fino a 48 ore), soggetto si al
successivo  controllo giurisdizionale ma che non prevede alcun potere
coercitivo  in  capo  al  giudice (unico soggetto cui la Costituzione
attribuisce il potere di incidere sulla liberta' delle persone).
    Deve  inoltre  rilevarsi  che l'art. 121 disp. att. del codice di
procedura  penale  stabilisce  al  suo  primo  comma che «il pubblico
ministero  dispone con decreto motivato che l'arrestato ... sia posto
immediatamente  in  liberta'  quando  ritiene di non dover richiedere
l'applicazione  di  misure coercitive», con la conseguenza che appare
quantomeno   illogico   prevedere   l'arresto  obbligatorio  per  una
fattispecie  contravvenzionale  la  cui  sanzione non consente misure
coercitive  e  per  la  quale lo stesso p.m. potrebbe, e ad avviso di
questo giudice dovrebbe, disporre l'immediata scarcerazione.
    Piu'  in  particolare,  in relazione alla specifica previsione di
obbligatorieta'  dell'arresto,  va sottolineata l'evidente disparita'
di  trattamento  sussistente  tra il reato in esame e quello previsto
dai commi 13, 13-bis e 13-ter dell'art. 13 della stessa legge, in cui
si  prevedono  ipotesi  di  arresto  meramente facoltativo in ipotesi
analoghe  a  quella  in  esame  e  addirittura  in una ipotesi (comma
13-bis) sanzionata come delitto con una pena da uno a quattro anni di
reclusione per la quale sarebbero applicabili misure cautelari: anche
sotto  tale  profilo la norma qui all'esame non appare rispettosa dei
limiti  di  stretta  necessita'  previsti  dall'art. 13, comma terzo,
Cost., e del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost.
    Per  tali motivi ritiene questo giudice che sussistano seri dubbi
di  legittimita' costituzionale della norma esaminata con riferimento
alla  previsione di un potere-dovere di arresto in flagranza di reato
per  un  fatto  che  non  consente  l'applicazione  di  alcuna misura
cautelare,  e  comunque  rispetto  alla configurazione di tale potere
come «obbligatorio».
    Ne  consegue  la  necessita' di sospendere il procedimento per le
valutazioni  della Corte costituzionale e di rimettere immediatamente
in  liberta'  l'indagata  in mancanza di titolo detentivo, non avendo
chiesto il p.m. alcuna misura cautelare, non prevista dalla legge per
il  caso  di  specie. Sussistono i presupposti per concedere il nulla
osta all'espulsione dell'arrestata.