IL GIUDICE DI PACE Ha pronunziato la seguente ordinanza nella causa civile n. 32/2002 r.g., ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione, promossa da Serra Roberta, residente in Bovino, Foggia, alla via Nazionale, n. 47, contro la Polizia municipale di Napoli, avverso e per lo annullamento del s.p.v. n. 20370847/2002 del 14 maggio 2002 intestato a Serra Roberta per violazione dell'art. 7, comma 1, c.d.s per aver circolato in Napoli alla via Giordano Bruno, strada riservata alla circolazione dei mezzi pubblici. La violazione non e' stata contestata immediatamente dalla Polizia municipale per impossibilita' di raggiungere a piedi l'auto in movimento. F a t t o In sede del ricorso l'opponente ha affermato la nullita' dell'accertamento della violazione ex art. 200 c.d.s. - contestazione e verbalizzazione delle violazioni -; oltre, il veicolo in questione il giorno indicato nel s.p.v. non era in circolazione a Napoli, bensi', si trovava nell'agro di Bovino, c.da «Radogna», dove la opponente si era recata in compagnia di Angino Lucia e Totaro Carlo per sbrigare faccende nella azienda agricola dei predetti. La Polizia municipale di Napoli, rappresentata e difesa dall'avv. Di Bitonto Raffaele, si costituiva e preliminarmente, ai sensi dell'art. 22, comma 1, legge n. 689/1981, eccepiva la incompetenza territoriale del giudice adito, e, nel merito, l'infondatezza di quanto asserito dalla ricorrente ai sensi dell'art. 385, comma 3, del reg. c.d.s. La ricorrente, difesa dall'avv. Celestino Gesualdi del foro di Foggia, eccepiva: premesso, risiede a Bovino, Foggia, piccolo centro urbano agricolo del sub-appennino Dauno meridionale, avrebbe notevoli difficolta' economiche e di tempo per presentare il ricorso al Giudice di pace di Napoli; questo dato oggettivo comporta un eccessivo squilibrio processuale tra le parti e puo' rappresentare una violazione degli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione; pertanto, ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22, legge n. 689/1981 nella parte relativa alla proposizione del ricorso avanti al giudice di pace del luogo ove e' stata commessa la violazione. D i r i t t o Secondo la prevalente giurisprudenza della Suprema Corte, il ricorso in opposizione alla ordinanza ingiunzione deve essere materialmente consegnato al personale dell'ufficio giudiziario, e, quindi, non puo' formare oggetto di invio per posta o con altre forme di trasmissione, es.: via fax - Cass. Sez. un. 17 giugno 1988 n. 4120 -. Nel ricorso, l'opponente ove non abbia in loco un suo procuratore per il giudizio de quo, e' obbligato a dichiarare o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito e a presentarsi alla prima udienza per evitare la convalida del provvedimento opposto (art. 23, comma 5, legge n. 689/1981) a differenza del rito ordinario civilistico per quanto riguarda la cancellazione della causa dal ruolo (art. 181 c.p.c.). Sicche', si percepisce che la normativa non garantisce all'opponente dell'ordinanza - ingiunzione, ove non sia assistito da un legale, la concreta possibilita' di difendersi. Nel caso in esame la ricorrente, residente a Bovino, Foggia, per contestare un'infrazione stradale elevatagli nella citta' di Napoli, deve presentare personalmente in cancelleria il suo ricorso, e, quindi, comparire successivamente in udienza, sopportando un notevole costo sia in termini economici che di tempo che gli verrebbe risparmiato se la competenza fosse del giudice del luogo della sua residenza; questa procedura rende molto difficoltoso all'opponente poter esercitare il suo fondamentale diritto alla difesa ai sensi dell'art. 24 della Costituzione («tutti possono agire in giudizio»); oggi, di piu', la legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2 ha integrato e modificato l'art. 111 che al comma secondo recita: «ogni processo si svolge nel contradditorio tra le parti, in condizioni di parita', davanti a giudice terzo e imparziale». Ancora, l'attribuzione della competenza territoriale al giudice del luogo, in pratica coincidente con il luogo dell'accertamento dell'infrazione, appare essere in contrasto con i principi del giusto processo e della buona ed imparziale amministrazione della giustizia, di cui, alla Convenzione di Roma per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, perche' di fatto al presunto incolpato non e' garantita una posizione processuale paritaria rispetto all'amministrazione, quindi mancano i presupposti perche' il suo ricorso abbia valenza effettiva e non solo teorica, tanto piu' considerata la pretesa dell'autorita' che ha irrogato la sanzione che e', tra l'altro, immediatamente esecutiva. La procedura relativa alla competenza del giudice del luogo della presunta violazione, vigente il pretore e il suo particolare rito, appare non essere conforme alla attuale disciplina del procedimento davanti al giudice di pace che prevede all'art. 320 c.p.c. l'obbligatorio interrogatorio libero delle parti subito «nella prima udienza», e, cio', al fine di acquisire dalle parti utili elementi per la trattazione della causa; detta procedura incentiva un rapporto diretto dell'organo giudicante con i protagonisti processuali, tanto piu' se, come nel caso di specie, il ricorrente puo' stare in giudizio senza l'assistenza di un legale; questa fondamentale attivita' processuale prevista proprio nell'interesse difensivo del trasgressore e' da ritenersi difficilmente realizzabile nel caso in cui l'opponente si trovi a risiedere in una localita' molto lontana dal punto in cui sarebbe stata commessa l'addebitata violazione stradale e non abbia i mezzi economici per rivolgersi ad un legale del posto onde sostenere cola' in giudizio le proprie ragioni; tanto, considerato inoltre, l'ammontare della sanzione irrogata, che in genere non e' tale da giustificare la spesa per l'assistenza di un professionista, oltre, la spesa non trova giustificazione anche nell'ipotesi positiva in cui l'opponente non fosse colpevole, considerata la diffusa tendenza dei giudici a compensare le spese o a liquidarle in via equitativa. Alla luce di quanto esposto appare a questo giudicante logico dedurre che il legislatore in sede di emanazione del d.lgs. n. 507/1999 abbia voluto riconoscere una competenza di carattere generale al giudice di pace per gli illeciti di minore allarme sociale, per i quali, se non richiesta l'assistenza tecnica di un legale e' pero' indispensabile la presenza del presunto trasgressore nell'istruttoria, per cui relativamente a questo, la norma di cui all'art. 22-bis, legge n. 689/1981 per la materia e il valore di competenza del giudice di pace, potrebbe essere interpretata nel senso che il giudice adito e' piu' propriamente quello del luogo di residenza del ricorrente. Del resto, proprio considerando l'articolazione territoriale degli uffici di prefettura, l'eventuale trasferimento della competenza al giudice del luogo di residenza del ricorrente non avrebbe conseguenze negative per l'amministrazione opposta i cui uffici periferici potrebbero correttamente rappresentarla nelle cause di che trattasi; altresi', l'evoluzione normativa oggi valorizza il foro del ricorrente rispetto a quello dell'opposto proprio al fine di riequilibrare le posizioni dei soggetti considerati normativamente deboli rispetto alle parti processuali forti; esempi sono oltre al rito del lavoro, il procedimento di opposizione al decreto penale di condanna per cui la procedura della legge n. 689/1981 e' largamente ispirata, e, oltre, recentemente, tale orientamento trova espressione evidente ed esplicita nella complessiva normativa a tutela del consumatore che ha introdotto il cosiddetto foro esclusivo del consumatore ai sensi dell'art. 1469-bis del c.c.