ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera del Senato della Repubblica del 27 gennaio 2000, relativa alla insindacabilita' delle opinioni espresse dal senatore Erminio Boso nei confronti del senatore Antonio Di Pietro, promosso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, con ricorso depositato il 30 dicembre 2002 ed iscritto al n. 233 del registro ammissibilita' conflitti. Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 2003 il giudice relatore Annibale Marini. Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico del senatore Erminio Boso, imputato del delitto di cui agli artt. 595 cod. pen., 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), per talune dichiarazioni rilasciate alla stampa e asseritamente lesive della reputazione del senatore Antonio Di Pietro, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha sollevato, con ordinanza dell'11 dicembre 2002, conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in relazione alla deliberazione adottata dal Senato della Repubblica in data 27 gennaio 2000 con la quale era stata affermata, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, la insindacabilita' delle suddette dichiarazioni; che il ricorrente premette di aver gia' sollevato, nel corso del medesimo procedimento, identico conflitto di attribuzione senza, peraltro, assolvere l'onere di notificare al Senato della Repubblica, nel prescritto termine di sessanta giorni, il ricorso e l'ordinanza di ammissibilita'; che, ad avviso dello stesso ricorrente, tale omissione non dovrebbe, comunque, ritenersi preclusiva della riproponibilita' del conflitto; che, quanto ai termini del conflitto, ritiene il ricorrente che non sarebbe nella specie ravvisabile il necessario collegamento funzionale fra le espressioni del senatore Boso e la sua attivita' parlamentare e farebbe, altresi', difetto un qualsivoglia intento divulgativo di una scelta o di un'attivita' politico-parlamentare; che, conseguentemente, la delibera di insindacabilita', in quanto lesiva delle attribuzioni del potere giudiziario, dovrebbe essere annullata. Considerato che con il ricorso introduttivo del presente giudizio il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ripropone nei confronti del Senato della Repubblica un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato identico ad altro in relazione al quale aveva omesso di notificare, nel termine prescritto, il ricorso e la relativa ordinanza di ammissibilita'; che l'ammissibilita' della riproposizione del medesimo conflitto e' stata di recente esclusa da questa Corte in un caso analogo a quello presente, rilevandosi, in particolare, come, in relazione alle finalita' ed alle particolarita' dell'oggetto del conflitto di attribuzione, sussista l'«esigenza costituzionale che il giudizio, una volta instaurato, sia concluso in termini certi non rimessi alle parti confliggenti» essendo necessario ristabilire sollecitamente «certezza e definitivita' di rapporti» essenziali ai fini di un regolare svolgimento delle funzioni costituzionali (sentenza n. 116 del 2003); che, pertanto, anche il conflitto in esame, in quanto ripropositivo di altro precedente, divenuto improcedibile per la mancata notifica dell'atto introduttivo e della relativa ordinanza di ammissibilita', deve essere dichiarato inammissibile.