IL TRIBUNALE

    Provvedendo   sull'eccezione   di  illegittimita'  costituzionale
sollevata  dalla  difesa  ai sensi degli artt. 3, 13, 27 in relazione
all'art. 14,  comma  5-quinquies  del  d.lgs.  n. 286/1998 introdotto
dalla   legge  n. 189/2002  nella  parte  in  cui  prevede  l'arresto
obbligatorio  dell'indagato  in flagranza di reato, ha pronunciato la
seguente ordinanza.
    Zaharia Ioan e' stato tratto in arresto in data 20 maggio 2003 in
flagranza  del  reato  di  cui  all'art. 14,  comma  5-ter del d.lgs.
n. 286/1998  come  modificato dalla legge n. 189/2002 e presentato in
data odierna davanti a questo giudice per il giudizio di convalida, a
seguito  di  contestata  inottemperanza  all'obbligo  di  lasciare il
territorio  dello  Stato  impartito con provvedimento del questore di
Milano a lui notificato in data 5 novembre 2002.
    In sede di udienza il p.m. ha richiesto la convalida dell'arresto
trattandosi  di  arresto  obbligatorio,  mentre la difesa ha eccepito
l'incostituzionalita'   dell'obbligatorieta'  dell'arresto  medesimo,
richiamando  i  principi  sanciti  dall'art. 13 della Costituzione in
tema di imposizione di misure restrittive della liberta' personale.
    Il  comma  terzo  dell'art. 13 Cost. prevede che «solo in caso di
necessita'  e  di  urgenza ... l'autorita' di pubblica sicurezza puo'
adottare provvedimenti provvisori ...» di carattere restrittivo della
liberta' personale da sottoporsi al giudizio di convalida.
    L'art.    14,   comma   5-quinquies,   della   cui   legittimita'
costituzionale si discute prevede l'arresto in flagranza per un reato
contravvenzionale  che  pare  assolutamente eccezionale rispetto alla
disciplina  ordinaria  della  materia (artt. 380 e 381 c.p.p.), cosi'
estendendo  la possibilita' di intervento coercitivo d'urgenza ad una
situazione  di  fatto  reputata  dallo  stesso  legislatore del tutto
difforme  e  meno grave di tutte le altre ipotesi gia' previste dalla
legge.  Alla  fattispecie  di  reato  in  contestazione  non  risulta
applicabile,     d'altra     parte,    alcuna    misura    cautelare:
conseguentemente,  se  il terzo comma della Costituzione configura il
potere  di iniziativa dell'autorita' di pubblica sicurezza in materia
come  una  forma  eccezionale  di «anticipazione» dell'intervento del
giudice,   nel   caso  di  specie  parrebbe  invece  prospettarsi  di
attribuzione  diretta alle autorita' di polizia di un autonomo potere
di  coercizione (potendo privare l'arrestato della liberta' personale
per  un  tempo  che  arriva fino a 48 ore), soggetto si al successivo
controllo  giurisdizionale ma che non prevede alcun potere coercitivo
in capo al giudice (unico soggetto cui la Costituzione attribuisce il
potere di incidere sulla liberta' delle persone).
    Deve  inoltre  rilevarsi  che l'art. 121 disp. att. del codice di
procedura  penale  stabilisce  al  suo  primo  comma che «il pubblico
ministero  dispone con decreto motivato che l'arrestato ... sia posto
immediatamente  in  liberta'  quando  ritiene di non dover richiedere
l'applicazione  di  misure coercitive», con la conseguenza che appare
quantomeno   illogico   prevedere   l'arresto  obbligatorio  per  una
fattispecie  contravvenzionale  la  cui  sanzione non consente misure
coercitive  e  per  la  quale lo stesso p.m. potrebbe, e ad avviso di
questo giudice dovrebbe, disporre l'immediata scarcerazione.
    Piu'  in  particolare,  in relazione alla specifica previsione di
obbligatorieta'  dell'arresto,  va sottolineata l'evidente disparita'
di  trattamento  sussistente  tra il reato in esame e quello previsto
dai commi 13, 13-bis e 13-ter dell'art. 13 della stessa legge, in cui
si  prevedono  ipotesi  di  arresto  meramente facoltativo in ipotesi
analoghe  a  quella  in  esame  e  addirittura  in una ipotesi (comma
13-bis) sanzionata come delitto con una pena da uno a quattro anni di
reclusione per la quale sarebbero applicabili misure cautelari: anche
sotto  tale  profilo la norma qui all'esame non appare rispettosa dei
limiti di stretta necessita' previsti dall'art. 13, terzo comma Cost.
e del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost.
    Per  tali motivi ritiene questo giudice che sussistano seri dubbi
di  legittimita' costituzionale della norma esaminata con riferimento
alla  previsione di un potere-dovere di arresto in flagranza di reato
per  un  fatto  che  non  consente  l'applicazione  di  alcuna misura
cautelare,  e  comunque  rispetto  alla configurazione di tale potere
come «obbligatorio».
    Ne  consegue  la  necessita' di sospendere il procedimento per le
valutazioni  della Corte costituzionale e di rimettere immediatamente
in  liberta'  l'indagata  in mancanza di titolo detentivo, non avendo
chiesto il p.m. alcuna misura cautelare, non prevista dalla legge per
il caso di specie.
    Sussistono   i   presupposti   per   concedere   il   nulla  osta
all'espulsione dell'arrestato.