Il giudice letti gli atti, sentite le parti, preso atto che la difesa dell'imputato Previti, producendo copia del resoconto sommario e stenografico della seduta del 14 marzo 2002 della Camera dei deputati, ne ha chiesto il proscioglimento perche' non punibile ai sensi dell'art. 68 comma 1 Cost., che il p.m. e la p.c. hanno chiesto di sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato e la difesa dei giornalisti imputati ha chiesto che in caso di accoglimento della istanza sia stralciata solo la posizione degli imputati Pasqualetto, Scarpino e Candola, i quali non avrebbero riportato nei loro articoli interviste rilasciate dal Previti, O s s e r v a Negli anni 1996 e 1997, il quotidiano Il Giornale aveva pubblicato diversi articoli aventi ad oggetto la vicenda che vedeva protagonisti da una parte Ariosto Stefania e dichiarazioni da lei rilasciate agli inquirenti e dall'altra Previti Cesare, da lei accusato di vari reati, che rintuzzava le accuse mossegli. Ariosto Stefania, sentendosi diffamata, aveva proposto querela a carico del Previti, dei giornalisti che avevano elaborato gli articoli contenenti le sue dichiarazioni e dei direttori responsabili che avevano consentito la loro pubblicazione. Si erano instaurati, quindi, innanzi a questo Tribunale, i processi, poi riuniti, indicati in epigrafe, per i reati specificati nei fogli qui allegati e nel corso dell'istruttoria dibattimentale, in contumacia del Previti e di alcuni degli altri imputati, erano stati sentiti la querelante ed alcuni giornalisti ed erano stati acquisiti documenti. A seguito di specifica richiesta del Previti in data 19 febbraio 2002, la Camera dei deputati, cui l'imputato appartiene, nella seduta del 14 marzo 2002, ha deliberato nel senso che i fatti in ordine ai quali il processo si e' instaurato concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68 comma l Cost. Alla luce della piu' recente giurisprudenza costituzionale, il giudice che ritiene di non poter condividere la soluzione adottata dal ramo del Parlamento di appartenenza dell'imputato deve sollevare un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato: vedasi la sentenza della Corte costituzionale n. 129/1996 la quale ha annullato l'ordinanza del tribunale di Palermo, che aveva disposto la prosecuzione del dibattimento penale nonostante che il Senato della Repubblica avesse dichiarato insindacabili, ai sensi dell'art. 68 comma l Cost., le opinioni espresse dall'imputato, per poi ribadire che «il solo rimedio e' dato - invece - dalla possibilita' di controllo della Corte costituzionale sulla correttezza della deliberazione parlamentare: controllo che il giudice puo' promuovere col mezzo del conflitto di attribuzione». Nel caso di specie, non ritiene il decidente di potersi adeguare «tout court» alla decisione adottata dalla Camera dei deputati e di dover, invece, rivendicare a se' la valutazione della condotta dell'imputato Previti, per le seguenti ragioni: a) la condotta dell'imputato Previti non puo' ritenersi inscindibilmente connessa con l'esercizio della sua attivita' di parlamentare, poiche' presenta un legame solo ipotetico ed eventuale con tale esercizio, valutabile, quindi, indipendentemente da esso e soggetto al sindacato giurisdizionale, a meno di voler trasformare, di fatto, la prerogativa di cui all'art. 68 comma 1 Cost. da giusto strumento di tutela dell'autonomia delle Camere a privilegio dei deputati e dei senatori; b) le modalita' e circostanze del caso concreto, come fmo a questo momento rappresentate in atti, attraverso la lettura degli articoli incriminati nonche' attraverso le dichiarazioni raccolte, fanno pensare - salva, ovviamente, ogni ulteriore considerazione e valutazione, da adottare all'esito del dibattimento e della discussione finale - come le dichiarazioni del deputato Previti siano state rilasciate ai giornalisti al fine di far conoscere a loro, e, conseguentemente, ai lettori del quotidiano, la linea difensiva che egli intendeva adottare nei processi scaturiti, a suo carico, dalle dichiarazioni della odierna querelante; c) perche' le opinioni espresse da un parlamentare possano essere ritenute insindacabili, occorre almeno un nesso di strumentalita' tra tali opinioni e l'esercizio dell'attivita' parlamentare. La giurisprudenza ormai maggioritaria (fra tutte le sentenze, si vedano: Cass. Sez. V, 24 settembre 1997; tribunale Torino n. 398/1998; tribunale Milano 16 aprile 1997) ritiene che seppur non e' necessario che le esternazioni del parlamentare siano mera riproduzione di interventi da lui svolti all'interno del Parlamento, per riconoscere operativita' all'art. 68 Cost. occorre quanto meno che esse siano divulgative di una scelta politica che si e' espressa in puntuali atti funzionali, come interrogazioni parlamentari, presentazione di progetti o disegni di legge, ovvero di emendamenti, e cosi' via. Nel caso di specie, manca, come si evince dagli atti della stessa commissione parlamentare per le autorizzazioni a procedere, qui acquisiti, un collegamento specifico con atti o documenti parlamentari. Ne' possono farsi rientrare fra gli atti tipici di esercizio dell'attivita' di membro del Parlamento i discorsi pronunziati da un parlamentare nel proprio personale interesse e finalizzati ad ottenere - come nel caso di specie - il rigetto di una istanza di autorizzazione a procedere all'applicazione di una misura cautelare fra quelle specificate nel libro quarto, titolo primo del codice di procedura penale. Alla stregua delle suesposte considerazioni, appare necessario sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sussistendone i presupposti soggettivi (giacche' il tribunale e' l'organo competente a decidere definitivamente, nell'ambito delle funzioni giurisdizionali attribuitegli, sulla liceita', od illiceita' delle condotte oggetto di doglianza della parte lesa) ed oggettivi (giacche' si tratta, nel caso di specie, per un verso di valutare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 68 comma l Cost, e per l'altro di valutare la lesione di attribuzioni giurisdizionali costituzionalmente garantite: sul punto vedasi l'ordinanza n. 269/1996 della Corte costituzionale). Osserva l'accusa che poiche' le prerogative dell'art. 68 Cost. non si estendono agli altri imputati che non hanno la qualifica di membri del Parlamento, si rende necessario procedere allo stralcio della loro posizione (esclusa quella dei direttori responsabili che hanno consentito la pubblicazione delle interviste), che va definita, mentre va sospeso il giudizio nei confronti dell'imputato Previti Cesare fino alla conclusione del presente procedimento incidentale. Ribatte la difesa dei giornalisti che la sostanziale inscindibilita' delle posizioni dell' articolista intervistatore e dell'intervistato giustifica la sospensione del giudizio anche nei confronti dei primi, nonche' dei direttori responsabili, giacche' il proscioglimento dell'intervistato potrebbe determinare l'assoluzione degli altri. Chiede, pertanto, che si definisca la posizione di Scarpino Salvatore, Pasqualetto Andrea e Feltri Vittorio relativamente ai capi a), b) e c), per qust'ultimo limitatamente a quel che riguarda i predetti capi a) e b), del proc. n. 411/1997 r.g, e la posizione di Gandola Giorgio e Cervi Mario relativamente ai capi a) e c), per quest'ultimo limitatamente a quel che riguarda il predetto capo a), del proc. n. 208/1999 r.g. Ritiene il decidente di dover accogliere l'istanza di stralcio avanzata dalla difesa, potendosi definire il processo per i fatti innanzi menzionati, che appaiono, allo stato, svincolati dalle dichiarazioni dell'imputato Previti. La sospensione del processo va, invece, disposta per gli articolisti D'Alessandro Luca, Farina Renato e Mule' Giorgio, per i reati loro rispettivamente ascritti in rubrica, nonche' per i direttori responsabili Feltri Vittorio e Cervi Mario, limitatamente ai reati loro addebitati e connessi con quelli per i quali viene disposta la sospensione.