Il  tribunale,  in  composizione  monocratica,  nella persona del
giudice dott.ssa Teresa Fenari da Passano;
    A  scioglimento  della  riserva espressa all'udienza del 18 marzo
2002  nel  procedimento penale a carico di Dell'Utri Marcello, nato a
Palermo l'11 settembre1941, Biondani Paolo, nato a Verona il 10 marzo
1961,  De  Bortoli  Ferruccio,  nato  a  Milano  il 20 maggio 1953 in
relazione  alla  richiesta del p.m. e della difesa della parte civile
dottori  Gian  Carlo Caselli, Guido Lo Forte, Domenico Gozzo, Antonio
Ingroia,  Mauro  Terranova, Lia Sava, Umberto De Giglio, di sollevare
conflitto  di  attribuzione  avanti la Corte costituzionale, ai sensi
dell'art. 37  della  legge  11 marzo 1953, nei confronti della Camera
dei deputati che con deliberazione assembleare, adottata nella seduta
del  14 marzo 2002, ha dichiarato che i fatti per i quali e' in corso
il  procedimento  concernono  opinioni  espresse  da  un  membro  del
Parlamento  nell'esercizio  delle  sue funzioni ai sensi dell'art 68,
primo comma della Costituzione,

                            O s s e r v a

    In data 9 giugno 1999 i dott. Gian Carlo Caselli, Guido Lo Forte,
Domenico  Gozzo,  Antonio Ingroia, Mauro Terranova, Lia Sava, Umberto
De  Giglio  depositavano  presso  la  Procura della Repubblica c/o il
Tribunale  di  Palermo,  pervenuta  il  21 giugno 1999 c/o la Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Milano, querela nei confronti
dell'on.  Marcello  Dell'Utri  del  giornalista  Paolo Biondani e del
Direttore  responsabile  del  quotidiano  «Il  Corriere  della sera»,
Ferruccio  De  Bortoli per il reato di diffamazione a mezzo stampa in
relazione  al contenuto dell'articolo pubblicato a pag. 2 il 10 marzo
1999 sul predetto giornale con il titolo «Voglio una candidatura alle
europee»  e  sottotitolato  «Dell'Utri:  servira' alla difesa, io non
scappero'.  Ai  miei  familiari  dico:  sono un eroe perseguitato» ed
ancora:  «Conferenza  stampa  del parlamentare di Forza Italia: e' un
accanimento con fini politici, e' iniziata la campagna elettorale».
    Con  decreto  del  6 marzo  2001  gli  imputati venivano tratti a
giudizio innanzi a questo tribunale, in composizione monocratica, per
rispondere dei delitti a loro rispettivamente ascritti.
    In  particolare  al  senatore  Marcello  Dell'Utri (all'epoca dei
fatti  deputato)  viene  contestato  di avere, in qualita' di persona
intervistata,  offeso  la  reputazione  dei  predetti  magistrati  in
servizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo
affermando  tra  l'altro,  in  relazione all'indagine in corso presso
quella  Procura della Repubblica a carico anche di Marcello Dell'Utri
«questa richiesta d'arresto e' l'inizio della campagna elettorale. Il
leit-motiv  della  difesa  resta  pero' "l'accanimento politico della
Procura".  "Se  nel  '94  non  avessi  creato  Forza  Italia - ripete
l'onorevole  -  non  mi  sarebbe  successo  nulla".  Quindi  il  vero
bersaglio   dei  p.m.  e'  Berlusconi?  "Forse"  risponde  Dell'Utri,
avvisando che tra i diplomatici "forse significa si"».
    Con  delibera  del  14  marzo  2002  la Camera dei deputati si e'
pronunciata nel senso di ritenere che i fatti per cui e' processo nei
confronti  dell'on.  Dell'Utri  riguardino  opinioni  espresse  da un
membro  del  Parlamento  nell'esercizio  delle  sue funzioni ai sensi
dell'art. 68, comma 1 Cost.
    A  fronte  della dichiarazione di insindacabilita' delle opinioni
espresse  da  parte  del ramo parlamentare di appartenenza il giudice
deve  applicare  la  causa  di  non  punibilita',  salvo  che intenda
sollevare  conflitto  di  attribuzione  per  vizi in procedendo o per
l'arbitrarieta'  o  la  non plausibilita' della valutazione del nesso
funzionale  fra le espressioni ritenute diffamatorie e le prerogative
parlamentari (v. Cass. sez. V dell'8 luglio 1999).
    Nel  caso in esame, il Tribunale ritiene che il potere valutativo
non  sia  stato  legittimamente esercitato dalla Camera dei deputati,
che  ha  erroneamente  valutato i presupposti richiesti per il valido
esercizio  del  suo potere, dal momento che tra le dichiarazione rese
dal  deputato Dell'Utri nel corso della conferma stampa e la funzione
parlamentare  dallo  stesso  ricoperta  difetta quel nesso funzionale
indispensabile perche' possa ritenersi sussistente l'immunita' di cui
all'art. 68,  1°  comma, Cost., con conseguente lesione della propria
sfera di attribuzioni giurisdizionali, costituzionalmente garantita.
    Secondo  la  relazione della Giunta per le autorizzazioni, quanto
dichiarato  dall'on. Dell'Utri costituisce «espressione di un diritto
di  critica  di  un  membro  della  Camera  in  ordine a questioni di
indubbio rilievo pubblico, nel quadro di quelle attivita' che possono
senz'altro  definirsi  prodromiche e conseguenti agli atti tipici del
mandato».
    In  particolare  la  vicenda  -  e'  stata  ritenuta dalla grande
maggioranza  della  Giunta  -  «rientrare nel contesto della polemica
politica  assai accesa, involgente i temi del rapporto tra politica e
magistratura,  da sempre terreno di dibattito politico-parlamentare e
di aspra contrapposizione tra esponenti dei partiti».
    La Giunta individua uno stretto collegamento tra le dichiarazioni
rese  dall'onorevole  Dell'Utri  e  la sua attivita' parlamentare nel
fatto   che   «l'argomento  dell'intervista  riportata  dal  Biondani
concerneva  la  vicenda  specifica  che riguardava direttamente l'on.
Dell'Utri,  deputato  all'epoca dei fatti, vale a dire come accennato
una  richiesta  di  esecuzione  di  una  misura  cautelare  nei  suoi
confronti  avanzata  alla  Camera dei deputati ai sensi dell'art. 68,
secondo  comma,  della Costituzione». Inoltre la Giunta, evidenziando
come  il  Gruppo  parlamentare  di Forza Italia -, movimento politico
fondato  da  Berlusconi  e  Dell'Utri  -, fosse gia' stato oggetto di
richieste  di  esecuzione dell'arresto a carico di suoi appartenenti,
rileva  come  «l'intervista  pubblicata il 10 marzo 1999 si collegava
non solo ad un singolo episodio della vita parlamentare, bensi' ad un
vero   e   proprio   filone   di   temi  portati  dalla  magistratura
all'attenzione della Camera».
    A conferma di quanto esposto viene sottolineato che «i componenti
il  gruppo parlamentare di Forza Italia per tutta la XIII legislatura
si  sono impegnati in una incessante attivita' di sindacato ispettivo
sui  temi  della  giustizia,  sulle  modalita'  di  conduzione  delle
indagini   da   parte   degli   uffici   della   pubblica   accusa  e
sull'amministrazione  dello strumento dei "pentiti" (principali fonti
d'accusa proprio nel caso Dell'Utri)».
    La  Giunta, inoltre, rileva come «l'intervista dell'on. Dell'Utri
debba  essere  ricollegata al suo ruolo di esponente dell'opposizione
politica  e  parlamentare»  non essendo privo di rilievo il fatto che
egli  «parlasse  anche  e soprattutto mosso da un moto di autodifesa,
posto che il provvedimento giudiziario lo attingeva personalmente».
    Tali  argomentazioni  non possono essere condivise, in quanto non
individuando  un collegamento specifico fra le dichiarazioni rese dal
parlamentare   ed   atri   o   documenti   parlamentari  allo  stesso
riconducibili,  ma  sostanzialmente  ravvisando  la  ricorrenza di un
collegamento  genericamente  ascrivibile  all'attivita'  politica  in
senso  lato  posta  dal  parlamentare  in  qualita'  di esponente del
partito  politico  dallo stesso fondato, appaiono in aperto contrasto
con  il  consolidato  orientamento  della  giurisprudenza della Corte
costituzionale,  formatasi  in  materia  di immunita' riconosciuta ai
sensi dell'art. 68 Cost.
    In particolare la Corte costituzionale ha piu' volte sottolineato
che,  per  non trasformare la prerogativa in un privilegio personale,
il primo comma dell'art. 68 Cost., va interpretato nel senso che esso
«non   copre  tutte  le  opinioni  espresse  dal  parlamentare  nello
svolgimento  della  sua  attivita' politica, ma solo quelle legate da
«nesso  funzionale» con le attivita' svolte nella qualita' «di membro
delle  Camere».  Tale  «nesso  funzionale»,  inoltre, non deve essere
inteso  «come  semplice  collegamento  di argomento o di contesto fra
attivita'  parlamentare  e  dichiarazione,  ma come identificabilita'
della   dichiarazione   stessa   quale   espressione   di   attivita'
parlamentare» (v. sent. Corte cost. n. 10 del 2000).
    Nel  caso  in  cui, poi, si tratti della riproduzione all'esterno
degli  organi  parlamentari di dichiarazioni gia' rese nell'esercizio
di  funzioni  parlamentari  sussistono  i  presupposti  per ravvisare
l'insindacabilita'   «solo   ove   sia  riscontrabile  corrispondenza
sostanziale   di  contenuti  con  l'atto  parlamentare,  non  essendo
sufficiente  a  questo  riguardo una mera comunanza di tematiche» (v.
sent. Corte cost. 17 gennaio 2000, n. 11).
    Alla  luce  di tale constante giurisprudenza costituzionale deve,
innanzitutto   rilevarsi   che   la'  ove  la  Giunta  ravvisa  nelle
dichiarazioni  rese  «un'espressione  del diritto di critica» esprime
una  valutazione che non rientra nella propria sfera di attribuzioni,
essendo  demandato  esclusivamente  al  giudice  penale il compito di
pronunciarsi  se  una  espressione  sia manifestazione del diritto di
critica politica.
    Ne'  si  puo' sostenere che tali dichiarazioni rientrerebbero nel
quadro  di  «attivita' prodromiche e conseguenti agli atti tipici del
mandato»   in  quanto  le  stesse  potrebbero  essere  coperte  dalla
immunita'  soltanto  se risultassero riproduttive di un'opinione gia'
espressa  in  sede  parlamentare  e  non nel caso in cui queste siano
state rese antecedentemente. Cosi' facendo si finirebbe per «attrarre
nell'area  dell'insindacabilita'  la  divulgazione  di gravi addebiti
nelle   piu'   diverse   occasioni   pubbliche,  ma  non  nella  sede
parlamentare» (v. sent. Corte cost. 18 luglio 1998 n. 289).
    In   secondo   luogo,  nessuno  degli  elementi  di  collegamento
evidenziati a sostegno del nesso funzionale tra le dichiarazioni rese
dall'on. Dell'Utri e la funzione parlamentare da esso svolta appaiono
possedere  quei  connotati di «identita' sostanziale di contenuto fra
l'opinione  espressa  in sede parlamentare e quella manifestata nella
sede "esterna"».
    Tale   collegamento,   infatti   non  puo'  essere  genericamente
individuato  nella  circostanza che, come nei confronti di Dell'Utri,
fondatore  di  Forza  Italia  unitamente a Berlusconi, e' stata fatta
richiesta  di  esecuzione della custodia cautelare cosi' analogamente
nei  confronti  di altri appartenenti al medesimo gruppo parlamentare
era stata inoltrata in passato analoga richiesta.
    Tale    richiamo   se,   infatti,   evidenzia   un   collegamento
esclusivamente   soggettivo   riconducibile   all'attivita'  politica
generica  svolta  dall'on.  Dell'Utri  quale  esponente  del medesimo
gruppo  parlamentare,  non  consente di ravvisare alcun nesso con uno
specifico  atto  parlamentare adottato in tali occasioni dal medesimo
deputato.
    Analogamente  deve  dirsi per quanto riguarda la citata attivita'
di  sindacato  ispettivo sui temi della giustizia, sulle modalita' di
conduzione delle indagini da parte degli uffici della pubblica accusa
e  sull'amministrazione dello strumento dei pentiti. Infatti anche in
tale  caso,  si tratta soltanto di un generico richiamo che evideazia
una  mera  comunanza  di tematiche al centro del dibattito politico o
parlamentare,  ma  di per se' non sufficiente per fondare un giudizio
di  insindacabilita'  in  quanto  non  correlata  a nessuna specifica
«funzione  parlamentare,  attraverso  atti e procedure specificamente
previsti dai regolamenti parlamentari».
    Le  stesse interpellanze richiamate nella relazione della Giunta,
non  possono  assumere  alcun  rilievo  proprio  perche' comunque non
direttamente  attribuibili  all'on.  Dell'Utri,  essendo  state tutte
proposte  da  altri  parlamentari  ed  aventi  al  piu'  «un generico
collegamento   tematico  con  il  contenuto  delle  dichiarazioni  in
questione».
    Nessuno,  dunque, dei fatti indicati nella relazione della Giunta
quale  espressione  del collegamento funzionale richiesto consente di
ravvisare una stretta connessione tra le dichiarazioni rese nel corso
della   conferenza   stampa   e   l'attivita'  parlamentare  dell'on.
Dell'Utri.
    Il   ricollegare   tali  dichiarazioni  al  «ruolo  di  esponente
dell'opposizione  politica parlamentare non e' sufficiente per potere
ritenere   l'insindacabilita',   proprio   perche'  come  gia'  sopra
evidenziato  non  e' sufficiente la semplice comunanza di argomento o
la  ricorrenza  di  un  contesto  genericamente  politico  in  cui la
dichiarazione si inserisce.
    In  conclusione, dissentendo questo tribunale dalla deliberazione
con  cui  la  Camera,  nella  seduta  del 14 marzo 2002 ha dichiarato
insindacabile  ex  art.  68, primo comma Costituzione, le espressioni
oggetto  del  capo  di imputazione, in quanto invasiva delle funzioni
giurisdizionali  e'  necessario  investire  la  Corte costituzionale,
sollevando  conflitto  di  attribuzioni  previsto dall'art. 134 della
Costituzione.