IL COLLEGIO ARBITRALE

    Chiamato   a   dirimere  la  controversia  tra  Federconsorzi  in
concordato  preventivo (avv. Gregorio Iannotta) e Ceas s.r.l. (avv.ti
proff. Berardino Libonati, Guido Alpa, Giampaolo Mora), ha emanato la
seguente ordinanza.
    Premesso:
        che il presente giudizio arbitrale rituale ha per oggetto, in
forza   del  compromesso  in  arbitri  in  data  27 luglio  1994,  le
controversie  relative  ai  rapporti  di dare e di avere fra le parti
dipendenti,  da  attivita'  di  allevamento  e  di vendita di capi di
bestiame;
        che  davanti  al  Tribunale  di Perugia e' stato iniziato, in
epoca  successiva alla instaurazione del presente giudizio arbitrale,
un  procedimento  penale  implicante  l'accertamento  della effettiva
esistenza o della effettiva quantita' dei predetti capi di bestiame;
        che   un   procedimento   civile   implicante   il   medesimo
accertamento e' stato successivamente instaurato davanti al Tribunale
di Roma;
        che   sulla  base  delle  predette  circostanze  processuali,
documentate  in  atti,  il giudizio arbitrale aveva subito, nel corso
degli  anni,  una serie di rinvii concordati dalle parti, con proroga
dei termini per l'emanazione del lodo, in attesa degli sviluppi delle
vicende processuali pendenti;
        che  parte  Federconsorzi  infine  ha chiesto che il collegio
arbitrale  disponga una formale sospensione del giudizio arbitrale in
attesa della definizione del predetto giudizio penale;
        che  la  controparte  si  e'  opposta  ed ha chiesto un nuovo
rinvio  dell'udienza  all'esito  del dibattimento del processo penale
davanti ai Tribunale di Perugia;
        che  all'udienza  del 27 novembre 2002 il collegio arbitrale,
udita la discussione orale delle istanze, si e' riservato di decidere
al riguardo;
        che   la   necessaria   sospensione  del  giudizio  arbitrale
discenderebbe,  secondo  Federconsorzi, dal fatto che gli arbitri non
potrebbero  pronunciare sui quesiti sottoposti loro dalle parti senza
preliminarmente  eseguire  un  accertamento  dei  fatti di causa, che
risulterebbe  parallelo  a quello in corso davanti al giudice penale,
interferendo  con  gli  accertamenti dell'autorita' giudiziaria sulla
sussistenza  di  illeciti  penali  e  toccando  materia  da ritenersi
sottratta agli arbitri a norma dell'art. 806 c.p.c. in relazione agli
artt. 1966,   comma  secondo,  e  1972  c.c.,  e  qualificabile  come
«questione  che  per  legge  non  puo' costituire oggetto di giudizio
arbitrale» agli effetti dell'art. 819, comma primo, c.p.c.;
        che gli arbitri, in verita', limitano in ogni caso il proprio
giudizio  agli  effetti  civili  della fattispecie sottoposta al loro
apprezzamento,  quali  la  validita' o la nullita' dei contratti o il
risarcimento  del  danno,  e  non  lo  estendono certo agli eventuali
effetti penali, relativi alla sussistenza o no degli estremi di reato
ipotizzati davanti al Tribunale di Perugia;
        che la sopraggiunta pendenza del predetto procedimento penale
non  integra  pertanto  i  presupposti della sospensione del giudizio
arbitrale  di  cui al citato primo comma dell'art. 819 c.p.c., mentre
il  secondo comma del medesimo art. 819 c.p.c. dispone che, «fuori di
tali  ipotesi,  agli  arbitri decidono tutte le questioni insorte nel
giudizio arbitrale»;
        che  gli  arbitri  non  possono  tuttavia  disporre,  pur  in
presenza   di   evidenti  ragioni  di  opportunita',  la  sospensione
facoltativa del giudizio, della quale puo' giovarsi il giudice civile
a  norma  dell'art. 295 c.p.c., che pur sotto la rubrica «sospensione
necessaria»  offre  al  giudice  una vasta gamma di facolta', inclusa
quella  di  disporre  la  sospensione  del  giudizio  civile  fino al
passaggio in giudicato della sentenza penale;
        che  la  sospensione  del giudizio arbitrale e' ammessa dalla
norma  citata solo quando «sorge una questione che per legge non puo'
costituire  oggetto  di  giudizio arbitrale», mentre il giudice dello
Stato  puo',  ai  sensi  dell'art. 295 c.p.c., sospendere il giudizio
davanti  a  se' «in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve
risolvere   una   controversia,  dalla  cui  definizione  dipende  la
decisione della causa»;
        che  non  appare  manifestamente  infondata,  per  l'evidente
contrasto  con  il  nuovo  art. 111  Cost.,  ed anche alla luce della
sentenza  di  codesta Corte 28 novembre 2001, n. 376, la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 819,  comma  2, c.p.c, per la
parte   in  cui,  imponendo  agli  arbitri  di  decidere  ogni  altra
questione, diversa da quelle di cui al primo comma, non consente loro
di  avvalersi  della facolta' di disporre la sospensione del giudizio
cosi'   come  consentito  all'autorita'  giuridiziaria  dall'art. 295
c.p.c.;
        che  invero  anche  nel  rapporto  fra  giudizio  arbitrale e
giudizio  togato sarebbe stato ragionevole consentire agli arbitri di
evitare, con la sospensione del proprio giudizio, la formazione sulle
medesime  questioni  di  giudicati  contrastanti,  specie  quando  il
giudice  dello Stato e' il giudice penale, che si avvale di strumenti
di indagine e di accertamento della verita' ben superiori a quelli di
cui dispongono gli arbitri;
        che alla stregua del fondamentale principio di uguaglianza di
cui  all'art. 3  Cost.,  e del nuovo principio del giusto processo di
cui  all'art. 11,  comma primo, Cost. appare irragionevole una simile
difformita'  di trattamento, essendo incogruo negare agli arbitri una
facolta'  concessa  all'autorita'  giudiziaria  e  della quale questa
largamente si avvale, qual e' la sospensione facoltativa del giudizio
in  attesa che altro giudice si pronunci; tanto piu' irragionevole in
quanto   questa  disparita'  di  trattamento  puo'  condurre  a  lodi
arbitrali contrastanti con sentenze dell'autorita' giudiziaria;
        che  risulta  violato anche l'art. 111, comma secondo, Cost.,
sotto  il  profilo  della  piu'  limitata disponibilita' di strumenti
processuali  di  difesa delle parti del giudizio arbitrale rispetto a
quella del giudizio ordinario;
        che i qui lamentati inconvenienti non possono essere superati
con  ulteriori  semplici rinvii del giudizio arbitrale, cui del resto
ora si' e' opposta parte Federconsorzi;