Ricorso della Regione autonoma Valle D'Aosta, in persona dell'on. presidente della Giunta regionale, signor Carlo Perrin, autorizzato con delibera della giunta regionale n. 2935 del 4 agosto 2003, rappresentato e difeso in virtu' di procura ad litem autenficata dal Notaio dott. Ottavio Bastrenta di Aosta del 6 agosto, rep. 16.635, dall'avv. prof. Gustavo Romanelli, e presso lo studio del medesimo elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria, n. 5; Contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona dell'on. Presidente del Consiglio pro tempore, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, nonche' presso l'Avvocatura generale dello Stato, via dei Portoghesi n. 12, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale della legge 5 giugno 2003, n. 131, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2003 recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3». La Regione autonoma Valle d'Aosta, come in epigrafe rappresentata e difesa, espone quanto segue. Premesso in fatto La legge 5 giugno 2003, n. 131 e' stata adottata al fine di adeguare, per la parte di competenza statale, l'ordinamento della Repubblica alle nuove norme costituzionali che hanno modificato il titolo V della Costituzione. Nell'ambito di tale disciplina, sono state adottate alcune disposizioni che trascendono dalle finalita' in questione, e si pongono in contrasto con prerogative regionali, con illegittima compressione della competenza normativa regionale, e comunque delle prerogative e peculiarita' della Regione autonoma Valle d'Aosta, quali garantite e riconosciute dal suo Statuto di autonomia speciale, di cui alla legge costituzionale n. 26 febbraio 1948, n. 4. In particolare, l'art. 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevede che «In sede di prima applicazione, per orientare l'iniziativa legislativa dello Stato e delle Regioni fino all'entrata in vigore delle leggi con le quali il Parlamento definira' i nuovi principi fondamentali, il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i ministri interessati, uno o piu' decreti legislativi meramente ricognitivi dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti, nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, attenendosi aiprincipi della esclusivita', adeguatezza, chiarezza, proporzionalita' ed omogeneita'. Gli schemi dei decreti, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata: «Conferenza Stato-Regioni» sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, compreso quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendersi entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza Stato-Regioni ed alle Camere per il parere definitivo, da rendersi, rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni dalla trasmissione dei testi medesimi. Il parere parlamentare definitivo e' reso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Gli schemi di decreto legislativo sono esaminati rilevando se in essi non siano indicati alcuni dei principi fondamentali ovvero se vi siano disposizioni che abbiano un contenuto innovativo dei principi fondamentali, e non meramente ricognitivo ai sensi del presente comma, ovvero si riferiscano a norme vigenti che non abbiano la natura di principio fondamentale. In tal caso il Governo puo' omettere quelle disposizioni dal decreto legislativo, oppure le puo' modificare in conformita' alle indicazioni contenute nel parere o, altrimenti, deve trasmettere ai Presidenti delle Camere e al Presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformita' dal parere parlamentare ». L'art. 10, comma 5, della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevede che «Nelle Regioni a statuto speciale le funzioni del rappresentante dello Stato ai fini della lettera d) del comma 2 sono svolte dagli organi statali a competenza regionale previsti dai rispettivi statuti, con le modalita' definite da apposite norme di attuazione». Le funzioni di cui all'art. 10, comma 2, lett. d), consistono nella «esecuzione di provvedimenti del Consiglio dei ministri costituenti esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, avvalendosi degli uffici territoriali del Governo e degli altri uffici statali aventi sede nel territorio regionale». Della suddetta legge si chiede che venga dichiarata l'illegittimita' costituzionale per i seguenti motivi: In diritto 1. - Motivo - Violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., e art. 11, comma 1 e comma 2, legge costituzionale 8 ottobre 2001, n. 3, nonche' per violazione dei principi dello, statuto della Regione Autonoma della Valle D'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4). La disciplina teste' richiamata e' gravemente lesiva delle attribuzioni della Regione autonoma Valle d'Aosta ed e' illegittima per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., e art. 11, comma 1 e comma 2, legge costituzionale 8 ottobre 2001, n. 3, nonche' per violazione dei principi dello Statuto della Regione Autonoma della Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4). In particolare, per quanto concerne l'articolo 1, comma 4, la Regione ricorrente rileva come esso consenta al Governo di individuare nuovi principi nell'ambito dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega concessa e persino di dettare disposizioni che non siano di principio: il legislatore statale non esclude, ma prevede come concreta possibilita', che il Governo, nell'attuazione della delega, possa adottare, sia pure con la complessa procedura prevista dalla norma in questione, oltre a norme di principio, anche «disposizioni che abbiano un contenuto innovativo dei principi fondamentali, e non meramente ricognitivo ai sensi del presente comma, ovvero si riferiscano a norme vigenti che non abbiano la natura di principio fondamentale». Per di piu' esso non prevede che alla complessa procedura di ricognizione partecipi la Commissione parlamentare per le questioni regionali, come integrata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge costituzionale n. 3 del 2001. E' appena il caso di evidenziare come la illegittimita' della disposizione venga ad essere integrata, ancorche' essa faccia riferimento (soltanto) alla possibilita' che il Governo trascenda dall'adozione di norme di principio, senza prevedere la necessita' che l'azione di legislazione delegata si spinga in concreto a tale livello di compressione della sfera di autonomia regionale. Ma e' la semplice astratta previsione della possibilita' di comprimere a tal punto la sfera di competenza regionale che integra una violazione attuale dei limiti costituzionali del potere normativo statale. Ne' l'illegittimita' e' in alcun modo esclusa dalla previsione di un obbligo di motivazione. Nessun dubbio, infatti, sussiste circa limite che il legislatore statale incontra, nell'ambito in questione: allo Stato e' riservata esclusivamente la determinazione delle norme di principio, come, del resto, la giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte ha avuto modo di espressamente ribadire con la decisione 26 giugno 2002, n. 282: «La nuova formulazione dell'art. 117, comma 3, rispetto a quella previgente dell'art. 117, comma 1, esprime l'intento di una piu' netta distinzione fra la competenza regionale a legiferare in queste materie e la competenza statale, limitata alla determinazione dei principi fondamentali della disciplina». D'altronde, la norma impugnata attribuisce una delega legislativa al Governo in materia riservata a delibera assembleare dall'art. 11, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che, infatti, prevede che «Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti». 2. - Motivo - Violazione dello statuto di autonomia speciale della Valle d'Aosta, di cui alla legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed in particolare dei suoi artt. 44 e 48-bis e dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545. Illegittima appare poi la previsione dell'articolo 10, comma 5, li' dove con formula ambigua, nelle regioni a statuto speciale, rimette le rilevanti funzioni di rappresentante dello Stato, di cui alla lettera b) del precedente comma 2 del medesimo articolo 10, agli «organi statali a competenza regionale previsti dai rispettivi statuti». Se ed in quanto tale disciplina intenda estendere le competenze della presidente della commissione di coordinamento al di la' di limiti previsti dallo statuto, essa costituisce una violazione del principio che attribuisce al presidente della Giunta regionale le competenze di rappresentante del governo: le peculiarita' dell'ordinamento valdostano sul punto sono state recentemente evidenziate dalla giurisprudenza di codesta, eccellentissima Corte, con la sentenza n. 38 del 5 febbraio 2003. E con la decisione 30 luglio 1993, n. 360, codesta Corte puntualizzo' come sia «estranea all'ordinamento dell'autonomia della Regione Valle d'Aosta la figura del commissario del Governo». Tale specifica peculiarita' dell'ordinamento valdostano, risale all'art. 4, comma 1 d.l. lgt. 7 settembre 1945 n. 545 sull'ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta, che attribui' le funzioni prefettizie al Presidente del Consiglio della Valle («Il Presidente del Consiglio della Valle esegue le deliberazioni del Consiglio ed ha la rappresentanza della Valle. Ad esso spettano tutte le attribuzioni che le leggi vigenti conferiscono al prefetto, in quanto non rientrino nelle competenze del Consiglio della Valle»), cui poi, in base all'entrata in vigore dello statuto di autonomia speciale, e' subentrato il presidente della giunta regionale. Il principio in questione e' stato peraltro ribadito nell'art. 44 dello stesso statuto di autonomia speciale, e poi nell'art. 16 legge 6 dicembre 1971 n. 1065, sull'ordinamento finanziario della Valle d'Aosta (ora art. 15 legge 26 novembre 1981 n. 690) e dagli artt. 10, 14, 58 e 70 della legge 16 maggio 1978 n. 196, che reca le norme di attuazione dello Statuto valdostano. E' incidentalmente da dire che anche la dottrina che ha ritenuto la non perfetta coincidenza della formula adottata dall'art. 44 dello statuto e di quella dell'art. 4 del menzionato decreto legislativo 7 settembre 1945 n. 545, ha comunque sostenuto che «circa l'esercizio delle funzioni prefettizie e' da ritenere ancora vigente» tale ultima disposizione (cosi': Mortati, Istituzioni di diritto pubblico t. 2, Padova, 1976, 814). E, d'altra parte, al decreto legislativo 7 settembre 1945 n. 545 il legislatore statale ha poi riconosciuto una resistenza rinforzata rispetto alle modifiche, con l'art. 1 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta), che ha incluso le norme di trasferimento di funzioni alla Regione Valle d'Aosta in esso contenute fra le norme che possono essere modificate soltanto con il procedimento di cui all'art. 48-bis dello statuto di autonomia speciale.