IL TRIBUNALE Pronunciando nel procedimento civile n. 1757/1999 r.g.a.c., introdotto da Salvatore De Francesco (rappresentato e difeso per delega in atti dall'avv. G. Coppola) nei confronti del Condominio via Rodi 6- Civitavecchia, (rappresentato e difeso per delega in atti dagli avv. E. Baldassarri e R. Natalini), avente ad oggetto una opposizione a decreto ingiuntivo in tema di oneri condominiali, trattenuta in decisione previa concessione di termini ex art. 190 c.p.c. all'udienza del 14 marzo 2003, emette la seguente ordinanza. Salvatore De Francesco, ricevuta in data 12 luglio 1999 la notifica di un decreto ingiuntivo emesso da Presidente del Tribunale di Civitavecchia sul ricorso del Condominio di via Rodi, 6, per il pagamento di oneri condominiali, e risoltosi a proporre opposizione, presento' il proprio atto di citazione al competente ufficio UNEP in data 29 settembre 1999, entro cioe' il termine di quaranta giorni previsto dalla legge processuale, scadente il 6 ottobre 1999; L'atto di opposizione venne poi notificato a mani del procuratore domiciliatario del ricorrente, in data 7 ottobre 1999, quindi oltre la scadenza del termine; Il condominio opposto ha quindi eccepito l'inammissibilita' dell'opposizione, ed a sua volta l'opponente ha invocato l'operativita' della sentenza 477/02 della Corte costituzionale, invitando il giudicante ad applicare il principio espresso dalla Corte in relazione alle notificazioni a mezzo posta anche alla diversa materia delle notificazioni in mani proprie, per identita' di ratio; Il g.i. osserva che se pure il principio della scissione degli effetti della notificazione (rispettivamente per il notificante e per il destinatario) possa considerarsi ormai - in tema di notificazione a mezzo posta - compiutamente acquisito dalla giurisprudenza di legittimita', ed oggi definitivamente sancito dalla pronuncia richiamata, l'invito ad operare in via interpretativa una sua estensione a diverse forme di notificazione, nella sostanza compiendo una operazione additiva rispetto al contenuto di norme di legge (nella specie l'art. 138 c.p.c.) non, possa essere preso in considerazione, implicando l'esercizio di poteri riservati costituzionalmente al giudice delle leggi ovvero al legislatore medesimo; E' stato gia' osservato del resto, all'indomani della pronuncia della Corte costituzionale, che se l'applicazione del principio di cui si tratta potesse trovare ingresso nella materia delle notificazioni per via «diffusa», attraverso cioe' l'interpretazione adeguatrice della magistratura, la pronuncia della Corte costituzionale sarebbe stata «interpretativa di rigetto», e non di accoglimento della questione di legittimita' prospettatale in ordine al combinato disposto degli artt. 149 c.p.c. e 4 comma 3 legge 890/1982, laddove invece la Consulta ha adottato la soluzione di una pronuncia di accoglimento di carattere additivo; Questo g.i. ritiene a questo punto di dover sollevare d'ufficio analoga questione di legittimita' costituzionale in relazione alla forma di notificazione adottata dall'opponente nel presente procedimento, ove si e' verificata la particolarita' della consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario entro un margine di tempo decisamente congruo rispetto alla scadenza del termine (sette giorni prima) mentre la materiale consegna dell'atto al destinatario e' intervenuta all'indomani della scadenza del termine; Le ragioni di tutela del diritto di difesa del notificante paiono in effetti del tutto coincidenti con quelle considerate dalla Corte in relazione alla notifica a mezzo posta, posto che anche nel caso presente la posizione di un soggetto «incolpevole» (che ha cioe' diligentemente posto in essere gli adempimenti a suo carico consegnando all' ufficiale giudiziario l'atto da notificare in tempi assolutamente ragionevoli rispetto ai termini di legge) si trova ad essere esposta ai rischi di un disservizio, che nel caso presente riguarda non il servizio postale ma lo stesso UNEP, ma che in ogni caso attiene a momenti procedimentali «sottratti ai poteri di impulso» del notificante; si tratta di un principio di salvaguardia che del resto la stessa Corte Costituzionale nella sentenza 477/02 ha dichiarato «di portata generale» e potenzialmente riferibile «ad ogni tipo di notificazione», con l'ulteriore conseguenza che - oltre a concretare una possibile lesione del diritto di difesa nel senso gia' chiarito - la situazione normativa attuale realizza altresi' una ingiustificata disparita' di trattamento tra coloro che si avvalgono della notificazione a mezzo posta e coloro che ricorrono alla notificazione a mezzo dell'ufficiale giudiziario, dal momento che i primi, proprio grazie alla pronuncia della Consulta, sono oggi ampiamente tutelati dal rischio di ritardo a loro non imputabile nella consegna dell'atto da parte dell'ufficiale postale, mentre i secondi sono esposti agli eventuali effetti di analogo disservizio da parte dell'ufficiale giudiziario; la questione sollevata risponde infine al requisito della rilevanza in quanto dal suo accoglimento o dalla sua reiezione dipende il giudizio di ammissibilita' della opposizione a decreto ingiuntivo che forma oggetto del procedimento pendente dinanzi a questo ufficio;