ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di ammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato
sorto  a  seguito  della  delibera  del  Senato  della Repubblica del
27 gennaio   2000,  relativa  alla  insindacabilita'  delle  opinioni
espresse dal senatore Erminio Boso nei confronti del senatore Antonio
Di  Pietro,  promosso  dal  giudice  per  le indagini preliminari del
Tribunale  di  Milano,  con ricorso depositato il 30 dicembre 2002 ed
iscritto al n. 233 del registro ammissibilita' conflitti.
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 18 giugno 2003 il giudice
relatore Annibale Marini.
    Ritenuto  che,  nel  corso di un procedimento penale a carico del
senatore  Erminio  Boso,  imputato  del delitto di cui agli artt. 595
cod.  pen.,  13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni
sulla  stampa),  per  talune  dichiarazioni  rilasciate alla stampa e
asseritamente  lesive  della  reputazione  del  senatore  Antonio  Di
Pietro,  il  giudice  per  le  indagini  preliminari del Tribunale di
Milano  ha  sollevato, con ordinanza dell'11 dicembre 2002, conflitto
di   attribuzione   tra   poteri   dello   Stato  in  relazione  alla
deliberazione adottata dal Senato della Repubblica in data 27 gennaio
2000  con  la quale era stata affermata, ai sensi dell'art. 68, primo
comma,   della   Costituzione,  la  insindacabilita'  delle  suddette
dichiarazioni;
        che  il ricorrente premette di aver gia' sollevato, nel corso
del  medesimo procedimento, identico conflitto di attribuzione senza,
peraltro, assolvere l'onere di notificare al Senato della Repubblica,
nel  prescritto  termine di sessanta giorni, il ricorso e l'ordinanza
di ammissibilita';
        che,  ad  avviso  dello stesso ricorrente, tale omissione non
dovrebbe,  comunque,  ritenersi preclusiva della riproponibilita' del
conflitto;
        che,  quanto  ai termini del conflitto, ritiene il ricorrente
che  non  sarebbe nella specie ravvisabile il necessario collegamento
funzionale  fra  le  espressioni del senatore Boso e la sua attivita'
parlamentare  e  farebbe,  altresi',  difetto un qualsivoglia intento
divulgativo di una scelta o di un'attivita' politico-parlamentare;
        che,  conseguentemente,  la  delibera di insindacabilita', in
quanto  lesiva  delle  attribuzioni  del potere giudiziario, dovrebbe
essere annullata.
    Considerato che con il ricorso introduttivo del presente giudizio
il  giudice  per  le  indagini  preliminari  del  Tribunale di Milano
ripropone  nei  confronti del Senato della Repubblica un conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato identico ad altro in relazione al
quale  aveva omesso di notificare, nel termine prescritto, il ricorso
e la relativa ordinanza di ammissibilita';
        che   l'ammissibilita'   della  riproposizione  del  medesimo
conflitto  e'  stata  di  recente  esclusa da questa Corte in un caso
analogo  a  quello  presente,  rilevandosi,  in particolare, come, in
relazione  alle  finalita'  ed  alle  particolarita' dell'oggetto del
conflitto di attribuzione, sussista l'«esigenza costituzionale che il
giudizio,  una  volta  instaurato,  sia concluso in termini certi non
rimessi  alle  parti  confliggenti»  essendo  necessario  ristabilire
sollecitamente  «certezza  e definitivita' di rapporti» essenziali ai
fini   di  un  regolare  svolgimento  delle  funzioni  costituzionali
(sentenza n. 116 del 2003);
        che,  pertanto,  anche  il  conflitto  in  esame,  in  quanto
ripropositivo  di  altro  precedente,  divenuto  improcedibile per la
mancata notifica dell'atto introduttivo e della relativa ordinanza di
ammissibilita', deve essere dichiarato inammissibile.