Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, nei confronti della Regione Basilicata, in persona del suo presidente della giunta, avverso (la legge regionale 23 aprile 2003 n. 13, intitolata «Modifica alla legge regionale 4 febbraio 2003 n. 43», pubblicata nel Boll. uff n. 31 del giorno 1° maggio 2003. La determinazione di proposizione del presente ricorso e' stata approvata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 19 giugno 2003 (si depositera' estratto del relativo verbale). L'art. 16 della legge reg. Basilicata 11 agosto 1999 n. 23 prevede sia in ogni comune (e non solo in quelli tenuti a produrre un P.R.G.) prodotto un regolamento urbanistico chiamato a disciplinare «gli insediamenti esistenti». In sostanza, detto regolamento e' per certi versi simile alle consuete norme tecniche di attuazione. L'art. 44 della legge teste' citata, dedicato alla «prima applicazione» di essa, aveva al comma 1 stabilito due termini. Sostituendo detto comma 1, l'art. 43 della legge reg. 4 febbraio 2003 n. 7, oltre a prorogare termini, ha nel secondo periodo del medesimo comma 1 introdotto, per i comuni ivi considerati il termine del 31 marzo 2004 per il conferimento di incarico di redazione dell'anzidetto regolamento, disponendo altresi' che, nel caso di inosservanza, «si applicano i poteri sostitutivi previsti dall'art. 46» della citata legge reg. del 1999. Tale art. 46, al comma 2, prevedeva l'esercizio di poteri sostitutivi da parte della giunta regionale. Peraltro, il richiamo di quest'ultima disposizione contenuto nel citato art. 43 della legge reg. 4 febbraio 2003 n. 7 appare inefficace per anteriormente avvenuta abrogazione di essa (ossia dell'anzidetto art. 46, comma 2) ad opera dell'art. 120, secondo comma Cost. La brevissima legge in esame anticipa al 30 giugno 2003 il termine (31 marzo 2004), per il conferimento dell'incarico di redigere il regolamento urbanistico. La brevita' del tempo lasciato ai comuni dei quali si tratta (meno di due mesi) potrebbe concretare, tenuto conto dei «tempi tecnici» delle procedure amministrative, una avocazione di fatto alla giunta regionale di funzione indubbiamente attribuita - per principio fondamentale (art. 117 terzo comma Cost.) - agli enti locali. Ad ogni buon conto qui si rileva che la modifica apportata in aprile alla legge reg. del febbraio 2003 appare contrastante con l'art. 114 secondo comma, l'art. 118 primo comma, e l'art. 120 secondo comma Cost., nonche' con l'art. 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003 n. 131. Gli artt. 114 e 118 Cost. garantiscono costituzionalmente le autonomie comunali ed inoltre danno ai legislatori ordinari statali e regionali l'indirizzo le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che sussistano ragioni di «esercizio unitario» di esse. Ancor piu' evidente il contrasto con l'art. 120, secondo comma Cost.: tale comma nel primo periodo attribuisce al Governo della Repubblica il potere di «sostituirsi a organi ... delle citta' metropolitane delle province e dei comuni» nei casi ivi indicati, e nel secondo periodo riserva alla «legge» il compito di definire le procedure nel rispetto dei principi di sussidiarieta' e di leale collaborazione. In attuazione delle teste' richiamate disposizioni il citato art. 8, comma 1, ha posto regole precise e di portata generale, tra l'altro prevedendo la partecipazione al Consiglio dei ministri del presidente della giunta regionale. La continuita' testuale dei due periodi dell'unitario secondo comma dell'art. 120 Cost., le solenni disposizioni contenute nell'art. 114, primo e secondo comma Cost., l'attribuzione alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma lettera p) Cost. della materia «organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e citta' metropolitane» la cogente esigenza di una disciplina unica o quanto meno fortemente coordinata delle modalita' di esercizio dei poteri sostituitivi sin dal momento della individuazione dell'organo deliberante l'intervento sostitutivo, sono considerazioni tutte concordemente concludenti - con altre che potranno essere evidenziate nel corso del processo costituzionale - nel senso di una riserva allo Stato sia della normazione in tema di poteri sostitutivi, sia dell'esercizio di tali poteri.