LA CORTE Letti gli atti e i documenti prodotti dalle parti; Rilevato che con sentenza n. 3273/2000 il Tribunale civile di Milano ha condannato Umberto Bossi a pagare ad Ersilia Carbone la somma di Lire 20 milioni quale risarcimento danni da reato (art. 594 c.p.), oltre accessori e spese di lite; che Umberto Bossi ha proposto appello avverso la predetta sentenza chiedendone la riforma perche' emanata in difetto dei presupposti di legge, anche in relazione all'erronea valutazione della comunicazione pervenuta il 3 febbraio 2000 dalla Camera dei deputati circa l'insindacabilita' ex art. 68 della Costituzione delle espressioni per cui e' causa, deliberata in data 26 gennaio 2000; che l'appellante, in particolare, ha dedotto che il giudice di primo grado doveva uniformarsi alla delibera di insindacabilita' sopra richiamata, salva la possibilita' di esperire il conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale; che l'appellata Ersilia Carbone, appellante incidentale sul quantum, in via subordinata ha chiesto la proposizione del conflitto di attribuzione in relazione alla delibera della Camera in oggetto; Ritenuto che con la delibera di insindacabilita' presa in data 26 gennaio 2000, in merito al doc. IV-quater n. 102, relativo al deputato Bossi, la Camera dei deputati non ha legittimamente esercitato il proprio potere al riguardo perche' difettano nella fattispecie i presupposti di detta dichiarazione, tra i quali quello del collegamento delle opinioni espresse con la funzione parlamentare in quanto tali presupposti sono stati arbitrariamente valutati; che, invero, come gia' evidenziato dal giudice di primo grado, le dichiarazioni incriminate, descritte nella relazione del CTU Realini e riportate anche nella relazione della giunta per le autorizzazioni a procedere, esulano completamente dalle funzioni parlamentari, perche' espresse durante una conferenza stampa, tenutasi il 16 settembre 1996 presso la sede della Lega Nord in Milano, con invettive personali dirette nei confronti della giornalista Carbone, la cui professionalita' e' stata oggetto di specifica contestazione proprio nel momento in cui esercitava legittimamente la sua attivita'; che, quindi, non sussiste il collegamento con la funzione parlamentare erroneamente affermato dalla Camera dei deputati con la delibera di insindacabilita' in esame (vedi, sul punto, anche Corte costituzionale sent. n. 51/2002 e n. 52/2002) e che la delibera in esame interferisce illegittimamente nelle attribuzioni dell'autorita' giudiziaria competente a giudicare sui fatti per cui e' causa; che, pertanto, occorre nella fattispecie sollevare il conflitto di attribuzione ex art. 37 della legge n. 87/1953 al fine di ottenere dalla Corte costituzionale la dichiarazione che non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti, per i quali pende in appello il giudizio civile di risarcimento danni tra le parti indicate in epigrafe, concernono opinioni espresse dal deputato Umberto Bossi nell'esercizio delle sue funzioni ex art. 68, primo comma, della Costituzione, con conseguente annullamento della delibera in oggetto (vedi, sul punto, anche Corte costituzionale sent. n. 265/1997, n. 129/1996 e ord. n. 177/1998);