LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso proposto da Simone Giampaolo, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria civile della Corte suprema di cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco P. Olivieri giusta procura in calce, ricorrente; Contro la Prefettura di Firenze, intimata, avverso l'ordinanza del Giudice di pace di Firenze, depositata il 30 agosto 2000 (n. 8440/00 R.G.). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 dicembre 2002 dal Consigliere dott. Angelo Spirito; Udito il p.m. in persona del sostituto procuratore generale dott. Raffaele Ceniccola che ha concluso in via principale, per l'accoglimento del ricorso, in subordine per la rimessione alla Corte costituzionale; Svolgimento del processo Il sig. Simone propose ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti dal Prefetto di Firenze (n. 1362 dell'8 giugno 2000), facendolo pervenire al Giudice di pace di Firenze a mezzo di raccomandata postale. Il giudice, con ordinanza del 28 agosto 2000, dichiaro' inammissibile il ricorso, rilevando che la sua proposizione doveva essere effettuata mediante il deposito in cancelleria e non attraverso la spedizione postale. Il Simone propone ora ricorso per la cassazione del menzionato provvedimento, formulando un motivo, con il quale, nel lamentare la violazione e falsa applicazione dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981, sostiene che il giudice puo' dichiarare l'inammissibilita' del ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione nel solo caso in cui esso sia proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell'art. 22, ma non in altre ipotesi, come quella di specie; che, inoltre, nel procedimento in oggetto non sono applicabili le norme generali in punto di proposizione di ricorso, tenuto conto del carattere assolutamente speciale del procedimento stesso. Non resiste in giudizio l'intimato prefetto. Motivi della decisione E' consolidato nella giurisprudenza di questa S .C. il principio secondo cui il ricorso in opposizione contro le ordinanze-ingiunzione che irrogano sanzioni amministrative non puo' essere inoltrato al giudice competente con plico postale, ma deve essere depositato presso la cancelleria con consegna a mani del cancelliere. Tale principio scaturisce dalla considerazione che il deposito del ricorso e' effettuabile a mezzo del servizio postale solo in presenza di una specifica norma che preveda la relativa modalita' (quale quella dell'art. 134 disp. att. c.p.c., inerente al deposito del ricorso per Cassazione, non suscettibile di applicazione analogica), in alternativa a quella della consegna diretta al cancelliere. Specifica disposizione che manca negli artt. 22 e seguenti, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (in tal senso, cfr., tra le varie, Cass. 8 novembre 1999, n. 12438; 18 marzo 1999, n. 2450; 15 febbraio 1999, n. 1262). La sentenza impugnata, in quanto adeguatasi a questo principio, sarebbe, dunque, immune da censura. Tuttavia, il collegio ritiene che la mancanza di un apposito precetto che conceda all'ingiunto la possibilita' di provvedere al deposito del ricorso anche mediante l'invio per posta, in plico raccomandato, al cancelliere del giudice dell'opposizione, costituisce violazione dei principi sanciti negli artt. 3, 24 Cost. Ad analoga considerazione e' di recente pervenuta Corte cost. n. 520 del 2002, nel dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 22, commi l e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui non consente, per il deposito degli atti ai fini della costituzione in giudizio, l'utilizzo del servizio postale. A tal riguardo il giudice delle leggi ha osservato che: 1. - il problema dell'utilizzo di strumenti diversi (compreso il servizio postale) da quelli della consegna personale e brevi manu per effettuare il materiale deposito di atti introduttivi del processo (a parte la loro notificazione) e dei documenti allegati, non e' nuovo, ed e' risalente nel tempo, ancorche' abbia assunto, con il progresso dei sistemi di trasmissione (informatici e telematici), una crescente rilevanza in tutti i sistemi processuali (cfr, di recente, artt. 9 e 18 del d.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123, Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alla Corte dei conti, con applicabilita' anche alla costituzione in giudizio, alla iscrizione a ruolo e al deposito di documenti probatori); 2. - l'ammissibilita' dell'utilizzo del servizio postale per il deposito del ricorso per Cassazione fu risolta gia' dalla Corte di cassazione di Roma alla fine del secolo diciannovesimo, benche' il legislatore sia intervenuto a sancirla, per eliminare ogni residuo contrasto sul punto, solo con regio decreto 7 giugno 1923, n. 1244 (con disposizione poi trasfusa nell'attuale art. 134 disp. art. c.p.c., derogatoria del generico deposito in cancelleria sancito dall'art. 369 c.p.c.), nel dichiarato intento di ridurre i profili di inammissibilita' e di concorrere alla maggiore semplificazione delle forme processuali; 3. - esaminando i profili di inammissibilita' di atti introduttivi di giudizi, sia il legislatore, sia la giurisprudenza di legittimita' si sono, in piu' occasioni, richiamati all'esigenza di non contrastare la realizzazione della giustizia senza ragioni di seria importanza, ed ai criteri di equa razionalita' nella valutazione di profili di forma, quando questi non implichino vera e propria violazione delle prescrizioni tassativamente specificate nella legge processuale; 4. - la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto non conformi a Costituzione (artt. 3 e 24) «le disposizioni legislative che frappongono ostacoli non giustificati da un preminente interesse pubblico ad uno svolgimento del processo civile adeguato alla funzione ad esso assegnata, nell'interesse generale, a protezione di diritti soggettivi dei cittadini» (Corte cost. n. 113 del 1963), ovvero che impongano «oneri ... o modalita' tali da rendere ... estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento di attivita' processuale» (Corte cost. n. 63 del 1977; n. 47 deI 1964 e n. 214 del 1974). Anche con riferimento al procedimento delineato dagli artt. 22 e seguenti, della legge n. 689 del 1981, va confermata l'esigenza che le parti siano contrapposte in posizione di parita', evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilita' in danno del soggetto che si intende tutelare. Va ricordato in proposito che il legislatore ha configurato, per l'opposizione all'ordinanza ingiunzione, un modello procedimentale estremamente semplificato: essa si propone con ricorso, al quale e' allegata l'ordinanza notificata; il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati all'opponente ed all'autorita' a cura della cancelleria; sia l'opponente, sia l'autorita' sono ammessi a stare in giudizio personalmente e la seconda puo' avvalersi anche di funzionari appositamente delegati; la mancata presenza all'udienza dell'opponente comporta la convalida dell'ordinanza; i mezzi di prova sono disposti dal giudice anche d'ufficio; le conclusioni e la discussione della causa sono concentrate nella medesima udienza, la sentenza e' pronunciata mediante lettura del dispositivo ed, eventualmente, anche della motivazione; la sentenza che rigetta o accoglie l'opposizione e' inappellabile ma e' ricorribile per Cassazione. A fronte di una cosi' agile e semplificata struttura processuale, pretendere la presentazione brevi manu del ricorso alla cancelleria del giudice appare un formalismo non solo inutile ed anacronistico, ma anche estremamente gravoso per l'opponente. A maggior ragione se si considera che: in via generale, il deposito dell'atto introduttivo del giudizio e degli altri atti e' considerato in dottrina ed in giurisprudenza come attivita' meramente esecutiva, priva di qualsiasi contenuto volitivo autonomo; nella specie, il ricorso pua' essere proposto anche dall'opponente di persona, sicche' resta irrilevante la qualita' del soggetto che materialmente proceda alla consegna; e' discriminante escludere l'opponente dall'utilizzo del servizio postale, quando questo, invece, viene comunemente utilizzato (insieme con i mezzi informatici) dalla controparte pubblica, soprattutto nel procedimento amministrativo e contabile (che molta affinita' hanno con quello in oggetto), per comunicazioni, notificazioni, costituzione in giudizio, presentazione di atti e documenti. Sviluppando uno dei temi sopra evidenziati, giova porre in evidenza che il modello procedimentale in discussione, benche' imponga all'opponente il deposito del ricorso brevi manu al cancelliere, devolve del tutto alla cancelleria stessa la successiva attivita' indirizzata alla instaurazione del contraddittorio. Ai sensi dell'art. 23, comma 2, della legge n. 689 del 1981, infatti, «se il ricorso e' tempestivamente proposto, il giudice fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonche' alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorita' che ha emesso l'ordinanza». L'opponente, dunque, depositato il ricorso, non ha l'obbligo di recarsi nuovamente presso la cancelleria competente: ne' al fine di prendere conoscenza della data fissata per l'udienza di comparizione ne', tantomeno, per ritirare e notificare ricorso e decreto di fissazione dell'udienza all'amministrazione opposta, provvedendo all'uopo la cancelleria medesima. Come puo' notarsi, si tratta di un meccanismo molto piu' vicino a quello previsto per il ricorso per Cassazione (nel quale e' ammesso il deposito a mezzo posta e della data dell'udienza e' data comunicazione alle parti a cura della cancelleria) che a quello configurato nel rito del lavoro. In quest'ultimo, invero, il ricorso viene inizialmente depositato in cancelleria (analogamente a quanto previsto ai sensi degli articoli 22 ss, della legge n. 689 del 1981) ma e' successivamente notificato, assieme al decreto di fissazione dell'udienza, «a cura dell'attore» (art. 415, comma 4, cod. proc. civ.). Tale decreto, in particolare, non viene comunicato al ricorrente: sicche', quest'ultimo ha effettivamente sia l'onere di informarsi circa la data fissata per l'udienza, recandosi presso la cancelleria del giudice designato, sia di compiere personalmente tutte le attivita' necessarie al fine della corretta instaurazione del contraddittorio. Tenuto conto di una tale diversita' di obblighi in capo al ricorrente nella causa di lavoro ed all'opponente avverso l'ordinanza ingiunzione, pur in presenza di meccanismi di instaurazione della lite uguali tra loro (deposito del ricorso e fissazione dell'udienza da parte del giudice con decreto), sembra a questa Corte del tutto irragionevole imporre al secondo di provvedere personalmente al deposito del ricorso, cosi' come previsto per il primo, non consentendogli, invece, di avvalersi del servizio postale. A tutto cio' si aggiunga che la particolarita' delle materie oggetto del procedimento in esame rende assolutamente irragionevole e vessatorio imporre all'ingiunto, per depositare il ricorso, di raggiungere (di persona o a mezzo del suo procuratore) la cancelleria del giudice, che potrebbe essere situata al capo del territorio nazionale opposto a quello di sua residenza. Si pensi, infatti, al vasto settore delle sanzioni da violazione al codice della strada ed alla circostanza che la competenza a decidere sull'opposizione si radica nel giudice del luogo dove e' situata l'autorita' che ha emesso l'ingiunzione e, quindi, del luogo dove e' avvenuta la circolazione. Quanto alla rilevanza della prospettata questione rispetto alla fattispecie in esame, essa si desume dalla circostanza che, se essa fosse accolta, il ricorso in esame sarebbe ammissibile, benche' inoltrata a mezzo del servizio postale.