ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 60 del decreto
legislativo  28 agosto  2000,  n. 274  (Disposizioni sulla competenza
penale  del  Giudice  di  pace,  a  norma  dell'art. 14  della  legge
24 novembre  1999,  n. 468)  promosso con ordinanza del 5 luglio 2002
dal  giudice  di  pace  di Pesaro nel procedimento penale a carico di
U.L.,  iscritta  al  n. 581  del registro ordinanze 2002 e pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 3, 1ª serie speciale,
dell'anno 2003.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 18 giugno 2003 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
    Ritenuto  che,  nel corso di un procedimento penale nei confronti
di  persona  imputata  del  reato  di  cui all'art. 186, comma 2, del
codice  della strada (guida in stato di ebbrezza), il Giudice di pace
di  Pesaro  ha  sollevato,  in  riferimento agli artt. 3, 24, secondo
comma,   e   111   della   Costituzione,  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 60  del decreto legislativo 28 agosto 2000,
n. 274  (Disposizioni  sulla competenza penale del giudice di pace, a
norma  dell'art. 14  della  legge  24 novembre  1999, n. 468), «nella
parte  in  cui  non prevede che il giudice di pace possa concedere la
sospensione condizionale della pena»;
        che  il giudice a quo premette, in punto di rilevanza, che il
difensore  dell'imputato  -  non  contestando  il  fatto  ascritto  a
quest'ultimo  (presente  in udienza) - aveva manifestato l'intenzione
di  chiedere  il beneficio della sospensione condizionale della pena,
eccependo  in pari tempo l'illegittimita' costituzionale dell'art. 60
del  d.lgs.  n. 274  del  2000,  che  esclude  il beneficio stesso in
rapporto alle pene irrogate dal giudice di pace;
        che,  quanto alla non manifesta infondatezza della questione,
il  rimettente  ritiene che la norma impugnata contrasti con l'art. 3
Cost.:  sia  perche'  l'esclusione  e' riferita a pene piu' lievi e a
reati  meno  gravi  rispetto  a  quelli  per  i  quali la sospensione
condizionale  e'  invece  consentita; sia perche' l'esclusione stessa
non  opererebbe  qualora il reato fosse connesso ad altro piu' grave,
di  competenza  del  tribunale; sia, infine, per l'incongruenza della
previsione   censurata   rispetto  alla  sospendibilita'  della  pena
inflitta  per  il  delitto  di  violazione degli obblighi imposti dal
giudice di pace, di cui all'art. 56 del d.lgs. n. 274 del 2000;
        che  sarebbero  inoltre  compromessi  sia  l'art. 24, secondo
comma,  Cost.,  in quanto l'impossibilita' di chiedere la sospensione
condizionale  della  pena si tradurrebbe in una illogica compressione
del diritto di difesa; sia l'art. 111 Cost., in quanto l'imputato che
intenda  ottenere  il beneficio sarebbe costretto a proporre appello,
prolungando   cosi'  il  procedimento  penale  in  contrasto  con  il
principio della sua ragionevole durata;
        che  nel  giudizio  di  costituzionalita'  e'  intervenuto il
Presidente   del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  il  quale ha chiesto che la
questione sia dichiarata non fondata.
    Considerato  che  il giudice rimettente dubita della legittimita'
costituzionale  dell'art. 60  del  d.lgs.  28 agosto 2000, n. 274, in
forza  del  quale dell'istituto della sospensione condizionale non si
applica  alle  pene  irrogate  dal  giudice  di  pace, assumendone il
contrasto con gli artt. 3, 24, secondo comma, e 111 Cost;
        che il dubbio di costituzionalita' viene peraltro prospettato
in modo meramente assertivo, senza un supporto argomentativo che, per
un  verso  -  e  particolarmente  in rapporto alla dedotta violazione
dell'art. 3 Cost. - tenga conto della collocazione della disposizione
impugnata  in  un  sistema  normativo,  quale  quello  inerente  alla
giurisdizione  penale  del  giudice  di  pace, contrassegnato nel suo
complesso  da significative deviazioni rispetto al modello ordinario;
e, per un altro verso, giustifichi, sul piano del diritto positivo, i
singoli assunti posti a base del quesito di costituzionalita': quali,
in  specie,  l'affermata  inapplicabilita' del divieto di sospensione
condizionale  della  pena  nel caso in cui il reato di competenza del
giudice  di  pace  risulti  connesso  con  reati  di  competenza  del
tribunale,  pur  a  fronte  del  disposto,  apparentemente contrario,
dell'art. 63,  comma 1, del d.lgs. n. 274 del 2000; ovvero l'asserita
possibilita'  per  l'imputato  di  conseguire, proponendo appello, il
beneficio preclusogli in prime cure dalla norma censurata;
        che  nell'ordinanza  di  rimessione  non  e'  dato rinvenire,
dunque,  una  compiuta  e  chiara  esposizione  delle  ragioni  della
presunta  violazione  dei  parametri  costituzionali  evocati: il che
comporta  la  manifesta  inammissibilita'  della  questione (cfr., ex
plurimis, ordinanze n. 416 del 2002 e n. 68 del 2000).
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87  e  9,  secondo  comma,  delle  norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.