ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di ammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato
sorto   a   seguito   della   delibera   della  Camera  dei  deputati
dell'11 gennaio  2000,  relativa alla insindacabilita' delle opinioni
espresse  dall'onorevole  Umberto  Bossi, imputato in un procedimento
penale  per reato di vilipendio alla bandiera, promosso dal Tribunale
di  Venezia - sezione penale, con ricorso depositato il 2 luglio 2002
ed iscritto al n. 226 del registro ammissibilita' conflitti.
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 7 maggio 2003 il giudice
relatore Ugo De Siervo.
    Ritenuto che con ordinanza del 2 marzo 2002, pervenuta alla Corte
costituzionale il 2 luglio 2002, il Tribunale di Venezia, ufficio del
giudice  monocratico  penale, nell'ambito del procedimento instaurato
nei  confronti  del  deputato Umberto Bossi, in relazione al reato di
cui  agli  artt. 81 cpv e 292, primo e terzo comma del codice penale,
ha  sollevato  conflitto  di  attribuzioni  tra  i poteri dello Stato
avverso  la  delibera, adottata in data 11 gennaio 2000, con la quale
la  Camera  dei  deputati ha dichiarato che i fatti per i quali e' in
corso il procedimento penale piu' sopra citato costituiscono opinioni
espresse dal deputato Umberto Bossi nell'esercizio delle sue funzioni
a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
        che  nell'atto  introduttivo  del  giudizio si evidenzia come
nell'ambito del suddetto procedimento sia contestato all'on. Bossi il
reato  di  vilipendio  alla  bandiera  perche',  mentre si trovava in
Venezia  il  14 settembre  1997,  avrebbe  rivolto ad una persona che
teneva  esposta alla finestra la bandiera italiana la seguente frase:
«Il  tricolore  lo metta al cesso, signora» e aveva poi aggiunto: «Ho
ordinato  un  camion di carta igienica tricolore personalmente, visto
che  e'  un magistrato che dice che non posso avere la carta igienica
tricolore»;
        che  l'autorita'  giurisdizionale  ricorrente rileva come, in
data  11 gennaio  2000,  la  Camera  dei  deputati abbia adottato una
deliberazione con la quale si affermava che le suddette dichiarazioni
del  deputato  Bossi  concernevano  opinioni espresse da quest'ultimo
nell'esercizio     delle     funzioni     parlamentari,     ricadendo
conseguentemente  nell'ambito  di  applicazione  dell'art. 68,  primo
comma, della Costituzione;
        che,   secondo   l'organo  giurisdizionale  ricorrente,  tale
delibera  della  Camera  dei  deputati  sarebbe  lesiva delle proprie
attribuzioni   costituzionali,  a  causa  della  mancanza  del  nesso
funzionale  tra  le  opinioni  espresse  dal  parlamentare  e  la sua
attivita'  quale  membro  di  quest'ultima,  nesso  che,  secondo  la
giurisprudenza  della Corte costituzionale, deve sussistere affinche'
possa  operare  la garanzia prevista dall'art. 68, primo comma, della
Costituzione;
        che,  peraltro,  le dichiarazioni in questione non potrebbero
considerarsi riproduttive all'esterno di dichiarazioni rese, mediante
atti tipici della funzione parlamentare, all'interno del Parlamento;
        che,  pertanto, la deliberazione di insindacabilita' adottata
dalla  Camera  avrebbe  illegittimamente  interferito  sulla sfera di
attribuzioni,     costituzionalmente     garantita     dell'autorita'
giudiziaria.
    Considerato  che,  in questa fase, la Corte e' chiamata, ai sensi
dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
a  delibare  esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando,
senza  contraddittorio  tra  le  parti,  se  sussistano  i  requisiti
soggettivo  e  oggettivo  di  un conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato;
        che  quanto al requisito soggettivo, il Tribunale di Venezia,
ufficio del giudice monocratico penale, e' legittimato a sollevare il
conflitto  in  quanto  competente  a  dichiarare  definitivamente  la
volonta' del potere cui appartiene, in considerazione della posizione
di  indipendenza,  costituzionalmente  garantita,  di  cui  godono  i
singoli organi giurisdizionali;
        che   anche   la  Camera  dei  deputati,  in  relazione  alla
definizione dell'ambito di insindacabilita' di cui all'art. 68, primo
comma,  della  Costituzione,  e'  legittimata  ad  essere  parte  del
conflitto,  in  quanto organo competente a dichiarare definitivamente
la volonta' del potere che rappresenta;
        che,  per  quanto concerne l'aspetto oggettivo del conflitto,
il  ricorrente  Tribunale di Venezia lamenta la lesione delle proprie
attribuzioni costituzionalmente garantite in relazione alla adozione,
da  parte  della  Camera  di  appartenenza  del  parlamentare, di una
deliberazione  ove  si  afferma,  in  modo  asseritamente arbitrario,
l'insindacabilita'  delle opinioni espresse da quest'ultimo, ai sensi
dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
        che,  pertanto,  esiste  la  materia  di un conflitto, la cui
soluzione  e'  affidata  alla  competenza  di  questa Corte, restando
impregiudicata  ogni  ulteriore decisione definitiva - da assumersi a
contraddittorio   ritualmente  instaurato  -  anche  in  ordine  alla
ammissibilita' del ricorso.