LA CORTE
    Letti gli atti e i documenti prodotti dalle parti;
    Rilevato  che  con  sentenza  n. 3273/2000 il Tribunale civile di
Milano  ha  condannato  Umberto  Bossi a pagare ad Ersilia Carbone la
somma  di Lire 20 milioni quale risarcimento danni da reato (art. 594
c.p.), oltre accessori e spese di lite;
        che  Umberto  Bossi  ha  proposto appello avverso la predetta
sentenza  chiedendone  la  riforma  perche'  emanata  in  difetto dei
presupposti  di  legge,  anche  in  relazione all'erronea valutazione
della  comunicazione  pervenuta  il  3 febbraio 2000 dalla Camera dei
deputati circa l'insindacabilita' ex art. 68 della Costituzione delle
espressioni per cui e' causa, deliberata in data 26 gennaio 2000;
        che  l'appellante,  in particolare, ha dedotto che il giudice
di  primo  grado doveva uniformarsi alla delibera di insindacabilita'
sopra  richiamata,  salva la possibilita' di esperire il conflitto di
attribuzione davanti alla Corte costituzionale;
        che  l'appellata  Ersilia Carbone, appellante incidentale sul
quantum,  in via subordinata ha chiesto la proposizione del conflitto
di attribuzione in relazione alla delibera della Camera in oggetto;
    Ritenuto che con la delibera di insindacabilita' presa in data 26
gennaio  2000,  in  merito  al  doc.  IV-quater  n. 102,  relativo al
deputato   Bossi,  la  Camera  dei  deputati  non  ha  legittimamente
esercitato  il  proprio  potere  al  riguardo perche' difettano nella
fattispecie  i presupposti di detta dichiarazione, tra i quali quello
del collegamento delle opinioni espresse con la funzione parlamentare
in quanto tali presupposti sono stati arbitrariamente valutati;
        che,  invero,  come  gia'  evidenziato  dal  giudice di primo
grado,  le  dichiarazioni  incriminate, descritte nella relazione del
CTU  Realini  e  riportate  anche nella relazione della giunta per le
autorizzazioni  a  procedere,  esulano  completamente  dalle funzioni
parlamentari,   perche'   espresse  durante  una  conferenza  stampa,
tenutasi  il  16  settembre  1996  presso  la sede della Lega Nord in
Milano,   con   invettive   personali  dirette  nei  confronti  della
giornalista  Carbone,  la  cui  professionalita'  e' stata oggetto di
specifica   contestazione  proprio  nel  momento  in  cui  esercitava
legittimamente la sua attivita';
        che,  quindi,  non  sussiste  il collegamento con la funzione
parlamentare  erroneamente affermato dalla Camera dei deputati con la
delibera  di  insindacabilita' in esame (vedi, sul punto, anche Corte
costituzionale  sent.  n. 51/2002  e n. 52/2002) e che la delibera in
esame interferisce illegittimamente nelle attribuzioni dell'autorita'
giudiziaria competente a giudicare sui fatti per cui e' causa;
        che,   pertanto,   occorre  nella  fattispecie  sollevare  il
conflitto  di  attribuzione ex art. 37 della legge n. 87/1953 al fine
di  ottenere  dalla  Corte  costituzionale  la  dichiarazione che non
spetta  alla  Camera dei deputati deliberare che i fatti, per i quali
pende  in  appello  il  giudizio  civile di risarcimento danni tra le
parti indicate in epigrafe, concernono opinioni espresse dal deputato
Umberto  Bossi  nell'esercizio  delle  sue funzioni ex art. 68, primo
comma,   della   Costituzione,  con  conseguente  annullamento  della
delibera  in  oggetto  (vedi,  sul  punto, anche Corte costituzionale
sent. n. 265/1997, n. 129/1996 e ord. n. 177/1998);