IL TRIBUNALE

    Nel procedimento penale a carico di Magda Marcela, nata ad Orodea
(Romania)  il 28 marzo 1975 (n. 2242/2003 R.G.N.R.) ha pronunciato la
seguente ordinanza.
    Magda Marcela, in data 5 aprile 2003 alle ore 15 veniva tratta in
arresto  da  personale della squadra volante della questura di Modena
per  il  reato  previsto  e  punito dall'art. 14, comma 5-ter, d.lgs.
n. 286/1998 come modificato dalla legge 189/2002.
    All'udienza  fissata  per la convalida in data 7 aprile 2003 alle
ore  10  avanti  al  Tribunale  di  Modena  il  p.m. insisteva per la
convalida  dell'arresto, mentre il difensore dell'imputata si rimette
a giustizia.

                         Ritenuto in diritto

    L'art.  14  del  decreto  legislativo  286/1998  come  modificato
dall'art. 13  della  legge  30  luglio  2002,  n. 189, prevede che lo
straniero  (attinto  da  un  decreto  di espulsione del prefetto o di
respingimento del questore), su provvedimento del questore soggetto a
convalida  giurisdizionale entro 48 ore dall'adozione, sia trattenuto
presso  il  centro di permanenza temporanea ed assistenza piu' vicino
per  un  tempo di trenta giorni, prorogabili dal giudice di ulteriori
trenta  giorni  su  richiesta  dello stesso questore, qualora non sia
possibile    eseguirne   con   immediatezza   l'espulsione   mediante
accompagnamento  alla  frontiera ovvero respingimento perche' occorre
procedere  al  suo  soccorso, ad accertamenti supplementari in ordine
alla   sua  identita'  o  nazionalita',  ovvero  all'acquisizione  di
documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilita' del vettore o
altro  mezzo  di  trasporto idoneo (commi 1, 2, 3, 4 e 5). Quando non
risulta  possibile  trattenere  lo  straniero  presso  un  centro  di
permanenza  temporanea,  ovvero  quando  sono  decorsi  i  termini di
permanenza   senza  che  siano  stati  eseguiti  l'espulsione  od  il
respingimento,  il  questore  ordina  per  iscritto allo straniero di
lasciare  il territorio dello Stato entro il termine di giorni cinque
indicando   le  conseguenze  penali  conseguenti  alla  trasgressione
dell'ordine (comma 5-bis).
    Lo  straniero  che  senza  giustificato  motivo  si trattiene nel
territorio  dello  Stato  in  violazione  dell'ordine  impartito  dal
questore e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno (comma 5-ter)
e  per  tale  condotta  e'  previsto  l'arresto  obbligatorio  (comma
5-quinquies).
    Cio'   premesso   si   ritiene   sussistente   una  questione  di
legittimita'   costituzionale   con  riferimento  all'art. 14,  comma
5-quinquies,  d.lgs.  n. 286/1998,  come  modificato  dalla  legge 30
luglio  2002,  n. 189,  in  relazione  all'art. 13,  comma 13-ter del
medesimo   decreto   legislativo,  in  riferimento  all'art. 3  della
Costituzione.
    Risulta  invero,  a  parere  di questo giudice, la violazione, da
parte dell'art. 14, comma 5-quinquies del decreto legislativo citato,
dell'art. 3  della  Costituzione sotto il profilo della disparita' di
trattamento di situazioni analoghe. Tale violazione si apprezza dalla
comparazione  tra  quanto  previsto  e  come sopra ricostruito per il
trattenimento  dello  straniero  nel  territorio  dello Stato dopo la
notifica dell'ordine del questore lasciare il territorio entro cinque
giorni  e  quanto  viceversa previsto per la fattispecie disciplinata
dall'art. 13, commi 13 e l3-ter, d.lgs. n. 286/1998, modificato dalla
legge n. 189/2002 per quanto concerne il rientro nel territorio dello
Stato  dello  straniero  a seguito di espulsione amministrativa. Tale
ultima  fattispecie  prevede  che  lo  straniero espulso a seguito di
provvedimento  amministrativo  non  possa rientrare nello Stato senza
una  speciale  autorizzazione del Ministro dell'interno e sanziona la
trasgressione  dal  relativo precetto con la pena dell'arresto da sei
mesi  ad  un  anno consentendo, nella concorrenza di tale violazione,
l'arresto in flagranza dell'autore del fatto.
    Emerge evidente che fra le due fattispecie poste in comparazione,
che  attengono  sostanzialmente  alla  presenza  nel territorio dello
stato  di  uno  straniero  attinto  da un provvedimento di espulsione
amministrativa  e  che  risultano  sanzionate  con  la  medesima pena
(arresto  da  sei  mesi  ad  un  anno), l'una (art. 13, comma 13-ter)
prevede  una  ipotesi  di  arresto  facoltativo in flagranza, l'altra
(art. 14,    comma    5-quinquies)    prevede   viceversa   l'arresto
obbligatorio.
    Tale difforme disciplina non appare giustificata dalla natura del
bene protetto dalle due fattispecie, individuabile per entrambe nella
tutela  del  territorio  dello  Stato  dalla presenza di soggetti non
aventi  titolo  alla  permanenza  e  gia'  attinti  da  provvedimenti
amministrativi,   ovvero   dalle   caratteristiche   della   condotta
costituiva    dell'illecito,   che   in   maniera   identica   appare
riconducibile  alla violazione dell'ordine amministrativo di lasciare
il  territorio,  e neppure dalla maggiore potenzialita' lesiva di una
condotta   rispetto  all'altra  atteso  che  viceversa  il  fatto  di
trattenersi   nel   territorio   risulta,   sotto  il  profilo  della
determinazione  a  delinquere,  meno grave del rientro nel territorio
dello  stato italiano a seguito di eseguita espulsione, attivita' che
presuppone  la  predisposizione  e  la  pianificazione  del viaggio e
dell'accesso  nel  territorio.  La difformita' non puo' infine essere
ascritta  alla  diversita'  tra  i  destinatari  del  precetto penale
essendo  in  entrambe  le fattispecie gli stessi identificabili negli
stranieri attinti da un ordine di espulsione amministrativo.
    La  violazione  dell'art. 3  Cost. deve dirsi inoltre sussistente
anche  laddove, come nel caso di specie, la norma di legge denunciata
come incostituzionale sia riferibile ad uno straniero atteso che, pur
facendo   riferimento   il  testo  letterale  del  citato  art. 3  ai
«cittadini»,    secondo   quanto   piu'   volte   evidenziato   dalla
giurisprudenza  di  legittimita', l'eguaglianza davanti alla legge e'
garantita  anche  agli  stranieri  laddove si tratti di assicurare la
tutela  dei  diritti  inviolabili  della  persona  (sentt. 104/1969 e
120/1967).
    L'eccezione  di  legittimita'  costituzionale  deve dirsi inoltre
rilevante  ai  fini  del  decidere  in  quanto  sollevata prima della
emissione  del  provvedimento  di  convalida  dell'arresto  ed avente
incidenza  sulla  norma  di  legge  posta  a  fondamento della misura
dell'arresto come eseguito da parte della polizia giudiziaria.
    La  valutazione  da  parte  di  questo  giudice  in  ordine  alla
legittimita'  dell'arresto  deve  quindi necessariamente implicare la
valutazione  e l'applicazione della norma di legge di cui si denuncia
la incostituzionalita'.
    La   questione   assume   inoltre  rilevanza  in  concreto  nella
fattispecie  oggetto  del  giudizio  di convalida sottoposto a questo
giudice atteso che, data la incensuratezza dell'arrestata e l'assenza
di  ulteriori  elementi  idonei  a  far  emergere, nel giudizio sulla
personalita',  una  pericolosita' giuridicamente apprezzabile in capo
ad  essa oltre che l'assenza di gravita' del fatto, la valutazione di
cui all'art. 381, quarto comma c.p.p., dovrebbe comportare la mancata
convalida dell'arresto cosi' come eseguito.
    Il  presente  giudizio  di  convalida  va  pertanto  sospeso  con
conseguente invio degli atti alla Corte costituzionale.