IL TRIBUNALE

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta
al  n. 9284/94  R.G.  promossa  da: Amministrazione finanziaria dello
Stato,  in  persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex
lege  dalla  Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, presso i
cui uffici domicilia in via degli Arazzieri n. 4, attrice opponente;
    Contro:  Mondialcarta  S.p.a.,  con  sede  in Borgo a Mozzano, in
persona   del   suo   legale   rappresentante   sig.   Edo  Puccetti,
rappresentato e difeso dagli avv. Renzo Gentili e Giovanni Cattani ed
elettivamente  domiciliato presso lo studio del primo in Firenze, via
Verdi n. 16, convenuta opposta;
    Avente  per  oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia
tributaria.

                      Svolgimento del processo

    Con   citazione   tempestivamente  notificata,  l'Amministrazione
finanziaria  dello  Stato  proponeva  opposizione  avverso il decreto
n. 7382/94  in  data  18 ottobre 1994, con il quale il Presidente del
tribunale di Firenze le ingiungeva la restituzione delle somme pagate
dalla   Mondialcarta   S.p.a.,  a  titolo  di  tassa  di  concessione
governativa  per  gli  anni 1985-1992 successivi a quelli della prima
iscrizione al registro delle societa' - c.d. «tassa di mantenimento».
    Il  Ministero  opponeva  tra l'altro la parziale improponibilita'
della  domanda  per l'intervenuta decadenza triennale di cui all'art.
13,   comma  secondo,  d.P.R.  26  ottobre  1972,  n. 641,  dovendosi
assimilare  -  in  materia  tributaria -  il  pagamento d'indebito al
pagamento  erroneo  (Cass.  civ. sez. u., sent. n. 3458 del 12 aprile
1996).
    A  rendere  norma  espressa il principio giurisprudenziale appena
ricordato interveniva poi l'art. 11, comma 2, della legge 23 dicembre
1998,  n. 448, che, mediante rinvio, recepiva il termine decandeziale
triennale, di cui al citato art. 13, comma secondo, d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 641.
    In  proposito,  richiamato  il  principio,  elaborato dalla Corte
costituzionale  nella  sentenza  20  febbraio 1995, n. 56, secondo il
quale  «non  vi  sono  ragioni che giustifichino il privilegio di una
disciplina   speciale,   in   favore  del  debitore,  dell'azione  di
ripetizione  dell'indebito  contro  il Fisco», questo giudice ritiene
rilevante  in processo e non manifestamente infondata la questione di
costituzionalita',  per  contrasto  con l'art. 3 Cost., dell'art. 11,
comma  2,  legge  23  dicembre  1998,  n. 448,  nella  parte  in cui,
stabilendo  il termine decadenziale triennale del diritto al rimborso
tributario  sorgente  da un indebito versamento, non differenzia tale
diritto da quello sorgente dal versamento erroneo.