LA CORTE DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso proposto da: Ministero delle finanze, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura genrale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis, ricorrente; Contro Mediocredito Centrale S.p.a., intimato, e sul secondo ricorso n. 09626/1999 proposto da: Mediocredito Centrale S.p.a. gia' Istituto centrale in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempere, elettivamente domiciliato in Roma viale Mazzini n. 11, presso lo studio dell'avvocato Gallo Franco, che lo difende unitamente all'avvocato Fioramonti Guglielmo, giusta procura in calce, ricorrente; Nonche' contro Ministero delle finanze, in presenza del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis, controricorrente al ricorso incidentale, e sul terzo ricorso n. 09627/1999 proposto da: Simest S.p.a., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma viale Mazzini n. 11, presso lo studio dell'avvocato Gallo Franco, che lo difende unitamente all'avvocato Torre Antonio, giusta procura a margine, controricorrente e ricorrente incidentale; Nonche' contro Ministero delle finanze, intimato, avverso la sentenza n. 26/1998 della commissione tributaria regionale di Roma, depositata il 19 febbraio 1998; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 novembre 2002 dal consigliere dott. Nino Fico; Udito, per il ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale n.r.g n. 9626/1999, l'Avvocato dello Stato Giacobbe che si riporta agli scritti ed ha chiesto il rigetto del ricorso incidentale; Udito per i ricorrenti incidentali n.r.g. n. 9626/1999, n.r.g. 9627/1999 l'avvocato Gallo, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale; Udito il p.m. in persona del sostituto procuratore geneale dott. Umberto De Agustinis che ha concluso in via preliminare per la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39; in subordine per l'accoglimento del ricorso principale n.r.g. n. 7307/1999. Ritenuto in fatto Il Mediocredito Centrale S.p.a., in qualita' di gestore dei fondi rotativi costituiti con leggi n. 227/1977, n. 782/1980 e n. 394/1981, ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza, presentata alla D.R.E. per il Lazio, di rimborso dell'imposta patrimoniale nonche' dell'IRPEG e dell'ILOR dai Fondi versate con riferimento ai periodi d'imposta 1992 e 1993; che la Commissione tributaria provinciale di Roma ha accolto il ricorso; che l'ufficio ha appellato la decisione e la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza 19 febbraio 1998, ha respinto l'appello ritenendo la non imponibilita' dei redditi prodotti dai fondi in quanto costituenti entrate erariali e non profitti di gestione, ai sensi dell'art. 88 T.U.I.R., e conseguentemente non dovute le imposte pagate; che avverso quest'ultima decisione il Ministero delle finanze ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi: 1) nullita' della sentenza per violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., per essersi il giudice d'appello pronunciato sui soli fondi istituiti con la legge n. 394/1981, non anche sui fondi istituiti con le leggi n. 227/1977 e n. 782/1980, omettendo qualsiasi motivazione in relazione a questi ultimi; 2) violazione degli artt. 87, 88 e 116 del t.u. n. 917/1986; violazione dell'art. 26 della legge n. 227/1977, dell'art. 2 della legge 782/1980 e dell'art. 2 della legge n. 394/1981; che il Mediocredito e la Simest S.p.a., quest'ultima subentrata al Mediocredito in qualita' di gestore, ex art. 25 del d.lgs. n. 143/1998, del fondo rotativo istituito in base alla legge n. 394/1981, hanno resistito con controricorso ed hanno spiegato ricorso incidentale col quale hanno riproposto la questione, gia' sollevata nel precedente grado di giudizio e risolta negativamente dalla Commissione regionale, dell'inammissibilita' dell'appello per tardivita' della notificazione; che il Ministero delle finanze ha resitito con controricorso al ricorso incidentale e con memoria del 22 ottobre 2002 ha chiesto applicarsi lo ius superveniens dell'art. 39 della legge n. 342 del 2000, norma che, pur disponendo che i fondi in questione devono intendersi riconducibili nell'ambito applicativo dell'art. 88 del d.P.R. n. 917/1986, e che quindi non sono assoggettabili alle imposte sui redditi, ha previsto che non si fa luogo al rimborso di imposte gia' pagate; che con memoria del 19 novembre 2002 il Mediocredito e la Simest hanno eccepito l'illegittimita' costituzionale della nuova norma, nella parte in cui esclude il rimborso delle imposte gia' pagate, per contrasto con i principi di ragionevolezza e di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.; Considerato in diritto Va esaminato con precedenza, per il suo carattere assorbente, il ricorso incidentale col quale il Mediocredito e la Simest hanno dedotto che la decisione del primo giudice e' stata notificata alla D.R.E. il 28 maggio 1997 e l'appello e' stato notificato a mezzo del servizio postale il 29 luglio 1997, questa essendo la data di spedizione risultante dal timbro apposto dall'ufficio postale sul retro dell'atto, sicche', nell'irrilevanza della consegna dell'atto all'ufficio medesimo nella precedente data del 24 luglio 1997, l'impugnazione e' da ritenere inammissibile perche' notificata oltre il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c.; che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti incidentali, la data di presentazione e consegna all'ufficio postale del plico raccomandato con avviso di ricevimento contenente il ricorso non e' affatto irrilevante, costituendo la data di spedizione del ricorso; che, corrispondendo la data di spedizione a quella di proposizione del ricorso, ex art. 20, secondo comma, d.lgs. n. 546/1992, richiamato dal successivo art. 53, secondo comma, l'appello nella specie consegnato all'ufficio postale il 24 luglio 1997, nel previsto termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza, deve pertanto ritenersi tempestivo e ammissibile; che peraltro non sussiste il vizio di omessa pronuncia e omessa motivazione su punti decisivi della controversia, denunciato dal ricorrente principale col primo motivo di ricorso, da trattare anch'esso con precedenza rispetto alla questione di merito, emergendo dalla sentenza impugnata che il giudice ha inteso escludere dall'assogettabilita' alle imposte dirette i redditi di tutti i fondi in relazione ai quali era stato richiesto il rimborso, e non dei soli fondi di cui alla legge n. 394/1981, pur avendo specificamente esaminato questi ultimi, unica potendo essere la ratio excludendi (l'applicabilita' dell'art. 88 T.U.I.R.) per l'identita' della natura dei redditi (costituenti tutti entrate erariali), per il difetto di autonoma soggettivita' dei fondi (in quanto rientranti tra gli organi e le amministrazioni dello Stato) e per l'assenza di disposizioni giustificative di un trattamento fiscale differenziato; che la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39 della legge n. 342/2000, nella parte in cui esclude che si faccia luogo al rimborso delle imposte gia' pagate, per contrasto con l'art. 3 Cost., e' rilevante, riguardando una norma che deve essere applicata per la definizione del giudizio e dipendendo quindi la decisione della controversia dalla sua risoluzione; che la questione non e' manifestamente infondata, apparendo ledere: a) il principio di ragionevolezza: e' infatti da ritenere contrario a tale principio, per contraddittorieta' intrinseca tra le finalita' perseguite, che il legislatore, da una parte, con una disposizione a carattere interpretativo (art. 39, prima parte), l'applicabilita' dell'art. 88 T.U.I.R. ai fondi pubblici di agevolazione, e quindi escluda tali fondi dall'imposizione sul reddito, e, dall'altra, con un'ulteriore disposizione (art. 39, seconda parte), neghi ai fondi stessi il diritto al rimborso delle imposte sul reddito indebitamente assolte; che egli, cioe', qualifichi un versamento come non dovuto e nello stesso tempo lo sottragga all'azione di ripetizione di indebito (in termini, Corte cost., 11 ottobre 2000, n. 416); b) il principio di uguaglianza: disciplinando in modo differenziato situazioni sostanzialmente uguali quali sono, da una parte, quelle dei fondi che alla data della sua entrata in vigore hanno gia' corrisposto le imposte, ed hanno altresi' esercitato l'azione di indebito, e, dall'altra, quelle dei fondi che non hanno invece pagato il tributo e si sono opposti alla pretesa vantata dall'amministrazioine finanziaria, l'art. 39, seconda parte, della legge n. 342/2000 comporta un'ingiustificata disparita' di trattamento in ragione di una circostanza (intervenuto pagamento del tributo) del tutto neutra (e, di fatto, contingente e casuale) rispetto alla ragione sottesa alla disposizione contenuta nella prima parte dello stesso articolo (ancora, in termini, Corte cost., n. 416/2000); che pertanto va sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39 della legge n. 342 del 2000 nella parte in cui dispone che «non si fa luogo a rimborso di imposte gia' pagate»; che il procedimento va sospeso e gli atti vanno trasmessi alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione;