IL TRIBUNALE Nel procedimento instaurato per la convalida dell'arresto ed il giudizio direttissimo, a seguito dell'arresto eseguito addi' 16 gennaio 2003 d'iniziativa della Polizia di frontiera Aerea di Ronchi dei Legionari, ai sensi dell'art. 14 comma 5-quinquies del d. lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, nei confronti del cittadino straniero extracomunitario Atrochenko Evgueni (di nazionalita' russa) per il reato di cui all'art. 14 comma 5-ter d. lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189; Esaminata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14 comma 5-quinquies del d.lgs. n. 286/1998, in relazione all'art. 14 comma 5-ter d.lgs. cit. (come modificati dalla legge 30 luglio 2002, n. 189) sollevata dal pubblico ministero nell'udienza di convalida); Sentito il difensore; Esaminati gli atti del fascicolo processuale; A scioglimento della riserva presa nella camera di consiglio dd. 17 gennaio 2003; Ha pronunciato la seguente ordinanza. In fatto ed in diritto E' pregiudiziale rispetto a ogni altro profilo la risoluzione del dubbio di costituzionalita' sollevato dal pubblico ministero circa la previsione dell'arresto in flagranza dell'autore della contravvenzione p. e p. dell'art. 14 comma 5-ter del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 nel testo modificato dalla legge 30 luglio 2002 n. 189. La questione e' rilevante, in relazione al presente procedimento, poiche' dalla sua soluzione dipende l'accoglimento o meno della richiesta di convalida dell'arresto del sunnominato cittadino straniero. Cio' premesso si osserva quanto segue. 1. - I commi 5-ter e 5-quater dell'art. 14 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 nel testo modificato dalla legge 30 luglio 2002 n. 189 istituiscono due distinte ipotesi di reato per punire il cittadino straniero colpito da provvedimento di espulsione amministrativa che rientri illegalmente nel territorio dello Stato ovvero vi si trattenga senza ottemperare all'ordine di allontanamento. Precisamente: l'art. 14 comma 5-ter del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 nel testo oggi vigente prevede la contravvenzione per cui «lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno»; l'art. 14 comma 5-quater del d. lgs. 25 luglio 1998 n. 286 nel testo oggi vigente prevede il delitto per cui «lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato e' punito con la reclusione da uno a quattro anni». Il successivo comma 5-quinquies del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (del pari introdotto dalla legge n. 189/2002 prevede che «per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede con rito direttissimo». Tale ultima disposizione, per la parte relativa alla contravvenzione p. e p. dall'art. 14 comma 5-ter d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (la sola rilevante nel presente procedimento) non sembra rispondere ai principi affermati dagli artt. 2, 3, 10 e 13, comma terzo, della Costituzione. 2. - In proposito pare invero che la previsione dell'arresto obbligatorio nella flagranza di un reato qualificato dallo stesso legislatore come mera contravvenzione rappresenti una manifesta e non giustificata disparita' rispetto a quanto disposto in via ordinaria nel vigente ordinamento (art. 380 c.p.p.), che contempla l'arresto obbligatorio solo in caso di flagranza di delitti, per di piu' tra questi ultimi, esclusivamente di quelli caratterizzati da un'offensivita' notevole e comunque significativa. Va infatti considerato che gli artt. 3 e 2 della Costituzione sanciscono e delineano i principi fondamentali di uguaglianza davanti alla legge e pari dignita' sociale, nonche' di garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo tra i quali rientra evidentemente il diritto alla liberta' individuale, e non pare dubitabile che, in ragione dell'art. 10 della Costituzione, tali principi fondamentali spieghino piena vigenza anche nei confronti degli stranieri presenti sul territorio della Repubblica. E alla luce di tali principi non sembra ragionevolmente giustificata l'assimilazione, ai fini dell'arresto obbligatorio, tra soggetti che compiono delitti di notevole offensivita' e meri contravventori, operata dall'art. 14 comma 5-quinquies d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 con il prevedere l'arresto obbligatorio - massima limitazione alla liberta' personale consentita in via del tutto eccezionale nell'ordinamento vigente - per il presunto autore di una contravvenzione, vale a dire di un illecito penale considerato dal legislatore, per la sua stessa qualificazione, di minore gravita' rispetto a qualsiasi delitto, compresi quelli per cui non e' previsto l'arresto in flagranza, neppure facoltativo. Del resto, il mero raffronto tra il reato previsto dall'art. 14 comma 5-ter d.lgs. n. 286/1998, consistente nel mancato rispetto di un ordine del questore di abbandonare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni, ed i delitti per i quali l'art. 380 c.p.p. dispone l'arresto obbligatorio in flagranza - vale a dire delitti contro la personalita' dello Stato, riduzione in schiavitu', delitti di partecipazione promozione e direzione di associazione di tipo mafioso, rapine ecc., e altri delitti di notevole gravita' per offensivita' e allarme sociale - rende ben apprezzabili i sospetti di irragionevolezza, illogicita' e contrarieta' al principio di uguaglianza indotti dalla previsione dell'arresto nella fattispecie de qua. 3. - Tale previsione appare in realta' finalizzata all'unico scopo di assicurare l'effettivo allontanamento dal territorio italiano dello straniero destinatario di un provvedimento di espulsione che vi si sia trattenuto dopo il termine assegnatogli, nei casi in cui l'Autorita' di p.s. non ha inteso eseguire l'espulsione mediante la procedura prevista dall'art. 13 comma 4 d.lgs. n. 286/1998 per cui «l'espulsione e' sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5» (e cio' per quanto tale procedura - proprio in forza della legge n. 189/2002 - sia oggi il metodo ordinario di esecuzione delle espulsioni amministrative). Ed un tanto rende vieppiu' fondato il dubbio che la previsione in oggetto, oltre a costituire uno sviamento dell'istituto dell'arresto (in flagranza e non) dalle originarie e tipiche funzioni processuali, integri un meccanismo repressivo incongruo, irrazionale e grandemente sproporzionato all'obiettivo perseguito che e' invece senz'altro conseguibile mediante strumenti di tipo esclusivamente amministrativo (come quelli gia' espressamente previsti in via ordinaria dalla stessa legge n. 189/2002). 4. - Sembra poi di dover ravvisare l'ulteriore sospetto di illegittimita' della norma in questione alla luce di quanto dispone l'art. 13, comma terzo, della Costituzione nel senso che l'autorita' di pubblica sicurezza possa adottare provvedimenti provvisori incidenti sulla liberta' personale «in casi eccezionali di necessita' ed urgenza indicati tassativamente dalla legge». Ed invero, neppure a tale previsione costituzionale pare conformarsi la norma de qua con il prevedere l'arresto obbligatorio di un mero contravventore, vale a dire del presunto responsabile di un illecito penale di minore gravita', rispetto al quale difetta ictu oculi qualsivoglia presupposto di necessita' ed urgenza che richieda di arrestarlo. Tale aspetto risulta in ogni modo ricollegabile anche ai gia' svolti rilievi inerenti i profili dell'eguaglianza e della ragionevolezza, in quanto la previsione dell'arresto per la fattispecie de qua presenta ben apprezzabili risvolti di incongruita' rispetto alla stessa nozione di «necessita' ed urgenza» che e' stata delineata e recepita in via generale dal legislatore, in applicazione dell'art. 13, comma terzo, della Costituzione, con il limitare l'arresto obbligatorio in flagranza ai soli delitti di grave offensivita' ed allarme sociale, nozione che, solo nel caso di specie, risulta estesa fino a ricomprendervi un mero illecito contravvenzionale. 5. - Sviluppando il discorso va infine rilevato che, nel caso di specie, il legislatore ha previsto l'arresto obbligatorio in flagranza per un reato la cui integrazione richiede che il soggetto si sia trattenuto nello Stato «senza giustificato motivo», vale a dire un elemento costitutivo strutturalmente non suscettibile di essere valutato sulla sola base della situazione di fatto presente alla polizia giudiziaria al momento della decisione se procedere all'arresto. Nella sostanza, la norma in questione demanda percio' alla polizia giudiziaria, ai fini di procedere all'arresto del presunto contravventore, una valutazione, quella in ordine all'assenza di giustificati motivi per la protrazione della di lui presenza nello Stato, evidentemente estranea al concetto di flagranza posto che, nella pressoche' totalita' dei casi, nulla di univoco puo' ricavarsi sul punto, in un senso o nell'altro, dal mero accertamento della presenza del soggetto intimato sul territorio nazionale dopo la scadenza del termine assegnatogli dal questore, ne' da altri accertamenti (per quanto accurati essi siano) suscettibili di essere svolti nell'immediatezza. Anche sotto tale aspetto pare percio' ravvisabile un fondato sospetto di incostituzionalita' della norma in questione: sia rispetto agli artt. 3 e 2 della Costituzione quanto all'ulteriore e non ragionevole disparita' di trattamento che viene in concreto a determinarsi tra il presunto contravventore all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, soggetto all'arresto obbilgatorio sulla base dei meri indizi a suo carico desunti dalla di lui presenza nello Stato in un certo momento, e gli autori di tutti i ben piu' gravi delitti per cui e' previsto l'arresto (obbligatorio o facoltativo) solo in flagranza o quasi flagranza del reato; sia con riferimento all'art. 13, comma terzo, della Costituzione, dovendosi escludere che tale disposizione consenta, in assenza di apprezzabili ed eccezionali presupposti di necessita' ed urgenza, di estendere la facolta' e tantomeno l'obbligo di arresto per l'autorita' di pubblica sicurezza a situazioni non qualificate dalla flagranza o quasi flagranza, bensi' da un quadro meramente indiziario da valutarsi a tal fine, quanto a consistenza e congruita', dallo stesso organo di p.g., al di fuori di ogni contraddittorio e possibilita' di difesa. Gli argomenti che precedono, confermando la rilevanza ai fini del decidere della questione proposta e la non manifesta infondatezza della stessa, inducono questo giudice a rimettere gli atti alla Corte costituzionale per le valutazioni di competenza.