LA CORTE DI CASSAZIONE

    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso
proposto  da:  Ministero  delle  finanze, in persona del Ministro pro
tempore,  elettivamente domiciliato in Roma via dei Portoghesi n. 12,
presso l'Avvocatura genrale dello Stato, che lo rappresenta e difende
ope legis, ricorrente;
    Contro  Mediocredito  Centrale  S.p.a.,  intimato,  e sul secondo
ricorso  n. 09626/1999 proposto da: Mediocredito Centrale S.p.a. gia'
Istituto   centrale  in  persona  del  Presidente  del  Consiglio  di
amministrazione  e  legale  rappresentante pro tempere, elettivamente
domiciliato   in   Roma   viale   Mazzini  n. 11,  presso  lo  studio
dell'avvocato  Gallo  Franco,  che lo difende unitamente all'avvocato
Fioramonti Guglielmo, giusta procura in calce, ricorrente;
    Nonche'  contro Ministero delle finanze, in presenza del Ministro
pro  tempore,  elettivamente  domiciliato  in Roma via dei Portoghesi
n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e
difende  ope  legis,  controricorrente  al ricorso incidentale, e sul
terzo  ricorso  n. 09627/1999  proposto da: Simest S.p.a., in persona
del  Presidente  e  legale  rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato   in   Roma   viale   Mazzini  n. 11,  presso  lo  studio
dell'avvocato  Gallo  Franco,  che lo difende unitamente all'avvocato
Torre   Antonio,   giusta   procura  a  margine,  controricorrente  e
ricorrente incidentale;
    Nonche'  contro  Ministero  delle  finanze,  intimato, avverso la
sentenza  n. 26/1998  della commissione tributaria regionale di Roma,
depositata il 19 febbraio 1998;
    Udita  la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
29 novembre 2002 dal consigliere dott. Nino Fico;
    Udito,   per   il   ricorrente   e  controricorrente  al  ricorso
incidentale  n.r.g  n. 9626/1999, l'Avvocato dello Stato Giacobbe che
si  riporta  agli  scritti  ed  ha  chiesto  il  rigetto  del ricorso
incidentale;
    Udito  per  i  ricorrenti incidentali n.r.g. n. 9626/1999, n.r.g.
9627/1999  l'avvocato  Gallo,  che  ha chiesto il rigetto del ricorso
principale;
    Udito  il p.m. in persona del sostituto procuratore geneale dott.
Umberto  De  Agustinis  che ha concluso in via preliminare per la non
manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale
dell'art.  39; in subordine per l'accoglimento del ricorso principale
n.r.g. n. 7307/1999.

                          Ritenuto in fatto

    Il Mediocredito Centrale S.p.a., in qualita' di gestore dei fondi
rotativi costituiti con leggi n. 227/1977, n. 782/1980 e n. 394/1981,
ha  impugnato  il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza, presentata
alla  D.R.E.  per  il  Lazio,  di  rimborso dell'imposta patrimoniale
nonche'  dell'IRPEG  e dell'ILOR dai Fondi versate con riferimento ai
periodi d'imposta 1992 e 1993;
        che  la Commissione tributaria provinciale di Roma ha accolto
il ricorso;
        che  l'ufficio  ha  appellato  la  decisione e la Commissione
tributaria  regionale  del  Lazio,  con sentenza 19 febbraio 1998, ha
respinto   l'appello  ritenendo  la  non  imponibilita'  dei  redditi
prodotti  dai  fondi  in  quanto  costituenti  entrate erariali e non
profitti   di   gestione,   ai   sensi   dell'art. 88   T.U.I.R.,   e
conseguentemente non dovute le imposte pagate;
        che avverso quest'ultima decisione il Ministero delle finanze
ha  proposto  ricorso  per  cassazione  affidandolo  a due motivi: 1)
nullita'   della   sentenza   per   violazione  del  principio  della
corrispondenza  tra  il chiesto e il pronunciato, di cui all'art. 112
c.p.c.,  per  essersi il giudice d'appello pronunciato sui soli fondi
istituiti con la legge n. 394/1981, non anche sui fondi istituiti con
le  leggi  n. 227/1977 e n. 782/1980, omettendo qualsiasi motivazione
in  relazione a questi ultimi; 2) violazione degli artt. 87, 88 e 116
del   t.u.   n. 917/1986;   violazione   dell'art. 26   della   legge
n. 227/1977,  dell'art. 2  della  legge  782/1980 e dell'art. 2 della
legge n. 394/1981;
        che   il   Mediocredito  e  la  Simest  S.p.a.,  quest'ultima
subentrata  al  Mediocredito  in  qualita' di gestore, ex art. 25 del
d.lgs.  n. 143/1998,  del fondo rotativo istituito in base alla legge
n. 394/1981,  hanno  resistito  con  controricorso  ed hanno spiegato
ricorso  incidentale  col  quale  hanno riproposto la questione, gia'
sollevata  nel  precedente  grado di giudizio e risolta negativamente
dalla  Commissione  regionale, dell'inammissibilita' dell'appello per
tardivita' della notificazione;
        che  il Ministero delle finanze ha resitito con controricorso
al  ricorso  incidentale e con memoria del 22 ottobre 2002 ha chiesto
applicarsi  lo  ius  superveniens dell'art. 39 della legge n. 342 del
2000,  norma  che,  pur  disponendo  che  i fondi in questione devono
intendersi  riconducibili  nell'ambito  applicativo  dell'art. 88 del
d.P.R. n. 917/1986, e che quindi non sono assoggettabili alle imposte
sui  redditi,  ha previsto che non si fa luogo al rimborso di imposte
gia' pagate;
        che  con  memoria  del  19 novembre 2002 il Mediocredito e la
Simest  hanno  eccepito  l'illegittimita'  costituzionale della nuova
norma,  nella  parte  in  cui  esclude il rimborso delle imposte gia'
pagate,   per  contrasto  con  i  principi  di  ragionevolezza  e  di
uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.;

                       Considerato in diritto

    Va  esaminato con precedenza, per il suo carattere assorbente, il
ricorso  incidentale  col  quale  il  Mediocredito  e la Simest hanno
dedotto  che  la decisione del primo giudice e' stata notificata alla
D.R.E.  il 28 maggio 1997 e l'appello e' stato notificato a mezzo del
servizio  postale  il  29  luglio  1997,  questa  essendo  la data di
spedizione  risultante  dal  timbro  apposto dall'ufficio postale sul
retro  dell'atto,  sicche', nell'irrilevanza della consegna dell'atto
all'ufficio  medesimo  nella  precedente  data  del  24  luglio 1997,
l'impugnazione  e' da ritenere inammissibile perche' notificata oltre
il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c.;
        che,   contrariamente   a  quanto  sostenuto  dai  ricorrenti
incidentali,  la data di presentazione e consegna all'ufficio postale
del  plico  raccomandato  con  avviso  di  ricevimento  contenente il
ricorso non e' affatto irrilevante, costituendo la data di spedizione
del ricorso;
        che,  corrispondendo  la  data  di  spedizione  a  quella  di
proposizione   del   ricorso,   ex  art. 20,  secondo  comma,  d.lgs.
n. 546/1992,  richiamato  dal  successivo  art.  53,  secondo  comma,
l'appello  nella  specie  consegnato all'ufficio postale il 24 luglio
1997,  nel  previsto  termine  di  60  giorni  dalla  notifica  della
sentenza, deve pertanto ritenersi tempestivo e ammissibile;
        che  peraltro  non  sussiste  il  vizio di omessa pronuncia e
omessa  motivazione  su punti decisivi della controversia, denunciato
dal  ricorrente  principale  col primo motivo di ricorso, da trattare
anch'esso con precedenza rispetto alla questione di merito, emergendo
dalla   sentenza   impugnata  che  il  giudice  ha  inteso  escludere
dall'assogettabilita' alle imposte dirette i redditi di tutti i fondi
in relazione ai quali era stato richiesto il rimborso, e non dei soli
fondi  di  cui  alla  legge  n. 394/1981,  pur  avendo specificamente
esaminato  questi  ultimi,  unica  potendo essere la ratio excludendi
(l'applicabilita' dell'art. 88 T.U.I.R.) per l'identita' della natura
dei  redditi  (costituenti tutti entrate erariali), per il difetto di
autonoma soggettivita' dei fondi (in quanto rientranti tra gli organi
e  le  amministrazioni  dello  Stato) e per l'assenza di disposizioni
giustificative  di  un  trattamento  fiscale  differenziato;  che  la
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 39 della legge
n. 342/2000,  nella  parte  in  cui  esclude  che  si faccia luogo al
rimborso delle imposte gia' pagate, per contrasto con l'art. 3 Cost.,
e'  rilevante, riguardando una norma che deve essere applicata per la
definizione  del  giudizio  e  dipendendo  quindi  la decisione della
controversia dalla sua risoluzione;
        che  la  questione non e' manifestamente infondata, apparendo
ledere:
          a)   il principio di ragionevolezza: e' infatti da ritenere
contrario  a tale principio, per contraddittorieta' intrinseca tra le
finalita'  perseguite,  che  il  legislatore,  da  una parte, con una
disposizione  a  carattere  interpretativo  (art. 39,  prima  parte),
l'applicabilita'   dell'art. 88   T.U.I.R.   ai   fondi  pubblici  di
agevolazione,  e  quindi  escluda  tali  fondi  dall'imposizione  sul
reddito,  e,  dall'altra,  con  un'ulteriore  disposizione  (art. 39,
seconda  parte),  neghi  ai fondi stessi il diritto al rimborso delle
imposte   sul   reddito   indebitamente  assolte;  che  egli,  cioe',
qualifichi  un  versamento  come  non  dovuto e nello stesso tempo lo
sottragga  all'azione  di  ripetizione di indebito (in termini, Corte
cost., 11 ottobre 2000, n. 416);
          b) il  principio  di  uguaglianza:  disciplinando  in  modo
differenziato  situazioni  sostanzialmente  uguali quali sono, da una
parte,  quelle  dei  fondi  che alla data della sua entrata in vigore
hanno  gia'  corrisposto  le  imposte,  ed  hanno altresi' esercitato
l'azione  di  indebito, e, dall'altra, quelle dei fondi che non hanno
invece  pagato  il  tributo  e  si  sono opposti alla pretesa vantata
dall'amministrazioine  finanziaria,  l'art.  39, seconda parte, della
legge    n. 342/2000   comporta   un'ingiustificata   disparita'   di
trattamento  in ragione di una circostanza (intervenuto pagamento del
tributo)  del  tutto  neutra  (e,  di  fatto,  contingente e casuale)
rispetto alla ragione sottesa alla disposizione contenuta nella prima
parte  dello  stesso  articolo  (ancora,  in  termini,  Corte  cost.,
n. 416/2000);
        che  pertanto  va  sollevata  la  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 39  della legge n. 342 del 2000 nella parte
in  cui  dispone  che  «non  si  fa  luogo a rimborso di imposte gia'
pagate»;
        che  il  procedimento  va  sospeso e gli atti vanno trasmessi
alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione;