IL TRIBUNALE

    Ha  pronunziato  la  seguente ordinanza ex art. 23 legge n. 87/53
nel  procedimento  di  esecuzione promosso da Asole Claudio (n. il 20
luglio  1960 a Roma) con ricorso depositato in data 25 luglio 2001 (e
qui  pervenuto  a seguito di annullamento con rinvio disposto in data
10  dicembre  2002  dalla IV Sez. della Corte di cassazione con sent.
n. 2783)  avverso  iI  provvedimento  di  unificazione pene-ordine di
carcerazione  emesso il 10 luglio 2001 dal p.m. presso la Proc. della
Rep. di Fermo;
    Premesso  che  il  ricorrente Asole si e' attivato al fine di far
dichiarare  la  non esecutivita' della sentenza di condanna alla pena
di  anni  due  di  reclusione e L. 1.200.000 di multa emessa nei suoi
confronti il 24 ottobre 2000 dal Tribunale di Roma per i reati di cui
agli artt. 81 cpv., 648, 494, 385, 624 e 625 n. 2 del c.p. commessi a
Roma  fino  al  22 marzo 1996, deducendone la mancata irrevocabilita'
per  omessa  notifica  dell'avviso  di  deposito  con  l'estratto del
provvedimento  ad esso imputato, rinunciante a comparire e quindi non
presente all'udienza conclusiva del 24 ottobre 2000;
        che  il  giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Fermo
ha  rigettato  il  ricorso  con  l'ordinanza emessa in data 10 agosto
2001,  deducendo  che  ai sensi dell'art. 420-quinquies comma secondo
c.p.p.  (richiamato dall'art. 484 c.p.p. ed applicabile anche ai casi
di  citazione  diretta a giudizio ai sensi dell'art. 555 comma quinto
c.p.p.)  l'imputato,  presente  alle  prime  due udienze del processo
celebrato   a   suo  carico,  benche'  rinunciate  a  comparire  alle
successive  era  stato correttamente ritenuto assente e non contumace
e, di conseguenza, non era stato raggiunto dalla notifica dell'avviso
di   deposito   con   l'estratto  della  sentenza  che  per  espressa
disposizione  di  legge (art. 548 comma terzo c.p.p.) e' riservata al
solo contumace;
        che    tenuto    conto    delle   argomentazioni   sviluppate
nell'ordinanza  reiettiva  de  qua, in sede di successivo ricorso per
cassazione  il  difensore  dell'imputato  ha  sollevato  questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 548  comma terzo c.p.p. nella
parte  in  cui  non  prevede  che l'avviso di deposito con l'estratto
della sentenza vengano notificati «all'imputato comunque non presente
alla lettura del provvedimento» conclusivo del giudizio;
        che  la Corte di cassazione, annullando con rinvio per motivi
procedurali  l'ordinanza  del  10  agosto  2001,  e  ritenendo «cosi'
assorbiti  gli  altri motivi di gravame», non si e' pronunciata sulla
sollevata questione di legittimita' costituzionale;
    Considerato  che,  dovendo  nuovamente  esaminare  nel  merito il
ricorso  introduttivo del presente procedimento di esecuzione (ove e'
stata    riproposta    la    suddetta   questione   di   legittimita'
costituzionale)  e  condividendo l'interpretazione della normativa di
riferimento  propugnata  nell'annullata ordinanza del 10 agosto 2001,
il  presente  giudicante  si trova nell'impossibilita' di definire il
giudizio indipendentemente dalla risoluzione della questione inerente
la legittimita' costituzionale dell'art. 548 comma terzo c.p.p. nella
parte  in  cui  non  prevede  che l'avviso di deposito con l'estratto
della  sentenza vengano notificati all'imputato comunque non presente
alla lettura del provvedimento conclusivo del giudizio;
        che,  infatti,  l'eventuale  accoglimento  di detta questione
condurrebbe  all'accoglimento  del  ricorso  per  non essere divenuto
esecutivo  uno  dei titoli ricompresi nel contestato provvedimento di
unificazione  pene-ordine  di carcerazione, consentendo al ricorrente
di  proporre  impugnazione avverso la sentenza di condanna emessa nei
suoi confronti il 24 ottobre 2000 dal Tribunale di Roma;
        che  le  argomentazioni  svolte  al riguardo dalla difesa del
condannato  al  punto 2 del ricorso per cassazione datato 7 settembre
2001  - da ritenersi integralmente richiamato in parte qua - appaiono
condivisibili,  onde  la  questione non puo' ritenersi manifestamente
infondata;
        che  puo'  ulteriormente  osservarsi che sussiste un'evidente
discrasia  nella  disciplina  della materia in esame anche rispetto a
quanto  previsto dall'art. 442 comma terzo c.p.p. in tema di giudizio
abbreviato,  la  sentenza  emessa  all'esito del quale «e' notificata
all'imputato che non sia comparso»;
        che  la  differente disciplina in rapporto alla diversita' di
rito o di fase processuale non puo' giustificarsi come mero esercizio
della  discrezionalita'  del  legislatore  che, per essere legittima,
deve pur sempre rispondere a criteri di equita' e di ragionevolezza;
        che l'art. 548 comma terzo c.p.p. appare, quindi, censurabile
sotto  il  profilo  della violazione dei principi di uguaglianza e di
ragionevolezza  sanciti  dall'art. 3  della Costituzione, nonche' del
diritto di difesa tutelato dagli artt. 24 e 111 della Costituzione;