IL TRIBUNALE Nel procedimento penale a carico di Magda Marcela, nata ad Orodea (Romania) il 28 marzo 1975 (n. 2242/2003 R.G.N.R.) ha pronunciato la seguente ordinanza. Magda Marcela, in data 5 aprile 2003 alle ore 15 veniva tratta in arresto da personale della squadra volante della questura di Modena per il reato previsto e punito dall'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge 189/2002. All'udienza fissata per la convalida in data 7 aprile 2003 alle ore 10 avanti al Tribunale di Modena il p.m. insisteva per la convalida dell'arresto, mentre il difensore dell'imputata si rimette a giustizia. Ritenuto in diritto L'art. 14 del decreto legislativo 286/1998 come modificato dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, prevede che lo straniero (attinto da un decreto di espulsione del prefetto o di respingimento del questore), su provvedimento del questore soggetto a convalida giurisdizionale entro 48 ore dall'adozione, sia trattenuto presso il centro di permanenza temporanea ed assistenza piu' vicino per un tempo di trenta giorni, prorogabili dal giudice di ulteriori trenta giorni su richiesta dello stesso questore, qualora non sia possibile eseguirne con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero respingimento perche' occorre procedere al suo soccorso, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identita' o nazionalita', ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilita' del vettore o altro mezzo di trasporto idoneo (commi 1, 2, 3, 4 e 5). Quando non risulta possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero quando sono decorsi i termini di permanenza senza che siano stati eseguiti l'espulsione od il respingimento, il questore ordina per iscritto allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di giorni cinque indicando le conseguenze penali conseguenti alla trasgressione dell'ordine (comma 5-bis). Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno (comma 5-ter) e per tale condotta e' previsto l'arresto obbligatorio (comma 5-quinquies). Cio' premesso si ritiene sussistente una questione di legittimita' costituzionale con riferimento all'art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, in relazione all'art. 13, comma 13-ter del medesimo decreto legislativo, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Risulta invero, a parere di questo giudice, la violazione, da parte dell'art. 14, comma 5-quinquies del decreto legislativo citato, dell'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della disparita' di trattamento di situazioni analoghe. Tale violazione si apprezza dalla comparazione tra quanto previsto e come sopra ricostruito per il trattenimento dello straniero nel territorio dello Stato dopo la notifica dell'ordine del questore lasciare il territorio entro cinque giorni e quanto viceversa previsto per la fattispecie disciplinata dall'art. 13, commi 13 e l3-ter, d.lgs. n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002 per quanto concerne il rientro nel territorio dello Stato dello straniero a seguito di espulsione amministrativa. Tale ultima fattispecie prevede che lo straniero espulso a seguito di provvedimento amministrativo non possa rientrare nello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno e sanziona la trasgressione dal relativo precetto con la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno consentendo, nella concorrenza di tale violazione, l'arresto in flagranza dell'autore del fatto. Emerge evidente che fra le due fattispecie poste in comparazione, che attengono sostanzialmente alla presenza nel territorio dello stato di uno straniero attinto da un provvedimento di espulsione amministrativa e che risultano sanzionate con la medesima pena (arresto da sei mesi ad un anno), l'una (art. 13, comma 13-ter) prevede una ipotesi di arresto facoltativo in flagranza, l'altra (art. 14, comma 5-quinquies) prevede viceversa l'arresto obbligatorio. Tale difforme disciplina non appare giustificata dalla natura del bene protetto dalle due fattispecie, individuabile per entrambe nella tutela del territorio dello Stato dalla presenza di soggetti non aventi titolo alla permanenza e gia' attinti da provvedimenti amministrativi, ovvero dalle caratteristiche della condotta costituiva dell'illecito, che in maniera identica appare riconducibile alla violazione dell'ordine amministrativo di lasciare il territorio, e neppure dalla maggiore potenzialita' lesiva di una condotta rispetto all'altra atteso che viceversa il fatto di trattenersi nel territorio risulta, sotto il profilo della determinazione a delinquere, meno grave del rientro nel territorio dello stato italiano a seguito di eseguita espulsione, attivita' che presuppone la predisposizione e la pianificazione del viaggio e dell'accesso nel territorio. La difformita' non puo' infine essere ascritta alla diversita' tra i destinatari del precetto penale essendo in entrambe le fattispecie gli stessi identificabili negli stranieri attinti da un ordine di espulsione amministrativo. La violazione dell'art. 3 Cost. deve dirsi inoltre sussistente anche laddove, come nel caso di specie, la norma di legge denunciata come incostituzionale sia riferibile ad uno straniero atteso che, pur facendo riferimento il testo letterale del citato art. 3 ai «cittadini», secondo quanto piu' volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimita', l'eguaglianza davanti alla legge e' garantita anche agli stranieri laddove si tratti di assicurare la tutela dei diritti inviolabili della persona (sentt. 104/1969 e 120/1967). L'eccezione di legittimita' costituzionale deve dirsi inoltre rilevante ai fini del decidere in quanto sollevata prima della emissione del provvedimento di convalida dell'arresto ed avente incidenza sulla norma di legge posta a fondamento della misura dell'arresto come eseguito da parte della polizia giudiziaria. La valutazione da parte di questo giudice in ordine alla legittimita' dell'arresto deve quindi necessariamente implicare la valutazione e l'applicazione della norma di legge di cui si denuncia la incostituzionalita'. La questione assume inoltre rilevanza in concreto nella fattispecie oggetto del giudizio di convalida sottoposto a questo giudice atteso che, data la incensuratezza dell'arrestata e l'assenza di ulteriori elementi idonei a far emergere, nel giudizio sulla personalita', una pericolosita' giuridicamente apprezzabile in capo ad essa oltre che l'assenza di gravita' del fatto, la valutazione di cui all'art. 381, quarto comma c.p.p., dovrebbe comportare la mancata convalida dell'arresto cosi' come eseguito. Il presente giudizio di convalida va pertanto sospeso con conseguente invio degli atti alla Corte costituzionale.