IL TRIBUNALE

    Pronunciando   nel  procedimento  civile  n. 1757/1999  r.g.a.c.,
introdotto  da  Salvatore  De  Francesco  (rappresentato e difeso per
delega in atti dall'avv. G. Coppola) nei confronti del Condominio via
Rodi  6-  Civitavecchia,  (rappresentato  e difeso per delega in atti
dagli  avv.  E.  Baldassarri  e  R.  Natalini), avente ad oggetto una
opposizione  a  decreto  ingiuntivo  in  tema  di oneri condominiali,
trattenuta  in  decisione  previa  concessione di termini ex art. 190
c.p.c. all'udienza del 14 marzo 2003, emette la seguente ordinanza.
    Salvatore  De  Francesco,  ricevuta  in  data  12  luglio 1999 la
notifica  di un decreto ingiuntivo emesso da Presidente del Tribunale
di  Civitavecchia  sul  ricorso del Condominio di via Rodi, 6, per il
pagamento  di oneri condominiali, e risoltosi a proporre opposizione,
presento'  il proprio atto di citazione al competente ufficio UNEP in
data  29 settembre  1999,  entro  cioe' il termine di quaranta giorni
previsto dalla legge processuale, scadente il 6 ottobre 1999;
    L'atto di opposizione venne poi notificato a mani del procuratore
domiciliatario  del  ricorrente, in data 7 ottobre 1999, quindi oltre
la scadenza del termine;
    Il  condominio  opposto  ha  quindi  eccepito  l'inammissibilita'
dell'opposizione,   ed   a   sua   volta   l'opponente   ha  invocato
l'operativita'  della  sentenza  477/02  della  Corte costituzionale,
invitando  il  giudicante  ad  applicare  il principio espresso dalla
Corte  in  relazione  alle  notificazioni  a  mezzo  posta anche alla
diversa materia delle notificazioni in mani proprie, per identita' di
ratio;
    Il  g.i.  osserva  che se pure il principio della scissione degli
effetti della notificazione (rispettivamente per il notificante e per
il  destinatario) possa considerarsi ormai - in tema di notificazione
a  mezzo  posta  -  compiutamente  acquisito  dalla giurisprudenza di
legittimita',   ed   oggi  definitivamente  sancito  dalla  pronuncia
richiamata,  l'invito  ad  operare  in  via  interpretativa  una  sua
estensione a diverse forme di notificazione, nella sostanza compiendo
una  operazione  additiva  rispetto  al  contenuto  di norme di legge
(nella   specie   l'art. 138  c.p.c.)  non,  possa  essere  preso  in
considerazione,    implicando   l'esercizio   di   poteri   riservati
costituzionalmente  al  giudice  delle  leggi  ovvero  al legislatore
medesimo;
    E'  stato  gia' osservato del resto, all'indomani della pronuncia
della  Corte  costituzionale,  che se l'applicazione del principio di
cui   si   tratta   potesse  trovare  ingresso  nella  materia  delle
notificazioni  per  via «diffusa», attraverso cioe' l'interpretazione
adeguatrice    della   magistratura,   la   pronuncia   della   Corte
costituzionale  sarebbe  stata  «interpretativa di rigetto», e non di
accoglimento  della questione di legittimita' prospettatale in ordine
al  combinato  disposto  degli  artt. 149  c.p.c.  e  4 comma 3 legge
890/1982,  laddove invece la Consulta ha adottato la soluzione di una
pronuncia di accoglimento di carattere additivo;
    Questo  g.i.  ritiene a questo punto di dover sollevare d'ufficio
analoga  questione  di  legittimita' costituzionale in relazione alla
forma   di   notificazione   adottata   dall'opponente  nel  presente
procedimento,  ove  si e' verificata la particolarita' della consegna
dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario entro un margine di
tempo  decisamente  congruo rispetto alla scadenza del termine (sette
giorni  prima) mentre la materiale consegna dell'atto al destinatario
e' intervenuta all'indomani della scadenza del termine;
    Le ragioni di tutela del diritto di difesa del notificante paiono
in  effetti  del tutto coincidenti con quelle considerate dalla Corte
in  relazione  alla  notifica a mezzo posta, posto che anche nel caso
presente  la  posizione  di  un  soggetto «incolpevole» (che ha cioe'
diligentemente   posto   in  essere  gli  adempimenti  a  suo  carico
consegnando  all' ufficiale giudiziario l'atto da notificare in tempi
assolutamente  ragionevoli  rispetto ai termini di legge) si trova ad
essere  esposta  ai  rischi  di un disservizio, che nel caso presente
riguarda  non  il  servizio postale ma lo stesso UNEP, ma che in ogni
caso  attiene  a  momenti  procedimentali  «sottratti  ai  poteri  di
impulso» del notificante;
    si tratta di un principio di salvaguardia che del resto la stessa
Corte  Costituzionale nella sentenza 477/02 ha dichiarato «di portata
generale»    e   potenzialmente   riferibile   «ad   ogni   tipo   di
notificazione»,  con l'ulteriore conseguenza che - oltre a concretare
una possibile lesione del diritto di difesa nel senso gia' chiarito -
la  situazione normativa attuale realizza altresi' una ingiustificata
disparita'   di   trattamento  tra  coloro  che  si  avvalgono  della
notificazione a mezzo posta e coloro che ricorrono alla notificazione
a  mezzo dell'ufficiale giudiziario, dal momento che i primi, proprio
grazie  alla  pronuncia della Consulta, sono oggi ampiamente tutelati
dal rischio di ritardo a loro non imputabile nella consegna dell'atto
da  parte  dell'ufficiale postale, mentre i secondi sono esposti agli
eventuali  effetti  di  analogo  disservizio  da parte dell'ufficiale
giudiziario;
    la   questione  sollevata  risponde  infine  al  requisito  della
rilevanza  in  quanto  dal  suo  accoglimento  o  dalla sua reiezione
dipende  il  giudizio  di  ammissibilita' della opposizione a decreto
ingiuntivo  che  forma  oggetto  del  procedimento pendente dinanzi a
questo ufficio;